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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 226/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. SOLFERINI MARCO con domicilio eletto presso il suo studio in
BOLOGNA, VIA LIVRAGHI n. 1 APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv.ti ZITIELLO LUCA, MOCCI CP_1 P.IVA_1 FRANCESCO, BETTONI MARCO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in BOLOGNA VIA MONTEGRAPPA n. 16
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO ORDINANZA 702 TER C.P.C. DEL TRIBUNALE DI
BOLOGNA IN DATA 11.1.2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. dell'8.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante, con rimando a quelle già rassegnate [in atto di appello: “Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia edopportuna declaratoria, in riforma dell'Ordinanza 11 gennaio 2022, RG 604/2020 emessa dal Tribunale di Modena, in persona del dott. Giuseppe Pagliani in esito al ricorso ex. art. 702 bis e comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 20 gennaio 2022 così decidere:
In via preliminare: 1) Si dichiara di non voler accettare il contraddittorio in relazione alle eventuali nuove domande e/o deduzioni che dovessero essere irritualmente e inammissibilmente formulate o ancorchè introdotte ex adverso in sede di comparsa di costituzione eventualmente con appello incidentale come pure in conclusioni. In riforma totale dell'ordinanza nel merito
1) Accertare e dichiarare la violazione del codice del consumo ed in particolare degli artt. 20, 21, 22 e 23 a carico della e ai danni del Sig. come indicato nel CP_2 Parte_1 presente atto per le ragioni esposte.
2) Accertare e dichiarare la violazione della buona fede, anche nell'ambito delle trattative precontrattuali, altresì da contatto sociale qualificato, fra l'altro relativamente agli art. 1173,
1218, 1337, 1375, 1175, 1176 c.c. a carico della e ai danni del Sig. CP_2 Parte_1 come indicato nel presente atto per le ragioni esposte.
3) In via ulteriore o in subordine al punto n. 2) accertare e dichiarare la violazione dell'art.
1440 c.c. a carico della e ai danni del Sig. CP_2 Parte_1
4) Per effetto e in conseguenza condannare il convenuto a risarcire interamente il danno patito dal Cliente rifondendo la somma integrale investita nell'acquisto dei diamanti per cui è causa o il maggior danno che il Giudicante dovesse rilevare in corso di causa oltre agli interessi legali ex. art. 1284 c.c.
5) In subordine nell'ipotesi in cui non fosse accolta la richiesta di cui al n. 4) condannare la
a risarcire la differenza tra il valore reale del diamante e quello corrisposto dal CP_2
Cliente tenuto conto della perizia del CTU allegata al presente atto e nel fascicolo di primo grado, oltre agli interessi legali ex. art. 1284 c.c. o il maggior danno che il Giudicante dovesse rilevare in corso di causa.
6) Condannare altresì la ex. art. 96 c.p.c. CP_2
7) Condannare la a rifondere interamente tutte le spese legali come liquidate dal CP_2
Giudice di prime cure nell'Ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.”]
- Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
1. in preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_2 domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal signor per carenza dei presupposti di legge;
Parte_1
2. in via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dal signor in quanto Parte_1 inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
3. in subordine:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al signor Parte_1 ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente,
[...] escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà̀ ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di CP_2 somme di denaro in favore del signor ridurre l'importo da corrispondere allo stesso Parte_1 secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
4. in ogni caso:
- dichiarare tenuto e condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dell'11.1.2022 , il Tribunale di Modena rigettava la domanda di nei confronti di olta ad accertarne la responsabilità Parte_1 Controparte_3 in relazione a due operazioni di acquisto di diamanti da DB nel 2015 per il complessivo importo di
€ 100.710,84; chiedeva in particolare accertarsi la violazione del codice del consumo (artt. da 20 a 23) e la violazione della buona fede in relazione agli artt. 1173, 1218, 1337, 1375, 1175, 1176 c.c. da parte della banca, ovvero la violazione dell'art. 1440 c.c., con condanna della medesima al risarcimento del danno rifondendo la somma investita nell'acquisto dei diamanti ovvero, in subordine, la differenza tra il valore reale dei diamanti e quello corrisposto, oltre interessi ex art. 1284
c.c.
2.
Osservava il primo giudice che l'unica richiesta istruttoria richiesta dalle parti, oltre alla produzione documentale, era stata una consulenza tecnica sul valore dei diamanti che aveva stimato le gemme sia con riferimento al momento dell'acquisto che all'attualità e che, in particolare, nessuna prova orale era stata richiesta dall'attore a dimostrazione delle circostanze allegate sul comportamento della banca;
che pertanto non erano dimostrati i presupposti in fatto della domanda né l'illecito generatore di responsabilità, né all'uopo era sufficiente la produzione del provvedimento sanzionatorio Cont dell'AGCM che aveva sanzionato DB e due banche (fra cui ) per pratiche commerciali scorrette nelle modalità di vendita dei diamanti, senza alcuna riferibilità specifica al caso di specie;
che non poteva neppure applicarsi il filone giurisprudenziale in materia di responsabilità contrattuale della banca in relazione ad obblighi di informazione e protezione secondo cui il rapporto contrattuale si atteggia a mero presupposto storico, poiché nella fattispecie trattandosi del primo rapporto fra le parti nessuna relazione di particolare fiducia si poteva dare per provata.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 10.2.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte senza formulazione specifica di motivi e reiterando, tali e quali, le domande svolte in primo grado.
Ritualmente costituita parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito reiterava le difese e domande già svolte in primo grado, compreso il rilievo di difetto di legittimazione passiva e di improcedibilità della domanda di risarcimento, che riproponeva per il caso di fondatezza dell'appello.
4.
In via preliminare l'appellata deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Nella fattispecie, effettivamente manca una esplicita e specifica indicazione dei motivi di gravame e la tecnica espositiva – atecnica e teatrale (es. aff. 9, 26) a tratti travalicante i limiti di una equilibrata e obiettiva critica all'operato del primo giudice (es. aff. 14, 15 e 17 dell'appello) – non giova alla individuazione delle ragioni di censura mosse alle statuizioni del primo giudice.
Neppure giova alla chiarezza e organicità del gravame il riporto di ampi stralci dell'atto introduttivo del primo grado (aff. 23-25 dell'appello) né di stralci di pronunce giurisprudenziali di cui non è dato apprezzare la pertinenza al caso di specie senza una adeguata esposizione dei principi ed istituti di diritto sottesi ed applicati.
Il risultato è un atto disarticolato, senza organicità espositiva e privo di percorso logico-argomentativo lineare che non enuncia con chiarezza le ragioni per le quali la decisione si ritiene erronea.
Nondimeno, sono indicate le parti del provvedimento che si intende appellare e dall'atto di appello nel suo complesso è dato estrapolare che l'appellante si duole della statuizione del primo giudice sotto due profili specifici: la denegata responsabilità da contatto sociale qualificato come elaborata in giurisprudenza e la denegata prova del danno.
La Corte reputa pertanto infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342
c.p.c., poiché sotto i predetti profili è possibile individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
5.
Sotto il primo profilo di censura, è noto che il “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, e dal quale derivano per le parti obblighi di buona fede, di protezione e di informazione ex artt. 1173, 1175 e 1375 c.c., opera in relazione a quegli aspetti che non attengono alla esecuzione della prestazione principale ma ad interessi ulteriori non direttamente oggetto dell'accordo contrattuale e che si sostanziano nei doveri di protezione che ciascuna parte ha nei confronti dell'altra in virtù del reciproco affidamento riposto nella buona fede, correttezza e professionalità e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte che le parti instaurino una “relazione qualificata” e cioè agiscano di concerto in vista del conseguimento di uno scopo, elemento questo che distingue la responsabilità da “contatto sociale” dalla responsabilità derivante da illecito extracontrattuale caratterizzata dalla assenza di una relazione tra i soggetti anteriore alla commissione dell'illecito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 24071 del 13.10.2017, in motivazione).
Nella fattispecie, affermare, come sbrigativamente ha fatto il primo giudice in poche righe sul finire della pronuncia, che trattandosi del primo rapporto intercorso tra le parti non si è ingenerato alcun affidamento e dunque non è applicabile la responsabilità da “contatto sociale” consiste, senz'altro, in un errore.
Deduceva infatti di essersi rivolto alla filiale di Vignola del Banco PO (oggi Parte_1
) con cui non aveva avuto rapporti pregressi, per valutare proposte di investimento e CP_1 di avere ricevuto indicazioni rassicuranti sui diamanti da investimento dai funzionari della banca che in ben cinque incontri presso le due filiali di Vignola e di Castelnuovo, uno anche alla presenza di un referente esterno di DB, presentavano l'investimento come sicuro, esente da rischio e facile da liquidare, anche per mezzo di eleganti e persuasive brochure; esponeva altresì di avere acquistato diamanti in due tranches in febbraio e in dicembre per un valore di circa 50 mila euro ciascuno e di avere continuato a ricevere rassicurazioni sull'andamento dell'investimento fino a quanto scoppiato il caso sui diamanti da investimento nel 2018 la banca negava ogni informazione e il Parte_1 apprendeva da terzi che il loro reale valore era molto più basso di quanto pagato e che i diamanti erano invendibili: tali circostanze non sono state smentite dalla banca che si è limitata ad eccepire di avere agito nel ruolo di mero “segnalatore”, quale soggetto che mette in contatto soggetti potenzialmente interessati a compiere investimenti con soggetti che possono soddisfare le loro necessità di investimento. Osserva la Corte che il ruolo propriamente attivo della banca nella dinamica del rapporto contrattuale intercorso tra il consumatore e DB è stato ampiamente sviscerato e messo in luce non solo con la decisione dell'AGCM e nelle successive conferme in sede giurisdizionale (TAR Lazio sentenza n. 10967/2018 e conferma del Consiglio di Stato sentenza n. 2081/2021) ma anche in numerose pronunce dell'AGO in primo e secondo grado (ex multis in particolare Trib. Milano 8.6.2021 e da ultimo C.A. Bologna, III sezione civile n. 342/2024, est. Velotti) di talchè è ormai assodato che:
a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra DB e , la banca era tenuta a mettere CP_2
a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da DB, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla DB le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione;
b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con DB, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza);
c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d.
“referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; […]
E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami
– al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza”.
(cfr. punto 5.1 della sentenza n. 2081/2021 del Consiglio di Stato, richiamato da C.A. n. 342/2024 cit.)
Inoltre, l'istruttoria condotta dall'AGCM ha accertato che la banca aveva emesso “linee guida” e diverse circolari interne circa il proprio ruolo nella vicenda che occupa e ha riscontrato, in particolare (par. 104 e ss.) la comunicazione 2011P176 indirizzata alle filiali, nella quale sono riportate le
“argomentazioni di vendita” e “i benefici” per la banca;
in altra circolare o “norma di processo” (par. 108) è descritto il target di clientela al quale l'investimento è rivolto e, nel dettaglio, il processo da seguire nel proporre l'investimento e nell'assistere il cliente nell'acquisto: attività tutta che sembra esulare da quella di un mero “segnalatore” (cfr. Trib. Milano 8.6.2021).
Sul punto è appena il caso di ricordare che il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM – confermato dal Tar Lazio e successivamente anche dal CdS con sentenza n. 2081/2021 – ha efficacia di prova privilegiata della condotta illecita nel giudizio civile ordinario per il risarcimento del danno (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. I, n. 23655 del 31.8.2021 sebbene in materia antitrust).
Va dunque affermato che , lungi dallo svolgere mera attività di “segnalatore”, CP_1 concorreva fattivamente nell'attività di promozione e di conclusione di contratti di compravendita di diamanti stipulati da DB con la clientela della banca, a tutti gli effetti “consumatori” ex D. Lgs.
206/2005, attuando in proprio ed in concorso con DB, pratiche commerciali scorrette in violazione del disposto degli artt. 20, 21 primo comma lett. d), 22 e 23 primo comma lett. t) del codice del consumo (in tal senso cfr. anche sentenza C.A. Bologna n. 856/2023 del 18.4.2023 est. . Per_1 E' utile riportare il passaggio argomentativo dell'AGCM ove descrive, concretamente, il contenuto della pratica scorretta ascritta a DB e alle banche (ED e ) nei termini che CP_1 seguono con sottilineatura dell'estensore (par. II lett. A del provvedimento)
A) Modalità omissive ed ingannevoli di offerta dei diamanti da investimento
8. DB e sia direttamente sia attraverso NI e – principali canali di cui Controparte_4 CP_1 si sono serviti i professionisti per l'attività di vendita - hanno offerto l'acquisto di diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto. In particolare, nel materiale promozionale e illustrativo di DB e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.
E' dato pertanto affermare che le modalità con le quali si è creata la relazione inter partes ed è stata condotta e gestita dalla banca denotano, con certezza, che tra la banca e il risparmiatore si era creato un rapporto di fiducia ingenerato dalla qualifica professionale del soggetto bancario e che il cliente ha fondato la sua decisione proprio sugli argomenti, dimostratisi erronei e non corrispondenti al vero, spesi dalla banca;
di conseguenza, la banca aveva l'obbligo di tutelare l'affidamento del cliente fornendogli tutte le informazioni necessarie ad un consapevole agire negoziale, che nella fattispecie non solo sono state sottaciute ma sono state anzi fornite in modo reticente e ingannatorio avvalendosi di materiale pubblicitario che la banca, con l'uso dell'ordinaria diligenza richiesta al professionista, avrebbe potuto e dovuto riconoscere come reticente, fuorviante e ingannevole;
basti pensare che la banca, che era lautamente retribuita del servizio di “segnalazione” che svolgeva, avrebbe dovuto segnalare al cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, erano destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società venditrice delle stesse
(cfr. Trib. Lucca 4.9.2020 n. 750).
Dunque, nel contesto della relazione qualificata che si instaura tra il cliente e la banca, a prescindere dalla pregressa esistenza di rapporti negoziali (che se esistenti certamente fortificano l'intensità dell'affidamento ingenerato nel cliente e, di conseguenza, il contenuto del dovere di solidarietà e buona fede a carico della banca), per il perseguimento di uno scopo comune, scatta comunque il dovere della banca, quale operatore qualificato, di comportarsi secondo buona fede tutelando l'affidamento ingenerato nella controparte per il sol fatto di averne accolto le istanze e indirizzato le scelte in ambito di tutela del risparmio.
Ebbene, la responsabilità da “contatto sociale qualificato” ascrivibile alla banca è, come noto, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza, è bene ribadirlo, di un vincolo negoziale in senso stretto.
Secondo i principi in materia di responsabilità contrattuale, pertanto, era onere dell'attore allegare il mancato adempimento degli obblighi informativi della banca, la quale per andare esente da responsabilità aveva l'onere di provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza qualificata, ex articolo 1176, comma 2, del c.c. derivante dalla sua qualità di operatore professionale (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 11.2.2021 n. 3565).
6.
Ne consegue che anche il secondo profilo di censura – afferente al tema probatorio – è fondato, perché l'attore aveva assolto pienamente al suo onere probatorio con la produzione del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM – come detto dotato di forza probatoria privilegiata delle condotte illecite nel giudizio ordinario di risarcimento del danno – mentre spettava alla banca dimostrare di avere agito Cont con l'ordinaria diligenza ex art. 1176/2° co. c.c., ciò che non è avvenuto essendosi limitata a negare l'esistenza di obblighi di protezione a suo carico in ragione dell'asserita attività di mera segnalazione svolta.
E' dunque errata la valutazione del primo giudice secondo cui vi era la necessità di specifica dimostrazione da parte dell'attore delle condotte illegittime e delle conseguenze dannose, così come quella secondo cui il provvedimento dell'autorità garante non era bastevole all'uopo perché non riferibile specificamente al rapporto intercorso fra le parti in causa.
7.
Il danno risarcibile nel caso di violazione dell'obbligo di protezione derivante da “contatto sociale qualificato” può essere quantificato in via equitativa (art. 1226 c.c.) nella differenza tra la somma pagata dal cliente e il valore di realizzo delle pietre preziose al momento dell'acquisto alla stregua dei listini internazionali, tenendo conto di quanto accertato dall'autorità di vigilanza (par. III. 2.5.2.) secondo cui anche aggiungendo al principale banchmark dei prezzi al dettaglio IDEX-DRB il valore dell'IVA e delle commissioni pagate alle banche, la differenza tra il prezzo di riferimento così ottenuto e quello effettivamente praticato da DB dal 2009 risulta in media superiore al 30% e addirittura crescente tra il 2012 e il 2016 e dovendosi anche considerare irrilevante l'eventuale successivo aumento o diminuzione di valore delle pietre in dipendenza dell'andamento del mercato
(cfr. da ultimo C.A. sent. 342/24 cit.).
Va disattesa ogni prospettazione – impropriamente qualificata di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità – di infondatezza della domanda risarcitoria per non essere in tesi della banca
“individuato o individuabile” un danno risarcibile, essendo l'attore ancora in possesso dei diamanti il cui valore è soggetto ad oscillazioni, sicchè il danno sarebbe meramente potenziale e riscontrabile solo al momento della vendita delle pietre.
A parte il rilievo che il tema, semmai, attiene alla quantificazione del danno, la tesi “prova troppo” perché prospetta solo l'eventuale apprezzamento delle pietre e non il parimenti eventuale deprezzamento, laddove il pregiudizio patito deriva dall'acquisto in sé senza il necessario bagaglio di informazioni che dovevano essere fornite dalla banca, rispetto alla quale condotta inadempiente non ha alcuna incidenza causale l'eventuale valore di realizzo.
Ad abundantiam osserva la Corte che la banca, che non ha venduto le pietre, non ha alcun diritto di far valere una eventuale diminuzione del danno derivante dal ricavato della loro rivendita.
8.
Venendo dunque al quantum di danno, non è di alcuna utilità la CTU disposta in primo grado sul valore dei diamanti all'epoca dell'acquisto (febbraio e dicembre 2015) e all'epoca delle operazioni peritali (gennaio 2021).
Piuttosto, facendosi applicazione di quanto accertato in sede di vigilanza – ovvero che anche tenendo conto dell'IVA e delle commissioni pagate alla banca ed agli agenti comprese nel prezzo DB ma non incluse nel banchmark dei prezzi al dettaglio (IDEX) “la differenza tra il valore di riferimento al dettaglio corretto (IDEX-DRB + commissioni + IVA) e il prezzo DB, pur riducendosi, resta significativa attestandosi in media al 30%” (cfr. provvedimento sanzionatorio AGCM parr. 68 e ss.)
– e già più volte applicato nei precedenti decisi da questa Corte (da ultimi sentenza n. 1541/2024 est. Salina e n. 342/2024 est. Velotti) appare congruo determinare in via equitativa (art. 1226 c.c.) il danno cagionato dalla condotta inadempiente della banca nel 30% di quanto investito nell'acquisto: tenendo conto di un costo dell'operazione pari ad € 100.710,84, pertanto, il danno patito ammonta ad € 30.213,25. Trattandosi di obbligazione di valore è da riconoscersi sull'importo capitale di € 30.213,25 la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dall'evento dannoso che si individua nel 13.7.2015, data intermedia fra i due acquisti, ad oggi;
dalla stessa data e fino ad oggi sono altresì da riconoscersi gli interessi nella misura legale, sul capitale rivalutato anno per anno;
sul complessivo importo sono ulteriormente dovuti ex art. 1282 c.c. gli interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo
9.
Va da sé che è infondata ogni prospettazione di concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., dal momento che è la banca che avrebbe dovuto rendere edotto il consumatore di una serie di informazioni circa le caratteristiche dell'investimento, del valore dei diamanti e della convenienza economica dell'operazione, laddove per contro non è rimproverabile all'acquirente dei diamanti alcuna colpa proprio perché tenuto all'oscuro di una serie di dati e ragguagli rilevanti stante la condotta decettiva della banca.
10. Cont In ultimo, va recisamente disattesa la prospettazione di di difetto di legittimazione passiva per non essere la banca il contraente della compravendita delle pietre: si è ampiamente detto che il fondamento della sua responsabilità “da contatto sociale qualificato” sta nell'affidamento ingenerato nel consumatore al quale non ha fornito l'informazione necessaria ad una scelta consapevole di acquisto, sicchè la sua responsabilità non trova, appunto, titolo nel contratto stipulato dal cliente con
DB ma nell'agire diretto, ed illecito, di se medesima.
11.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza del . CP_1
Va nondimeno tenuto conto che in primo grado il giudice aveva formulato proposta transattivo- conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata dalla banca ma rifiutata dall'attore di € 55.000,00 di cui € 6.000,00 per spese legali e consulenza tecnica;
tenendo conto anche solo della componente di danno la proposta era migliorativa rispetto a quella che è, oggi, la statuizione in sentenza.
Va fatta, pertanto, applicazione del primo comma dell'art. 13 del D. Lgs. 28/2010 rubricato “Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione” ai sensi del quale quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Nella liquidazione delle spese, inoltre, va tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata come sopra descritte al par. 4.
