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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2024, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1084/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari, IV sezione civile, n. 222/2024 di omologa Parte_1
del concordato preventivo proposto da Controparte_1
TRA
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) Parte_2
( reclamante)
CONTRO
(avv.to Ferrari Francesco) Controparte_1
(reclamato)
All'udienza del 15.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
In data 8.11.2022, la presentava proposta di concordato preventivo Controparte_1
corredata dal piano.
pagina 1 di 10 L esprimeva voto contrario ed il Tribunale di Bari, con decreto Parte_2
del 10-06-2024, dichiarava “non approvata la proposta concordataria” ai sensi dell'art.110 CCII.
Con successiva istanza del 21-06-2024, la chiedeva al Tribunale di Controparte_1
disporre il cram down fiscale ex art. 88 comma 2 bis CCII ed all'esito dichiarare l'omologazione forzosa del concordato ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII mediante il c.d. cross-class cram down.
Il piano prevedeva, in particolare, l'affitto di azienda, per la durata di 42 mesi, alla che si obbligava a conservare i livelli occupazionali e a Parte_3
corrispondere la somma complessiva di € 1.600.000,00 di cui € 412.013,00 mediante accollo del debito del personale che veniva trasferito con la cessione di azienda ed €
1.187.987,00 mediante pagamento diretto alla cedente secondo le seguenti modalità:
- prima rata di € 500.000,00 entro 6 mesi dall'omologazione;
- residui € 687.987,00 suddivisi in n. 5 rate semestrali di € 137.597,40.
A garanzia del pagamento del canone di affitto si costituiva la società CP_2
quale fideiussore della fino alla concorrenza dell'importo di € 126.000,00 Parte_3
oltre IVA, pari all'ammontare dei canoni dovuti per tutta la durata del contratto.
Lo stato di crisi veniva ricondotto all'insolvenza della Controparte_3
principale cliente della non solo vantando crediti commerciali per Controparte_1
oltre 12 milioni di euro ma traendo buona parte del suo fatturato da attività di costruzione facenti capo al gruppo . CP_3
Si opponeva l . Parte_2
La Procura, invece, alla luce della relazione favorevole dei commissari giudiziali, aderiva alla proposta di concordato,
Il Tribunale, con la sentenza n. 222/2024, omologava il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, proposto dalla Controparte_1
pagina 2 di 10 Argomentava che la proposta si fondava su un attivo disponibile complessivo di €
3.446.335 e prevedeva la soddisfazione dei creditori entro 3 anni dall'omologa del concordato ( 31.10.2026), nei seguenti termini:
ANTE I: Spese di procedura – pagamento integrale per complessivi € 139.000;
ANTE II: Agenzia Entrate – Ipotecario per Iva 2017 su immobile sito sulla SP183
Adelfia-Loseto – pagamento integrale per complessivi € 44.054 (comprensivo di interessi);
CLASSE I: Ex Dipendenti per TFR e retribuzioni – privilegiati con pagamento integrale per complessivi € 863.332 (comprensivo di interessi);
CLASSE II: Professionisti e imprese artigiane ex art. 2751 bis c.c. – privilegiati con pagamento integrale per complessivi € 486.890 (comprensivo di interessi);
CLASSE III: – Revoca credito d'imposta ex art. 9 D.Lgs n.123/1998 – Parte_2
privilegiato con pagamento integrale per complessivi € 1.005.534 (comprensivo di interessi);
CLASSE IV: Debiti previdenziali e assistenziali – privilegiati con pagamento parziale nella misura del 69,21% per complessivi € 59.408 (comprensivo di interessi);
CLASSE V: Debiti previdenziali e assistenziali – quota chirografaria del 30,79% a seguito di degradazione - pagamento integrale per complessivi € 24.019; Con CLASSE Irap, Ritenute, sanzioni e interessi – privilegiato Controparte_5
integralmente degradato a chirografario - pagamento parziale nella misura del 4,60% per complessivi € 134.149;
CLASSE VII: – Iva, sanzioni e interessi – privilegiato integralmente Parte_2
degradato a chirografario - pagamento parziale nella misura del 4,60% per complessivi
€ 139.784;
CLASSE VIII: – Imposta di registro e interessi – privilegiato Parte_2
integralmente degradato a chirografario - pagamento parziale nella misura del 4,60% per complessivi € 118;
pagina 3 di 10 CLASSE IX: – Sanzioni imposta di registro e sanzione revoca credito Parte_2
d'imposta - chirografario ab origine - pagamento parziale nella misura del 4,60% per complessivi € 9.503;
CLASSE X: Fornitori (compresi debiti per fatture da ricevere) – chirografari ab origine
- pagamento parziale nella misura del 1,57% per complessivi € 40.319;
CLASSE XI: Depositi cauzionali, clienti saldo avere e multe e ammende -chirografari ab origine - pagamento parziale nella misura del 1,57% per complessivi € 293;
CLASSE XII: Oneri di riscossione Agenzia della Riscossione - chirografario ab origine - pagamento parziale nella misura del 1,57% per complessivi € 2.607;
CLASSE XIII: Debiti verso banche - chirografari ab origine - pagamento parziale nella misura del 1,57% per complessivi € 15.965.
Motivava, altresì, che la società in qualità di affittuaria Parte_3
dell'azienda, si era accollata il debito del personale (costituito da n. 14 unità) attualmente in carico alla per complessivi Euro 412.013,00 a titolo di Controparte_1
ogni onere e debito pregresso (TFR maturato, ferie non godute, ratei e mensilità non percepite).
Valorizzava, altresì, l'espressa previsione nel piano che in caso di mancato/parziale utilizzo del fondo rischi chirografario di € 100.000 e di quello privilegiato di € 50.000, ovvero nel caso in cui le spese di procedura fossero risultate sovrastimate, le risorse non impiegate sarebbero state poste a disposizione del ceto creditorio, migliorando la percentuale di soddisfacimento dei creditori nei termini di legge, al pari della residua disponibilità di cassa di circa 17 mila euro avanzante all'esito dell'esecuzione del concordato.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo l deducendo che il Parte_2
Tribunale aveva erroneamente:
- disposto la ristrutturazione trasversale dei debiti tributari e contributivi (c.d. cross class cram down) che, invece, in base al combinato disposto degli artt. 88 comma pagina 4 di 10 2 bis e 112 comma 2 CCII poteva applicarsi solo al concordato liquidatorio e non a quello in continuità;
- omesso di rilevare che la non era meritevole di accedere Controparte_1
all'istituto del concordato preventivo avendo sistematicamente accumulato debiti tributari nel corso degli anni precedenti.
Instava per la riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 222/2024 con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità del Controparte_1
reclamo per difetto di interesse attesa la maggiore convenienza, per l Parte_2
, del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
[...]
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso reclamo e ne chiedeva il rigetto.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di inammissibilità poichè il reclamo proposto investe profili in diritto a monte rispetto a quello della convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il reclamo nel merito non può essere accolto.
Com'è noto, la ristrutturazione trasversale (cross class cram down) è la possibilità di omologare piani di ristrutturazione pur in difetto del voto della maggioranza dei creditori.
La questione prospettata con il primo motivo riguarda la possibilità di combinare il cd. cram down fiscale con il cross class cram down e quindi la possibilità di omologare il concordato in continuità in difetto di adesione da parte degli enti previdenziali e fiscali, applicando congiuntamente tanto l'istituto dell'art. 88, comma 2 bis, CCII, quanto quello della ristrutturazione trasversale.
Il contrasto sull'applicabilità di tale istituto anche al concordato in continuità aziendale si aggancia alla formulazione letterale dell'art. 88 comma 2 bis CCII che, nel richiamare il solo comma 1 dell'art. 109 CCII (applicabile esclusivamente al concordato liquidatorio) fonderebbe l'interpretazione restrittiva della inapplicabilità del cram down al concordato in continuità aziendale.
pagina 5 di 10 In realtà, lo stesso comma secondo bis prevede che l'omologazione forzosa può essere concessa se la proposta di transazione risulti più vantaggiosa o non peggiorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.
Poiché il concetto di "non deteriorità" si applica anche al concordato in continuità aziendale, può logicamente ritenersi l'ammissibilità del cram down anche in tale contesto.
In ogni caso, il Legislatore, per le proposte di transazione fiscale presentate dal
28.9.2024, ha superato ogni contrasto interpretativo con il recente d. Lgs. 136 del 13-
09-2024 (cd. Decreto correttivo bis) introducendo due nuovi commi per disciplinare più chiaramente l'omologazione forzosa.
Il nuovo comma terzo riguarda il concordato liquidatorio e stabilisce che il tribunale possa omologare il concordato anche senza l'approvazione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, quando tale adesione risulti determinante per raggiungere le percentuali di cui all'art. 109, comma primo CCII, e quando il trattamento dei creditori è più vantaggioso rispetto alla liquidazione giudiziale.
Invece, il comma quarto, del medesimo art. 88 CCII, così dispone:
“4. Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicura-zioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1.
pagina 6 di 10 In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”.
Tale disposizione, pur non trovando diretta applicazione al caso di specie, rappresenta sicuramente un criterio ermeneutico fondamentale ai fini dell'interpretazione del previgente art. 88 co.
2-bis nel senso ritenuto dl Tribunale.
E' evidente, infatti, che la ratio della norma sia quella di favorire l'omologazione del concordato, sia liquidatorio che in continuità aziendale, anche con il voto contrario dell'amministrazione finanziaria con l'unica condizione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria che è pienamente ricorrente nel caso di specie.
Ciò posto, contrariamente a quanto affermato da parte reclamante, il Tribunale di Bari ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l'omologazione del concordato.
In primo luogo, come rilevato dai Commissari, la proposta è stata approvata da n. 3 classi su 13 e, per la precisione, dalla classe I (ex dipendenti), dalla classe II
(professionisti e imprese artigiane) e dalla classe IV (debiti previdenziali e assistenziali), ovvero da classi formate da creditori privilegiati cui spetta il diritto di voto ex art. 109, comma 5, CCII, in quanto pagati oltre 30 giorni (classe I) e oltre 180 giorni (classi II e
IV).
Sei delle residue dieci classi che hanno votato sfavorevolmente o che non hanno espresso un voto sono riconducibili all ed una all'Agenzia della Parte_2
Riscossione il cui voto, quindi, ha avuto un rilievo determinante per l'approvazione del concordato e per il raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 112, comma 2,
CCII.
Dall'esito finale del voto è evidente che il cram down fiscale ha consentito di approvare la proposta ed omologare il concordato, attraverso la conversione forzosa del voto negativo dell' . Parte_2
Risultano soddisfatte, così, entrambe le condizioni di cui all'art. 112 co. 2 lettera d).
Ed infatti, come correttamente statuito dal Tribunale, per effetto dell'accoglimento della istanza di cross cram down fiscale:
pagina 7 di 10 a) è stata soddisfatta la prima condizione della prima parte dell'art. 112 comma 2 lettera d) in quanto è stato ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle classi ovvero di ben 10 classi su 13, di cui 7 relative all e all'Agenzia delle Entrate Parte_2
Riscossione;
b) viene soddisfatta anche la seconda condizione di cui alla prima parte dell'art. 112 comma 2 lettera d) in quanto le prime sei classi il cui voto viene assunto forzatamente favorevole sono composte tutte da creditori privilegiati, di cui la prima con pagamento oltre i 30 giorni ma entro i 180 giorni e le altre, invece, con pagamento oltre 180 giorni, come peraltro confermato anche nella relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 105
CCII
Il Tribunale ha, altresì, valutato positivamente:
- la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
- la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;
- l'adeguatezza e la completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;
- la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII.
E' infondato, altresì, il secondo motivo.
La “meritevolezza” del soggetto proponente non è richiesta dall'art. 88 comma 2 bis
CCII che prevede solo la valutazione della maggiore convenienza per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria;
requisito, questo, pienamente ricorrente nel caso di specie.
pagina 8 di 10 Ed infatti, la proposta concordataria si fonda sulla c.d. continuità indiretta ex art. 84, comma 2, CCII, ovvero sulla cessione dell'azienda in continuità di esercizio – previo affitto della medesima azienda con offerta irrevocabile di acquisto da parte della Pt_3
– da perfezionarsi previa procedura ex art. 91 CCII, nonché sull'incasso dei crediti
[...]
vantati dalla verso i propri clienti Controparte_1
Come rilevato dal Tribunale nella sentenza reclamata, in base alla relazione di attestazione del dr. ed a quella dei Commissari Giudiziali, la proposta Persona_1
di concordato in continuità indiretta aziendale e la collegata proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 comma 1 CCII è risultata non solo
“non deteriore” ma anche maggiormente conveniente per il Fisco rispetto all'alternativa liquidatoria
Ed infatti, il credito vantato dal Fisco e dagli Enti previdenziali ammonta a circa 7 milioni di euro ed è pari da solo al 57% circa della debitoria complessiva della
Controparte_1
I Commissari, in sede di relazione, hanno affermato che il soddisfacimento dei crediti fiscali è più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione dell'impresa, come da simulazione del riparto “fallimentare” riportato nel piano dal quale emerge che, in ipotesi di liquidazione giudiziale, l'Erario otterrebbe la complessiva somma di €
955.045, inferiore rispetto a quella offerta con la transazione fiscale, pari ad € 1.213.784 mentre gli Enti previdenziali e assistenziali otterrebbero, il pagamento del 69% del loro credito, a fronte di un pagamento integrale in sede concordataria.
I Commissari hanno, altresì, rimarcato, in caso di alternativa liquidatoria, che la vendita, inevitabilmente al ribasso, degli impianti e dei mobili registrati comporterebbe, altresì, dei costi ingenti necessari per la rimozione e la rimessa in pristino dei luoghi su cui insiste l'impianto in quanto non di proprietà della società reclamante.
D'altronde, proprio perché è stata riconosciuta la maggiore convenienza di tale proposta, la classe IV (dei debiti previdenziali e assistenziali) ha espresso parere favorevole.
pagina 9 di 10 A fronte di tutte le suindicate emergenze, univocamente deponenti per la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria alcuna contestazione, neanche generica, è stata sollevata da parte reclamante limitatasi a contestare esclusivamente la sussistenza del presupposto della “meritevolezza” del soggetto proponente che non è richiesto dall'art. 88 comma 2 bis CCII ma solo in caso di cd. concordato minore.
Il reclamo deve essere, pertanto, rigettato.
La natura controversia di alcuni dei profili esaminati giustifica la compensazione delle spese.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, pronunciando sul reclamo proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Bari, IV sezione civile, Parte_2
n. 222/2024 di omologa del concordato preventivo proposto da Parte_1
così provvede: Controparte_1
- rigetta il reclamo;
- compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 5.11.2024
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1084/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari, IV sezione civile, n. 222/2024 di omologa Parte_1
del concordato preventivo proposto da Controparte_1
TRA
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) Parte_2
( reclamante)
CONTRO
(avv.to Ferrari Francesco) Controparte_1
(reclamato)
All'udienza del 15.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
In data 8.11.2022, la presentava proposta di concordato preventivo Controparte_1
corredata dal piano.
pagina 1 di 10 L esprimeva voto contrario ed il Tribunale di Bari, con decreto Parte_2
del 10-06-2024, dichiarava “non approvata la proposta concordataria” ai sensi dell'art.110 CCII.
Con successiva istanza del 21-06-2024, la chiedeva al Tribunale di Controparte_1
disporre il cram down fiscale ex art. 88 comma 2 bis CCII ed all'esito dichiarare l'omologazione forzosa del concordato ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII mediante il c.d. cross-class cram down.
Il piano prevedeva, in particolare, l'affitto di azienda, per la durata di 42 mesi, alla che si obbligava a conservare i livelli occupazionali e a Parte_3
corrispondere la somma complessiva di € 1.600.000,00 di cui € 412.013,00 mediante accollo del debito del personale che veniva trasferito con la cessione di azienda ed €
1.187.987,00 mediante pagamento diretto alla cedente secondo le seguenti modalità:
- prima rata di € 500.000,00 entro 6 mesi dall'omologazione;
- residui € 687.987,00 suddivisi in n. 5 rate semestrali di € 137.597,40.
A garanzia del pagamento del canone di affitto si costituiva la società CP_2
quale fideiussore della fino alla concorrenza dell'importo di € 126.000,00 Parte_3
oltre IVA, pari all'ammontare dei canoni dovuti per tutta la durata del contratto.
Lo stato di crisi veniva ricondotto all'insolvenza della Controparte_3
principale cliente della non solo vantando crediti commerciali per Controparte_1
oltre 12 milioni di euro ma traendo buona parte del suo fatturato da attività di costruzione facenti capo al gruppo . CP_3
Si opponeva l . Parte_2
La Procura, invece, alla luce della relazione favorevole dei commissari giudiziali, aderiva alla proposta di concordato,
Il Tribunale, con la sentenza n. 222/2024, omologava il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, proposto dalla Controparte_1
pagina 2 di 10 Argomentava che la proposta si fondava su un attivo disponibile complessivo di €
3.446.335 e prevedeva la soddisfazione dei creditori entro 3 anni dall'omologa del concordato ( 31.10.2026), nei seguenti termini:
ANTE I: Spese di procedura – pagamento integrale per complessivi € 139.000;
ANTE II: Agenzia Entrate – Ipotecario per Iva 2017 su immobile sito sulla SP183
Adelfia-Loseto – pagamento integrale per complessivi € 44.054 (comprensivo di interessi);
CLASSE I: Ex Dipendenti per TFR e retribuzioni – privilegiati con pagamento integrale per complessivi € 863.332 (comprensivo di interessi);
CLASSE II: Professionisti e imprese artigiane ex art. 2751 bis c.c. – privilegiati con pagamento integrale per complessivi € 486.890 (comprensivo di interessi);
CLASSE III: – Revoca credito d'imposta ex art. 9 D.Lgs n.123/1998 – Parte_2
privilegiato con pagamento integrale per complessivi € 1.005.534 (comprensivo di interessi);
CLASSE IV: Debiti previdenziali e assistenziali – privilegiati con pagamento parziale nella misura del 69,21% per complessivi € 59.408 (comprensivo di interessi);
CLASSE V: Debiti previdenziali e assistenziali – quota chirografaria del 30,79% a seguito di degradazione - pagamento integrale per complessivi € 24.019; Con CLASSE Irap, Ritenute, sanzioni e interessi – privilegiato Controparte_5
integralmente degradato a chirografario - pagamento parziale nella misura del 4,60% per complessivi € 134.149;
CLASSE VII: – Iva, sanzioni e interessi – privilegiato integralmente Parte_2
degradato a chirografario - pagamento parziale nella misura del 4,60% per complessivi
€ 139.784;
CLASSE VIII: – Imposta di registro e interessi – privilegiato Parte_2
integralmente degradato a chirografario - pagamento parziale nella misura del 4,60% per complessivi € 118;
pagina 3 di 10 CLASSE IX: – Sanzioni imposta di registro e sanzione revoca credito Parte_2
d'imposta - chirografario ab origine - pagamento parziale nella misura del 4,60% per complessivi € 9.503;
CLASSE X: Fornitori (compresi debiti per fatture da ricevere) – chirografari ab origine
- pagamento parziale nella misura del 1,57% per complessivi € 40.319;
CLASSE XI: Depositi cauzionali, clienti saldo avere e multe e ammende -chirografari ab origine - pagamento parziale nella misura del 1,57% per complessivi € 293;
CLASSE XII: Oneri di riscossione Agenzia della Riscossione - chirografario ab origine - pagamento parziale nella misura del 1,57% per complessivi € 2.607;
CLASSE XIII: Debiti verso banche - chirografari ab origine - pagamento parziale nella misura del 1,57% per complessivi € 15.965.
Motivava, altresì, che la società in qualità di affittuaria Parte_3
dell'azienda, si era accollata il debito del personale (costituito da n. 14 unità) attualmente in carico alla per complessivi Euro 412.013,00 a titolo di Controparte_1
ogni onere e debito pregresso (TFR maturato, ferie non godute, ratei e mensilità non percepite).
Valorizzava, altresì, l'espressa previsione nel piano che in caso di mancato/parziale utilizzo del fondo rischi chirografario di € 100.000 e di quello privilegiato di € 50.000, ovvero nel caso in cui le spese di procedura fossero risultate sovrastimate, le risorse non impiegate sarebbero state poste a disposizione del ceto creditorio, migliorando la percentuale di soddisfacimento dei creditori nei termini di legge, al pari della residua disponibilità di cassa di circa 17 mila euro avanzante all'esito dell'esecuzione del concordato.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo l deducendo che il Parte_2
Tribunale aveva erroneamente:
- disposto la ristrutturazione trasversale dei debiti tributari e contributivi (c.d. cross class cram down) che, invece, in base al combinato disposto degli artt. 88 comma pagina 4 di 10 2 bis e 112 comma 2 CCII poteva applicarsi solo al concordato liquidatorio e non a quello in continuità;
- omesso di rilevare che la non era meritevole di accedere Controparte_1
all'istituto del concordato preventivo avendo sistematicamente accumulato debiti tributari nel corso degli anni precedenti.
Instava per la riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 222/2024 con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità del Controparte_1
reclamo per difetto di interesse attesa la maggiore convenienza, per l Parte_2
, del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
[...]
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso reclamo e ne chiedeva il rigetto.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di inammissibilità poichè il reclamo proposto investe profili in diritto a monte rispetto a quello della convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il reclamo nel merito non può essere accolto.
Com'è noto, la ristrutturazione trasversale (cross class cram down) è la possibilità di omologare piani di ristrutturazione pur in difetto del voto della maggioranza dei creditori.
La questione prospettata con il primo motivo riguarda la possibilità di combinare il cd. cram down fiscale con il cross class cram down e quindi la possibilità di omologare il concordato in continuità in difetto di adesione da parte degli enti previdenziali e fiscali, applicando congiuntamente tanto l'istituto dell'art. 88, comma 2 bis, CCII, quanto quello della ristrutturazione trasversale.
Il contrasto sull'applicabilità di tale istituto anche al concordato in continuità aziendale si aggancia alla formulazione letterale dell'art. 88 comma 2 bis CCII che, nel richiamare il solo comma 1 dell'art. 109 CCII (applicabile esclusivamente al concordato liquidatorio) fonderebbe l'interpretazione restrittiva della inapplicabilità del cram down al concordato in continuità aziendale.
pagina 5 di 10 In realtà, lo stesso comma secondo bis prevede che l'omologazione forzosa può essere concessa se la proposta di transazione risulti più vantaggiosa o non peggiorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.
Poiché il concetto di "non deteriorità" si applica anche al concordato in continuità aziendale, può logicamente ritenersi l'ammissibilità del cram down anche in tale contesto.
In ogni caso, il Legislatore, per le proposte di transazione fiscale presentate dal
28.9.2024, ha superato ogni contrasto interpretativo con il recente d. Lgs. 136 del 13-
09-2024 (cd. Decreto correttivo bis) introducendo due nuovi commi per disciplinare più chiaramente l'omologazione forzosa.
Il nuovo comma terzo riguarda il concordato liquidatorio e stabilisce che il tribunale possa omologare il concordato anche senza l'approvazione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, quando tale adesione risulti determinante per raggiungere le percentuali di cui all'art. 109, comma primo CCII, e quando il trattamento dei creditori è più vantaggioso rispetto alla liquidazione giudiziale.
Invece, il comma quarto, del medesimo art. 88 CCII, così dispone:
“4. Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicura-zioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1.
pagina 6 di 10 In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”.
Tale disposizione, pur non trovando diretta applicazione al caso di specie, rappresenta sicuramente un criterio ermeneutico fondamentale ai fini dell'interpretazione del previgente art. 88 co.
2-bis nel senso ritenuto dl Tribunale.
E' evidente, infatti, che la ratio della norma sia quella di favorire l'omologazione del concordato, sia liquidatorio che in continuità aziendale, anche con il voto contrario dell'amministrazione finanziaria con l'unica condizione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria che è pienamente ricorrente nel caso di specie.
Ciò posto, contrariamente a quanto affermato da parte reclamante, il Tribunale di Bari ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l'omologazione del concordato.
In primo luogo, come rilevato dai Commissari, la proposta è stata approvata da n. 3 classi su 13 e, per la precisione, dalla classe I (ex dipendenti), dalla classe II
(professionisti e imprese artigiane) e dalla classe IV (debiti previdenziali e assistenziali), ovvero da classi formate da creditori privilegiati cui spetta il diritto di voto ex art. 109, comma 5, CCII, in quanto pagati oltre 30 giorni (classe I) e oltre 180 giorni (classi II e
IV).
Sei delle residue dieci classi che hanno votato sfavorevolmente o che non hanno espresso un voto sono riconducibili all ed una all'Agenzia della Parte_2
Riscossione il cui voto, quindi, ha avuto un rilievo determinante per l'approvazione del concordato e per il raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 112, comma 2,
CCII.
Dall'esito finale del voto è evidente che il cram down fiscale ha consentito di approvare la proposta ed omologare il concordato, attraverso la conversione forzosa del voto negativo dell' . Parte_2
Risultano soddisfatte, così, entrambe le condizioni di cui all'art. 112 co. 2 lettera d).
Ed infatti, come correttamente statuito dal Tribunale, per effetto dell'accoglimento della istanza di cross cram down fiscale:
pagina 7 di 10 a) è stata soddisfatta la prima condizione della prima parte dell'art. 112 comma 2 lettera d) in quanto è stato ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle classi ovvero di ben 10 classi su 13, di cui 7 relative all e all'Agenzia delle Entrate Parte_2
Riscossione;
b) viene soddisfatta anche la seconda condizione di cui alla prima parte dell'art. 112 comma 2 lettera d) in quanto le prime sei classi il cui voto viene assunto forzatamente favorevole sono composte tutte da creditori privilegiati, di cui la prima con pagamento oltre i 30 giorni ma entro i 180 giorni e le altre, invece, con pagamento oltre 180 giorni, come peraltro confermato anche nella relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 105
CCII
Il Tribunale ha, altresì, valutato positivamente:
- la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
- la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;
- l'adeguatezza e la completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;
- la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII.
E' infondato, altresì, il secondo motivo.
La “meritevolezza” del soggetto proponente non è richiesta dall'art. 88 comma 2 bis
CCII che prevede solo la valutazione della maggiore convenienza per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria;
requisito, questo, pienamente ricorrente nel caso di specie.
pagina 8 di 10 Ed infatti, la proposta concordataria si fonda sulla c.d. continuità indiretta ex art. 84, comma 2, CCII, ovvero sulla cessione dell'azienda in continuità di esercizio – previo affitto della medesima azienda con offerta irrevocabile di acquisto da parte della Pt_3
– da perfezionarsi previa procedura ex art. 91 CCII, nonché sull'incasso dei crediti
[...]
vantati dalla verso i propri clienti Controparte_1
Come rilevato dal Tribunale nella sentenza reclamata, in base alla relazione di attestazione del dr. ed a quella dei Commissari Giudiziali, la proposta Persona_1
di concordato in continuità indiretta aziendale e la collegata proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 comma 1 CCII è risultata non solo
“non deteriore” ma anche maggiormente conveniente per il Fisco rispetto all'alternativa liquidatoria
Ed infatti, il credito vantato dal Fisco e dagli Enti previdenziali ammonta a circa 7 milioni di euro ed è pari da solo al 57% circa della debitoria complessiva della
Controparte_1
I Commissari, in sede di relazione, hanno affermato che il soddisfacimento dei crediti fiscali è più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione dell'impresa, come da simulazione del riparto “fallimentare” riportato nel piano dal quale emerge che, in ipotesi di liquidazione giudiziale, l'Erario otterrebbe la complessiva somma di €
955.045, inferiore rispetto a quella offerta con la transazione fiscale, pari ad € 1.213.784 mentre gli Enti previdenziali e assistenziali otterrebbero, il pagamento del 69% del loro credito, a fronte di un pagamento integrale in sede concordataria.
I Commissari hanno, altresì, rimarcato, in caso di alternativa liquidatoria, che la vendita, inevitabilmente al ribasso, degli impianti e dei mobili registrati comporterebbe, altresì, dei costi ingenti necessari per la rimozione e la rimessa in pristino dei luoghi su cui insiste l'impianto in quanto non di proprietà della società reclamante.
D'altronde, proprio perché è stata riconosciuta la maggiore convenienza di tale proposta, la classe IV (dei debiti previdenziali e assistenziali) ha espresso parere favorevole.
pagina 9 di 10 A fronte di tutte le suindicate emergenze, univocamente deponenti per la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria alcuna contestazione, neanche generica, è stata sollevata da parte reclamante limitatasi a contestare esclusivamente la sussistenza del presupposto della “meritevolezza” del soggetto proponente che non è richiesto dall'art. 88 comma 2 bis CCII ma solo in caso di cd. concordato minore.
Il reclamo deve essere, pertanto, rigettato.
La natura controversia di alcuni dei profili esaminati giustifica la compensazione delle spese.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, pronunciando sul reclamo proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Bari, IV sezione civile, Parte_2
n. 222/2024 di omologa del concordato preventivo proposto da Parte_1
così provvede: Controparte_1
- rigetta il reclamo;
- compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 5.11.2024
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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