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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1662/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RR LI, TO
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1764/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Via Alcide De Gasperi 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 27/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239028313561 DOGANE-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110036930342008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5480/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione proponeva appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Napoli,
Sez. n. 26, n. 19344/2024 depositata il 27 dicembre 2024 avente ad oggetto la impugnazione della intimazione di pagamento n. 07120239028313561000 e la sottesa cartella di pagamento n. 07120110036930342008 notificate rispettivamente il 30 agosto 2013 ed il 16 giugno 2021, relative ad imposte doganali per l'anno
2001, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito, decadenza ex art. 25 del dpr n.
602/73, nullità della intimazione per mancata allegazione della cartella, mancata indicazione della data di esecutorietà del ruolo con richiesta di esibizione della cartella e della relata di notifica in originale ed infine nullità della intimazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado con la sentenza n. 19344/2024 depositata il 27 dicembre 2024 accoglieva il ricorso condannando l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento del 50% delle spese di giudizio oltre accessori .
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per i seguenti motivi.
In primo luogo eccepiva la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva accolto il ricorso per intervenuta prescrizione interpretando male la normativa emergenziale emanata in tema di sospensione dei termini di prescrizione per la riscossione durante il periodo dell'emergenza Covid.
Ad avviso dell'appellante, coerentemente con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con la
Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 era derivata la sospensione dei termini per l'intero periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 di tutte le attività di riscossione mediante ruolo per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 giorni (558 per quelli residenti nei territori della cosiddetta zona rossa).
Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle varie proroghe di cui al DL 3/2021
(rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02,2021) ed al DL n.
73/2021 (rtispetto alla scadenza del 30.04.2021) subiva tre interruzioni dal 1° al 15 gennaio 2021. Dal 1° al
23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021, per un totale di 64 giorni, durante le quali l'Agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e dare corso ad azioni di recupero.
La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori doveva essere quantificata in 478 giorni (558 per quelli residenti in zona rossa).
Pertanto nel caso in esame, secondo l'appellante, la prescrizione decennale scadente il 28 marzo 2023 maturava dopo 542 giorni e non soltanto dopo 85 giorni come erroneamente ritenuto dai giudici di primo grado, da sommare alla data di naturale maturazione della stessa. Anche applicando la sospensione di 478 giorni il termine finale del 28 marzo 2023 portava alla scadenza del 18 luglio 2024 per cui l'intimazione impugnata risultava notificata nel termine come prorogato.
In effetti la sospensione dei termini di prescrizione, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, andava intesa come generalizzata e non limitata ai termini di versamento in scadenza nel periodo di sospensione.
Nel merito l'appellante ribadiva l'infondatezza di tutti gli altri motivi del ricorso introduttivo dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado.
Concludeva con richiesta di accoglimento della impugnazione con vittoria di spese.
Nel giudizio si costituiva l'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 dell'Agenzia Dogane e dei Monopoli rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto sin dal primo grado di giudizio le contestazioni effettuate riguardavano l'attività di spettanza dell'Agenzia Riscossione nei cui confronti l'Ente impositore non aveva alcun potere decisionale.
Nel merito si associava all'atto di appello dell'Agente della Riscossione.
All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello debba essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado impugnata.
Correttamente i primi giudici hanno ritenuto che al temine decennale finale di prescrizione della notificata intimazione del 28 marzo 2023 andava aggiunto il periodo di sospensione di 85 giorni ai sensi dell'art. 67 del dl 19/2020 che portava il termine finale della prescrizione al 21 maggio 2023 e quindi prima della notifica della intimazione in esame che, dunque, giungeva tardiva.
Non poteva trovare applicazione il maggior termine invocato invocato dalla Agenzia della Riscossione ai sensi dell'art. 68 comma 1 del dl 18/2020 in quanto la disposizione in argomento non concedeva una sospensione generalizzata di qualunque termine di adempimento fiscale sia a favore degli uffici finanziari che dei contribuenti ma concedeva unicamente una sospensione dei termini di versamento che scadevano nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
La previsione del versamento in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione rappresentava una conferma al fatto che la sospensione era applicabile soltanto ai versamenti che sarebbero scaduti nel predetto periodo.
Nel caso in esame i termini di versamento ai quali era tenuto il contribuente erano già da tempo scaduti per cui anche considerando il diritto di riscossione esercitabile nel periodo di prescrizione decennale il relativo termine sarebbe scaduto bel oltre il 31 agosto 2021 e quindi non avrebbe potuto trovare ragionevole applicazione la norma eccezionale sopra indicata introdotta per far fronte all'emergenza Covid.
La meritevolezza di conferma della sentenza di primo grado conduce al rigetto dell'appello in quanto infondato.
Quanto alle spese di giudizio il Collegio ritiene che dall'esame complessivo della vicenda resa oltremodo confusa in ragione della condotta del contribuente da una parte e della lentezza nell'intraprendere le iniziative dirette alla riscossione del credito tributario in tempi ragionevole, possano legittimarne la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RR LI, TO
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1764/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Via Alcide De Gasperi 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 27/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239028313561 DOGANE-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110036930342008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5480/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione proponeva appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Napoli,
Sez. n. 26, n. 19344/2024 depositata il 27 dicembre 2024 avente ad oggetto la impugnazione della intimazione di pagamento n. 07120239028313561000 e la sottesa cartella di pagamento n. 07120110036930342008 notificate rispettivamente il 30 agosto 2013 ed il 16 giugno 2021, relative ad imposte doganali per l'anno
2001, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito, decadenza ex art. 25 del dpr n.
602/73, nullità della intimazione per mancata allegazione della cartella, mancata indicazione della data di esecutorietà del ruolo con richiesta di esibizione della cartella e della relata di notifica in originale ed infine nullità della intimazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado con la sentenza n. 19344/2024 depositata il 27 dicembre 2024 accoglieva il ricorso condannando l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento del 50% delle spese di giudizio oltre accessori .
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per i seguenti motivi.
In primo luogo eccepiva la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva accolto il ricorso per intervenuta prescrizione interpretando male la normativa emergenziale emanata in tema di sospensione dei termini di prescrizione per la riscossione durante il periodo dell'emergenza Covid.
Ad avviso dell'appellante, coerentemente con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con la
Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 era derivata la sospensione dei termini per l'intero periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 di tutte le attività di riscossione mediante ruolo per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 giorni (558 per quelli residenti nei territori della cosiddetta zona rossa).
Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle varie proroghe di cui al DL 3/2021
(rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02,2021) ed al DL n.
73/2021 (rtispetto alla scadenza del 30.04.2021) subiva tre interruzioni dal 1° al 15 gennaio 2021. Dal 1° al
23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021, per un totale di 64 giorni, durante le quali l'Agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e dare corso ad azioni di recupero.
La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori doveva essere quantificata in 478 giorni (558 per quelli residenti in zona rossa).
Pertanto nel caso in esame, secondo l'appellante, la prescrizione decennale scadente il 28 marzo 2023 maturava dopo 542 giorni e non soltanto dopo 85 giorni come erroneamente ritenuto dai giudici di primo grado, da sommare alla data di naturale maturazione della stessa. Anche applicando la sospensione di 478 giorni il termine finale del 28 marzo 2023 portava alla scadenza del 18 luglio 2024 per cui l'intimazione impugnata risultava notificata nel termine come prorogato.
In effetti la sospensione dei termini di prescrizione, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, andava intesa come generalizzata e non limitata ai termini di versamento in scadenza nel periodo di sospensione.
Nel merito l'appellante ribadiva l'infondatezza di tutti gli altri motivi del ricorso introduttivo dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado.
Concludeva con richiesta di accoglimento della impugnazione con vittoria di spese.
Nel giudizio si costituiva l'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 dell'Agenzia Dogane e dei Monopoli rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto sin dal primo grado di giudizio le contestazioni effettuate riguardavano l'attività di spettanza dell'Agenzia Riscossione nei cui confronti l'Ente impositore non aveva alcun potere decisionale.
Nel merito si associava all'atto di appello dell'Agente della Riscossione.
All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello debba essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado impugnata.
Correttamente i primi giudici hanno ritenuto che al temine decennale finale di prescrizione della notificata intimazione del 28 marzo 2023 andava aggiunto il periodo di sospensione di 85 giorni ai sensi dell'art. 67 del dl 19/2020 che portava il termine finale della prescrizione al 21 maggio 2023 e quindi prima della notifica della intimazione in esame che, dunque, giungeva tardiva.
Non poteva trovare applicazione il maggior termine invocato invocato dalla Agenzia della Riscossione ai sensi dell'art. 68 comma 1 del dl 18/2020 in quanto la disposizione in argomento non concedeva una sospensione generalizzata di qualunque termine di adempimento fiscale sia a favore degli uffici finanziari che dei contribuenti ma concedeva unicamente una sospensione dei termini di versamento che scadevano nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
La previsione del versamento in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione rappresentava una conferma al fatto che la sospensione era applicabile soltanto ai versamenti che sarebbero scaduti nel predetto periodo.
Nel caso in esame i termini di versamento ai quali era tenuto il contribuente erano già da tempo scaduti per cui anche considerando il diritto di riscossione esercitabile nel periodo di prescrizione decennale il relativo termine sarebbe scaduto bel oltre il 31 agosto 2021 e quindi non avrebbe potuto trovare ragionevole applicazione la norma eccezionale sopra indicata introdotta per far fronte all'emergenza Covid.
La meritevolezza di conferma della sentenza di primo grado conduce al rigetto dell'appello in quanto infondato.
Quanto alle spese di giudizio il Collegio ritiene che dall'esame complessivo della vicenda resa oltremodo confusa in ragione della condotta del contribuente da una parte e della lentezza nell'intraprendere le iniziative dirette alla riscossione del credito tributario in tempi ragionevole, possano legittimarne la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.