Art. 2.
I lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge qualora abbiano svolto in quel Paese un'attivita' soggetta a contribuzione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Sono altresi' ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici.
I lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge qualora abbiano svolto in quel Paese un'attivita' soggetta a contribuzione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Sono altresi' ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici.