Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1662
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    Il Collegio ha ritenuto che la prescrizione fosse maturata prima della notifica dell'intimazione, poiché la sospensione dei termini applicabile era di 85 giorni (ai sensi dell'art. 67 del DL 19/2020), portando il termine finale al 21 maggio 2023. Non era applicabile la sospensione più ampia invocata dall'appellante (ai sensi dell'art. 68 comma 1 del DL 18/2020) in quanto questa era limitata ai termini di versamento e non a tutti gli adempimenti fiscali.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 25 DPR 602/73

    La sentenza di primo grado è stata confermata in quanto l'appello è stato rigettato per intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata allegazione della cartella

    La sentenza di primo grado è stata confermata in quanto l'appello è stato rigettato per intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata indicazione della data di esecutorietà del ruolo

    La sentenza di primo grado è stata confermata in quanto l'appello è stato rigettato per intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La sentenza di primo grado è stata confermata in quanto l'appello è stato rigettato per intervenuta prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1662
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1662
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo