TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7572 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nato a [...], il10/03/1984, elettivamente domiciliato in Parte_1
CORSO ITALIA N. 55 09022 LUNAMATRONA, presso lo studio dell'Avv. SPIGA ANDREA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente contro
nata in [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
TUVERI 33 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MURRU EMANUELA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
A) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto in Quartu Sant'Elena il 18 maggio 2013 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, al n. 25, parte I, anno 2013) tra la Sig.ra e il Controparte_1
Sig. , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Stato civile competente di procedere Parte_1
alla annotazione della sentenza;
B) confermare l'affidamento condiviso con tempo paritetico al 50%
della figlia minore ad entrambi i genitori, ferma la residenza anagrafica presso la madre C) i Per_1
genitori cureranno l'istruzione e l'educazione della minore secondo le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, e quali genitori affidatari continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla sua salute, educazione, formazione scolastica e orientamento religioso, alla partecipazione ad attività formative extrascolastiche, ai viaggi di istruzione e svago e quant'altro appaia rilevante ai fini dell'educazione e della crescita serena ed equilibrata della medesima,
tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni, con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato della predetta responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui la minore starà presso ciascuno;
D) nello specifico quindi i genitori eserciteranno la responsabilità di ordinaria amministrazione separatamente nei periodi in cui la figlia minore si troverà a vivere presso ciascuno di loro con collocazione paritetica (50% del tempo) e secondo quanto previsto al successivo punto E) ; ad ogni modo la figlia continuerà a ricevere dai genitori cure, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi, e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti equilibrati e continuativi senza che ciascuna delle parti frapponga ostacoli alla serena frequentazione della minore con ciascun ramo parentale e quindi coi nonni paterni e materni;
E) disporre che durante il periodo scolastico (da settembre a giugno) Per_1
starà alternativamente con ciascun genitore secondo il seguente schema: lunedì e martedì col padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica col padre, la settimana a seguire:
lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì col padre, venerdì, sabato e domenica con la madre procedendo così secondo il principio dell'alternanza; F) disporre che al termine della Scuola
primaria, la minore verrà iscritta presso la Scuola secondaria di primo grado a San Giovanni Per_1
Suergiu. Entrambi i genitori si rendono reciprocamente disponibili ad accompagnare o andare a riprendere a scuola nell'eventualità in cui l'altro genitore fosse temporaneamente Per_1
impossibilitato ad accompagnarla o riprenderla nei giorni di propria competenza. I genitori si prestano reciprocamente il consenso a delegare terze persone di loro fiducia, in caso di loro impossibilità, per accompagnare o riprendere obbligandosi fin da ora a non frapporre ostacoli Per_1
all'altro genitore, al fine di agevolarlo nella gestione della minore;
G) disporre che trascorrerà Per_1
ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze di Natale/Capodanno secondo il seguente schema dal
23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 7/01 con l'altro. trascorrerà ad anni alterni con Per_1
ciascun genitore il giorno di Ferragosto e il giorno di Pasqua;
H) disporre che oltre alle vacanze di cui sopra, entrambi i genitori potranno organizzare vacanze e viaggi in Sardegna, in Italia e all'estero in compagnia della figlia In totale il periodo di vacanza oltre a quelli già previsti al Per_1
superiore punto G non potrà superare per ciascun genitore i venticinque giorni all'anno, che potranno essere consecutivi o non consecutivi;
nell'ipotesi di spostamenti fuori dalla Regione di residenza occorrerà comunicare le date e i luoghi in cui il genitore intende recarsi con la bimba almeno trenta giorni prima della partenza;
I) al fine di garantire un corretto funzionamento del principio dell'alternanza disporre che nei due giorni antecedenti e due giorni successivi al viaggio,
rimarrà presso l'altro genitore rispettando, per quanto possibile la turnazione già stabilita al Per_1
punto E); J) disporre che, salvo l'ipotesi prevista al precedente punto H, durante le vacanze estive, e precisamente dal 15 giugno al 31 agosto, starà alternativamente 4 giorni consecutivi con Per_1
ciascun genitore, K) disporre che la minore potrà recarsi almeno due volte all'anno in Per_1
Ungheria con la madre, nel suo Paese d'origine e/o comunque all'Estero fermo il vincolo temporale dei 25 giorni di cui al punto H); L) disporre che nel mese di giugno/luglio/agosto di ogni anno Per_1 frequenterà un campo estivo scelto di comune accordo dai genitori;
la mensilità dovrà essere determinata sulla base elle esigenze della minore e delle necessità dei genitori, dipendenti dai propri impegni e necessità lavorative;
M) disporre che, stante la previsione di un permanenza paritetica della minore presso ciascun genitore, ciascun genitore provvederà in via autonoma e diretta al mantenimento della minore durante il tempo di permanenza presso di sè e pertanto, nessun assegno di mantenimento per la minore è dovuto;
N) disporre che in merito alle spese straordinarie, le parti si faranno carico nella misura del 50% ciascuno, senza il preventivo accordo: 1) spese mediche e farmaceutiche (sempre da documentare) quali visite specialistiche prescritte dal medico curante e comunque convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets, spese urgenti e improrogabili;
2) spese scolastiche intendendosi queste quelle, di scuolabus, libri di testo annuali, materiali didattici di consumo ovvero materiale scolastico di corredo di inizio anno, tasse/rette di iscrizione a scuole pubbliche, gite scolastiche senza pernottamento. Ancora le parti contribuiranno in misura del 50%
ciascuno, previo accordo per iscritto alle 3) spese mediche (sempre da documentare), salvo casi di improrogabile urgenza: visite e prestazioni specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, prodotti paramedici e, farmaci speciali, oltre alle spese conseguenti all'acquisto di presidi medici, quali occhiali da vista, apparecchi ortodontici ed altri supporti e sostegni che a vario titolo dovessero rendersi necessari a fini di assistenza e cura della persona,
trattamenti sanitari erogati anche dal SSN, farmaci particolari;
4) spese scolastiche (sempre da documentare) che richiedono il preventivo accordo: gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, costi per la frequentazione di master, corsi di specializzazione, alloggio presso la sede universitaria, rette per corsi di lingua straniera, lezioni private anche di canto e/o strumento in base all'inclinazione della minore;
5) spese ricreative e di socialità (sempre da documentare) che richiedono il preventivo accordo: frequentazione di attività sportive, compreso l'abbigliamento e l'attrezzatura necessaria, la partecipazione a gite e/o viaggi di gruppo, a eventi ludici vari, iscrizione al campo scuola e/o campo estivo. I conteggi, conguagli e/o relative compensazioni delle spese straordinarie verranno fatte dalle parti con cadenza mensile e devono essere corredate dalle ricevute di spesa”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra e . Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato da in data 27/11/2024 e regolare costituzione della convenuta, all'udienza Pt_1
del 16/04/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 16.03.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 27.11.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a QUARTU SANT'ELENA il
18/05/2013 tra , nata a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
nata in [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile
[...]
per l'annotazione della presente sentenza (atto n 25., parte I, anno 2013 - Comune di QUARTU
SANT'ELENA).
Sull'accordo delle parti:
2. conferma l'affidamento condiviso con tempo paritetico al 50% della figlia minore ad Per_2
entrambi i genitori, ferma la residenza anagrafica presso la madre;
i genitori cureranno l'istruzione e l'educazione della minore secondo le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, e quali genitori affidatari continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla sua salute,
educazione, formazione scolastica e orientamento religioso, alla partecipazione ad attività formative extrascolastiche, ai viaggi di istruzione e svago e quant'altro appaia rilevante ai fini dell'educazione e della crescita serena ed equilibrata della medesima, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni, con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato della predetta responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui la minore starà presso ciascuno;
nello specifico quindi i genitori eserciteranno la responsabilità di ordinaria amministrazione separatamente nei periodi in cui la figlia minore si troverà a vivere presso ciascuno di loro con collocazione paritetica (50% del tempo) e secondo quanto previsto al successivo punto
E) ; ad ogni modo la figlia continuerà a ricevere dai genitori cure, educazione ed istruzione,
mantenendo con ciascuno di essi, e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti equilibrati e continuativi senza che ciascuna delle parti frapponga ostacoli alla serena frequentazione della minore con ciascun ramo parentale e quindi coi nonni paterni e materni;
E) durante il periodo scolastico (da settembre a giugno) starà alternativamente con ciascun genitore secondo il Per_1
seguente schema: lunedì e martedì col padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica col padre, la settimana a seguire: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì col padre, venerdì, sabato e domenica con la madre procedendo così secondo il principio dell'alternanza; F) al termine della Scuola primaria, la minore verrà iscritta presso la Scuola Per_1
secondaria di primo grado a San Giovanni Suergiu. Entrambi i genitori si rendono reciprocamente disponibili ad accompagnare o andare a riprendere a scuola nell'eventualità in cui l'altro Per_1
genitore fosse temporaneamente impossibilitato ad accompagnarla o riprenderla nei giorni di propria competenza. I genitori si prestano reciprocamente il consenso a delegare terze persone di loro fiducia, in caso di loro impossibilità, per accompagnare o riprendere obbligandosi fin da Per_1
[... ora a non frapporre ostacoli all'altro genitore, al fine di agevolarlo nella gestione della minore;
G)
trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze di Natale/Capodanno secondo il Per_3
seguente schema dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 7/01 con l'altro. trascorrerà Per_1
ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Ferragosto e il giorno di Pasqua;
H) oltre alle vacanze di cui sopra, entrambi i genitori potranno organizzare vacanze e viaggi in Sardegna, in
Italia e all'estero in compagnia della figlia In totale il periodo di vacanza oltre a quelli già Per_1
previsti al superiore punto G non potrà superare per ciascun genitore i venticinque giorni all'anno,
che potranno essere consecutivi o non consecutivi;
nell'ipotesi di spostamenti fuori dalla Regione di residenza occorrerà comunicare le date e i luoghi in cui il genitore intende recarsi con la bimba almeno trenta giorni prima della partenza;
I) al fine di garantire un corretto funzionamento del principio dell'alternanza nei due giorni antecedenti e due giorni successivi al viaggio, rimarrà Per_1
presso l'altro genitore rispettando, per quanto possibile la turnazione già stabilita al punto E); J)
disporre che, salvo l'ipotesi prevista al precedente punto H, durante le vacanze estive, e precisamente dal 15 giugno al 31 agosto, starà alternativamente 4 giorni consecutivi con Per_1
ciascun genitore, K) la minore potrà recarsi almeno due volte all'anno in Ungheria con la Per_1
madre, nel suo Paese d'origine e/o comunque all'Estero fermo il vincolo temporale dei 25 giorni di cui al punto H); L) nel mese di giugno/luglio/agosto di ogni anno frequenterà un campo Per_1
estivo scelto di comune accordo dai genitori;
la mensilità dovrà essere determinata sulla base elle esigenze della minore e delle necessità dei genitori, dipendenti dai propri impegni e necessità
lavorative;
3) stante la previsione di un permanenza paritetica della minore presso ciascun genitore, ciascun genitore provvederà in via autonoma e diretta al mantenimento della stessa durante il tempo di permanenza presso di sé e pertanto, nessun assegno di mantenimento per la minore è dovuto;
4) le parti si faranno carico delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, senza il preventivo accordo: 1) spese meiche e farmaceutiche (sempre da documentare) quali visite specialistiche prescritte dal medico curante e comunque convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets,
spese urgenti e improrogabili;
2) spese scolastiche intendendosi queste quelle, di scuolabus, libri di testo annuali, materiali didattici di consumo ovvero materiale scolastico di corredo di inizio anno,
tasse/rette di iscrizione a scuole pubbliche, gite scolastiche senza pernottamento. Ancora le parti contribuiranno in misura del 50% ciascuno, previo accordo per iscritto alle 3) spese mediche
(sempre da documentare), salvo casi di improrogabile urgenza: visite e prestazioni specialistiche,
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, prodotti paramedici e, farmaci speciali, oltre alle spese conseguenti all'acquisto di presidi medici, quali occhiali da vista,
apparecchi ortodontici ed altri supporti e sostegni che a vario titolo dovessero rendersi necessari a fini di assistenza e cura della persona, trattamenti sanitari erogati anche dal SSN, farmaci particolari;
4) spese scolastiche (sempre da documentare) che richiedono il preventivo accordo: gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, costi per la frequentazione di master, corsi di specializzazione, alloggio presso la sede universitaria, rette per corsi di lingua straniera, lezioni private anche di canto e/o strumento in base all'inclinazione della minore;
5) spese ricreative e di socialità (sempre da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
frequentazione di attività sportive, compreso l'abbigliamento e l'attrezzatura necessaria, la partecipazione a gite e/o viaggi di gruppo, a eventi ludici vari, iscrizione al campo scuola e/o campo estivo. I conteggi, conguagli e/o relative compensazioni delle spese straordinarie verranno fatte dalle parti con cadenza mensile e devono essere corredate dalle ricevute di spesa
4) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.