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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2307/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
All'udienza del 10.4.2025 alle ore 12:05, dinanzi alla giudice, dott.ssa Marta Dell'Unto, sono comparsi: per parte ricorrente , presente personalmente, l'avv. Andrea Laghi;
Parte_1
per la resistente , Controparte_1 la funzionaria , la quale deposita delega cartacea. Controparte_2
Partecipa all'udienza altresì la dott.ssa Angelica Raniolo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
A questo punto, la giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'avv. Laghi si riporta al ricorso in appello, insistendo nell'accoglimento delle relative conclusioni.
La funzionaria richiama la comparsa di costituzione depositata dall'avvocatura e le relative conclusioni, con cui si chiede il rigetto dell'appello.
Le parti autorizzano la lettura della sentenza in loro assenza.
La giudice in esito alla discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Alle ore 14:55 all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, viene riaperto il verbale e data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, come da sentenza allegata al presente verbale.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 1 di 13 Allegato al verbale di udienza del 10 aprile 2025
R.G. 2307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, all'udienza del 10 aprile 2025 e all'esito della discussione orale ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2307 del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 CP_1
Viale Europa n. 2, presso lo studio dell'avv. Andrea Laghi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante
e
(C.F.: Controparte_1
), nella persona del prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura P.IVA_1 distrettuale dello stato e domiciliata ex lege presso l'avvocatura dello Stato in Firenze, via degli
Arazzieri n. 4;
appellata
Pag. 2 di 13 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 120/2024 depositata in data CP_1
7.10.2024 (R.G. 48/2023); opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981 (violazione codice della strada)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Protocollo M_IT PR_SISPC
00010536 AREA III emessa dalla in data 4.11.2022 e notificata in data Controparte_1
15.12.2022, con cui la ha ingiunto a carico di il pagamento della CP_1 Parte_1 somma di euro 346,00, respingendo il ricorso avverso il verbale elevato dal Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Monteroni d'Arbia (SI) n. AX1345 – prot. 1879/2022 del 7.5.2022, con cui era stata lui contestata, quale conducente dell'autovettura FIAT targata CY038YD, la violazione dell'art. 142, co. 8 C.d.s., per aver superato, in data 7.5.2022, alle ore 17:31, transitando presso la
S.R. Cassia Sud, loc. Ponte d'Arbia, al km 204,905, in direzione , nel Comune di Monteroni CP_1
d'Arbia, la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (50 km/h), circolando alla velocità di 61 km/h (applicata la tolleranza del 5%), come accertato da “apparecchio Mod.
VELOCAR RED&SPEED Omol. n. 56214 del 08/07/2008, n. Controparte_3
3616 del 25/06/2012 e n. 4614 del 29/07/2013, matricola n. 148765, certificato di taratura LAT 101
F946_2021 ACCR_VX del 02/04/2021 emesso dal laboratorio accreditato di taratura TESI s.r.l., utilizzata in postazione automatica di tipo fisso per la rilevazione” e irrogata la sanzione di euro 193,04 comprensiva di spese (con possibilità di pagamento ridotto del 30% sul minimo edittale nel caso di pagamento entro cinque giorni dalla notifica), oltre la decurtazione di 3 punti dalla patente, Parte_1
ha adito il Giudice di Pace di deducendo la nullità e l'inefficacia dell'ordinanza
[...] CP_1 ingiunzione per i seguenti motivi: a) la data dell'effettuata taratura dell'apparecchiatura indicata nel verbale di accertamento (2.4.2021) risulta aver ampiamente superato il periodo di validità della certificazione, mentre il Prefetto ha rigettato il ricorso rilevando che l'apparecchiatura era stata sopposta a verifica di funzionalità e taratura in data 28.3.2022, come da certificazione in atti non resi tuttavia disponibili al ricorrente, incidendo tale errore, contenuto nell'atto pubblico (verbale) avente fede privilegiata, sul diritto di difesa dell'opponente e sulla possibilità di accedere alla riduzione di cui all'art. 201, co. 1 C.d.s.; b) la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, contenente il richiamo per relationem delle controdeduzioni della Polizia Municipale, rimaste sconosciute;
c) l'errata indicazione della tipologia del veicolo, indicato nel verbale come
“autovettura” laddove nella carta di circolazione è indicato come “autocarro”, oltre che l'errata indicazione del senso di marcia percorso dal veicolo, non potendosi sostituire successivamente gli
Pag. 3 di 13 elementi contenuti nel verbale di accertamento, in tal modo non conferendo certezza a quanto dichiarato in un atto pubblico;
d) l'errata indicazione dell'indirizzo sull'ordinanza ingiunzione opposta.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del provvedimento impugnato.
Con sentenza n. 120/2024 – Cron. 3307/2024 (R.G. 48/2023), depositata in data 7.10.2024, il
Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso presentato da avverso CP_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione M IT PRSICPC n. 00008903 del 19.9.2022 emessa dalla Controparte_1
a seguito di ricorso contro il verbale di accertamento n. AX1345 del 7.5.2022, elevato dal
[...]
d'Arbia e, per l'effetto, ne ha disposto l'annullamento, disponendo l'entità della Parte_2 sanzione nel minimo edittale previsto dalla legge.
Con ricorso in appello, ha impugnato suddetta sentenza, formulando i Parte_1 seguenti motivi di appello: 1) rilevanza delle indicazioni inerenti la data di taratura dell'apparecchiatura autovelox contenute nel verbale e sul sito istituzionale della pubblica amministrazione;
2) illegittimità della motivazione per relationem in assenza di elementi idonei a rendere edotto il cittadino circa il contenuto dell'atto richiamato e a consentirgli le opportune verifiche;
3) carenza di motivazione della sentenza con riferimento al rigetto degli altri motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente: tipologia del veicolo indicato, senso di marcia invertito del veicolo, mancato impegno delle spire di rilevazione della velocità da parte del mezzo, indicazione di un indirizzo errato.
Ha, pertanto, così concluso: “In via principale, in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata CP_ sentenza del Giudice di Pace di - Sezione S1 - n.120/2024 pronunciata il 7.10.2024, pubblicata lo stesso giorno, comunicata il 31.10.2024 e non notificata, emessa in esito al giudizio R.G. n.48/2023 promosso dal Sig. avverso l'“Ordinanza Ingiunzione M_IT PR_SISPC 00010536 04/11/2022 Area III” Parte_1
e annullare la predetta Ordinanza Ingiunzione, con ogni conseguenziale effetto sul verbale di accertamento “Protocollo
1879/2022 - Numero Verbale AX1345 del 07/05/2022”” del Comando Polizia Municipale del Comune di
Monteroni d'Arbia; In via subordinata e denegata, in caso di rigetto del gravame, confermare la riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata e rimettere il Sig. nei termini per poter usufruire del beneficio Parte_1 della riduzione del 30% della sanzione ai sensi dell'art.202/I co. del Codice della Strada;
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna altresì della Controparte_1 al pagamento dei compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, Cap ed Iva di legge del presente grado
[...] di giudizio”.
Pag. 4 di 13 Si è costituita la convenuta, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare CP_1
l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e di onorari”.
Disposta la comparizione delle parti e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del
10.4.2025, terminata la discussione orale, la giudice si è ritirata in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'appello proposto da non merita accoglimento per i motivi di seguito Parte_1 esposti.
In via preliminare, deve osservarsi che, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, al giudice è assegnata l'effettiva cognizione del giudizio di prime cure nei limiti delle allegazioni, delle domande e delle eccezioni espressamente riproposte dalle parti.
Tanto premesso, in punto di riparto dell'onere probatorio, occorre premettere che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione o nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente, sicché il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Ne consegue che sull'Amministrazione, che riveste dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice e dal punto di vista formale quello di convenuta-opposta, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
di contro, spetta all'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 1921/2019 e i precedenti ivi richiamati: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n.
4898/2015).
Pag. 5 di 13 In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie che si assumono carenti in fatto e/o in diritto, mentre per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che grava sulla P.A., quale attrice sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione, atteso che dinanzi al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto, ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi e all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio (v. in termini Cass. 1921/2019 cit.).
In definitiva, se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, essendo la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo posta a carico della P.A.. Del resto, l'art. 6, co. 11 d.lgs. n. 150 del 2011 - così come prima la L. n. 689 del
1981, art. 23, co. 11 – dispone che “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Ne consegue che all'Amministrazione incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Sicché il thema decidendum nel giudizio di opposizione è delineato dalle contestazioni mosse dall'opponente.
2.1. Poste tali premesse, anzitutto non merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui l'appellante ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia tenuto debitamente conto dell'indicazione nel verbale di accertamento e sul sito istituzionale della pubblica amministrazione di un certificato di taratura scaduto, la cui indicazione ha portato l'opponente a ritenere l'illegittimità dell'accertamento.
Pag. 6 di 13 In merito, come noto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 45, co. 6 del d.lgs.
30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) “nella parte in cu non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità
e taratura”, sicché per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità” (così Cass. 9645/2016). Da ciò consegue, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità sia subordinata alla omologazione ed al superamento delle verifiche periodiche, sicché detta efficacia probatoria “opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico”, con la precisazione che “in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non
è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata” (v. Cass.
18354/2018).
Al riguardo deve altresì evidenziarsi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è in ogni caso ricavabile dal verbale di accertamento, posto che quest'ultimo “non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato” (v. Cass. 32369/2018; v. altresì Cass. 3335/2024), sicché
l'erronea indicazione, come nel caso di specie, di un certificato non aggiornato, non pregiudica in alcun modo i diritti di difesa dell'ingiunto, come pure ritenuto dall'odierno appellante. Invero, la
Suprema Corte ha precisato che, ai fini della legittimità della sanzione irrogata ex art. 142, co. 8
c.d.s. a fronte della rilevazione della velocità effettuata con autovelox, “non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura” (Cass. 17574/2021).
È stato, tuttavia, parimenti affermato che se è vero che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e che l'effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (v. Cass. 10463/2020), a tal fine deve ritenersi sufficiente il certificato di taratura
(v. tra le molte 33414/2022; Cass. 8695/2022; Cass. 3538/2021; v. altresì Cass. 29625/2022).
