Articolo 1 della Legge 20 aprile 1952, n. 412
Versione
23 maggio 1952
Art. 1. Articolo unico.

Nei confronti degli istituti che esercitano forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale ed i cui bilanci non siano a carico totale dello Stato, la disciplina prevista dall' art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349 , si applica solo ai regolamenti emanati successivamente al 31 dicembre 1951.

Entrata in vigore il 23 maggio 1952