In conclusione, nella liquidazione delle spese secondo i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, si reputa di applicare i valori minimi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio con esclusione del compenso per la fase decisionale del primo grado e comunque di computare congrua diminuzione in applicazione dei criteri generali ex art. 4 D.M. cit., oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di on atto di appello notificato in data 10.2.2022,
[...] Controparte_3 così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal
Tribunale di Modena in data 11.1.2022
CONDANNA pagare a l'importo di € 30.213,25 Controparte_3 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dal 13.7.2015 ad oggi, oltre interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno ed oltre interessi legali sul complessivo importo da oggi all'effettivo soddisfo
CONDANNA l rimborso in favore di delle spese Controparte_3 Parte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di avvocato in € 2.000,00 per il primo grado di giudizio ed in € 4.000,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge
CONDANNA al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Parte_1 dell'importo di € 379,50.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 28.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 226/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. SOLFERINI MARCO con domicilio eletto presso il suo studio in
BOLOGNA, VIA LIVRAGHI n. 1 APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv.ti ZITIELLO LUCA, MOCCI CP_1 P.IVA_1 FRANCESCO, BETTONI MARCO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in BOLOGNA VIA MONTEGRAPPA n. 16
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO ORDINANZA 702 TER C.P.C. DEL TRIBUNALE DI
BOLOGNA IN DATA 11.1.2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. dell'8.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante, con rimando a quelle già rassegnate [in atto di appello: “Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia edopportuna declaratoria, in riforma dell'Ordinanza 11 gennaio 2022, RG 604/2020 emessa dal Tribunale di Modena, in persona del dott. Giuseppe Pagliani in esito al ricorso ex. art. 702 bis e comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 20 gennaio 2022 così decidere:
In via preliminare: 1) Si dichiara di non voler accettare il contraddittorio in relazione alle eventuali nuove domande e/o deduzioni che dovessero essere irritualmente e inammissibilmente formulate o ancorchè introdotte ex adverso in sede di comparsa di costituzione eventualmente con appello incidentale come pure in conclusioni. In riforma totale dell'ordinanza nel merito
1) Accertare e dichiarare la violazione del codice del consumo ed in particolare degli artt. 20, 21, 22 e 23 a carico della e ai danni del Sig. come indicato nel CP_2 Parte_1 presente atto per le ragioni esposte.
2) Accertare e dichiarare la violazione della buona fede, anche nell'ambito delle trattative precontrattuali, altresì da contatto sociale qualificato, fra l'altro relativamente agli art. 1173,
1218, 1337, 1375, 1175, 1176 c.c. a carico della e ai danni del Sig. CP_2 Parte_1 come indicato nel presente atto per le ragioni esposte.
3) In via ulteriore o in subordine al punto n. 2) accertare e dichiarare la violazione dell'art.
1440 c.c. a carico della e ai danni del Sig. CP_2 Parte_1
4) Per effetto e in conseguenza condannare il convenuto a risarcire interamente il danno patito dal Cliente rifondendo la somma integrale investita nell'acquisto dei diamanti per cui è causa o il maggior danno che il Giudicante dovesse rilevare in corso di causa oltre agli interessi legali ex. art. 1284 c.c.
5) In subordine nell'ipotesi in cui non fosse accolta la richiesta di cui al n. 4) condannare la
a risarcire la differenza tra il valore reale del diamante e quello corrisposto dal CP_2
Cliente tenuto conto della perizia del CTU allegata al presente atto e nel fascicolo di primo grado, oltre agli interessi legali ex. art. 1284 c.c. o il maggior danno che il Giudicante dovesse rilevare in corso di causa.
6) Condannare altresì la ex. art. 96 c.p.c. CP_2
7) Condannare la a rifondere interamente tutte le spese legali come liquidate dal CP_2
Giudice di prime cure nell'Ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.”]
- Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
1. in preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_2 domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal signor per carenza dei presupposti di legge;
Parte_1
2. in via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dal signor in quanto Parte_1 inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
3. in subordine:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al signor Parte_1 ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente,
[...] escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà̀ ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di CP_2 somme di denaro in favore del signor ridurre l'importo da corrispondere allo stesso Parte_1 secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
4. in ogni caso:
- dichiarare tenuto e condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dell'11.1.2022 , il Tribunale di Modena rigettava la domanda di nei confronti di olta ad accertarne la responsabilità Parte_1 Controparte_3 in relazione a due operazioni di acquisto di diamanti da DB nel 2015 per il complessivo importo di
€ 100.710,84; chiedeva in particolare accertarsi la violazione del codice del consumo (artt. da 20 a 23) e la violazione della buona fede in relazione agli artt. 1173, 1218, 1337, 1375, 1175, 1176 c.c. da parte della banca, ovvero la violazione dell'art. 1440 c.c., con condanna della medesima al risarcimento del danno rifondendo la somma investita nell'acquisto dei diamanti ovvero, in subordine, la differenza tra il valore reale dei diamanti e quello corrisposto, oltre interessi ex art. 1284
c.c.
2.
Osservava il primo giudice che l'unica richiesta istruttoria richiesta dalle parti, oltre alla produzione documentale, era stata una consulenza tecnica sul valore dei diamanti che aveva stimato le gemme sia con riferimento al momento dell'acquisto che all'attualità e che, in particolare, nessuna prova orale era stata richiesta dall'attore a dimostrazione delle circostanze allegate sul comportamento della banca;
che pertanto non erano dimostrati i presupposti in fatto della domanda né l'illecito generatore di responsabilità, né all'uopo era sufficiente la produzione del provvedimento sanzionatorio Cont dell'AGCM che aveva sanzionato DB e due banche (fra cui ) per pratiche commerciali scorrette nelle modalità di vendita dei diamanti, senza alcuna riferibilità specifica al caso di specie;
che non poteva neppure applicarsi il filone giurisprudenziale in materia di responsabilità contrattuale della banca in relazione ad obblighi di informazione e protezione secondo cui il rapporto contrattuale si atteggia a mero presupposto storico, poiché nella fattispecie trattandosi del primo rapporto fra le parti nessuna relazione di particolare fiducia si poteva dare per provata.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 10.2.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte senza formulazione specifica di motivi e reiterando, tali e quali, le domande svolte in primo grado.
Ritualmente costituita parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito reiterava le difese e domande già svolte in primo grado, compreso il rilievo di difetto di legittimazione passiva e di improcedibilità della domanda di risarcimento, che riproponeva per il caso di fondatezza dell'appello.
4.
In via preliminare l'appellata deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Nella fattispecie, effettivamente manca una esplicita e specifica indicazione dei motivi di gravame e la tecnica espositiva – atecnica e teatrale (es. aff. 9, 26) a tratti travalicante i limiti di una equilibrata e obiettiva critica all'operato del primo giudice (es. aff. 14, 15 e 17 dell'appello) – non giova alla individuazione delle ragioni di censura mosse alle statuizioni del primo giudice.
Neppure giova alla chiarezza e organicità del gravame il riporto di ampi stralci dell'atto introduttivo del primo grado (aff. 23-25 dell'appello) né di stralci di pronunce giurisprudenziali di cui non è dato apprezzare la pertinenza al caso di specie senza una adeguata esposizione dei principi ed istituti di diritto sottesi ed applicati.
Il risultato è un atto disarticolato, senza organicità espositiva e privo di percorso logico-argomentativo lineare che non enuncia con chiarezza le ragioni per le quali la decisione si ritiene erronea.
Nondimeno, sono indicate le parti del provvedimento che si intende appellare e dall'atto di appello nel suo complesso è dato estrapolare che l'appellante si duole della statuizione del primo giudice sotto due profili specifici: la denegata responsabilità da contatto sociale qualificato come elaborata in giurisprudenza e la denegata prova del danno.
La Corte reputa pertanto infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342
c.p.c., poiché sotto i predetti profili è possibile individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
5.
Sotto il primo profilo di censura, è noto che il “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, e dal quale derivano per le parti obblighi di buona fede, di protezione e di informazione ex artt. 1173, 1175 e 1375 c.c., opera in relazione a quegli aspetti che non attengono alla esecuzione della prestazione principale ma ad interessi ulteriori non direttamente oggetto dell'accordo contrattuale e che si sostanziano nei doveri di protezione che ciascuna parte ha nei confronti dell'altra in virtù del reciproco affidamento riposto nella buona fede, correttezza e professionalità e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte che le parti instaurino una “relazione qualificata” e cioè agiscano di concerto in vista del conseguimento di uno scopo, elemento questo che distingue la responsabilità da “contatto sociale” dalla responsabilità derivante da illecito extracontrattuale caratterizzata dalla assenza di una relazione tra i soggetti anteriore alla commissione dell'illecito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 24071 del 13.10.2017, in motivazione).
Nella fattispecie, affermare, come sbrigativamente ha fatto il primo giudice in poche righe sul finire della pronuncia, che trattandosi del primo rapporto intercorso tra le parti non si è ingenerato alcun affidamento e dunque non è applicabile la responsabilità da “contatto sociale” consiste, senz'altro, in un errore.
Deduceva infatti di essersi rivolto alla filiale di Vignola del Banco PO (oggi Parte_1
) con cui non aveva avuto rapporti pregressi, per valutare proposte di investimento e CP_1 di avere ricevuto indicazioni rassicuranti sui diamanti da investimento dai funzionari della banca che in ben cinque incontri presso le due filiali di Vignola e di Castelnuovo, uno anche alla presenza di un referente esterno di DB, presentavano l'investimento come sicuro, esente da rischio e facile da liquidare, anche per mezzo di eleganti e persuasive brochure; esponeva altresì di avere acquistato diamanti in due tranches in febbraio e in dicembre per un valore di circa 50 mila euro ciascuno e di avere continuato a ricevere rassicurazioni sull'andamento dell'investimento fino a quanto scoppiato il caso sui diamanti da investimento nel 2018 la banca negava ogni informazione e il Parte_1 apprendeva da terzi che il loro reale valore era molto più basso di quanto pagato e che i diamanti erano invendibili: tali circostanze non sono state smentite dalla banca che si è limitata ad eccepire di avere agito nel ruolo di mero “segnalatore”, quale soggetto che mette in contatto soggetti potenzialmente interessati a compiere investimenti con soggetti che possono soddisfare le loro necessità di investimento. Osserva la Corte che il ruolo propriamente attivo della banca nella dinamica del rapporto contrattuale intercorso tra il consumatore e DB è stato ampiamente sviscerato e messo in luce non solo con la decisione dell'AGCM e nelle successive conferme in sede giurisdizionale (TAR Lazio sentenza n. 10967/2018 e conferma del Consiglio di Stato sentenza n. 2081/2021) ma anche in numerose pronunce dell'AGO in primo e secondo grado (ex multis in particolare Trib. Milano 8.6.2021 e da ultimo C.A. Bologna, III sezione civile n. 342/2024, est. Velotti) di talchè è ormai assodato che:
a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra DB e , la banca era tenuta a mettere CP_2
a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da DB, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla DB le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione;
b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con DB, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza);
c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d.
“referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; […]
E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami
– al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza”.
(cfr. punto 5.1 della sentenza n. 2081/2021 del Consiglio di Stato, richiamato da C.A. n. 342/2024 cit.)
Inoltre, l'istruttoria condotta dall'AGCM ha accertato che la banca aveva emesso “linee guida” e diverse circolari interne circa il proprio ruolo nella vicenda che occupa e ha riscontrato, in particolare (par. 104 e ss.) la comunicazione 2011P176 indirizzata alle filiali, nella quale sono riportate le
“argomentazioni di vendita” e “i benefici” per la banca;
in altra circolare o “norma di processo” (par. 108) è descritto il target di clientela al quale l'investimento è rivolto e, nel dettaglio, il processo da seguire nel proporre l'investimento e nell'assistere il cliente nell'acquisto: attività tutta che sembra esulare da quella di un mero “segnalatore” (cfr. Trib. Milano 8.6.2021).
Sul punto è appena il caso di ricordare che il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM – confermato dal Tar Lazio e successivamente anche dal CdS con sentenza n. 2081/2021 – ha efficacia di prova privilegiata della condotta illecita nel giudizio civile ordinario per il risarcimento del danno (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. I, n. 23655 del 31.8.2021 sebbene in materia antitrust).
Va dunque affermato che , lungi dallo svolgere mera attività di “segnalatore”, CP_1 concorreva fattivamente nell'attività di promozione e di conclusione di contratti di compravendita di diamanti stipulati da DB con la clientela della banca, a tutti gli effetti “consumatori” ex D. Lgs.
206/2005, attuando in proprio ed in concorso con DB, pratiche commerciali scorrette in violazione del disposto degli artt. 20, 21 primo comma lett. d), 22 e 23 primo comma lett. t) del codice del consumo (in tal senso cfr. anche sentenza C.A. Bologna n. 856/2023 del 18.4.2023 est. . Per_1 E' utile riportare il passaggio argomentativo dell'AGCM ove descrive, concretamente, il contenuto della pratica scorretta ascritta a DB e alle banche (ED e ) nei termini che CP_1 seguono con sottilineatura dell'estensore (par. II lett. A del provvedimento)
A) Modalità omissive ed ingannevoli di offerta dei diamanti da investimento
8. DB e sia direttamente sia attraverso NI e – principali canali di cui Controparte_4 CP_1 si sono serviti i professionisti per l'attività di vendita - hanno offerto l'acquisto di diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto. In particolare, nel materiale promozionale e illustrativo di DB e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.
E' dato pertanto affermare che le modalità con le quali si è creata la relazione inter partes ed è stata condotta e gestita dalla banca denotano, con certezza, che tra la banca e il risparmiatore si era creato un rapporto di fiducia ingenerato dalla qualifica professionale del soggetto bancario e che il cliente ha fondato la sua decisione proprio sugli argomenti, dimostratisi erronei e non corrispondenti al vero, spesi dalla banca;
di conseguenza, la banca aveva l'obbligo di tutelare l'affidamento del cliente fornendogli tutte le informazioni necessarie ad un consapevole agire negoziale, che nella fattispecie non solo sono state sottaciute ma sono state anzi fornite in modo reticente e ingannatorio avvalendosi di materiale pubblicitario che la banca, con l'uso dell'ordinaria diligenza richiesta al professionista, avrebbe potuto e dovuto riconoscere come reticente, fuorviante e ingannevole;
basti pensare che la banca, che era lautamente retribuita del servizio di “segnalazione” che svolgeva, avrebbe dovuto segnalare al cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, erano destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società venditrice delle stesse
(cfr. Trib. Lucca 4.9.2020 n. 750).
Dunque, nel contesto della relazione qualificata che si instaura tra il cliente e la banca, a prescindere dalla pregressa esistenza di rapporti negoziali (che se esistenti certamente fortificano l'intensità dell'affidamento ingenerato nel cliente e, di conseguenza, il contenuto del dovere di solidarietà e buona fede a carico della banca), per il perseguimento di uno scopo comune, scatta comunque il dovere della banca, quale operatore qualificato, di comportarsi secondo buona fede tutelando l'affidamento ingenerato nella controparte per il sol fatto di averne accolto le istanze e indirizzato le scelte in ambito di tutela del risparmio.
Ebbene, la responsabilità da “contatto sociale qualificato” ascrivibile alla banca è, come noto, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza, è bene ribadirlo, di un vincolo negoziale in senso stretto.
Secondo i principi in materia di responsabilità contrattuale, pertanto, era onere dell'attore allegare il mancato adempimento degli obblighi informativi della banca, la quale per andare esente da responsabilità aveva l'onere di provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza qualificata, ex articolo 1176, comma 2, del c.c. derivante dalla sua qualità di operatore professionale (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 11.2.2021 n. 3565).
6.
Ne consegue che anche il secondo profilo di censura – afferente al tema probatorio – è fondato, perché l'attore aveva assolto pienamente al suo onere probatorio con la produzione del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM – come detto dotato di forza probatoria privilegiata delle condotte illecite nel giudizio ordinario di risarcimento del danno – mentre spettava alla banca dimostrare di avere agito Cont con l'ordinaria diligenza ex art. 1176/2° co. c.c., ciò che non è avvenuto essendosi limitata a negare l'esistenza di obblighi di protezione a suo carico in ragione dell'asserita attività di mera segnalazione svolta.
E' dunque errata la valutazione del primo giudice secondo cui vi era la necessità di specifica dimostrazione da parte dell'attore delle condotte illegittime e delle conseguenze dannose, così come quella secondo cui il provvedimento dell'autorità garante non era bastevole all'uopo perché non riferibile specificamente al rapporto intercorso fra le parti in causa.
7.
Il danno risarcibile nel caso di violazione dell'obbligo di protezione derivante da “contatto sociale qualificato” può essere quantificato in via equitativa (art. 1226 c.c.) nella differenza tra la somma pagata dal cliente e il valore di realizzo delle pietre preziose al momento dell'acquisto alla stregua dei listini internazionali, tenendo conto di quanto accertato dall'autorità di vigilanza (par. III. 2.5.2.) secondo cui anche aggiungendo al principale banchmark dei prezzi al dettaglio IDEX-DRB il valore dell'IVA e delle commissioni pagate alle banche, la differenza tra il prezzo di riferimento così ottenuto e quello effettivamente praticato da DB dal 2009 risulta in media superiore al 30% e addirittura crescente tra il 2012 e il 2016 e dovendosi anche considerare irrilevante l'eventuale successivo aumento o diminuzione di valore delle pietre in dipendenza dell'andamento del mercato
(cfr. da ultimo C.A. sent. 342/24 cit.).
Va disattesa ogni prospettazione – impropriamente qualificata di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità – di infondatezza della domanda risarcitoria per non essere in tesi della banca
“individuato o individuabile” un danno risarcibile, essendo l'attore ancora in possesso dei diamanti il cui valore è soggetto ad oscillazioni, sicchè il danno sarebbe meramente potenziale e riscontrabile solo al momento della vendita delle pietre.
A parte il rilievo che il tema, semmai, attiene alla quantificazione del danno, la tesi “prova troppo” perché prospetta solo l'eventuale apprezzamento delle pietre e non il parimenti eventuale deprezzamento, laddove il pregiudizio patito deriva dall'acquisto in sé senza il necessario bagaglio di informazioni che dovevano essere fornite dalla banca, rispetto alla quale condotta inadempiente non ha alcuna incidenza causale l'eventuale valore di realizzo.
Ad abundantiam osserva la Corte che la banca, che non ha venduto le pietre, non ha alcun diritto di far valere una eventuale diminuzione del danno derivante dal ricavato della loro rivendita.
8.
Venendo dunque al quantum di danno, non è di alcuna utilità la CTU disposta in primo grado sul valore dei diamanti all'epoca dell'acquisto (febbraio e dicembre 2015) e all'epoca delle operazioni peritali (gennaio 2021).
Piuttosto, facendosi applicazione di quanto accertato in sede di vigilanza – ovvero che anche tenendo conto dell'IVA e delle commissioni pagate alla banca ed agli agenti comprese nel prezzo DB ma non incluse nel banchmark dei prezzi al dettaglio (IDEX) “la differenza tra il valore di riferimento al dettaglio corretto (IDEX-DRB + commissioni + IVA) e il prezzo DB, pur riducendosi, resta significativa attestandosi in media al 30%” (cfr. provvedimento sanzionatorio AGCM parr. 68 e ss.)
– e già più volte applicato nei precedenti decisi da questa Corte (da ultimi sentenza n. 1541/2024 est. Salina e n. 342/2024 est. Velotti) appare congruo determinare in via equitativa (art. 1226 c.c.) il danno cagionato dalla condotta inadempiente della banca nel 30% di quanto investito nell'acquisto: tenendo conto di un costo dell'operazione pari ad € 100.710,84, pertanto, il danno patito ammonta ad € 30.213,25. Trattandosi di obbligazione di valore è da riconoscersi sull'importo capitale di € 30.213,25 la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dall'evento dannoso che si individua nel 13.7.2015, data intermedia fra i due acquisti, ad oggi;
dalla stessa data e fino ad oggi sono altresì da riconoscersi gli interessi nella misura legale, sul capitale rivalutato anno per anno;
sul complessivo importo sono ulteriormente dovuti ex art. 1282 c.c. gli interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo
9.
Va da sé che è infondata ogni prospettazione di concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., dal momento che è la banca che avrebbe dovuto rendere edotto il consumatore di una serie di informazioni circa le caratteristiche dell'investimento, del valore dei diamanti e della convenienza economica dell'operazione, laddove per contro non è rimproverabile all'acquirente dei diamanti alcuna colpa proprio perché tenuto all'oscuro di una serie di dati e ragguagli rilevanti stante la condotta decettiva della banca.
10. Cont In ultimo, va recisamente disattesa la prospettazione di di difetto di legittimazione passiva per non essere la banca il contraente della compravendita delle pietre: si è ampiamente detto che il fondamento della sua responsabilità “da contatto sociale qualificato” sta nell'affidamento ingenerato nel consumatore al quale non ha fornito l'informazione necessaria ad una scelta consapevole di acquisto, sicchè la sua responsabilità non trova, appunto, titolo nel contratto stipulato dal cliente con
DB ma nell'agire diretto, ed illecito, di se medesima.
11.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza del . CP_1
Va nondimeno tenuto conto che in primo grado il giudice aveva formulato proposta transattivo- conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata dalla banca ma rifiutata dall'attore di € 55.000,00 di cui € 6.000,00 per spese legali e consulenza tecnica;
tenendo conto anche solo della componente di danno la proposta era migliorativa rispetto a quella che è, oggi, la statuizione in sentenza.
Va fatta, pertanto, applicazione del primo comma dell'art. 13 del D. Lgs. 28/2010 rubricato “Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione” ai sensi del quale quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Nella liquidazione delle spese, inoltre, va tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata come sopra descritte al par. 4.
In conclusione, nella liquidazione delle spese secondo i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, si reputa di applicare i valori minimi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio con esclusione del compenso per la fase decisionale del primo grado e comunque di computare congrua diminuzione in applicazione dei criteri generali ex art. 4 D.M. cit., oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di on atto di appello notificato in data 10.2.2022,
[...] Controparte_3 così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal
Tribunale di Modena in data 11.1.2022
CONDANNA pagare a l'importo di € 30.213,25 Controparte_3 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dal 13.7.2015 ad oggi, oltre interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno ed oltre interessi legali sul complessivo importo da oggi all'effettivo soddisfo
CONDANNA l rimborso in favore di delle spese Controparte_3 Parte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di avvocato in € 2.000,00 per il primo grado di giudizio ed in € 4.000,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge
CONDANNA al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Parte_1 dell'importo di € 379,50.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 28.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina