Articolo 5 della Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2
Articolo 4
Versione
27 febbraio 1963
Art. 5.
La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 27 febbraio 1963