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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato
Considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Visti gli atti e i documenti di parte attrice
Lette le note scritte di udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio di ME AR in Abbiategrasso ( MI) Via Binaghi n.° 2, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in allegato al presente atto, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
OM MA (cf. ) C.F._2
PARTE CONVENUTA/CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Parte attrice ha concluso come da udienza del 10.6.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e note depositate in via telematica: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed assunta ogni opportuna declaratoria, così giudicare: NEL MERITO: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 6 in data 03.07.2023 al n. 008351 – Serie 3T, per grave inadempimento del conduttore Sig.
MA OM (Cod. Fisc. ), resosi moroso nel pagamento C.F._2 del canone di locazione da dicembre 2023; per l'effetto condannare il Sig. AR
ME (Cod. Fisc. ) al rilascio dell'immobile, ad uso negozio, C.F._2
sito in 20071 Vermezzo Con Zelo, Via Leonardo Da Vinci n.° 26, contraddistinto al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 2 - particella 210 – sub. 5, piano terra, mettendolo a disposizione della proprietà libero da persone e cose;
- fissare a breve la data dell'esecuzione; - accertare e dichiarare che il Sig. (Cod. Fisc. Parte_2
) è debitore nei confronti del Sig. (Cod. Fisc. C.F._2 Parte_1
) dell'importo di €. 10.450,00=, ovvero della minore o maggiore C.F._1
somma che risulta dovuta in corso di causa, a titolo di canoni di locazione scaduti al
10.06.2025, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile da maggiorarsi di interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 10.01.2025 (data di iscrizione a ruolo del giudizio di convalida di sfratto n. 46/2025 R.G.), e per l'effetto condannare, il
Sig. AR ME (Cod. Fisc. ) al pagamento in favore del C.F._2
Sig. (Cod. Fisc. ) del predetto importo di €. 10.450,00=, Parte_1 C.F._1
ovvero della minore o maggiore somma che risulta dovuta in corso di causa, a titolo di canoni di locazione scaduti al 10.06.2025, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile da maggiorarsi di interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal
10.01.2025 (data di iscrizione a ruolo del giudizio di convalida di sfratto n. 46/2025 R.G.) all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, giusta nota spese allegata alle presenti note.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 7 Con atto di intimazione di sfratto per morosità, notificato ex art. 143 c.p.c. il Signor
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pavia, il Signor ME Parte_1
AR per sentire convalidare lo sfratto relativamente all'immobile ad - uso negozio – del Pt_ medesimo sig. e sito nel Comune di Vermezzo Con Zelo, Via Leonardo Da Vinci n.°
26, piano terra, contraddistinto al catasto fabbricati di detto comune al Foglio 2 – Particella
210 – Sub. 5, deducendo la morosità per canoni di locazione, come pattuiti in sede di contratto di locazione, pari a €550 al mese, da dicembre 2023, per un totale di € 6600 fino all'avvio della procedura di sfratto;
il sig. AR era dichiarato irreperibile e non partecipava all'udienza stabilita né si costituiva;
il Giudice, all'esito dell'udienza, con ordinanza , disponeva il mutamento di rito e stabiliva per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., l'udienza del 7.5.2025, ore 11.30, con termine per la notifica dell'atto di intimazione e del verbale fino al 28.3.2025 nonché all'intimante ricorrente sino al
15.4.2025 ed all'intimato resistente sino al 30.4.2025 per l'integrazione degli atti ed il deposito di memorie e documenti.
Pt_ Nella memoria integrativa depositata il sig. deduceva il protrarsi della morosità in relazione ai canoni di locazione quantificando il credito complessivo in Euro 9.350,00 e instava per la risoluzione del contratto di locazione, stante il grave inadempimento, e per il rilascio dell'immobile.
All'udienza dell'8.5.2025 era dichiarata la contumacia del sig. ME AR e il Giudice rinviava la causa per discussione e decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Il rapporto contrattuale intercorso
2.Le spese
1. Il rapporto contrattuale intercorso
Parte attrice ha puntualmente dedotto e comprovato il rapporto contrattuale di locazione intercorso con il sig. AR avente ad oggetto l'immobile di proprietà del signor situato nel Comune di Vermezzo Con Zelo, Via Leonardo Da Vinci n.° 26, Parte_1
piano terra, contraddistinto al catasto fabbricati di detto comune al Foglio 2 – Particella 210
pagina 3 di 7 – Sub. 5 producendo relativo contratto stipulato tra le parti in data 1.7.2023 , e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Milano 6 - in data 03.07.2023 al N.
008351 serie 3T (cfr doc. 1 fase intimazione) assolvendo quindi al proprio onus probandi circa la costituzione del rapporto giuridico ex art. 2697 c.c e coerentemente con orientamento giurisprudenziale consolidato Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Parimenti, la medesima parte ha puntualmente dedotto l'inadempimento contrattuale della parte conduttrice sub specie di omesso pagamento dei canoni di locazione come concordati (€ 6600 annui pari a € 550 mensili a cui aggiungere €50,00 mensili per spese comuni forfettarie, non oggetto del presente giudizio, ex art. 3 del contratto ); segnatamente ha dedotto nei varii scritti difensivi la morosità per canoni di locazione da dicembre 2023 fino all'attualità ; parimenti dedotta la persistente occupazione dell'immobile, rectius il mancato rilascio di chiavi, malgrado il sostanziale abbandono dell'immobile da parte del sig. ME AR.
La puntuale eccezione di inadempimento è altresì supportata da diffida formale inviata in fase precedente al giudizio presso indirizzo di residenza (doc. 2 e 3)
Il convenuto , su cui gravava il relativo onus probandi circa l'adempimento dell'obbligazione di pagamento, non si è costituito né in fase sommaria né ,con un proprio legale nel corso , nella presente fase di merito, restando quindi contumace con riferimento alla medesima;
tale condotta processuale costituisce “comportamento valutabile del giudice ai fini del giudizio” ex art. 420 c.p.c. a fortiori la giurisprudenza maggioritaria e preferibile, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2”). (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739 nello stesso senso Cass. 20.02.2006, n. 3601) ; a fortiori, sul punto, il medesimo si è reso irreperibile. Pt_ La condotta processuale del sig. rafforza quindi le emergenze probatorie già emerse, dovendosi quindi ritenere comprovata la dedotta persistente occupazione nonché
l'omesso pagamento dei canoni, considerando altresì la formale diffida in fase stragiudiziale.
Tanto premesso in punto di fatto, sul piano negoziale ai sensi dell'articolo 4 del pagina 4 di 7 contratto di locazione stipulato dalle parti “...Il mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata di fitto locazione ..decorsi venti giorni dalle convenute scadenze determina , ipso iure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Conduttore ai sensi dell'art. 1456 C. si conviene l'essenzialità del termine suddetto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
”.
Risulta pertanto fondata la domanda di risoluzione del contratto di locazione stante il grave inadempimento del conduttore.
Parimenti fondata, per le ragioni sopra esposte, la domanda di pagamento della somma dovuta a titolo di canoni non pagati (come sopra accertata) fino all'attualità, ovvero
, come aggiornata a giugno 2025 pari a € 10.450,00 ; parimenti dovuti gli interessi nella misura legale dalla data di ciascuna scadenza della rata al soddisfo;
a riguardo sono dovuti gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 10.01.2025 (data di iscrizione a ruolo del giudizio di convalida di sfratto n. 46/2025 R.G.) all'effettivo soddisfo.
Il sig. AR è tenuto altresì a corrispondere la somma di €550 al mese fino all'effettivo rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 c.c.
Parimenti fondata la domanda di rilascio stante il perdurante inadempimento circa la riconsegna di chiavi.
A riguardo, pur non essendo applicabile l'art. 56 l. 392/1978 ( ” Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche' delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.” ) è comunque necessario assicurare un termine, sia pure breve, per l'organizzazione del trasloco e la riconsegna delle chiavi in ragione dell'attività materiale da compiere sul punto.
Conseguentemente, considerando il perdurante inadempimento, si riconosce come congruo un termine limitato a un mese per il rilascio e la consegna delle chiavi e quindi si stabilisce come data per l'esecuzione il 14.7.2025 (termine dilatorio).
2. Le spese
pagina 5 di 7 Le spese del presente giudizio sono addebitate su parte resistente ME AR in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 per cause ordinarie di valore compreso tra
€5200 e €26000 (coerentemente con l'ammontare dei canoni non riscossi) tenuto conto della durata e della complessità della causa, applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria (non svolta) e minimo per la decisionale limitata ad un'udienza, risultando quindi pari a € 2547,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa oltre spese di marca da bollo, pari a 27,00 e contributo, pari a 118,50 ; tale importo è da considerarsi comprensivo anche dei compensi per la fase di convalida di sfratto
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte attrice Pt_1
(c.f. ) e, per l'effetto:
[...] C.F._1
a)dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato da , Parte_1
locatore, e ME AR, (c.f. ) conduttore, registrato il C.F._2
3.7.2023 avente ad oggetto l'immobile, ad uso negozio, sito in Vermezzo Con Zelo, Via
Leonardo Da Vinci n.° 26 e contraddistinto al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio
2 - particella 210 – sub. 5, piano terra, per grave inadempimento del conduttore;
b)condanna il conduttore ME AR al rilascio immediato dell'immobile libero da persone o cose, stabilendo quale data per l'esecuzione il 14.7.2025;
c)condanna ME AR al pagamento di € 10.450,00 , nei confronti di
, oltre interessi come da motivazione dalla data di scadenza di ciascuna Parte_1
mensilità al soddisfo;
d)condanna ME AR al pagamento di €550,00, in aggiunta alla somma precedente, nei confronti di per ogni mese di permanenza nell'immobile dalla Parte_1 data di pubblicazione della sentenza all'effettivo rilascio;
- II)Condanna altresì parte convenuta ME AR a rimborsare all'attore
le spese di lite, che si liquidano in € 145,5 per spese ed € 2547 per compensi Parte_1
pagina 6 di 7 professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 11 giugno 2025
Il Giudice
Cameli Renato
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato
Considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Visti gli atti e i documenti di parte attrice
Lette le note scritte di udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio di ME AR in Abbiategrasso ( MI) Via Binaghi n.° 2, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in allegato al presente atto, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
OM MA (cf. ) C.F._2
PARTE CONVENUTA/CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Parte attrice ha concluso come da udienza del 10.6.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e note depositate in via telematica: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed assunta ogni opportuna declaratoria, così giudicare: NEL MERITO: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 6 in data 03.07.2023 al n. 008351 – Serie 3T, per grave inadempimento del conduttore Sig.
MA OM (Cod. Fisc. ), resosi moroso nel pagamento C.F._2 del canone di locazione da dicembre 2023; per l'effetto condannare il Sig. AR
ME (Cod. Fisc. ) al rilascio dell'immobile, ad uso negozio, C.F._2
sito in 20071 Vermezzo Con Zelo, Via Leonardo Da Vinci n.° 26, contraddistinto al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 2 - particella 210 – sub. 5, piano terra, mettendolo a disposizione della proprietà libero da persone e cose;
- fissare a breve la data dell'esecuzione; - accertare e dichiarare che il Sig. (Cod. Fisc. Parte_2
) è debitore nei confronti del Sig. (Cod. Fisc. C.F._2 Parte_1
) dell'importo di €. 10.450,00=, ovvero della minore o maggiore C.F._1
somma che risulta dovuta in corso di causa, a titolo di canoni di locazione scaduti al
10.06.2025, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile da maggiorarsi di interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 10.01.2025 (data di iscrizione a ruolo del giudizio di convalida di sfratto n. 46/2025 R.G.), e per l'effetto condannare, il
Sig. AR ME (Cod. Fisc. ) al pagamento in favore del C.F._2
Sig. (Cod. Fisc. ) del predetto importo di €. 10.450,00=, Parte_1 C.F._1
ovvero della minore o maggiore somma che risulta dovuta in corso di causa, a titolo di canoni di locazione scaduti al 10.06.2025, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile da maggiorarsi di interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal
10.01.2025 (data di iscrizione a ruolo del giudizio di convalida di sfratto n. 46/2025 R.G.) all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, giusta nota spese allegata alle presenti note.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 7 Con atto di intimazione di sfratto per morosità, notificato ex art. 143 c.p.c. il Signor
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pavia, il Signor ME Parte_1
AR per sentire convalidare lo sfratto relativamente all'immobile ad - uso negozio – del Pt_ medesimo sig. e sito nel Comune di Vermezzo Con Zelo, Via Leonardo Da Vinci n.°
26, piano terra, contraddistinto al catasto fabbricati di detto comune al Foglio 2 – Particella
210 – Sub. 5, deducendo la morosità per canoni di locazione, come pattuiti in sede di contratto di locazione, pari a €550 al mese, da dicembre 2023, per un totale di € 6600 fino all'avvio della procedura di sfratto;
il sig. AR era dichiarato irreperibile e non partecipava all'udienza stabilita né si costituiva;
il Giudice, all'esito dell'udienza, con ordinanza , disponeva il mutamento di rito e stabiliva per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., l'udienza del 7.5.2025, ore 11.30, con termine per la notifica dell'atto di intimazione e del verbale fino al 28.3.2025 nonché all'intimante ricorrente sino al
15.4.2025 ed all'intimato resistente sino al 30.4.2025 per l'integrazione degli atti ed il deposito di memorie e documenti.
Pt_ Nella memoria integrativa depositata il sig. deduceva il protrarsi della morosità in relazione ai canoni di locazione quantificando il credito complessivo in Euro 9.350,00 e instava per la risoluzione del contratto di locazione, stante il grave inadempimento, e per il rilascio dell'immobile.
All'udienza dell'8.5.2025 era dichiarata la contumacia del sig. ME AR e il Giudice rinviava la causa per discussione e decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Il rapporto contrattuale intercorso
2.Le spese
1. Il rapporto contrattuale intercorso
Parte attrice ha puntualmente dedotto e comprovato il rapporto contrattuale di locazione intercorso con il sig. AR avente ad oggetto l'immobile di proprietà del signor situato nel Comune di Vermezzo Con Zelo, Via Leonardo Da Vinci n.° 26, Parte_1
piano terra, contraddistinto al catasto fabbricati di detto comune al Foglio 2 – Particella 210
pagina 3 di 7 – Sub. 5 producendo relativo contratto stipulato tra le parti in data 1.7.2023 , e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Milano 6 - in data 03.07.2023 al N.
008351 serie 3T (cfr doc. 1 fase intimazione) assolvendo quindi al proprio onus probandi circa la costituzione del rapporto giuridico ex art. 2697 c.c e coerentemente con orientamento giurisprudenziale consolidato Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Parimenti, la medesima parte ha puntualmente dedotto l'inadempimento contrattuale della parte conduttrice sub specie di omesso pagamento dei canoni di locazione come concordati (€ 6600 annui pari a € 550 mensili a cui aggiungere €50,00 mensili per spese comuni forfettarie, non oggetto del presente giudizio, ex art. 3 del contratto ); segnatamente ha dedotto nei varii scritti difensivi la morosità per canoni di locazione da dicembre 2023 fino all'attualità ; parimenti dedotta la persistente occupazione dell'immobile, rectius il mancato rilascio di chiavi, malgrado il sostanziale abbandono dell'immobile da parte del sig. ME AR.
La puntuale eccezione di inadempimento è altresì supportata da diffida formale inviata in fase precedente al giudizio presso indirizzo di residenza (doc. 2 e 3)
Il convenuto , su cui gravava il relativo onus probandi circa l'adempimento dell'obbligazione di pagamento, non si è costituito né in fase sommaria né ,con un proprio legale nel corso , nella presente fase di merito, restando quindi contumace con riferimento alla medesima;
tale condotta processuale costituisce “comportamento valutabile del giudice ai fini del giudizio” ex art. 420 c.p.c. a fortiori la giurisprudenza maggioritaria e preferibile, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2”). (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739 nello stesso senso Cass. 20.02.2006, n. 3601) ; a fortiori, sul punto, il medesimo si è reso irreperibile. Pt_ La condotta processuale del sig. rafforza quindi le emergenze probatorie già emerse, dovendosi quindi ritenere comprovata la dedotta persistente occupazione nonché
l'omesso pagamento dei canoni, considerando altresì la formale diffida in fase stragiudiziale.
Tanto premesso in punto di fatto, sul piano negoziale ai sensi dell'articolo 4 del pagina 4 di 7 contratto di locazione stipulato dalle parti “...Il mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata di fitto locazione ..decorsi venti giorni dalle convenute scadenze determina , ipso iure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Conduttore ai sensi dell'art. 1456 C. si conviene l'essenzialità del termine suddetto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
”.
Risulta pertanto fondata la domanda di risoluzione del contratto di locazione stante il grave inadempimento del conduttore.
Parimenti fondata, per le ragioni sopra esposte, la domanda di pagamento della somma dovuta a titolo di canoni non pagati (come sopra accertata) fino all'attualità, ovvero
, come aggiornata a giugno 2025 pari a € 10.450,00 ; parimenti dovuti gli interessi nella misura legale dalla data di ciascuna scadenza della rata al soddisfo;
a riguardo sono dovuti gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 10.01.2025 (data di iscrizione a ruolo del giudizio di convalida di sfratto n. 46/2025 R.G.) all'effettivo soddisfo.
Il sig. AR è tenuto altresì a corrispondere la somma di €550 al mese fino all'effettivo rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 c.c.
Parimenti fondata la domanda di rilascio stante il perdurante inadempimento circa la riconsegna di chiavi.
A riguardo, pur non essendo applicabile l'art. 56 l. 392/1978 ( ” Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche' delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.” ) è comunque necessario assicurare un termine, sia pure breve, per l'organizzazione del trasloco e la riconsegna delle chiavi in ragione dell'attività materiale da compiere sul punto.
Conseguentemente, considerando il perdurante inadempimento, si riconosce come congruo un termine limitato a un mese per il rilascio e la consegna delle chiavi e quindi si stabilisce come data per l'esecuzione il 14.7.2025 (termine dilatorio).
2. Le spese
pagina 5 di 7 Le spese del presente giudizio sono addebitate su parte resistente ME AR in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 per cause ordinarie di valore compreso tra
€5200 e €26000 (coerentemente con l'ammontare dei canoni non riscossi) tenuto conto della durata e della complessità della causa, applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria (non svolta) e minimo per la decisionale limitata ad un'udienza, risultando quindi pari a € 2547,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa oltre spese di marca da bollo, pari a 27,00 e contributo, pari a 118,50 ; tale importo è da considerarsi comprensivo anche dei compensi per la fase di convalida di sfratto
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte attrice Pt_1
(c.f. ) e, per l'effetto:
[...] C.F._1
a)dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato da , Parte_1
locatore, e ME AR, (c.f. ) conduttore, registrato il C.F._2
3.7.2023 avente ad oggetto l'immobile, ad uso negozio, sito in Vermezzo Con Zelo, Via
Leonardo Da Vinci n.° 26 e contraddistinto al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio
2 - particella 210 – sub. 5, piano terra, per grave inadempimento del conduttore;
b)condanna il conduttore ME AR al rilascio immediato dell'immobile libero da persone o cose, stabilendo quale data per l'esecuzione il 14.7.2025;
c)condanna ME AR al pagamento di € 10.450,00 , nei confronti di
, oltre interessi come da motivazione dalla data di scadenza di ciascuna Parte_1
mensilità al soddisfo;
d)condanna ME AR al pagamento di €550,00, in aggiunta alla somma precedente, nei confronti di per ogni mese di permanenza nell'immobile dalla Parte_1 data di pubblicazione della sentenza all'effettivo rilascio;
- II)Condanna altresì parte convenuta ME AR a rimborsare all'attore
le spese di lite, che si liquidano in € 145,5 per spese ed € 2547 per compensi Parte_1
pagina 6 di 7 professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 11 giugno 2025
Il Giudice
Cameli Renato
pagina 7 di 7