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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dott. Ugo Scavuzzo Presidente Dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice
Dott.ssa Emanuela Lo Presti Giudice rel. esaminato il giudizio iscritto al n. 1779/2024 R.G., proposto da (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'abogada Angela Maria Sciglio, giusta procura in atti, reclamante contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Paolo Zampaglione, giusta procura in atti, resistente avente ad oggetto: altri procedimenti cautelari;
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., depositato in data 30.04.2024, Pt_1 ha proposto reclamo avverso l'ordinanza, emessa dal Tribunale di Messina
[...] in data 12.04.2024 nel procedimento n. 211-1/2021 R.G., con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dal reclamante nei confronti di , contestualmente alla proposizione di opposizione Controparte_1 agli atti esecutivi, depositata in data 02.08.2023. A fondamento del reclamo azionato, ha riproposto le medesime censure avanzate nella fase cautelare, contestando la nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c. degli atti propedeutici all'esecuzione (titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1591/18, atto di precetto e atto di pignoramento immobiliare). Ha, quindi, chiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, la sospensione dell'esecuzione forzata avviata su un bene immobile di sua proprietà ed il rigetto dell'istanza di assegnazione e/o di vendita proposta dalla creditrice procedente.
, costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del reclamo proposto, trattandosi di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'opposizione proposta per tardiva presentazione della stessa. Nel merito, ha contestato la fondatezza del reclamo, chiedendone il rigetto. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo formulata da parte resistente. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ormai costante nell'affermare la reclamabilità ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. dei provvedimenti disposti (in senso positivo o negativo) sia ai sensi dell'art. 618, comma 2, che ai sensi dell'art. 624 c.p.c. (nel testo vigente dopo la riforma avvenuta con D.L. n. 35 del 2005, art. 2, c. 3, conv., con modif., nella L. n. 80 del 2005, e, successivamente, con L. n. 52 del 2006, art. 18), i quali invece non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Civ., sez. III, 08.05.2010, n. 11243; Cass. Civ., sez. VI,
17.04.2012, n. 6012). La giurisprudenza ha, infatti, evidenziato come il richiamo operato dall'art. 624, comma 4, c.p.c. ai provvedimenti di cui all'art. 618 c.p.c., presuppone inevitabilmente l'applicazione dello strumento impugnatorio del reclamo anche ai provvedimenti di sospensione emessi dal Giudice dell'esecuzione, sia in senso positivo che negativo secondo una lettura costituzionalmente orientata. Deve, invece, essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta in data 02.08.2023, per tardività della stessa. La domanda dell'opponente va, infatti, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che, come noto, è azione che concerne la regolarità formale degli atti preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni ovvero i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo, e va proposta entro il termine di venti giorni dall'adozione dell'atto o dalla sua conoscenza. Alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte, il termine di venti giorni per proporre ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso un atto del processo esecutivo decorre, per il debitore esecutato, dal momento in cui questi abbia conseguito la conoscenza, legale o di fatto, di tale atto, ovvero di un diverso atto della sequenza procedimentale che ne presuppone il compimento (cfr., tra le tante Cass. Civ., sez.
III, 30.12.2014, n. 27533; Cass. Civ., 09.05.2012, n. 7051; Cass. Civ., 17.03.2010, n. 6487, ha precisato che “in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L.
14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato”; conf. Cass. Civ., n. 16529/2017; Cass. Civ., n. 3430/2018; Cass. Civ., n. 25861/2017; Cass. Civ., 27.07.2017 n. 18723). Ed infatti, il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti decorre comunque, anche allorquando l'interessato non abbia avuto conoscenza del provvedimento impugnato, per non esserne stato notiziato nelle forme prescritte, e, tuttavia, ad un certo momento ne abbia una conoscenza c.d. di fatto. In particolare, in tutti i casi in cui l'opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell'atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione, poiché, diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte (cfr., Tribunale Napoli,
27.01.2021). Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Giudice dell'esecuzione, è lo stesso opponente, pur rilevando la nullità delle notifiche del titolo, precetto e pignoramento immobiliare a suo carico, ad allegare il momento in cui avrebbe avuto conoscenza di fatto dell'esistenza della procedura esecutiva, individuando tale circostanza nella data del 16.05.2023, quando, giunto a Taormina, non è riuscito ad accedere all'immobile di sua proprietà, oggetto di esecuzione, avendo il custode giudiziario provveduto a cambiare la serratura e a lasciare un avviso per il debitore esecutato sotto il portone dove vi era indicato il numero della procedura esecutiva (v. pag. 5 del ricorso: “Preme evidenziare che il signor apprendeva genericamente dell'esistenza della procedura Parte_1 esecutiva immobiliare R.G.E n. 211/2021 solo al suo rientro dalla Thailandia il 16 maggio 2023”). ha, altresì, precisato di aver, tramite il proprio legale, Parte_1 depositato, in data 09.07.23, istanza di richiesta di acceso al fascicolo telematico n. 211/2021 R.G.E., dichiarando di aver preso contezza del procedimento esecutivo immobiliare a suo danno. L'opposizione agli atti esecutivi spiegata in data 02.08.2023 deve, pertanto, ritenersi tardiva, essendo stata promossa oltre venti giorni dopo l'allegata conoscenza di fatto della procedura immobiliare e degli atti alla stessa propedeutici, avvenuta in data 16.05.2023.
La predetta opposizione deve, peraltro, ritenersi tardiva anche se si considera, quale data di decorrenza, quella del deposito dell'istanza di visibilità al fascicolo telematico dell'esecuzione, avvenuto in data 09.07.2023, sicché è da tale data che può desumersi la piena conoscenza, da parte dell'esecutato, dell'avvio della procedura esecutiva nei suoi confronti. Sul punto, la giurisprudenza ha, infatti, osservato che l'accoglimento dell'istanza di visibilità del fascicolo telematico, depositata dal procuratore della parte rappresentata, è idonea a far ritenere che quest'ultima abbia avuto conoscenza legale degli atti del procedimento ed a far, conseguentemente, decorrere il termine per l'impugnazione (cfr., Cass. Civ., 21.03.2017, n. 9962; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Rieti, 20.10.2016; Tribunale Verona
26.10.2022; Tribunale Civitavecchia, 20.01.2020; Tribunale Napoli, 08.04.2022, n. 3563, secondo il quale, “tale principio va inteso nel senso che il dies a quo per proporre opposizione agli atti esecutivi coincide, normalmente, con il momento in cui l'opponente ha acquisito la conoscenza legale dell'atto illegittimo ovvero, eccezionalmente, ove la comunicazione o la notificazione di tale atto siano irregolari, con il momento in cui l'opponente ne ha conseguito comunque la conoscenza di fatto, ad esempio eseguendo un accesso al fascicolo relativo alla procedura esecutiva”). Né può essere condiviso quanto sostenuto del reclamante in ordine alla nullità insanabile della notifica del decreto ingiuntivo, dell'atto di precetto e di pignoramento, che consentirebbe la proposizione dell'opposizione de quo anche oltre il termine di decadenza di venti giorni, atteso che la sussistenza di determinati vizi degli atti del processo esecutivo o comunque di situazioni invalidanti che si risolvono in nullità, anche non sanabili, in conseguenza della mancata proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., non comporta la possibilità di proporre la stessa opposizione agli atti esecutivi avverso tali atti, sine die, senza il rispetto del termine in questione, ma esclusivamente la possibilità di proporre l'opposizione entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza di fatto dell'atto, fermi restando gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi del processo esecutivo (in tal senso, Cass. Civ., 15.07.2016, n. 14449, secondo la quale “l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 c.p.c., operando tale principio anche per le cd. nullità insanabili, che debbono essere fatte valere nel termine di decadenza per l'opposizione, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza”). Alla luce di quanto dedotto, ritenuta assorbita ogni altra domanda, difesa ed eccezione, il reclamo proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie cautelari di valore indeterminabile, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del reclamante in favore di parte resistente. Visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo alla reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1779/2024 R.G., così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento da parte della reclamante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. Così deciso all'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela Lo Presti dott. Ugo Scavuzzo