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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10186 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONEINTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA.
DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 13 ottobre 2025 ha emesso la
SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies nel procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.2093/2024 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato a [...]/MG - Brasile il Parte 1
29.05.1961,
-nato a [...]/MG Brasile il Parte 1 nataControparte_129.05.1961 per se e congiuntamente a a Araras/SP - Brasile il 12.06.1972, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...]/SP - Brasile Persona 1 il 4 gennaio 2007; nato a [...]/SP - Brasile il 30.10.2002. Parte 1
Tutti rappresentati e elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi, in virtù' di procura speciale.
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege pressoControparte 2 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte 2 , per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare i ricorrenti narrano: '... discendenti di cittadino italiano, nato a
Cervinara, Comune in Provincia di Avellino (AV), il 9 giugno 1857.... Persona 2
e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana come da certificato
[...] negativo di naturalizzazione"
Quanto narrato si evince dall'albero genealogico allegato al ricorso.
Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire "l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice", è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente;
dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati, ne consegue in punto di diritto quanto di seguito. Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art. 1 legge n.91/1992: ha provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA Pt 2 di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art. 1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all' attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche ove straniere tradotte e munite di apostille;
ha precisato che l' antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino Per 2 restando legato alle sue radici, come da certificato negativo "
di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM non ha espresso parere.
II CP 2 non si è costituito e viene dichiarato contumace.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione". Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al Controparte_2 in persona del
,
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di
Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al Controparte_2 degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio dipadre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino Per 2 e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis" ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani.
Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi "iure soli" del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12
Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini "ab origine" per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli...di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «...non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzione e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
Controparte_2 parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Parte ricorrente ha puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. Difatti i ricorrenti anno tentato ottenere il riconoscimento dello status civitatis in qualità di discendente dell'avo suddetto, senza ricevere alcun riscontro
Ma vi è di più atteso che: "Da una ispezione del link riportato è possibile evincere che i richiedenti del 2018 sono 18.125,per il 2019 sono 20.574; per il 2020 sono
13.859; per i primi 10 mesi del 2021 sono 28.740. Per gli altri richiedenti il In sostanza le innumerevoli domande presentate hanno causato Parte 3 un blocco della piattaforma Prenot@mi_inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa. Secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso Parte 3 , hanno Parte 4 in San Paolo i moduli di richiesta di inviato al appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e- mail, così come previsto dalle mutate esigenze del Parte_3 ha notificato al
,
a San Paolo, il "modulo di richiesta di appuntamento per Parte 5 il riconoscimento della cittadinanza italiana", ma, stante i tempi abnormi di attesa, Inoltre, a testimonianza delle difficoltà in cui versano gli uffici consolari, il di San Paolo, sul proprio sito, ad oggi, informa che Parte 5
"RICHIEDENTI INSERITI NELLA LISTA D'ATTESA DELL'ANNO 2012 NUOVE
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO TRAMITE PORTATE
"PRENOT@MI" e che "dal 30 giugno al 28 luglio 2023, i candidati i cui nominativi figurano in lista d'attesa per gli anni 2013 E 2014 potranno confermare il proprio interesse a proseguire il processo di riconoscimento della cittadinanza seguendo le linee guida", ivi riconoscendo che "la fila d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre
2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal
Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana Marra, in data 17 gennaio
2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23 aprile 2020).
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte_2 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT dichiara cittadini italiani i ricorrenti come sopra generalizzati in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara gli stessi cittadini italiani: Persona 3 nato a [...] fin dalla nascita in quanto discendenti di come comprovato dall'Estratto per cittadino italiano per essere nato in [...] atti di Nascita rilasciato dal Comune in atti esibito;
- ordina, per l'effetto, il Controparte_2 e l'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 6 novembre 2025 Il Got
Dott.ssa Antonietta De Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONEINTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA.
DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 13 ottobre 2025 ha emesso la
SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies nel procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.2093/2024 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato a [...]/MG - Brasile il Parte 1
29.05.1961,
-nato a [...]/MG Brasile il Parte 1 nataControparte_129.05.1961 per se e congiuntamente a a Araras/SP - Brasile il 12.06.1972, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...]/SP - Brasile Persona 1 il 4 gennaio 2007; nato a [...]/SP - Brasile il 30.10.2002. Parte 1
Tutti rappresentati e elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi, in virtù' di procura speciale.
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege pressoControparte 2 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte 2 , per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare i ricorrenti narrano: '... discendenti di cittadino italiano, nato a
Cervinara, Comune in Provincia di Avellino (AV), il 9 giugno 1857.... Persona 2
e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana come da certificato
[...] negativo di naturalizzazione"
Quanto narrato si evince dall'albero genealogico allegato al ricorso.
Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire "l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice", è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente;
dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati, ne consegue in punto di diritto quanto di seguito. Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art. 1 legge n.91/1992: ha provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA Pt 2 di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art. 1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all' attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche ove straniere tradotte e munite di apostille;
ha precisato che l' antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino Per 2 restando legato alle sue radici, come da certificato negativo "
di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM non ha espresso parere.
II CP 2 non si è costituito e viene dichiarato contumace.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione". Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al Controparte_2 in persona del
,
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di
Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al Controparte_2 degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio dipadre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino Per 2 e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis" ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani.
Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi "iure soli" del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12
Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini "ab origine" per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli...di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «...non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzione e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
Controparte_2 parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Parte ricorrente ha puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. Difatti i ricorrenti anno tentato ottenere il riconoscimento dello status civitatis in qualità di discendente dell'avo suddetto, senza ricevere alcun riscontro
Ma vi è di più atteso che: "Da una ispezione del link riportato è possibile evincere che i richiedenti del 2018 sono 18.125,per il 2019 sono 20.574; per il 2020 sono
13.859; per i primi 10 mesi del 2021 sono 28.740. Per gli altri richiedenti il In sostanza le innumerevoli domande presentate hanno causato Parte 3 un blocco della piattaforma Prenot@mi_inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa. Secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso Parte 3 , hanno Parte 4 in San Paolo i moduli di richiesta di inviato al appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e- mail, così come previsto dalle mutate esigenze del Parte_3 ha notificato al
,
a San Paolo, il "modulo di richiesta di appuntamento per Parte 5 il riconoscimento della cittadinanza italiana", ma, stante i tempi abnormi di attesa, Inoltre, a testimonianza delle difficoltà in cui versano gli uffici consolari, il di San Paolo, sul proprio sito, ad oggi, informa che Parte 5
"RICHIEDENTI INSERITI NELLA LISTA D'ATTESA DELL'ANNO 2012 NUOVE
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO TRAMITE PORTATE
"PRENOT@MI" e che "dal 30 giugno al 28 luglio 2023, i candidati i cui nominativi figurano in lista d'attesa per gli anni 2013 E 2014 potranno confermare il proprio interesse a proseguire il processo di riconoscimento della cittadinanza seguendo le linee guida", ivi riconoscendo che "la fila d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre
2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal
Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana Marra, in data 17 gennaio
2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23 aprile 2020).
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte_2 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT dichiara cittadini italiani i ricorrenti come sopra generalizzati in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara gli stessi cittadini italiani: Persona 3 nato a [...] fin dalla nascita in quanto discendenti di come comprovato dall'Estratto per cittadino italiano per essere nato in [...] atti di Nascita rilasciato dal Comune in atti esibito;
- ordina, per l'effetto, il Controparte_2 e l'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 6 novembre 2025 Il Got
Dott.ssa Antonietta De Simone