Art. 202.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((65)) ------------- AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 202, comma primo, del codice civile , nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((65)) ------------- AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 202, comma primo, del codice civile , nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".