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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente rel. dr.ssa Carmen Lombardi Consigliere dr.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
07.01.2025
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 144/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Parte_1 Parte_2
Parente e Alberico De Angelis, presso lo studio dei quali in Casal di Principe alla via
Orsini nr. 1 elettivamente domiciliano, procure alla lite in atti ,
APPELLANTI
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_1 [...]
– in Controparte_2
persona dei Dirigenti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di presso cui ope legis domicilia in lla via Diaz nr. 11, CP_2 CP_2
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, depositati in data 29/11/2022 davanti al Tribunale di Napoli Nord
e successivamente riuniti per ragioni di connessione, le odierne appellanti, premesso di essere docenti a tempo determinato, lamentavano la mancata erogazione in loro favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, le docenti domandavano la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la "Carta Elettronica del Docente" per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, disapplicando il
D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione. Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.5059/2023 del 29.11.2023, accoglieva le domande, ma compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto, con ricorso depositato presso questa Corte in data
17.01.2024, hanno proposto appello le ricorrenti chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado del giudizio nonché quelle del presente grado del giudizio.
Le NI , cui il ricorso è stato notificato telematicamente, si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del gravame in ragione della sua infondatezza.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Nel primo grado del Giudizio, è stato sostanzialmente evidenziato come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21) abbia deciso che la normativa nazionale, che riserva ai soli docenti a tempo indeterminato un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno per la formazione continua, attraverso la "Carta del docente", viola il principio di non discriminazione stabilito nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro richiede, infatti, che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive. La mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva
Pag. 2 di 4 per giustificare una differenza di trattamento. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 18.3.2022) ha poi annullato un decreto che escludeva i docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente, sottolineando che la disciplina prevista dal Contratto
Collettivo Nazionale di Categoria deve essere letta in modo complementare rispetto alla legge nazionale sulla formazione dei docenti e che la Carta del docente dovrebbe essere destinata anche ai docenti a tempo determinato.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Cassazione civile nella sentenza n.
29961/2023 secondo cui “ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l.
n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, secondo circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che il ragionamento, sia pur sintetico, del giudice di prime cure sulla ragione della compensazione delle spese di lite per l'assestarsi della giurisprudenza di legittimità sulla spettanza del diritto azionato in giudizio, sia da condividere.
Invero l'art. 92 comma 2 CPC, di cui l'appellante lamenta la violazione da parte del giudice di prime cure, stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca o concorrano
Pag. 3 di 4 altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Irrilevante è la modifica normativa introdotta dall'art. 13 comma 2 del D.L.
132/2014 (conv. in legge 162/2014) siccome dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale.
Ciò premesso è da evidenziare la legittimità della compensazione effettuata dal giudice di prime cure se sol si consideri che all'epoca della proposizione del ricorso giudiziario il riconoscimento del diritto di cui è causa non era affatto pacifica nel diritto interno.
Invero solo con la pronuncia della Corte di Cassazione cit. è stato riconosciuto – in sede di legittimità – il diritto dei docenti precari al riconoscimento del bonus di cui è causa
Le spese del presente grado si compensano parimenti per la novità della questione trattata.
PQM
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposto per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.1 comma 1 bis cit.
Napoli, addì 07.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente rel. dr.ssa Carmen Lombardi Consigliere dr.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
07.01.2025
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 144/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Parte_1 Parte_2
Parente e Alberico De Angelis, presso lo studio dei quali in Casal di Principe alla via
Orsini nr. 1 elettivamente domiciliano, procure alla lite in atti ,
APPELLANTI
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_1 [...]
– in Controparte_2
persona dei Dirigenti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di presso cui ope legis domicilia in lla via Diaz nr. 11, CP_2 CP_2
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, depositati in data 29/11/2022 davanti al Tribunale di Napoli Nord
e successivamente riuniti per ragioni di connessione, le odierne appellanti, premesso di essere docenti a tempo determinato, lamentavano la mancata erogazione in loro favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, le docenti domandavano la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la "Carta Elettronica del Docente" per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, disapplicando il
D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione. Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.5059/2023 del 29.11.2023, accoglieva le domande, ma compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto, con ricorso depositato presso questa Corte in data
17.01.2024, hanno proposto appello le ricorrenti chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado del giudizio nonché quelle del presente grado del giudizio.
Le NI , cui il ricorso è stato notificato telematicamente, si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del gravame in ragione della sua infondatezza.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Nel primo grado del Giudizio, è stato sostanzialmente evidenziato come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21) abbia deciso che la normativa nazionale, che riserva ai soli docenti a tempo indeterminato un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno per la formazione continua, attraverso la "Carta del docente", viola il principio di non discriminazione stabilito nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro richiede, infatti, che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive. La mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva
Pag. 2 di 4 per giustificare una differenza di trattamento. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 18.3.2022) ha poi annullato un decreto che escludeva i docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente, sottolineando che la disciplina prevista dal Contratto
Collettivo Nazionale di Categoria deve essere letta in modo complementare rispetto alla legge nazionale sulla formazione dei docenti e che la Carta del docente dovrebbe essere destinata anche ai docenti a tempo determinato.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Cassazione civile nella sentenza n.
29961/2023 secondo cui “ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l.
n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, secondo circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che il ragionamento, sia pur sintetico, del giudice di prime cure sulla ragione della compensazione delle spese di lite per l'assestarsi della giurisprudenza di legittimità sulla spettanza del diritto azionato in giudizio, sia da condividere.
Invero l'art. 92 comma 2 CPC, di cui l'appellante lamenta la violazione da parte del giudice di prime cure, stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca o concorrano
Pag. 3 di 4 altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Irrilevante è la modifica normativa introdotta dall'art. 13 comma 2 del D.L.
132/2014 (conv. in legge 162/2014) siccome dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale.
Ciò premesso è da evidenziare la legittimità della compensazione effettuata dal giudice di prime cure se sol si consideri che all'epoca della proposizione del ricorso giudiziario il riconoscimento del diritto di cui è causa non era affatto pacifica nel diritto interno.
Invero solo con la pronuncia della Corte di Cassazione cit. è stato riconosciuto – in sede di legittimità – il diritto dei docenti precari al riconoscimento del bonus di cui è causa
Le spese del presente grado si compensano parimenti per la novità della questione trattata.
PQM
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposto per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.1 comma 1 bis cit.
Napoli, addì 07.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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