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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 15879/2024 RG;
T R A
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fusco Parte_1
ER e dall'Avv. p. Ponticiello Debora;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel quale essa parte Persona_1 ricorrente aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità disciplinato dalla legge n. 118/71, presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente parte ricorrente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetto tali da legittimare il riconoscimento dell'assegno di invalidità. L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il procuratore del ricorrente nelle note ha esposto che il ricorrente “non ha più interesse ad agire per proseguire il giudizio e dunque si richiede all'On. Giudicante di emettere il provvedimento di estinzione del giudizio con compensazione di spese di lite.”
In materia di cessazione della materia del contendere deve seguirsi l'orientamento della Corte di Legittimità che afferma che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia
1 sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010).
Il CTU nell'elaborato depositato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha formulato le seguenti conclusioni: “Il sig. è affetto da: ipoacusia percettiva Parte_1 bilaterale, artrite psoriasica con discopatie lombosacrali e meniscopatia ginocchio sx, depressione ansiosa. Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 65%, quindi il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile.” Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve statuirsi sulle spese di lite stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 29.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 15879/2024 RG;
T R A
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fusco Parte_1
ER e dall'Avv. p. Ponticiello Debora;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel quale essa parte Persona_1 ricorrente aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità disciplinato dalla legge n. 118/71, presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente parte ricorrente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetto tali da legittimare il riconoscimento dell'assegno di invalidità. L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il procuratore del ricorrente nelle note ha esposto che il ricorrente “non ha più interesse ad agire per proseguire il giudizio e dunque si richiede all'On. Giudicante di emettere il provvedimento di estinzione del giudizio con compensazione di spese di lite.”
In materia di cessazione della materia del contendere deve seguirsi l'orientamento della Corte di Legittimità che afferma che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia
1 sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010).
Il CTU nell'elaborato depositato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha formulato le seguenti conclusioni: “Il sig. è affetto da: ipoacusia percettiva Parte_1 bilaterale, artrite psoriasica con discopatie lombosacrali e meniscopatia ginocchio sx, depressione ansiosa. Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 65%, quindi il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile.” Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve statuirsi sulle spese di lite stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 29.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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