Sentenza 14 ottobre 1988
Massime • 1
L'art. 2369 terzo comma cod. civ., ove stabilisce che l'assemblea ordinaria di una società per azioni, in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima (nella specie, nomina degli amministratori), qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, è inderogabile, e comporta quindi la nullità della disposizione statutaria che richieda un minimo di partecipazione per la Costituzione dell'assemblea e la validità delle sue deliberazioni, tenuto conto che la derogabilità contemplata dall'ultima parte di detto comma si riferisce esclusivamente al diverso caso del "quorum" dell'assemblea straordinaria e non è estensibile all'assemblea ordinaria, il cui funzionamento assume carattere essenziale per la vita della società. ( V 2669/64).*
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- 1. Clausole statutarie su quorum a tutela delle minoranze non modificabili con il quorum ordinario.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In presenza di una clausola statutaria che prevede un quorum rafforzato a garanzia di una minoranza qualificata, se lo statuto non prevede diversamente la clausola non può essere modificata col quorum ordinario. Decisione: Sentenza n. 4967/2016 Cassazione Civile – Sezione I Il caso. La Corte di Appello accoglieva l'appello principale proposto dalla società e rigettava la domanda di annullamento della delibera assembleare della stessa proposta da alcuni soci, evidentemente di minoranza nella compagine sociale. Lo statuto sociale prevedeva, sia in prima che in seconda convocazione, una maggioranza del 60% per le delibere assembleari concernenti alcune materie. La Corte di appello ha …
Leggi di più… - 2. Sono modificabili con il quorum ordinario le clausole statutarie su quorum a tutela delle minoranze?Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 30 maggio 2016
In presenza di una clausola statutaria che prevede un quorum rafforzato a garanzia di una minoranza qualificata, se lo statuto non prevede diversamente la clausola non può essere modificata col quorum ordinario. Decisione: Sentenza n. 4967/2016 Cassazione Civile – Sezione I Classificazione: Societario Parole chiave: assemblea societaria – clausole statutarie – deliberazioni – maggioranze – quorum rafforzato Il caso. La Corte di Appello accoglieva l'appello principale proposto dalla società e rigettava la domanda di annullamento della delibera assembleare della stessa proposta da alcuni soci, evidentemente di minoranza nella compagine sociale. Lo statuto sociale prevedeva, sia in prima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/10/1988, n. 5595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5595 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1988 |
Testo completo
L'art. 2369 terzo comma cod. civ., ove stabilisce che l'assemblea ordinaria di una società per azioni, in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima (nella specie, nomina degli amministratori), qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, è inderogabile, e comporta quindi la nullità della disposizione statutaria che richieda un minimo di partecipazione per la Costituzione dell'assemblea e la validità delle sue deliberazioni, tenuto conto che la derogabilità contemplata dall'ultima parte di detto comma si riferisce esclusivamente al diverso caso del "quorum" dell'assemblea straordinaria e non è estensibile all'assemblea ordinaria, il cui funzionamento assume carattere essenziale per la vita della società. ( V 2669/64).*