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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 652 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, al Viale De Filippis, n.26/B, presso lo studio dell'Avv. Ida Francesca
Ginori che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Catanzaro, al Viale De Filippis n. 26/B, presso lo studio dell'Avv.
Antonino Matina che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 652/2024 - Pagina 1 di 5 1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 15 aprile 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio civile in Controparte_1
Catanzaro in data 8 dicembre 2013 in costanza del quale erano nati i figli , Per_1
(nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] il [...]) – Per_2
deducevano che il venir meno della comunione materiale e spirituale aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, di essere economicamente indipendenti, percependo redditi propri, e di non essere titolari di beni immobili.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la pronuncia della sentenza di separazione con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
In ultimo, dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Fatte tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) Omologare le seguenti condizioni di separazione:
- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- L'abitazione familiare, residenza dei coniugi in costanza di matrimonio, non rimarrà nella disponibilità di nessuno dei due coniugi, non essendo bene di proprietà di nessuno dei due, ed entrambi fisseranno la propria residenza in altre abitazioni, già nella disponibilità degli stessi;
- Le figlie minori dei coniugi e saranno affidate ad entrambi i Pt_1 CP_1
genitori con collocamento paritario fra la madre e il padre, presso i quali soggiorneranno a giorni alterni, anche con pernotto, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio delle minori;
ciascun genitore avrà diritto di visita delle
RGVG n. 652/2024 - Pagina 2 di 5 minori nei periodi in cui si troveranno presso l'altro genitore, previo avviso all'altro genitore e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio delle minori.
Durante il periodo di permanenza presso un genitore, l'altro genitore avrà diritto
a restare in contatto con le figlie minori e ad essere informato su questioni rilevanti, riguardanti le minori.
Le minori trascorreranno le festività natalizie a giorni alterni con il padre o con la madre;
pertanto, se trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre, trascorreranno il Natale con la madre e viceversa, e se trascorreranno il 31 dicembre con il padre, trascorreranno il Capodanno con la madre e viceversa. Le stesse trascorreranno i rispettivi compleanni ad anni alterni con il padre o con la madre e le vacanze estive
a settimane alterne, una settimana con il padre e una con la madre. Il tutto compatibilmente con le esigenze di vita e di studio delle minori.
- Il mantenimento delle minori è posto a carico di entrambi i genitori in misura paritaria;
ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle minori, relativamente alle esigenze e alla spese ordinarie quando le minori si trovano presso di sé, e contribuirà per il 50% a tutte le spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche, scolastiche, extrascolastiche ecc.);
Il SI. percepisce l'assegno unico per i figli minori da parte di Parte_1
INPS, che verserà mensilmente e interamente alla SI.ra , Controparte_1 nella misura determinata da INPS di anno in anno (€ 443,20 per l'anno 2023).
- Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto entrambi non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento”.
1.1. Fissata con decreto del 23 aprile 2024 l'udienza cartolare del 9 ottobre 2024 dal precedente Giudice delegato, il procedimento veniva assegnato allo scrivente
Giudice relatore in data 26 settembre 2024, stante il trasferimento del primo alla
Prima Sezione Penale del medesimo Tribunale.
1.1. Fissata, pertanto, l'udienza del 15 gennaio 2025, con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza i coniugi confermavano di non volersi riconciliare, nonché le condizioni concordate.
RGVG n. 652/2024 - Pagina 3 di 5 Pertanto, con ordinanza del 14 febbraio 2025, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, il
Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da nato a [...] il Parte_1
RGVG n. 652/2024 - Pagina 4 di 5 17.05.1980 e nata a [...] il [...], Controparte_1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno matrimonio in Catanzaro in data 8 dicembre 2013, trascritto
[...]
nei Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2013, Atto n. 30,
Parte II, Serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
9 aprile 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 652/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 652 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, al Viale De Filippis, n.26/B, presso lo studio dell'Avv. Ida Francesca
Ginori che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Catanzaro, al Viale De Filippis n. 26/B, presso lo studio dell'Avv.
Antonino Matina che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 652/2024 - Pagina 1 di 5 1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 15 aprile 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio civile in Controparte_1
Catanzaro in data 8 dicembre 2013 in costanza del quale erano nati i figli , Per_1
(nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] il [...]) – Per_2
deducevano che il venir meno della comunione materiale e spirituale aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, di essere economicamente indipendenti, percependo redditi propri, e di non essere titolari di beni immobili.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la pronuncia della sentenza di separazione con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
In ultimo, dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Fatte tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) Omologare le seguenti condizioni di separazione:
- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- L'abitazione familiare, residenza dei coniugi in costanza di matrimonio, non rimarrà nella disponibilità di nessuno dei due coniugi, non essendo bene di proprietà di nessuno dei due, ed entrambi fisseranno la propria residenza in altre abitazioni, già nella disponibilità degli stessi;
- Le figlie minori dei coniugi e saranno affidate ad entrambi i Pt_1 CP_1
genitori con collocamento paritario fra la madre e il padre, presso i quali soggiorneranno a giorni alterni, anche con pernotto, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio delle minori;
ciascun genitore avrà diritto di visita delle
RGVG n. 652/2024 - Pagina 2 di 5 minori nei periodi in cui si troveranno presso l'altro genitore, previo avviso all'altro genitore e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio delle minori.
Durante il periodo di permanenza presso un genitore, l'altro genitore avrà diritto
a restare in contatto con le figlie minori e ad essere informato su questioni rilevanti, riguardanti le minori.
Le minori trascorreranno le festività natalizie a giorni alterni con il padre o con la madre;
pertanto, se trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre, trascorreranno il Natale con la madre e viceversa, e se trascorreranno il 31 dicembre con il padre, trascorreranno il Capodanno con la madre e viceversa. Le stesse trascorreranno i rispettivi compleanni ad anni alterni con il padre o con la madre e le vacanze estive
a settimane alterne, una settimana con il padre e una con la madre. Il tutto compatibilmente con le esigenze di vita e di studio delle minori.
- Il mantenimento delle minori è posto a carico di entrambi i genitori in misura paritaria;
ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle minori, relativamente alle esigenze e alla spese ordinarie quando le minori si trovano presso di sé, e contribuirà per il 50% a tutte le spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche, scolastiche, extrascolastiche ecc.);
Il SI. percepisce l'assegno unico per i figli minori da parte di Parte_1
INPS, che verserà mensilmente e interamente alla SI.ra , Controparte_1 nella misura determinata da INPS di anno in anno (€ 443,20 per l'anno 2023).
- Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto entrambi non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento”.
1.1. Fissata con decreto del 23 aprile 2024 l'udienza cartolare del 9 ottobre 2024 dal precedente Giudice delegato, il procedimento veniva assegnato allo scrivente
Giudice relatore in data 26 settembre 2024, stante il trasferimento del primo alla
Prima Sezione Penale del medesimo Tribunale.
1.1. Fissata, pertanto, l'udienza del 15 gennaio 2025, con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza i coniugi confermavano di non volersi riconciliare, nonché le condizioni concordate.
RGVG n. 652/2024 - Pagina 3 di 5 Pertanto, con ordinanza del 14 febbraio 2025, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, il
Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da nato a [...] il Parte_1
RGVG n. 652/2024 - Pagina 4 di 5 17.05.1980 e nata a [...] il [...], Controparte_1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno matrimonio in Catanzaro in data 8 dicembre 2013, trascritto
[...]
nei Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2013, Atto n. 30,
Parte II, Serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
9 aprile 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 652/2024 - Pagina 5 di 5