Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 10/06/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 11952/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: Indennità di accompagnamento e benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992
TRA
cod. fisc. , rapp.to e difeso dall' avv. VARRIALE Parte_1 C.F._1
SALVATORE, presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.05.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio avente n. 9952/2023 R.G. e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento, benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992). Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue. Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, conferito nuovamente incarico ad altro perito, Dott. , questi, col proprio Persona_1 elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- ha evidenziato come il consulente già nominato fosse pervenuto a conclusioni pienamente condivisibili, e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
In ricorso il ricorrente ha evidenziato che il CTU, Dott. , nella precedente fase Persona_2 processuale, non aveva valutato adeguatamente le patologie riscontrate e le compromissioni funzionali che esse causavano in concreto, in quanto l'elaborato peritale si era limitato all'analisi della patologia della epilessia, senza considerare il completo quadro patologico da cui egli è affetto e non facendo alcuna menzione all'epatite ed allo stato ansioso depressivo. Richiesti specifici chiarimenti sul punto al medesimo CTU, il giudicante li reputa convincenti e condivisibili per i motivi di seguito esposti. Invero, preliminarmente si osserva che l'epilessia da cui è affetto il ricorrente non è
“farmacoresistente”, per cui una terapia farmacologica condotta in maniera corretta e controlli clinici periodici gli consentono di condurre una “vita normale senza ricadute sostanziali sulla sua capacità lavorativa generica, senza che la sua salute sia a rischio e senza ricadute concrete sulla sua incolumità”; l' “epatopatia cronica da virus B” è senza segni clinici di rilievo e non è documentata, mentre viene valutata come modesta la “spondilodiscartrosi”.
Il nuovo CTU, in risposta ai quesiti posti, ha evidenziato che il ricorrente è affetto da “sindrome epilettica con crisi del tipo assenza/pseudoassenza, a frequenza plurimensili;
sindrome ansioso- depressiva reattiva di grado moderato e ipertensione arteriosa in lieve insufficienza mitro- tricuspidalica” ed ha affermato che parte istante, pur presentando difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, con invalidità pari al 80%, è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel presente giudizio avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte istante va ritenuta invalida all'80%. Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Quanto alla richiesta dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, la legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone affette da handicap;
l'art. 3 della stessa legge al terzo comma precisa che qualora la minorazione sia tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Ciò posto, le infermità riscontrate dal CTU nella persona del ricorrente sono quelle risultanti dalla perizia in atti.
Tali stati patologici, afferma il C.T.U., non determinano minorazioni tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione dell'interessato; pertanto, la situazione non assume caratteri di gravità. Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Egli è inoltre portatore di handicap superiore ai 2/3 (comma 1 art. 3 L. 104/92); l'handicap non assume connotazione di gravità (comma 3 art.3 L. 104/92) in quanto il complesso patologico da cui
è affetto non rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della causa, per compensare integralmente le spese processuali, non avendo parte ricorrente allegato al ricorso alcuna dichiarazione sottoscritta personalmente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico del ricorrente e dell' , in solido. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese
Napoli, 10/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon