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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.19 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Leo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Surbo (LE), alla Via Mazzini n.25,
giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE- E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, o, Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Anna De Giorgi ed Eugenia Novembre ed elettivamente domiciliato in Lecce (LE), alla Via Rubichi, presso il Palazzo Municipale, giusta procura in calce e allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
-APPELLATO-
All'udienza collegiale del 09.04.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce, il in persona del Sindaco p.t., instando affinché, accertata Controparte_1
l'esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto per l'incidente occorso in data 07.02.2018, alle ore
20.00 circa, in all'incrocio con Viale Rossini, lo condannasse al risarcimento dei danni non CP_1
patrimoniali e patrimoniali patiti, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c., quantificato in euro
355.000,00 o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, il esponeva che il 07.02.2018, alle ore 20.00 circa, alla guida Parte_1
dell'autovettura di sua proprietà - una Bmw 320D targata DF980HZ – nel mentre percorreva la S.S.
16, in direzione giunto all'incrocio con Viale Rossini, regolato da una rotatoria, urtava e saliva CP_1
sullo spartitraffico costeggiante la suddetta, colpendo e rimuovendo un palo segnaletico ivi presente.
Deduceva, altresì, che in seguito al sinistro de quo, riportando l'auto gravi danni, veniva demolita;
che ad esso istante, ricoverato presso l'O.C. veniva diagnosticata la frattura di n. 4 Per_1
vertebre, la D11, la D12, la L1 e la L2, con prognosi iniziale di 30 gg, aumentata di ulteriori 60 gg,
nel corso dei quali veniva sottoposto ad intervento di vertebroplastica e che, a guarigione avvenuta,
riportava un danno permanente alla salute del 40%; che subiva, altresì, danni da lucro cessante per perdita di guadagni e di clientela, a causa dell'impossibilità di esercitare la propria attività di avvocato per un numero di giorni pari a 90.
Evidenziava, inoltre, come responsabile per l'incidente occorso fosse esclusivamente il CP_1
per avere: a) erroneamente collocato – in violazione degli artt. 81 n. 7 ed 8 e 84 del
[...]
Regolamento attuativo del C.d.S. e malgrado l'oggettiva pericolosità della rotatoria – il segnale di “preavviso di circolazione rotatoria” ad una distanza dalla stessa di 70 m, anziché a quella prescritta di 150 m, pur trattandosi di strada extraurbana;
b) omesso di segnalare sia l'isola spartitraffico lungo il suo perimetro attraverso apposita segnaletica luminosa, sia la strettoia posta alla fine della S.S. 16,
sulla destra, in direzione di Via Merine, nonché c) mantenuto segnali stradali riferiti allo stato dei luoghi preesistente alla rotatoria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il in persona del Sindaco p.t., instando Controparte_1
per l'integrale rigetto di quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'Ente convenuto, preliminarmente, escludeva la propria responsabilità in ordine al sinistro occorso ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art 2043 c.c., contestando la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice sia nell'an che nel quantum, essendosi l'evento de quo verificato a causa della condotta di guida disattenta del e risultando la richiesta risarcitoria eccessiva e Parte_1
pretestuosa rispetto al danno biologico e ai danni da lucro cessante asseritamente subiti;
in subordine,
instava per l'accertamento della colpa concorrente del danneggiato, avendo quest'ultimo concorso,
in modo prevalente, col proprio comportamento, alla determinazione del suddetto evento dannoso.
La causa - istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, CTU
cinematica e CTU medico-legale – veniva decisa con sentenza n. 2532/2022, pubblicata in data
14.09.2022, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda attorea e condannava il alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
nonché al pagamento delle spese delle espletate CTU.
Segnatamente, il giudice adito – aderendo alle conclusioni della CTU cinematica e, in particolare, ai chiarimenti resi dal perito alle osservazioni formulate dall'attore – ascriveva la responsabilità per il sinistro de quo esclusivamente alla condotta imprudente e disattenta tenuta dal idonea a Parte_1
recidere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, nonché tra fatto ed evento dannoso.
Evidenziava, infatti, che pur sussistendo - sul tratto di rete stradale in cui si verificava l'evento - le condizioni per il posizionamento del segnale di pericolo preannunciante la rotatoria a 70 m dalla stessa, anziché a 150 m, presentando la strada de quo caratteristiche di una strada urbana, l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato anche se la suddetta segnaletica fosse stata posta ad una distanza maggiore rispetto a quella in cui risultava collocata, atteso che il visualizzato il segnale di Parte_1
pericolo, avrebbe avuto a disposizione uno spazio di frenata tale da consentirgli di arrestare la corsa della propria auto prima di raggiungere lo spartitraffico, stante la velocità a cui viaggiava, di circa
65km/h, di poco superiore al limite massimo prescritto (50 km/h).
