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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 222/2023 R.G. appelli lavoro, vertente
T R A in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dagli Avv. Giuseppe Spagnuolo e Stefania Spagnuolo con domicilio eletto in
Salerno Corso Garibaldi n. 194
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 475/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.d.l., pubblicata il 15.3.2023
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 475/2023 pubblicata il 15.03.2023 il Tribunale di Nocera inferiore in funzione di g.d.l. accoglieva il ricorso proposto da nei confronti dell'odierna parte appellante Controparte_1
e condannava quest'ultima al pagamento in favore dell'istante dell'importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ponendo altresì
a carico della parte soccombente le spese processuali.
Avverso tale sentenza il in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 proponeva appello con ricorso depositato in data 19.04.2023, dolendosi dell'ingiustizia della decisione e concludendo pertanto come in atti per la conseguente riforma della gravata pronuncia e per la declaratoria di infondatezza della domanda originariamente proposta, con vittoria delle spese di lite.
La parte appellata non risulta costituita nel presente grado di giudizio.
Fissata la prima udienza di discussione alla data del 11.03.2024 e comunicata tale fissazione in data
28.4.2023 alla difesa dell'appellante agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell'atto di impugnazione, all'esito di alcuni rinvii d'ufficio la causa veniva rinviata da ultimo alla data del
13.10.2025, e il predetto rinvio veniva comunicato in data 19.5.2025 alla difesa dell'appellante, tanto sempre agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell'atto di impugnazione.
In relazione alla nuova data del 13.10.2025 veniva disposto con apposito provvedimento presidenziale il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022. Nel predetto provvedimento veniva stabilito quanto segue:
“Visto l'art. 127 ter c.p.c. e letta la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, SS.UU. civili n.
17603/2025, revoca la fissazione dell'udienza e la sostituisce con il deposito telematico di note scritte contenenti gli argomenti a difesa, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;
ASSEGNA alle parti termine, per il deposito telematico delle predette note scritte, sino alla data dell'udienza come originariamente fissata, ore 12.30, giusta Decreto n. 35/2023 della Corte di Appello di
Salerno in materia di determinazioni concernenti l'orario di servizio;
Ove il fascicolo non sia interamente composto da atti e documenti informatici e non siano ancora stati depositati gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio
INVITA
i procuratori delle parti a depositare, ove ne abbiano già la disponibilità, per via telematica e nei formati ammessi dalla normativa sul PCT copia degli atti e documenti processuali non ancora presenti nel fascicolo informatico, nonché a depositare, con la stessa modalità, gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio.
AVVERTE che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 gg. dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo;
che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.”
Il provvedimento di cui sopra veniva comunicato in data 16.9.2025 ai suddetti difensori dell'appellante presso gli indirizzi sopra indicati.
Alla data odierna, all'esito della trattazione del procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n.
149/2022, in assenza di deposito da parte dell'appellante di note difensive come anche di documentazione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nei termini richiamati nel suddetto provvedimento presidenziale, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è improcedibile, e si impone pertanto la relativa declaratoria.
Secondo il corrente orientamento giurisprudenziale della S.C., invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Giova evidenziare che il suddetto principio, valevole per il giudizio di appello, non risulta decisivamente modificato, ai fini che occupano, dalla successiva giurisprudenza della S.C. che, segnatamente in tema di ricorso introduttivo, ha ammesso la concedibilità di nuovo termine per la notifica. Anche in una delle recenti decisioni, infatti, è stato precisato che “il processo del lavoro di primo grado … è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica” (cfr. Cass. n. 1483/2015), laddove la natura impugnatoria del gravame comporta che, in caso di omessa notifica, non sia possibile rimediare alla intervenuta formazione del giudicato.
Distinzione, questa, del resto già presente anche nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 157/2013, alla quale si rinvia sul piano motivazionale ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non essendosi
“in presenza di un'ipotesi di gravame o, lato sensu, di impugnazione (come nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), al quale sarebbe, sicuramente, applicabile il principio sancito dalla Suprema Corte con la sentenza …. Cass., SS. UU., Sentenza n. 20604 del 30/07/2008”.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi, anche a seguito del richiamato intervento delle S. U, tra le sezioni semplici che avevano patrocinato opposti principi in tema di rimedi in presenza di vizio di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria in virtù della costituzione dell'appellato, la Suprema Corte ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della Costituzione nel testo novellato dalla legge
23.11.1999 n. 2, da ritenersi dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. L'affermato valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali del principio anzidetto ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che escludeva la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche alle notifiche inesistenti, limitando la portata sanante della norma ai soli casi di notifica nulla, diversi da quelli di omissioni della stessa e di mancanza di ogni collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa.
Alla stregua di considerazioni ispirate ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, ed alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione di cui all'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c possono offrire copertura all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica in ipotesi di inesistenza della stessa.
Nel senso già evidenziato dalla richiamata pronuncia delle SS.UU. n. 20604/2008 si erano poi in ogni caso espresse anche Cass. n. 1721/2009, Cass. n. 11600/2010, Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
09/09/2013, n. 20613 e, ancor più recentemente, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/03/2018, n. 6159, secondo cui nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio.
Venendo dunque al caso in esame, non risulta che la parte appellante abbia ritualmente notificato il gravame alla parte appellata unitamente al relativo provvedimento di fissazione di udienza. Ed invero, nonostante la avvenuta conoscenza da parte dell'appellante della fissazione dell'udienza di discussione di cui sopra come anche delle successive udienze di rinvio, ritualmente comunicate, la parte impugnante non ha mai depositato in atti l'appello notificato, e siffatto deposito della prova dell'intervenuta notifica non è mai avvenuto nel corso del procedimento e neppure con riferimento alla data odierna, in relazione alla quale l'impugnante non ha depositato nei termini previsti dal richiamato provvedimento presidenziale, pur comunicato al difensore dell'appellante con le modalità di cui sopra, né note difensive e neppure documentazione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio, quantunque avesse ricevuto in proposito apposita comunicazione da parte della Cancelleria. In conseguenza del mancato deposito delle predette note non risulta prospettato da parte appellante alcun eventuale impedimento alla notifica dell'atto di impugnazione tale da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 153, 2° comma, c.p.c.
Va per completezza rammentato quanto osservato in termini generali da Cassazione civile sez. VI,
05/08/2016, n. 16517, secondo cui nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e la parte appellata si sia ritualmente costituita, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata. Per quanto emerge dalla motivazione dalla pronuncia da ultimo richiamata, una volta richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui “l'appello, pur tempestivamente proposto, deve considerarsi improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c., salvo che la parte non adduca un motivo di legittimo impedimento (cfr. tra le altre, Cass. 30 aprile 2011 n. 9597 e Cass. s. u. 20604/2008)”, l'attenzione risulta incentrata sulla specifica ipotesi
“dello slittamento dell'udienza di trattazione, disposto d'ufficio, che non assume rilievo ai fini della ragionevole durata del processo, considerato che il differimento non trova ragione in una richiesta della parte, che bene avrebbe potuto provvedere alla notifica del gravame per l'udienza originariamente fissata, bensì in un provvedimento dell'ufficio dovuto pacificamente a problemi organizzativi”, in relazione alla quale viene richiamato espressamente «il principio affermato di recente da questa Corte, che ha, a sua volta, richiamato Cass., Sezioni Unite, n. 14288 del 2007, secondo cui, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve avere riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (cfr. Cass. 29.4.2015 n. 8684)». Non manca inoltre nella pronuncia in questione un richiamo a quanto affermato in motivazione da Cass. 22.1.2015 n. 1175, la quale aveva precisato che “Il rinvio di ufficio dell'udienza di discussione, che, a mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti, è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che l'udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione”, aggiungendo altresì che “la natura e gli effetti di un rinvio dell'udienza di trattazione disposto d'ufficio prima della stessa sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della stessa, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio”, tanto “nella prospettiva di una valorizzazione dei principi di diligenza e di correttezza delle condotte di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, funzionali pur sempre alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo e di certezza delle situazioni giuridiche […]”.
Tenuto dunque conto di ciò e, in particolare, della omessa notifica dell'appello anche in relazione alla odierna data di udienza fissata per la trattazione del presente procedimento nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. come anche del mancato deposito di note difensive scritte da parte dell'appellante, si è pertanto certamente determinata, in assenza della rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata in questa sede senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini e tenuto conto dell'assenza di alcuna deduzione sul punto da parte dell'appellante.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame, e tanto rammentato altresì che, come affermato in più occasioni in termini di principio dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cassazione civile, sez. III,
20/01/2006, n. 1104), qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex art. 325 o
326 c.p.c. e di una causa di improcedibilità, la declaratoria di quest'ultima prevale sulla prima, in quanto l'esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto alla stessa dalla parte appellante a titolo di rifusione di spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 19.4.2023 da Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellante) nei confronti di
[...] CP_1
(parte appellata) avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 475/2023, ogni
[...] altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara improcedibile l'appello di Parte_2 nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Vincenzo de Focatiis, magistrato ordinario in tirocinio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 222/2023 R.G. appelli lavoro, vertente
T R A in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dagli Avv. Giuseppe Spagnuolo e Stefania Spagnuolo con domicilio eletto in
Salerno Corso Garibaldi n. 194
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 475/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.d.l., pubblicata il 15.3.2023
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 475/2023 pubblicata il 15.03.2023 il Tribunale di Nocera inferiore in funzione di g.d.l. accoglieva il ricorso proposto da nei confronti dell'odierna parte appellante Controparte_1
e condannava quest'ultima al pagamento in favore dell'istante dell'importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ponendo altresì
a carico della parte soccombente le spese processuali.
Avverso tale sentenza il in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 proponeva appello con ricorso depositato in data 19.04.2023, dolendosi dell'ingiustizia della decisione e concludendo pertanto come in atti per la conseguente riforma della gravata pronuncia e per la declaratoria di infondatezza della domanda originariamente proposta, con vittoria delle spese di lite.
La parte appellata non risulta costituita nel presente grado di giudizio.
Fissata la prima udienza di discussione alla data del 11.03.2024 e comunicata tale fissazione in data
28.4.2023 alla difesa dell'appellante agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell'atto di impugnazione, all'esito di alcuni rinvii d'ufficio la causa veniva rinviata da ultimo alla data del
13.10.2025, e il predetto rinvio veniva comunicato in data 19.5.2025 alla difesa dell'appellante, tanto sempre agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell'atto di impugnazione.
In relazione alla nuova data del 13.10.2025 veniva disposto con apposito provvedimento presidenziale il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022. Nel predetto provvedimento veniva stabilito quanto segue:
“Visto l'art. 127 ter c.p.c. e letta la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, SS.UU. civili n.
17603/2025, revoca la fissazione dell'udienza e la sostituisce con il deposito telematico di note scritte contenenti gli argomenti a difesa, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;
ASSEGNA alle parti termine, per il deposito telematico delle predette note scritte, sino alla data dell'udienza come originariamente fissata, ore 12.30, giusta Decreto n. 35/2023 della Corte di Appello di
Salerno in materia di determinazioni concernenti l'orario di servizio;
Ove il fascicolo non sia interamente composto da atti e documenti informatici e non siano ancora stati depositati gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio
INVITA
i procuratori delle parti a depositare, ove ne abbiano già la disponibilità, per via telematica e nei formati ammessi dalla normativa sul PCT copia degli atti e documenti processuali non ancora presenti nel fascicolo informatico, nonché a depositare, con la stessa modalità, gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio.
AVVERTE che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 gg. dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo;
che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.”
Il provvedimento di cui sopra veniva comunicato in data 16.9.2025 ai suddetti difensori dell'appellante presso gli indirizzi sopra indicati.
Alla data odierna, all'esito della trattazione del procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n.
149/2022, in assenza di deposito da parte dell'appellante di note difensive come anche di documentazione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nei termini richiamati nel suddetto provvedimento presidenziale, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è improcedibile, e si impone pertanto la relativa declaratoria.
Secondo il corrente orientamento giurisprudenziale della S.C., invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Giova evidenziare che il suddetto principio, valevole per il giudizio di appello, non risulta decisivamente modificato, ai fini che occupano, dalla successiva giurisprudenza della S.C. che, segnatamente in tema di ricorso introduttivo, ha ammesso la concedibilità di nuovo termine per la notifica. Anche in una delle recenti decisioni, infatti, è stato precisato che “il processo del lavoro di primo grado … è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica” (cfr. Cass. n. 1483/2015), laddove la natura impugnatoria del gravame comporta che, in caso di omessa notifica, non sia possibile rimediare alla intervenuta formazione del giudicato.
Distinzione, questa, del resto già presente anche nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 157/2013, alla quale si rinvia sul piano motivazionale ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non essendosi
“in presenza di un'ipotesi di gravame o, lato sensu, di impugnazione (come nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), al quale sarebbe, sicuramente, applicabile il principio sancito dalla Suprema Corte con la sentenza …. Cass., SS. UU., Sentenza n. 20604 del 30/07/2008”.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi, anche a seguito del richiamato intervento delle S. U, tra le sezioni semplici che avevano patrocinato opposti principi in tema di rimedi in presenza di vizio di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria in virtù della costituzione dell'appellato, la Suprema Corte ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della Costituzione nel testo novellato dalla legge
23.11.1999 n. 2, da ritenersi dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. L'affermato valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali del principio anzidetto ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che escludeva la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche alle notifiche inesistenti, limitando la portata sanante della norma ai soli casi di notifica nulla, diversi da quelli di omissioni della stessa e di mancanza di ogni collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa.
Alla stregua di considerazioni ispirate ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, ed alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione di cui all'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c possono offrire copertura all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica in ipotesi di inesistenza della stessa.
Nel senso già evidenziato dalla richiamata pronuncia delle SS.UU. n. 20604/2008 si erano poi in ogni caso espresse anche Cass. n. 1721/2009, Cass. n. 11600/2010, Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
09/09/2013, n. 20613 e, ancor più recentemente, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/03/2018, n. 6159, secondo cui nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio.
Venendo dunque al caso in esame, non risulta che la parte appellante abbia ritualmente notificato il gravame alla parte appellata unitamente al relativo provvedimento di fissazione di udienza. Ed invero, nonostante la avvenuta conoscenza da parte dell'appellante della fissazione dell'udienza di discussione di cui sopra come anche delle successive udienze di rinvio, ritualmente comunicate, la parte impugnante non ha mai depositato in atti l'appello notificato, e siffatto deposito della prova dell'intervenuta notifica non è mai avvenuto nel corso del procedimento e neppure con riferimento alla data odierna, in relazione alla quale l'impugnante non ha depositato nei termini previsti dal richiamato provvedimento presidenziale, pur comunicato al difensore dell'appellante con le modalità di cui sopra, né note difensive e neppure documentazione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio, quantunque avesse ricevuto in proposito apposita comunicazione da parte della Cancelleria. In conseguenza del mancato deposito delle predette note non risulta prospettato da parte appellante alcun eventuale impedimento alla notifica dell'atto di impugnazione tale da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 153, 2° comma, c.p.c.
Va per completezza rammentato quanto osservato in termini generali da Cassazione civile sez. VI,
05/08/2016, n. 16517, secondo cui nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e la parte appellata si sia ritualmente costituita, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata. Per quanto emerge dalla motivazione dalla pronuncia da ultimo richiamata, una volta richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui “l'appello, pur tempestivamente proposto, deve considerarsi improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c., salvo che la parte non adduca un motivo di legittimo impedimento (cfr. tra le altre, Cass. 30 aprile 2011 n. 9597 e Cass. s. u. 20604/2008)”, l'attenzione risulta incentrata sulla specifica ipotesi
“dello slittamento dell'udienza di trattazione, disposto d'ufficio, che non assume rilievo ai fini della ragionevole durata del processo, considerato che il differimento non trova ragione in una richiesta della parte, che bene avrebbe potuto provvedere alla notifica del gravame per l'udienza originariamente fissata, bensì in un provvedimento dell'ufficio dovuto pacificamente a problemi organizzativi”, in relazione alla quale viene richiamato espressamente «il principio affermato di recente da questa Corte, che ha, a sua volta, richiamato Cass., Sezioni Unite, n. 14288 del 2007, secondo cui, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve avere riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (cfr. Cass. 29.4.2015 n. 8684)». Non manca inoltre nella pronuncia in questione un richiamo a quanto affermato in motivazione da Cass. 22.1.2015 n. 1175, la quale aveva precisato che “Il rinvio di ufficio dell'udienza di discussione, che, a mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti, è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che l'udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione”, aggiungendo altresì che “la natura e gli effetti di un rinvio dell'udienza di trattazione disposto d'ufficio prima della stessa sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della stessa, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio”, tanto “nella prospettiva di una valorizzazione dei principi di diligenza e di correttezza delle condotte di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, funzionali pur sempre alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo e di certezza delle situazioni giuridiche […]”.
Tenuto dunque conto di ciò e, in particolare, della omessa notifica dell'appello anche in relazione alla odierna data di udienza fissata per la trattazione del presente procedimento nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. come anche del mancato deposito di note difensive scritte da parte dell'appellante, si è pertanto certamente determinata, in assenza della rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata in questa sede senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini e tenuto conto dell'assenza di alcuna deduzione sul punto da parte dell'appellante.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame, e tanto rammentato altresì che, come affermato in più occasioni in termini di principio dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cassazione civile, sez. III,
20/01/2006, n. 1104), qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex art. 325 o
326 c.p.c. e di una causa di improcedibilità, la declaratoria di quest'ultima prevale sulla prima, in quanto l'esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto alla stessa dalla parte appellante a titolo di rifusione di spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 19.4.2023 da Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellante) nei confronti di
[...] CP_1
(parte appellata) avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 475/2023, ogni
[...] altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara improcedibile l'appello di Parte_2 nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Vincenzo de Focatiis, magistrato ordinario in tirocinio