Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
>
Versione
29 gennaio 1987
29 gennaio 1987
Art. 202.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((65)) ------------- AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 202, comma primo, del codice civile , nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((65)) ------------- AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 202, comma primo, del codice civile , nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".
Commentari • 61
- 1. Sulla manifestazione “personale” del consenso nel procedimento di adozione di maggiorenni e la sottoscrizione personale del ricorsoAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 30 novembre 2022 · 29.41274
Giurisprudenza • 221
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 18/06/2018, n. 1375Provvedimento: […] L'Avvocatura si sofferma, in particolare, sulla natura degli atti prodotti che, valevoli nell'ambito interno del Consorzio, assumerebbero valenza di scritture private nei confronti dei terzi “ e come tali prive di valore di prova legale, salvo il caso sia legalmente considerata come riconosciuta (art. 202 c.c.) ”. […]Leggi di più...
- inammissibilità di domanda di finanziamento·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- violazione di legge·
- pubblicità costitutiva·
- art. 3 L. 241/90·
- art. 2193 cod. civ.·
- ricorso amministrativo·
- spese di lite·
- eccesso di potere·
- pubblicità dichiarativa·
- art. 2612 cod. civ.·
- sospensione degli effetti del provvedimento·
- onere della prova