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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/08/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2526/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Camilla Ovi Giudice dott.ssa Giulia Lucchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 2526/2025 promosso da:
(C.F. ), _1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. EL MELLAS OMAIMA
adottante
Con la partecipazione del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nata a [...], il [...], residente in _1
Formigine (MO), cittadina italiana, divorziata (doc. 2), senza figli, che intende adottare CP_1 nato a [...] il [...], residente a [...], cittadino marocchino, di stato libero (doc. 7), è fondata e può essere accolta.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218 del 1995 (diritto internazionale privato), essendo l'adottante cittadina italiana. Ai sensi dell'art. 38 della stessa legge i presupposti dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante, quindi la legge italiana.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”. pagina 1 di 4 Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (77) e della differenza di età con l'adottando (53 anni).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza del 6/8/2025 ha dichiarato: “confermo il consenso all'adozione di _1
; sono divorziata ed avevo un figlio che è morto;
con che vive con me da CP_1 CP_1 dicembre 2024, ho instaurato un rapporto come se fosse mio figlio” e ha dichiarato: CP_1
“esprimo il consenso ad essere adottato da che considero come se fosse la mia seconda _1 madre. Viviamo insieme. Mia madre è d'accordo per l'adozione”.
In ricorso è esposto che: il sig. cittadino marocchino, è entrato in Italia nell'anno 2020 CP_1 quale richiedente protezione internazionale, con l'intento di costruire un futuro stabile e dignitoso, non potendo più fare ritorno nel Paese di origine per gravi ragioni personali e sociali;
- Nei primi tempi del suo soggiorno in Italia, il sig. ha svolto piccoli lavori saltuari, fra cui attività porta a porta nella CP_1 zona di Modena, occasione in cui ha conosciuto la sig.ra residente a Formigine (MO), che _1 lo ha accolto per un pranzo conviviale insieme ad altri suoi conoscenti;
da quell'incontro è nato un sincero e crescente rapporto di amicizia, alimentato da incontri frequenti e da un legame umano profondo, fondato sulla reciproca stima e sull'affetto spontaneo;
la sig.ra colpita dalla maturità e Pt_1 dall'onestà del sig. ha iniziato a sostenerlo nei percorsi di integrazione sociale e lavorativa;
dal CP_1
2024, il sig. è venuto a vivere stabilmente presso l'abitazione della sig.ra dove la CP_1 Pt_1 convivenza si è rivelata conferma della solidità del rapporto instaurato;
l'adottante, già provata da gravi lutti familiari e oggi settantasettenne, ha trovato nel giovane un punto di riferimento affettivo, la cui presenza le consente di esercitare quella cura e attenzione che prima riservava ai propri congiunti, oggi scomparsi;
la sig.ra ha accompagnato il sig. nei suoi percorsi formativi e nelle pratiche Pt_1 CP_1 burocratiche, sostenendolo attualmente anche nella frequenza scolastica e nell'ottenimento della patente. In tale contesto, grazie anche al suo intervento e ai suoi contatti, il sig. ha recentemente CP_1 ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ulteriore dimostrazione dell'integrazione personale, sociale ed economica raggiunta;
consapevole dell'impossibilità per il sig. di far CP_1 ritorno in Marocco, e desiderosa, a sua volta, di dare continuità ai propri affetti nella fase attuale della sua vita — essendo divorziata, con il proprio figlio prematuramente scomparso nel 2019, e avendo oggi pagina 2 di 4 77 anni — la sig.ra ha maturato, in piena autonomia e consapevolezza, la volontà di _1 procedere all'adozione del sig. tale decisione nasce da un sentimento autentico di affectio, CP_1 concretizzatosi nel tempo in un legame solido, stabile e proiettato nel futuro, rispondente all'interesse dell'adottando e privo di finalità utilitaristiche, fondato sul desiderio di riconoscere giuridicamente una relazione familiare esistente da alcuni anni.
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, risulta rispettata in quanto è agli atti dichiarazione scritta di , madre dell'adottando (doc. 13), da Persona_1 ritenersi sufficiente ai fini della decisione.
L'adottante è divorziata e senza figli. Il padre di risulta deceduto (doc. 12). CP_1
L'adozione risponde all'interesse dell'adottando a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con . _1
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
E' pacifico poi che l'adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare.
Sussiste dunque nel caso in esame, ai sensi dell'art. 312 c.c., l'interesse dell'adottando all'adozione atteso che mediante lo stesso potrà consolidarsi il rapporto affettivo significativo con l'adottante esistente ormai da anni.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di da parte di CP_1 _1 ad ogni conseguente effetto, compresa l'anteposizione del cognome al proprio da parte Pt_1 dell'adottato ex art. 299 co. 1 e 3 c.c.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di nato a [...] il [...], da parte di CP_1
, nata a [...], il [...]; _1
II – dichiara che antepone il cognome al proprio. CP_1 Pt_1
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Sezione Feriale Civile, il 6 agosto 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Camilla Ovi Giudice dott.ssa Giulia Lucchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 2526/2025 promosso da:
(C.F. ), _1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. EL MELLAS OMAIMA
adottante
Con la partecipazione del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nata a [...], il [...], residente in _1
Formigine (MO), cittadina italiana, divorziata (doc. 2), senza figli, che intende adottare CP_1 nato a [...] il [...], residente a [...], cittadino marocchino, di stato libero (doc. 7), è fondata e può essere accolta.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218 del 1995 (diritto internazionale privato), essendo l'adottante cittadina italiana. Ai sensi dell'art. 38 della stessa legge i presupposti dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante, quindi la legge italiana.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”. pagina 1 di 4 Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (77) e della differenza di età con l'adottando (53 anni).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza del 6/8/2025 ha dichiarato: “confermo il consenso all'adozione di _1
; sono divorziata ed avevo un figlio che è morto;
con che vive con me da CP_1 CP_1 dicembre 2024, ho instaurato un rapporto come se fosse mio figlio” e ha dichiarato: CP_1
“esprimo il consenso ad essere adottato da che considero come se fosse la mia seconda _1 madre. Viviamo insieme. Mia madre è d'accordo per l'adozione”.
In ricorso è esposto che: il sig. cittadino marocchino, è entrato in Italia nell'anno 2020 CP_1 quale richiedente protezione internazionale, con l'intento di costruire un futuro stabile e dignitoso, non potendo più fare ritorno nel Paese di origine per gravi ragioni personali e sociali;
- Nei primi tempi del suo soggiorno in Italia, il sig. ha svolto piccoli lavori saltuari, fra cui attività porta a porta nella CP_1 zona di Modena, occasione in cui ha conosciuto la sig.ra residente a Formigine (MO), che _1 lo ha accolto per un pranzo conviviale insieme ad altri suoi conoscenti;
da quell'incontro è nato un sincero e crescente rapporto di amicizia, alimentato da incontri frequenti e da un legame umano profondo, fondato sulla reciproca stima e sull'affetto spontaneo;
la sig.ra colpita dalla maturità e Pt_1 dall'onestà del sig. ha iniziato a sostenerlo nei percorsi di integrazione sociale e lavorativa;
dal CP_1
2024, il sig. è venuto a vivere stabilmente presso l'abitazione della sig.ra dove la CP_1 Pt_1 convivenza si è rivelata conferma della solidità del rapporto instaurato;
l'adottante, già provata da gravi lutti familiari e oggi settantasettenne, ha trovato nel giovane un punto di riferimento affettivo, la cui presenza le consente di esercitare quella cura e attenzione che prima riservava ai propri congiunti, oggi scomparsi;
la sig.ra ha accompagnato il sig. nei suoi percorsi formativi e nelle pratiche Pt_1 CP_1 burocratiche, sostenendolo attualmente anche nella frequenza scolastica e nell'ottenimento della patente. In tale contesto, grazie anche al suo intervento e ai suoi contatti, il sig. ha recentemente CP_1 ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ulteriore dimostrazione dell'integrazione personale, sociale ed economica raggiunta;
consapevole dell'impossibilità per il sig. di far CP_1 ritorno in Marocco, e desiderosa, a sua volta, di dare continuità ai propri affetti nella fase attuale della sua vita — essendo divorziata, con il proprio figlio prematuramente scomparso nel 2019, e avendo oggi pagina 2 di 4 77 anni — la sig.ra ha maturato, in piena autonomia e consapevolezza, la volontà di _1 procedere all'adozione del sig. tale decisione nasce da un sentimento autentico di affectio, CP_1 concretizzatosi nel tempo in un legame solido, stabile e proiettato nel futuro, rispondente all'interesse dell'adottando e privo di finalità utilitaristiche, fondato sul desiderio di riconoscere giuridicamente una relazione familiare esistente da alcuni anni.
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, risulta rispettata in quanto è agli atti dichiarazione scritta di , madre dell'adottando (doc. 13), da Persona_1 ritenersi sufficiente ai fini della decisione.
L'adottante è divorziata e senza figli. Il padre di risulta deceduto (doc. 12). CP_1
L'adozione risponde all'interesse dell'adottando a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con . _1
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
E' pacifico poi che l'adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare.
Sussiste dunque nel caso in esame, ai sensi dell'art. 312 c.c., l'interesse dell'adottando all'adozione atteso che mediante lo stesso potrà consolidarsi il rapporto affettivo significativo con l'adottante esistente ormai da anni.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di da parte di CP_1 _1 ad ogni conseguente effetto, compresa l'anteposizione del cognome al proprio da parte Pt_1 dell'adottato ex art. 299 co. 1 e 3 c.c.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di nato a [...] il [...], da parte di CP_1
, nata a [...], il [...]; _1
II – dichiara che antepone il cognome al proprio. CP_1 Pt_1
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Sezione Feriale Civile, il 6 agosto 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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