CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP AO Presidente
Dott. EL EL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 94/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12 novembre 2025
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PINI DAVIDE e Parte_1
Morte dall'avv. BERGAMINI ENRICA ( VIA G. CHIASSI, C.F._1
59 46100 MANTOVA, elettivamente domiciliato in VIA OREFICI 10 46100
MANTOVA presso il difensore avv. PINI DAVIDE, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. ROTA LAURA e Controparte_2
dall'avv. ARRIA CLAUDIO ( ) VIA CARLO POMA, C.F._2
15 46100 MANTOVA;
( VIA C. CP_3 C.F._3
POMA, 15 46100 MANTOVA, elettivamente domiciliata in VIA
SOLFERINO, 55 25121 BRESCIA presso il difensore avv. ROTA LAURA,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 592/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi che l'appellante
è esente da qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'evento mortale
del povero e, conseguentemente, mandarsi assolto il Persona_1
Signor da ogni domanda svolta nei suoi confronti da Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) Con il favore delle spese CP_2
di entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellata pagina 2 di 8 “Accertare e dichiarare la responsabilità solidale del sig. ut Parte_1
supra, e di , ut supra, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per la morte del sig. e per Persona_1
i danni tutti subiti dall'attrice in seguito ai fatti de quo, per i motivi esposti;
- conseguentemente, condannare ut supra, nonché Parte_1 [...]
ut supra, in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, in via solidale fra loro, a pagare alla sig.ra ut Controparte_2
supra, la somma di € 250.000,00 a titolo di danno per la perdita del
congiunto, o quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso
di causa, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del decesso del
(21.07.2015) sull'intero importo del danno devalutato a quella data Per_1
e via via rivalutato anno per anno fino al saldo.- condannare, altresì, i
convenuti, ut supra, a rimborsare alla sig.ra le spese di lite Controparte_2
del presente giudizio ivi compreso il rimborso forfettario al 15%.” In ogni
caso-) condannarsi parte appellante alla refusione integrale delle spese e
competenze legali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 592/23 il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda di di condanna di e , in Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
solido tra loro, al pagamento della somma di euro 211.995, a titolo di danno per la perdita del rapporto parentale subito in conseguenza della morte del pagina 3 di 8 proprio padre deceduto il 21 luglio 2015 dopo essere Persona_1
stato ricoverato, già in coma, per sindrome da annegamento.
Premesso che i convenuti erano stati condannati in altro giudizio civile promosso dalla madre e dalla sorella della vittima, il primo giudice riteneva che la dinamica del sinistro, così come accertata nella predetta sentenza, si poteva ritenere accertata in ragione degli effetti riflessi prodotti da detta sentenza sul giudizio in corso e, pertanto, che l'intervento dell'assistente bagnino doveva ritenersi non tempestivo benchè nella vasca fossero presenti soltanto 49 bagnanti, rispetto alla capienza autorizzata di 400 persone per vasca.
La sentenza è stata gravata da , già contumace in primo grado, il Parte_1
quale ha insistito per il rigetto della domanda risarcitoria.
è rimasta contumace. Controparte_1
All'udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui la sua condotta, concretatasi nell'essere intervenuto non tempestivamente nel soccorso della vittima, fosse stata ritenuta negligente e causa della morte del pagina 4 di 8 sig. Per_1
Censura altresì la valutazione della sua condotta in quanto, a suo dire, al momento del fatto, egli si trovava nell'area di competenza impostagli dalle prescrizioni del piano vasca, era intervenuto tempestivamente, tuffandosi in acqua e recuperando il corpo, e che il ritorno della circolazione spontanea,
dopo un arresto così prolungato, costituiva la prova della bontà delle manovre di soccorso da lui poste in essere.
L'appello è infondato.
Nella relazione tecnica redatta, su richiesta del Pubblico Ministero, il dott.
accertava l'indubbia sussistenza del nesso causale tra la Persona_2
sindrome di semi-annegamento e il decesso del sig. ed aggiungeva Per_1
che: “rende ragionevole ritenere che sull'ipossia verificatasi a livello
encefalico abbiano inciso in maniera maggiormente significativa i minuti (
peraltro non precisamente quantificabili) in cui il soggetto è rimasto nel
mezzo annegante”.
E' noto che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle pagina 5 di 8 particolarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014).
Nella specie, la ricostruzione del decorso causale veniva eseguita attraverso un apporto scientifico qualificato ed imprescindibile, quale la documentazione medica, e ulteriori elementi probatori raccolti nel giudizio riguardanti la sequenza fattuale.
Ed invero, sulla base degli elementi fattuali raccolti emergeva che la presenza della vittima sul fondo della piscina era stata notata da una bagnante e che, a seguito di tale segnalazione, un altro bagnante si era immerso ed aveva richiamato l'attenzione di un assistente bagnino che, immediatamente, si era immerso e aveva soccorso il sig. ( cfr. ). Per_1 Controparte_4
Secondo quanto riferito da un'altra bagnante ( SI ), un cliente del Tes_1
centro natatorio le aveva fatto notare la presenza di un uomo sul fondo vasca immobile, quindi, un signore dal bordo vasca si era immerso per verificare le sue condizioni e “ nel frattempo altre persone allertavano i bagnini”.
Tali emergenze conducono a ritenere che trascorsero alcuni minuti dall'avvistamento del corpo della vittima sul fondo della piscina da parte dei bagnanti ed il suo recupero.
Se pertanto si considera che la causa della morte del sig. è stata Per_1
ricondotta “ ad arresto cardio-respiratorio secondario a ipossia cerebrale, a
sua volta conseguenza di asfissia meccanica acuta da annegamento” e che,
come spiegato nella relazione citata, la sindrome da semi o pre annegamento – pagina 6 di 8 dalla quale può derivare o la sopravvivenza della vittima o un quadro clinico che conduce alla sua morte – si articola in più fasi di cui l'ultima costituita da un rallentamento dell'attività cardiaca ( bradicardia), da disturbi di termoregolazione ed infine da disturbi neurologici da ipossia cerebrale, è più
probabile che non, tenuto conto degli accertamenti scientifici e delle peculiarità del caso di specie, che qualora il sig. fosse stato tratto in Per_1
salvo qualche minuto prima l'evento letale non si sarebbe verificato.
Le emergenze istruttorie sopra richiamate consentono altresì di disattendere le censure sollevate in ordine al ritenuto comportamento colposo dell'appellante.
Ciò che conta, infatti non è tanto che l'assistente bagnino si trovasse nella postazione che gli era stata assegnata, ma, piuttosto, che il suo sguardo fosse costantemente rivolto alla vasca perché solo in tal caso egli avrebbe potuto vedere quello che altri bagnanti avevano visto ossia il corpo di un uomo disteso sul fondo della piscina.
Che l'attenzione dell'assistente bagnino fosse costantemente sulla vasca e non altrove e/o che tale condotta non fosse da lui esigibile per altre ragioni era peraltro prova che era onere dell'appellante fornire in giudizio, in ragione della natura contrattuale della sua responsabilità.
L'appello va pertanto respinto.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del grado che si liquidano, in base al criterio del decisum, in complessivi pagina 7 di 8 euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello,
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le Controparte_2
spese del grado, liquidate come in parte motiva;
nulla sulle spese nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata
[...]
rimasta contumace;
CP_1
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
EL EL
IL PRESIDENTE
EP AO
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP AO Presidente
Dott. EL EL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 94/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12 novembre 2025
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PINI DAVIDE e Parte_1
Morte dall'avv. BERGAMINI ENRICA ( VIA G. CHIASSI, C.F._1
59 46100 MANTOVA, elettivamente domiciliato in VIA OREFICI 10 46100
MANTOVA presso il difensore avv. PINI DAVIDE, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. ROTA LAURA e Controparte_2
dall'avv. ARRIA CLAUDIO ( ) VIA CARLO POMA, C.F._2
15 46100 MANTOVA;
( VIA C. CP_3 C.F._3
POMA, 15 46100 MANTOVA, elettivamente domiciliata in VIA
SOLFERINO, 55 25121 BRESCIA presso il difensore avv. ROTA LAURA,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 592/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi che l'appellante
è esente da qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'evento mortale
del povero e, conseguentemente, mandarsi assolto il Persona_1
Signor da ogni domanda svolta nei suoi confronti da Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) Con il favore delle spese CP_2
di entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellata pagina 2 di 8 “Accertare e dichiarare la responsabilità solidale del sig. ut Parte_1
supra, e di , ut supra, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per la morte del sig. e per Persona_1
i danni tutti subiti dall'attrice in seguito ai fatti de quo, per i motivi esposti;
- conseguentemente, condannare ut supra, nonché Parte_1 [...]
ut supra, in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, in via solidale fra loro, a pagare alla sig.ra ut Controparte_2
supra, la somma di € 250.000,00 a titolo di danno per la perdita del
congiunto, o quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso
di causa, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del decesso del
(21.07.2015) sull'intero importo del danno devalutato a quella data Per_1
e via via rivalutato anno per anno fino al saldo.- condannare, altresì, i
convenuti, ut supra, a rimborsare alla sig.ra le spese di lite Controparte_2
del presente giudizio ivi compreso il rimborso forfettario al 15%.” In ogni
caso-) condannarsi parte appellante alla refusione integrale delle spese e
competenze legali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 592/23 il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda di di condanna di e , in Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
solido tra loro, al pagamento della somma di euro 211.995, a titolo di danno per la perdita del rapporto parentale subito in conseguenza della morte del pagina 3 di 8 proprio padre deceduto il 21 luglio 2015 dopo essere Persona_1
stato ricoverato, già in coma, per sindrome da annegamento.
Premesso che i convenuti erano stati condannati in altro giudizio civile promosso dalla madre e dalla sorella della vittima, il primo giudice riteneva che la dinamica del sinistro, così come accertata nella predetta sentenza, si poteva ritenere accertata in ragione degli effetti riflessi prodotti da detta sentenza sul giudizio in corso e, pertanto, che l'intervento dell'assistente bagnino doveva ritenersi non tempestivo benchè nella vasca fossero presenti soltanto 49 bagnanti, rispetto alla capienza autorizzata di 400 persone per vasca.
La sentenza è stata gravata da , già contumace in primo grado, il Parte_1
quale ha insistito per il rigetto della domanda risarcitoria.
è rimasta contumace. Controparte_1
All'udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui la sua condotta, concretatasi nell'essere intervenuto non tempestivamente nel soccorso della vittima, fosse stata ritenuta negligente e causa della morte del pagina 4 di 8 sig. Per_1
Censura altresì la valutazione della sua condotta in quanto, a suo dire, al momento del fatto, egli si trovava nell'area di competenza impostagli dalle prescrizioni del piano vasca, era intervenuto tempestivamente, tuffandosi in acqua e recuperando il corpo, e che il ritorno della circolazione spontanea,
dopo un arresto così prolungato, costituiva la prova della bontà delle manovre di soccorso da lui poste in essere.
L'appello è infondato.
Nella relazione tecnica redatta, su richiesta del Pubblico Ministero, il dott.
accertava l'indubbia sussistenza del nesso causale tra la Persona_2
sindrome di semi-annegamento e il decesso del sig. ed aggiungeva Per_1
che: “rende ragionevole ritenere che sull'ipossia verificatasi a livello
encefalico abbiano inciso in maniera maggiormente significativa i minuti (
peraltro non precisamente quantificabili) in cui il soggetto è rimasto nel
mezzo annegante”.
E' noto che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle pagina 5 di 8 particolarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014).
Nella specie, la ricostruzione del decorso causale veniva eseguita attraverso un apporto scientifico qualificato ed imprescindibile, quale la documentazione medica, e ulteriori elementi probatori raccolti nel giudizio riguardanti la sequenza fattuale.
Ed invero, sulla base degli elementi fattuali raccolti emergeva che la presenza della vittima sul fondo della piscina era stata notata da una bagnante e che, a seguito di tale segnalazione, un altro bagnante si era immerso ed aveva richiamato l'attenzione di un assistente bagnino che, immediatamente, si era immerso e aveva soccorso il sig. ( cfr. ). Per_1 Controparte_4
Secondo quanto riferito da un'altra bagnante ( SI ), un cliente del Tes_1
centro natatorio le aveva fatto notare la presenza di un uomo sul fondo vasca immobile, quindi, un signore dal bordo vasca si era immerso per verificare le sue condizioni e “ nel frattempo altre persone allertavano i bagnini”.
Tali emergenze conducono a ritenere che trascorsero alcuni minuti dall'avvistamento del corpo della vittima sul fondo della piscina da parte dei bagnanti ed il suo recupero.
Se pertanto si considera che la causa della morte del sig. è stata Per_1
ricondotta “ ad arresto cardio-respiratorio secondario a ipossia cerebrale, a
sua volta conseguenza di asfissia meccanica acuta da annegamento” e che,
come spiegato nella relazione citata, la sindrome da semi o pre annegamento – pagina 6 di 8 dalla quale può derivare o la sopravvivenza della vittima o un quadro clinico che conduce alla sua morte – si articola in più fasi di cui l'ultima costituita da un rallentamento dell'attività cardiaca ( bradicardia), da disturbi di termoregolazione ed infine da disturbi neurologici da ipossia cerebrale, è più
probabile che non, tenuto conto degli accertamenti scientifici e delle peculiarità del caso di specie, che qualora il sig. fosse stato tratto in Per_1
salvo qualche minuto prima l'evento letale non si sarebbe verificato.
Le emergenze istruttorie sopra richiamate consentono altresì di disattendere le censure sollevate in ordine al ritenuto comportamento colposo dell'appellante.
Ciò che conta, infatti non è tanto che l'assistente bagnino si trovasse nella postazione che gli era stata assegnata, ma, piuttosto, che il suo sguardo fosse costantemente rivolto alla vasca perché solo in tal caso egli avrebbe potuto vedere quello che altri bagnanti avevano visto ossia il corpo di un uomo disteso sul fondo della piscina.
Che l'attenzione dell'assistente bagnino fosse costantemente sulla vasca e non altrove e/o che tale condotta non fosse da lui esigibile per altre ragioni era peraltro prova che era onere dell'appellante fornire in giudizio, in ragione della natura contrattuale della sua responsabilità.
L'appello va pertanto respinto.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del grado che si liquidano, in base al criterio del decisum, in complessivi pagina 7 di 8 euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello,
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le Controparte_2
spese del grado, liquidate come in parte motiva;
nulla sulle spese nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata
[...]
rimasta contumace;
CP_1
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
EL EL
IL PRESIDENTE
EP AO
pagina 8 di 8