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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA AP, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4698 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Merotta
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.5.2025, adiva l'intestato Tribunale, al fine Parte_1 di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa all'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo la carenza di un CP_2 apprezzabile interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, stante l'insussistenza del requisito reddituale previsto per l'erogazione della prestazione assistenziale innanzi indicata.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 15.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo postula che “il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis
c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del
2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (Cass. Sez.
Lav. 5.5.2015, n. 8932).
2.2. Con particolare riferimento alle prestazioni collegate all'invalidità civile, occorre pure ricordare che i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di inoccupazione) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr. Cass. nn. 4067/2002;
13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011).
2.3. Nel caso di specie, l' ha puntualmente dedotto (e documentato) che, nel periodo CP_2
d'imposta 2024 (coincidente con l'anno di presentazione della domanda amministrativa), la parte ricorrente ha conseguito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 14.313,04, come tale ampiamente superiore alla soglia normativamente fissata ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile (pari ad euro 5.725,46 per la suddetta annualità).
2.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e ciò in quanto l'invocato accertamento tecnico non potrebbe apportare all'assistibile alcun risultato giuridicamente apprezzabile.
2 3. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, sulla scorta della dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla parte personalmente, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. VA AP, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4698/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese processuali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025
Il Giudice
VA AP
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA AP, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4698 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Merotta
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.5.2025, adiva l'intestato Tribunale, al fine Parte_1 di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa all'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo la carenza di un CP_2 apprezzabile interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, stante l'insussistenza del requisito reddituale previsto per l'erogazione della prestazione assistenziale innanzi indicata.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 15.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo postula che “il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis
c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del
2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (Cass. Sez.
Lav. 5.5.2015, n. 8932).
2.2. Con particolare riferimento alle prestazioni collegate all'invalidità civile, occorre pure ricordare che i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di inoccupazione) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr. Cass. nn. 4067/2002;
13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011).
2.3. Nel caso di specie, l' ha puntualmente dedotto (e documentato) che, nel periodo CP_2
d'imposta 2024 (coincidente con l'anno di presentazione della domanda amministrativa), la parte ricorrente ha conseguito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 14.313,04, come tale ampiamente superiore alla soglia normativamente fissata ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile (pari ad euro 5.725,46 per la suddetta annualità).
2.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e ciò in quanto l'invocato accertamento tecnico non potrebbe apportare all'assistibile alcun risultato giuridicamente apprezzabile.
2 3. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, sulla scorta della dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla parte personalmente, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. VA AP, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4698/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese processuali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025
Il Giudice
VA AP
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