Pag. 7 di 13 Tanto premesso, nel caso in esame, il certificato di taratura LAT 101 I576_2022_ACCR_VX del
28.3.2022 rilasciato dalla T.E.S.I. S.r.l. entro l'anno precedente alla rilevazione da cui è scaturita la sanzione (v. Cass. 29625/2022 e il precedente ivi richiamato v. Cass. 22015/2022), è stato prodotto già dinanzi al Giudice di Pace dall'amministrazione convenuta (v. doc. 4 fasc. resistente primo grado), in ciò assolvendo al proprio onere probatorio alla luce dei principi sopra esposti e non potendosi ritenere, alla luce di quanto anzidetto, in alcun modo pregiudicati i diritti di difesa dell'ingiunto, il quale peraltro non ha dedotto alcuna circostanza specifica da cui desumere l'inidoneità in concreto di detto dispositivo, posto che, per quanto anzidetto, in riferimento a tale profilo il verbale di accertamento non ha efficacia probatoria fino a querela di falso in merito al funzionamento dell'autovelox.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
2.2. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto la legittimità della motivazione per relationem contenuta nell'ordinanza ingiunzione.
Al riguardo deve infatti osservarsi che la giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha precisato che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa “non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa”, ciò in quanto, come sopra specificato, “il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”
(v. Cass., Sez. Un., 1786/2010; conf. tra le altre Cass. 12503/2018).
Peraltro, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, è stato affermato che “è legittima l'ordinanza-ingiunzione di pagamento motivata “per relationem”, mediante richiamo ad atti del procedimento non notificati unitamente alla ordinanza stessa, purché conoscibili dall'interessato entro il termine concesso per la proposizione della opposizione davanti al giudice” (v. Cass. 20882/2005) e che, essendo prevista la possibilità per l'ingiunto di chiedere l'accesso agli atti amministrativi, l'amministrazione non è tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati dal provvedimento motivato per relationem
(v. Cass. 12320/2004).
Pag. 8 di 13 Di conseguenza, anche sotto tale profilo le doglianze dell'appellante, motivate alla luce dell'impossibilità di prendere visione delle controdeduzioni della Polizia Municipale al fine di valutare la legittimità dell'operato della Pubblica Amministrazione e in relazione alle quali l'appellante nulla ha dedotto in merito alla richiesta di accesso prima dell'introduzione del giudizio dinanzi al giudice di pace, non possono trovare accoglimento. Peraltro, nell'ordinanza-ingiunzione opposta, la ha esaurientemente indicato le motivazioni del rigetto, atteso che ha precisato CP_1 la violazione contestata e le relative motivazioni e ha esplicitato che l'errata indicazione della tipologia del veicolo non costituisce motivo di nullità del verbale, in quanto superata dalla prova fotografica ed essendo indicato il numero di targa all'interno del verbale, e che la mancata indicazione del procedimento di taratura non inficia la validità del verbale, posto che l'apparecchiatura è risultata sottoposta a verifica di funzionalità e taratura in data 28.3.2022, come da certificazione agli atti (v. ordinanza ingiunzione opposta), in ciò considerato altresì che in sede di ricorso prefettizio non erano state articolate ulteriori doglianze (v. ricorso al prefetto di cui al doc. 4 fasc. ricorrente primo grado).
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello.
2.3. Quanto al terzo motivo di appello, effettivamente la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione con riferimento alle doglianze relative alle inesattezze riscontrate nel verbale opposto e nell'ordinanza prefettizia e, in particolare: quanto al verbale di accertamento, l'erronea indicazione della tipologia del veicolo indicato, l'indicazione del senso di marcia invertito, il mancato impegno delle spire di rilevazione della velocità da parte del mezzo e, quanto all'ordinanza prefettizia,
l'indicazione di un indirizzo errato.
Anzitutto, deve osservarsi che non è mai stato contestato dinanzi al giudice di pace il mancato impegno delle spire di rilevazione della velocità, sicché il relativo motivo di appello deve ritenersi inammissibile.
In merito agli altri profili di doglianza deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di violazioni del codice della strada, ha affermato che il verbale di accertamento che contenga un errore materiale facilmente emendabile non è viziato da nullità in quanto idoneo a rendere il conducente edotto delle contestazioni ed a consentirgli di contrapporre le proprie difese (v. Cass.
28516/2013, nella specie l'errore materiale riguardava il numero della patente di guida quale identificativo delle carte di qualificazione del conducente). Inoltre, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la Suprema Corte ha a più riprese affermato, che “la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire
Pag. 9 di 13 l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata” (v. Cass.
3536/2006; v. altresì Cass. 2201/2008).
Ebbene, nel caso di specie, all'evidenza l'utilizzo del termine autovettura in luogo di autocarro, contenuto secondo la prospettazione dell'odierno appellante nella carta di circolazione, peraltro non prodotta in atti, non comporta alcuna nullità del verbale opposto, in cui è correttamente indicata la targa del veicolo, idonea a identificarlo inequivocabilmente senza che si possa incorrere in errori, tenuto conto altresì che la targa risulta chiaramente desumibile in modo univoco anche dalla documentazione fotografica in atti (v. doc. 3 fasc. resistente primo grado;
ma v. anche doc.
10 fasc. appellante). Del resto, l'opponente non ha dedotto alcunché rispetto all'identificazione della tipologia di veicolo riscontrato nella suddetta documentazione fotografica, quale veicolo da lui condotto e in suo possesso, la cui targa risulta per quanto anzidetto corrispondente alla targa indicata nel verbale di accertamento.
Analogamente deve ritenersi che non comporti nullità del verbale la dedotta – peraltro in modo dubitativo e generico – diversa direzione di marcia desumibile dal fotogramma prodotto dall'amministrazione rispetto a quella indicata sul verbale di accertamento, atteso che in quest'ultimo risulta compiutamente indicata la condotta materiale (superamento dei limiti di velocità nel tratto di strada percorso) che integra la violazione, con indicazione della norma violata
(nella specie, art. 142, co. 8 C.d.s.), oltre che del giorno (7.5.2022), dell'ora (17:31) e della località nella quale la violazione è avvenuta (S.R. 2 Cassa Sud – Loc. Ponte d'Arbia, km 204,905), nonché delle generalità e della residenza del trasgressore, quale proprietario (tutte indicate in calce al verbale), del tipo di veicolo e della targa di riconoscimento (FIAT AUTO S.P.A. 179BXC1B 1AL, targato CY038YD), non essendo imposta, ai fini della validità del verbale, l'indicazione del senso di marcia (v. art.. 383 e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), il cui eventuale errore di indicazione non configura di conseguenza un motivo di invalidità del verbale né una compressione del diritto di difesa del privato.
Da ultimo, non costituisce motivo di illegittimità neppure l'erronea indicazione del nome della strada dell'indirizzo di residenza dell'ingiunto contenuto nella parte motiva dell'ordinanza ingiunzione, trattandosi di evidente errore materiale (“ ” in luogo di “strada Controparte_4
Citerna”), non inficiante la validità dell'ordinanza opposta, notificata e ricevuta dall'odierno appellante, in essa chiaramente identificato.
Pag. 10 di 13 In definitiva, non può configurarsi alcun motivo di nullità del verbale di accertamento, né della successiva ordinanza-ingiunzione, né alcuna lesione dell'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, dovendosi ritenere che quest'ultimo sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto a lui ascritto per tutte le ragioni anzidette e, quindi, di esercitare il proprio diritto di difesa.
2.4. Da ultimo, l'appellante ha chiesto, in via subordinata e in caso di rigetto dell'appello, di confermare la riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata, rimettendo l'appellante in termini per poter usufruire del beneficio della riduzione del 30% della sanzione ex art. 202, co. 1
c.d.s..
Quanto al primo profilo, la conferma della sentenza impugnata in ogni suo capo, non avendo l'amministrazione proposto appello incidentale in riferimento al capo della sentenza contenente la quantificazione della sanzione, implica la conferma anche dalla condanna al pagamento della sanzione irrogata nel minimo editale.
In merito al secondo profilo, come noto, l'art. 202 C.d.s. prevede, per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria e ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, che “il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme” e che tale somma “è ridotta del 30 per cento se il pagamento è entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.
Ebbene, premesso che l'appellante non aveva articolato una specifica richiesta in tal senso nel giudizio di primo grado, ad ogni modo deve evidenziarsi che, eletta la via giudiziale, non è possibile per il trasgressore essere rimesso in termini per beneficiare del pagamento in misura ridotta del
30% della sanzione principale, trattandosi di beneficio con chiara natura incentivante e deflattiva del contenzioso, previsto soltanto nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla notificazione e contestazione del verbale, implicando “l'accettazione della sanzione medesima e, quindi, il riconoscimento da parte dell'autore della violazione, della propria responsabilità e la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale” (v. Cass. 18061/2007; v. altresì Cass. 6460/2008: In tema di violazioni al codice della strada, è inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini di impugnare la sanzione accessoria, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 codice suddetto. Infatti, il pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente dall'oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflattive ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravi patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi oppositivi previsti
Pag. 11 di 13 dalla normativa di cui agli articoli 202, 203, 204 bis cod. strada, nell'ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento “con riserva”.).
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'appello non può trovare accoglimento.
3. L'appello deve, pertanto, essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata seppure con la diversa motivazione sopra esposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (così come modificato dal d.m. 147/2022), in base al valore della controversia, in ragione dei valori minimi alla luce dell'attività processuale effettivamente espletata (v. Cass. 9556/2014; conf. Cass. 9059/2021).
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/2002, deve darsi atto che la sentenza è di integrale rigetto dell'appello (v. Cass. SU, n. 4315/2020; conf. Cass. 27867/2019 e Cass.
260907/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_1
120/2024, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 120/2024 del Giudice di Pace di pubblicata in data 7.10.2024 (R.G. 48/2023); CP_1
− condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in complessivi € 332,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta), come per legge.
Si dà atto, per le finalità di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. 115/02, che il presente provvedimento è di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso in Siena, in data 10 aprile 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 12 di 13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pag. 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
All'udienza del 10.4.2025 alle ore 12:05, dinanzi alla giudice, dott.ssa Marta Dell'Unto, sono comparsi: per parte ricorrente , presente personalmente, l'avv. Andrea Laghi;
Parte_1
per la resistente , Controparte_1 la funzionaria , la quale deposita delega cartacea. Controparte_2
Partecipa all'udienza altresì la dott.ssa Angelica Raniolo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
A questo punto, la giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'avv. Laghi si riporta al ricorso in appello, insistendo nell'accoglimento delle relative conclusioni.
La funzionaria richiama la comparsa di costituzione depositata dall'avvocatura e le relative conclusioni, con cui si chiede il rigetto dell'appello.
Le parti autorizzano la lettura della sentenza in loro assenza.
La giudice in esito alla discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Alle ore 14:55 all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, viene riaperto il verbale e data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, come da sentenza allegata al presente verbale.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 1 di 13 Allegato al verbale di udienza del 10 aprile 2025
R.G. 2307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, all'udienza del 10 aprile 2025 e all'esito della discussione orale ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2307 del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 CP_1
Viale Europa n. 2, presso lo studio dell'avv. Andrea Laghi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante
e
(C.F.: Controparte_1
), nella persona del prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura P.IVA_1 distrettuale dello stato e domiciliata ex lege presso l'avvocatura dello Stato in Firenze, via degli
Arazzieri n. 4;
appellata
Pag. 2 di 13 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 120/2024 depositata in data CP_1
7.10.2024 (R.G. 48/2023); opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981 (violazione codice della strada)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Protocollo M_IT PR_SISPC
00010536 AREA III emessa dalla in data 4.11.2022 e notificata in data Controparte_1
15.12.2022, con cui la ha ingiunto a carico di il pagamento della CP_1 Parte_1 somma di euro 346,00, respingendo il ricorso avverso il verbale elevato dal Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Monteroni d'Arbia (SI) n. AX1345 – prot. 1879/2022 del 7.5.2022, con cui era stata lui contestata, quale conducente dell'autovettura FIAT targata CY038YD, la violazione dell'art. 142, co. 8 C.d.s., per aver superato, in data 7.5.2022, alle ore 17:31, transitando presso la
S.R. Cassia Sud, loc. Ponte d'Arbia, al km 204,905, in direzione , nel Comune di Monteroni CP_1
d'Arbia, la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (50 km/h), circolando alla velocità di 61 km/h (applicata la tolleranza del 5%), come accertato da “apparecchio Mod.
VELOCAR RED&SPEED Omol. n. 56214 del 08/07/2008, n. Controparte_3
3616 del 25/06/2012 e n. 4614 del 29/07/2013, matricola n. 148765, certificato di taratura LAT 101
F946_2021 ACCR_VX del 02/04/2021 emesso dal laboratorio accreditato di taratura TESI s.r.l., utilizzata in postazione automatica di tipo fisso per la rilevazione” e irrogata la sanzione di euro 193,04 comprensiva di spese (con possibilità di pagamento ridotto del 30% sul minimo edittale nel caso di pagamento entro cinque giorni dalla notifica), oltre la decurtazione di 3 punti dalla patente, Parte_1
ha adito il Giudice di Pace di deducendo la nullità e l'inefficacia dell'ordinanza
[...] CP_1 ingiunzione per i seguenti motivi: a) la data dell'effettuata taratura dell'apparecchiatura indicata nel verbale di accertamento (2.4.2021) risulta aver ampiamente superato il periodo di validità della certificazione, mentre il Prefetto ha rigettato il ricorso rilevando che l'apparecchiatura era stata sopposta a verifica di funzionalità e taratura in data 28.3.2022, come da certificazione in atti non resi tuttavia disponibili al ricorrente, incidendo tale errore, contenuto nell'atto pubblico (verbale) avente fede privilegiata, sul diritto di difesa dell'opponente e sulla possibilità di accedere alla riduzione di cui all'art. 201, co. 1 C.d.s.; b) la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, contenente il richiamo per relationem delle controdeduzioni della Polizia Municipale, rimaste sconosciute;
c) l'errata indicazione della tipologia del veicolo, indicato nel verbale come
“autovettura” laddove nella carta di circolazione è indicato come “autocarro”, oltre che l'errata indicazione del senso di marcia percorso dal veicolo, non potendosi sostituire successivamente gli
Pag. 3 di 13 elementi contenuti nel verbale di accertamento, in tal modo non conferendo certezza a quanto dichiarato in un atto pubblico;
d) l'errata indicazione dell'indirizzo sull'ordinanza ingiunzione opposta.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del provvedimento impugnato.
Con sentenza n. 120/2024 – Cron. 3307/2024 (R.G. 48/2023), depositata in data 7.10.2024, il
Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso presentato da avverso CP_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione M IT PRSICPC n. 00008903 del 19.9.2022 emessa dalla Controparte_1
a seguito di ricorso contro il verbale di accertamento n. AX1345 del 7.5.2022, elevato dal
[...]
d'Arbia e, per l'effetto, ne ha disposto l'annullamento, disponendo l'entità della Parte_2 sanzione nel minimo edittale previsto dalla legge.
Con ricorso in appello, ha impugnato suddetta sentenza, formulando i Parte_1 seguenti motivi di appello: 1) rilevanza delle indicazioni inerenti la data di taratura dell'apparecchiatura autovelox contenute nel verbale e sul sito istituzionale della pubblica amministrazione;
2) illegittimità della motivazione per relationem in assenza di elementi idonei a rendere edotto il cittadino circa il contenuto dell'atto richiamato e a consentirgli le opportune verifiche;
3) carenza di motivazione della sentenza con riferimento al rigetto degli altri motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente: tipologia del veicolo indicato, senso di marcia invertito del veicolo, mancato impegno delle spire di rilevazione della velocità da parte del mezzo, indicazione di un indirizzo errato.
Ha, pertanto, così concluso: “In via principale, in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata CP_ sentenza del Giudice di Pace di - Sezione S1 - n.120/2024 pronunciata il 7.10.2024, pubblicata lo stesso giorno, comunicata il 31.10.2024 e non notificata, emessa in esito al giudizio R.G. n.48/2023 promosso dal Sig. avverso l'“Ordinanza Ingiunzione M_IT PR_SISPC 00010536 04/11/2022 Area III” Parte_1
e annullare la predetta Ordinanza Ingiunzione, con ogni conseguenziale effetto sul verbale di accertamento “Protocollo
1879/2022 - Numero Verbale AX1345 del 07/05/2022”” del Comando Polizia Municipale del Comune di
Monteroni d'Arbia; In via subordinata e denegata, in caso di rigetto del gravame, confermare la riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata e rimettere il Sig. nei termini per poter usufruire del beneficio Parte_1 della riduzione del 30% della sanzione ai sensi dell'art.202/I co. del Codice della Strada;
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna altresì della Controparte_1 al pagamento dei compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, Cap ed Iva di legge del presente grado
[...] di giudizio”.
Pag. 4 di 13 Si è costituita la convenuta, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare CP_1
l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e di onorari”.
Disposta la comparizione delle parti e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del
10.4.2025, terminata la discussione orale, la giudice si è ritirata in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'appello proposto da non merita accoglimento per i motivi di seguito Parte_1 esposti.
In via preliminare, deve osservarsi che, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, al giudice è assegnata l'effettiva cognizione del giudizio di prime cure nei limiti delle allegazioni, delle domande e delle eccezioni espressamente riproposte dalle parti.
Tanto premesso, in punto di riparto dell'onere probatorio, occorre premettere che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione o nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente, sicché il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Ne consegue che sull'Amministrazione, che riveste dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice e dal punto di vista formale quello di convenuta-opposta, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
di contro, spetta all'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 1921/2019 e i precedenti ivi richiamati: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n.
4898/2015).
Pag. 5 di 13 In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie che si assumono carenti in fatto e/o in diritto, mentre per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che grava sulla P.A., quale attrice sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione, atteso che dinanzi al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto, ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi e all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio (v. in termini Cass. 1921/2019 cit.).
In definitiva, se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, essendo la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo posta a carico della P.A.. Del resto, l'art. 6, co. 11 d.lgs. n. 150 del 2011 - così come prima la L. n. 689 del
1981, art. 23, co. 11 – dispone che “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Ne consegue che all'Amministrazione incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Sicché il thema decidendum nel giudizio di opposizione è delineato dalle contestazioni mosse dall'opponente.
2.1. Poste tali premesse, anzitutto non merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui l'appellante ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia tenuto debitamente conto dell'indicazione nel verbale di accertamento e sul sito istituzionale della pubblica amministrazione di un certificato di taratura scaduto, la cui indicazione ha portato l'opponente a ritenere l'illegittimità dell'accertamento.
Pag. 6 di 13 In merito, come noto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 45, co. 6 del d.lgs.
30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) “nella parte in cu non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità
e taratura”, sicché per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità” (così Cass. 9645/2016). Da ciò consegue, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità sia subordinata alla omologazione ed al superamento delle verifiche periodiche, sicché detta efficacia probatoria “opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico”, con la precisazione che “in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non
è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata” (v. Cass.
18354/2018).
Al riguardo deve altresì evidenziarsi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è in ogni caso ricavabile dal verbale di accertamento, posto che quest'ultimo “non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato” (v. Cass. 32369/2018; v. altresì Cass. 3335/2024), sicché
l'erronea indicazione, come nel caso di specie, di un certificato non aggiornato, non pregiudica in alcun modo i diritti di difesa dell'ingiunto, come pure ritenuto dall'odierno appellante. Invero, la
Suprema Corte ha precisato che, ai fini della legittimità della sanzione irrogata ex art. 142, co. 8
c.d.s. a fronte della rilevazione della velocità effettuata con autovelox, “non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura” (Cass. 17574/2021).
È stato, tuttavia, parimenti affermato che se è vero che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e che l'effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (v. Cass. 10463/2020), a tal fine deve ritenersi sufficiente il certificato di taratura
(v. tra le molte 33414/2022; Cass. 8695/2022; Cass. 3538/2021; v. altresì Cass. 29625/2022).
Pag. 7 di 13 Tanto premesso, nel caso in esame, il certificato di taratura LAT 101 I576_2022_ACCR_VX del
28.3.2022 rilasciato dalla T.E.S.I. S.r.l. entro l'anno precedente alla rilevazione da cui è scaturita la sanzione (v. Cass. 29625/2022 e il precedente ivi richiamato v. Cass. 22015/2022), è stato prodotto già dinanzi al Giudice di Pace dall'amministrazione convenuta (v. doc. 4 fasc. resistente primo grado), in ciò assolvendo al proprio onere probatorio alla luce dei principi sopra esposti e non potendosi ritenere, alla luce di quanto anzidetto, in alcun modo pregiudicati i diritti di difesa dell'ingiunto, il quale peraltro non ha dedotto alcuna circostanza specifica da cui desumere l'inidoneità in concreto di detto dispositivo, posto che, per quanto anzidetto, in riferimento a tale profilo il verbale di accertamento non ha efficacia probatoria fino a querela di falso in merito al funzionamento dell'autovelox.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
2.2. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto la legittimità della motivazione per relationem contenuta nell'ordinanza ingiunzione.
Al riguardo deve infatti osservarsi che la giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha precisato che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa “non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa”, ciò in quanto, come sopra specificato, “il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”
(v. Cass., Sez. Un., 1786/2010; conf. tra le altre Cass. 12503/2018).
Peraltro, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, è stato affermato che “è legittima l'ordinanza-ingiunzione di pagamento motivata “per relationem”, mediante richiamo ad atti del procedimento non notificati unitamente alla ordinanza stessa, purché conoscibili dall'interessato entro il termine concesso per la proposizione della opposizione davanti al giudice” (v. Cass. 20882/2005) e che, essendo prevista la possibilità per l'ingiunto di chiedere l'accesso agli atti amministrativi, l'amministrazione non è tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati dal provvedimento motivato per relationem
(v. Cass. 12320/2004).
Pag. 8 di 13 Di conseguenza, anche sotto tale profilo le doglianze dell'appellante, motivate alla luce dell'impossibilità di prendere visione delle controdeduzioni della Polizia Municipale al fine di valutare la legittimità dell'operato della Pubblica Amministrazione e in relazione alle quali l'appellante nulla ha dedotto in merito alla richiesta di accesso prima dell'introduzione del giudizio dinanzi al giudice di pace, non possono trovare accoglimento. Peraltro, nell'ordinanza-ingiunzione opposta, la ha esaurientemente indicato le motivazioni del rigetto, atteso che ha precisato CP_1 la violazione contestata e le relative motivazioni e ha esplicitato che l'errata indicazione della tipologia del veicolo non costituisce motivo di nullità del verbale, in quanto superata dalla prova fotografica ed essendo indicato il numero di targa all'interno del verbale, e che la mancata indicazione del procedimento di taratura non inficia la validità del verbale, posto che l'apparecchiatura è risultata sottoposta a verifica di funzionalità e taratura in data 28.3.2022, come da certificazione agli atti (v. ordinanza ingiunzione opposta), in ciò considerato altresì che in sede di ricorso prefettizio non erano state articolate ulteriori doglianze (v. ricorso al prefetto di cui al doc. 4 fasc. ricorrente primo grado).
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello.
2.3. Quanto al terzo motivo di appello, effettivamente la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione con riferimento alle doglianze relative alle inesattezze riscontrate nel verbale opposto e nell'ordinanza prefettizia e, in particolare: quanto al verbale di accertamento, l'erronea indicazione della tipologia del veicolo indicato, l'indicazione del senso di marcia invertito, il mancato impegno delle spire di rilevazione della velocità da parte del mezzo e, quanto all'ordinanza prefettizia,
l'indicazione di un indirizzo errato.
Anzitutto, deve osservarsi che non è mai stato contestato dinanzi al giudice di pace il mancato impegno delle spire di rilevazione della velocità, sicché il relativo motivo di appello deve ritenersi inammissibile.
In merito agli altri profili di doglianza deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di violazioni del codice della strada, ha affermato che il verbale di accertamento che contenga un errore materiale facilmente emendabile non è viziato da nullità in quanto idoneo a rendere il conducente edotto delle contestazioni ed a consentirgli di contrapporre le proprie difese (v. Cass.
28516/2013, nella specie l'errore materiale riguardava il numero della patente di guida quale identificativo delle carte di qualificazione del conducente). Inoltre, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la Suprema Corte ha a più riprese affermato, che “la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire
Pag. 9 di 13 l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata” (v. Cass.
3536/2006; v. altresì Cass. 2201/2008).
Ebbene, nel caso di specie, all'evidenza l'utilizzo del termine autovettura in luogo di autocarro, contenuto secondo la prospettazione dell'odierno appellante nella carta di circolazione, peraltro non prodotta in atti, non comporta alcuna nullità del verbale opposto, in cui è correttamente indicata la targa del veicolo, idonea a identificarlo inequivocabilmente senza che si possa incorrere in errori, tenuto conto altresì che la targa risulta chiaramente desumibile in modo univoco anche dalla documentazione fotografica in atti (v. doc. 3 fasc. resistente primo grado;
ma v. anche doc.
10 fasc. appellante). Del resto, l'opponente non ha dedotto alcunché rispetto all'identificazione della tipologia di veicolo riscontrato nella suddetta documentazione fotografica, quale veicolo da lui condotto e in suo possesso, la cui targa risulta per quanto anzidetto corrispondente alla targa indicata nel verbale di accertamento.
Analogamente deve ritenersi che non comporti nullità del verbale la dedotta – peraltro in modo dubitativo e generico – diversa direzione di marcia desumibile dal fotogramma prodotto dall'amministrazione rispetto a quella indicata sul verbale di accertamento, atteso che in quest'ultimo risulta compiutamente indicata la condotta materiale (superamento dei limiti di velocità nel tratto di strada percorso) che integra la violazione, con indicazione della norma violata
(nella specie, art. 142, co. 8 C.d.s.), oltre che del giorno (7.5.2022), dell'ora (17:31) e della località nella quale la violazione è avvenuta (S.R. 2 Cassa Sud – Loc. Ponte d'Arbia, km 204,905), nonché delle generalità e della residenza del trasgressore, quale proprietario (tutte indicate in calce al verbale), del tipo di veicolo e della targa di riconoscimento (FIAT AUTO S.P.A. 179BXC1B 1AL, targato CY038YD), non essendo imposta, ai fini della validità del verbale, l'indicazione del senso di marcia (v. art.. 383 e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), il cui eventuale errore di indicazione non configura di conseguenza un motivo di invalidità del verbale né una compressione del diritto di difesa del privato.
Da ultimo, non costituisce motivo di illegittimità neppure l'erronea indicazione del nome della strada dell'indirizzo di residenza dell'ingiunto contenuto nella parte motiva dell'ordinanza ingiunzione, trattandosi di evidente errore materiale (“ ” in luogo di “strada Controparte_4
Citerna”), non inficiante la validità dell'ordinanza opposta, notificata e ricevuta dall'odierno appellante, in essa chiaramente identificato.
Pag. 10 di 13 In definitiva, non può configurarsi alcun motivo di nullità del verbale di accertamento, né della successiva ordinanza-ingiunzione, né alcuna lesione dell'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, dovendosi ritenere che quest'ultimo sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto a lui ascritto per tutte le ragioni anzidette e, quindi, di esercitare il proprio diritto di difesa.
2.4. Da ultimo, l'appellante ha chiesto, in via subordinata e in caso di rigetto dell'appello, di confermare la riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata, rimettendo l'appellante in termini per poter usufruire del beneficio della riduzione del 30% della sanzione ex art. 202, co. 1
c.d.s..
Quanto al primo profilo, la conferma della sentenza impugnata in ogni suo capo, non avendo l'amministrazione proposto appello incidentale in riferimento al capo della sentenza contenente la quantificazione della sanzione, implica la conferma anche dalla condanna al pagamento della sanzione irrogata nel minimo editale.
In merito al secondo profilo, come noto, l'art. 202 C.d.s. prevede, per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria e ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, che “il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme” e che tale somma “è ridotta del 30 per cento se il pagamento è entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.
Ebbene, premesso che l'appellante non aveva articolato una specifica richiesta in tal senso nel giudizio di primo grado, ad ogni modo deve evidenziarsi che, eletta la via giudiziale, non è possibile per il trasgressore essere rimesso in termini per beneficiare del pagamento in misura ridotta del
30% della sanzione principale, trattandosi di beneficio con chiara natura incentivante e deflattiva del contenzioso, previsto soltanto nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla notificazione e contestazione del verbale, implicando “l'accettazione della sanzione medesima e, quindi, il riconoscimento da parte dell'autore della violazione, della propria responsabilità e la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale” (v. Cass. 18061/2007; v. altresì Cass. 6460/2008: In tema di violazioni al codice della strada, è inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini di impugnare la sanzione accessoria, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 codice suddetto. Infatti, il pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente dall'oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflattive ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravi patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi oppositivi previsti
Pag. 11 di 13 dalla normativa di cui agli articoli 202, 203, 204 bis cod. strada, nell'ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento “con riserva”.).
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'appello non può trovare accoglimento.
3. L'appello deve, pertanto, essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata seppure con la diversa motivazione sopra esposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (così come modificato dal d.m. 147/2022), in base al valore della controversia, in ragione dei valori minimi alla luce dell'attività processuale effettivamente espletata (v. Cass. 9556/2014; conf. Cass. 9059/2021).
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/2002, deve darsi atto che la sentenza è di integrale rigetto dell'appello (v. Cass. SU, n. 4315/2020; conf. Cass. 27867/2019 e Cass.
260907/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_1
120/2024, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 120/2024 del Giudice di Pace di pubblicata in data 7.10.2024 (R.G. 48/2023); CP_1
− condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in complessivi € 332,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta), come per legge.
Si dà atto, per le finalità di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. 115/02, che il presente provvedimento è di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso in Siena, in data 10 aprile 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 12 di 13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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