Rilevava come l'attore avesse, inoltre, ignorato gli ulteriori segnali verticali posizionati prima di quello preannunciante la rotatoria, volti a segnalare l'esistenza di situazioni potenzialmente pericolose lungo il percorso e come, la condotta disattenta da questi tenuta, risultasse confermata anche dalle dichiarazioni rese dal teste oculare, il Sig. , verbalizzate dagli agenti Testimone_1
intervenuti nell'immediatezza del sinistro.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato , cui Parte_1
si opponeva il in persona del Sindaco p.t., chiedendone il rigetto, in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 09.04.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di appello, il si duole che il Tribunale abbia erroneamente Parte_1
escluso la responsabilità del per l'incidente per cui è causa, ai sensi degli artt. 2051 Controparte_1
c.c. e 2043 c.c., ritenendo la condotta da questi tenuta idonea, in quanto incauta, ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, nonché tra fatto ed evento dannoso, malgrado le omissioni e gli errori commessi dall'Ente appellato in ordine al posizionamento della segnaletica nel tratto di strada teatro del sinistro, accertati sia nella sentenza n. 2690/2019, passata in giudicato, con la quale il GdP di Lecce annullava la sanzione amministrativa comminata all'appellante dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti in seguito al sinistro, per violazione dell'art. 141, commi 1 e 2 del
D.lgs 285/92, sia nella CTU cinematica, a firma del dr. . Persona_2
In particolare, l'appellante lamenta che il giudice adito non abbia riconosciuto la responsabilità
dell'Ente appellato, malgrado: 1) l'errato posizionamento del cartello di “presenza rotatoria” posto ad una distanza dalla stessa, inferiore a quella di 150 m prescritta - trattandosi di una strada extraurbana - dal co 7 dell'art.81 del Reg. att. del C.d.S., 2) l'omessa installazione del cartello di
“segnalazione di pericolo generale” ex art. 81, co 7 C.d.S. e del cartello direzionale di preavviso di rotatoria ex art 127 co 1, lett. A) fg II 238; 3) l'omessa segnalazione delle isole di traffico in accesso alla rotatoria e della strettoia posta alla fine della S.S. 16, sulla destra, in direzione di Via Merine,
nonché 4) la mancata eliminazione di segnali stradali riferiti all'assetto della strada antecedente alla realizzazione della rotatoria.
2. Dette censure non sono degne di trovare accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
Ed invero, per un verso, è consolidato e condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c. – e non più ai sensi dell'art. 2043 c.c. - per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura, alle pertinenze della strada (indipendentemente dalla sua estensione), nonché alle opere pubbliche ad essa accessorie, l'Ente proprietario o gestore della rete stradale, che – in quanto titolare di un potere di controllo immediato e diretto sulla stessa risulta gravato, ai sensi dell'art 14 del D.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, dall'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione, pulizia delle stesse,
oltre che dall'onere di controllarne l'efficienza, nonché di apporvi la prescritta segnaletica (fra le altre cfr. Cass.9527/2010).
Per altro verso, è altrettanto consolidato l'orientamento della S.C. per cui “l'assenza di una
intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza
inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice
della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell'Ente custode della strada per tali incidenti” (Cass. n. 2074/2002, Cass. n.
10520/2017, Cass. n. 1103/2018).
Ne deriva che, se è vero che l'art.2051 c.c., configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva,
postula l'esistenza di un rapporto di custodia e, in ragione della relazione di fatto tra colui che ha potere di controllo sulla res e la cosa stessa, introduce a carico del custode - a prescindere dalla condotta soggettivamente imputabile a quest'ultimo - una presunzione di responsabilità a suo carico,
tuttavia, non dispensa il danneggiato – seppure sottoposto ad un regime probatorio semplificato -
dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, atteso che chi subisce un pregiudizio a causa di una res mal custodita ha il dovere “di dimostrare”, affinché possa essere risarcito, “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, restando a carico del custode la prova contraria alla
presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso
fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia” (Cass. ordinanza n.25018/2020, Cass.
n.2075/2002; Cass. n.7276/1997), che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente, in quanto imprevedibile ed eccezionale, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr., ex multis, Cass. 7 aprile 2010 n. 8229
e Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811).
In altri termini, il cittadino risulta gravato dall'onere di utilizzare i beni demaniali in modo corretto e responsabile, dal momento che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato dal danneggiato attraverso l'adozione di normali cautele, tanto più il comportamento tenuto da quest'ultimo incide nel dinamismo causale, potendo persino interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità della P.A.
Tale dovere, come chiarisce la pacifica giurisprudenza di legittimità, non viene meno neanche quando l'utente, trovandosi in presenza di una situazione di pericolo determinata da un contrasto tra le condizioni di transitabilità reali della strada e quelle apparenti provocato da segnaletica illegittima, omessa o mancante, possa superarla, in quanto percepibile con l'uso della normale diligenza, con l'osservanza delle regole del codice della strada, nonché del più generale obbligo di prudenza (Cass.
n. 2074/2002, Cass. n. 10520/2017), gravando – in caso contrario – sul danneggiato l'obbligo di dare prova che l'evento avverso sia causalmente riferibile all'inadeguatezza, all'insufficienza ovvero alla mancanza di segnaletica.
Tanto premesso, questo Collegio rileva che, dal compendio probatorio in esame, emerge come il non abbia provato la sussistenza del rapporto causale tra il sinistro occorso e la cosa in Parte_1
custodia, non avendo dimostrato che l'evento de quo si è verificato a causa della collocazione del segnale di “preavviso di circolazione rotatoria” ad una distanza di 70 m, inferiore a quella prescritta dal co 7 dell'art 81 del Regolamento attuativo del C.d.S., ovvero a causa della segnaletica mancante o inadeguata.
Ed invero, occorre evidenziare che, malgrado la espletata CTU abbia classificato – discostandosi da quanto accertato dal GdP di Lecce nella sentenza n. 2690/2019 - il tratto di rete stradale teatro del sinistro come “di fatto, ..a tutti gli effetti, una strada urbana, dal momento che il pannello recante la
denominazione del centro abitato con integrazione di velocità massima consentita di 50 km/h e il
divieto di segnalazioni acustiche si trovano a circa 460,00 metri dal luogo del sinistro” ed abbia,
conseguentemente, ritenuto legittimo l'avvenuto collocamento del segnale di “preavviso di circolazione rotatoria” ad una distanza dalla stessa di 70 m, ha – altresì – escluso l'esistenza del rapporto causale tra l'incidente per cui è causa ed il posizionamento della suddetta segnaletica da parte del appellato a meno di 150 m dal cennato rondò, avendo acclarato che se il CP_1 Parte_1
avvistato il segnale di preavviso di pericolo, avesse prontamente azionato il sistema frenante, sarebbe stato in grado di arrestare il proprio veicolo prima di impattare sullo spartitraffico, atteso che,
viaggiando questi ad una velocità - stimata in base ai dati registrati al momento della collisione dal dispositivo satellitare installato nell'auto - di circa 60/65 km/h, avrebbe potuto fermare l'auto nello spazio totale di 45,41 m, inferiore – dunque - alla distanza di 70 m esistente tra il segnale di pericolo e il punto di innesto della rotatoria. Né il sinistro de quo è causalmente riferibile alla mancata apposizione da parte del appellato CP_1
del segnale di strettoia, avendo il CTU - accertata la presenza del segnale di pericolo preannunciante la suddetta rotatoria (diverso da “quello di rotatoria” che, in quanto segnale di prescrizione, deve essere posizionato a ridosso dell'isola spartitraffico circolare) – escluso, in sede di chiarimenti,
l'incidenza causale di tale omissione nella sequenza che ha portato all'evento, dal momento che se la suddetta segnaletica fosse stata installata, avrebbe dovuto essere posizionata “150,00 metri prima
dell'isola spartitraffico, che canalizza la svolta a destra verso la via Edoardo De Candia”, ovvero in un punto che “nulla a che vedere … con il luogo del sinistro”.
Inoltre, alcun contributo causale può essere attribuito alla mancata eliminazione, da parte dell'Ente
comunale, della segnaletica riferita al preesistente semaforo, sostituito dalla summenzionata rotatoria,
atteso che, trattandosi di segnali di pericolo, avrebbero dovuto indurre l'appellante ad affrontare con prudenza e maggiore attenzione le situazioni potenzialmente pericolose presenti lungo il percorso.
In ragione di quanto sopra, deve – dunque - ritenersi che il sinistro per cui è causa sia stato esclusivamente determinato dal comportamento negligente tenuto dal risultando la Parte_1
circostanza de qua confermata: a) dalle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dell'incidente agli agenti della Polizia Municipale intervenuti, dal teste oculare, il Sig. , il quale, Testimone_1
viaggiando alla guida del proprio veicolo nella stessa direzione di marcia del dietro Parte_1
l'autovettura di quest'ultimo, notava come questi “giunto a pochi metri dall'isola spartitraffico
antistante la rotatoria ubicata all'intersezione con viale Rossini e la predetta via di Puglia…aveva
un'esitazione, probabilmente derivante dall'indecisione sulla corsia da impegnare. Ne conseguiva
un impatto con la stessa isola spartitraffico sulla quale l'autovettura salive ed arrestava la marcia
dopo aver travolto il segnale verticale di direzione obbligatoria e recante il limite di velocità da
osservare”; nonché b) indirettamente dallo stesso appellante, il quale verosimilmente conosceva lo stato dei luoghi, avendo in sede di interrogatorio, dichiarato di abitare in via Marugi, ovvero nei pressi del luogo del sinistro.
3. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del avverso la sentenza n. 2532/2022, del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_2
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 22
luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.19 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Leo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Surbo (LE), alla Via Mazzini n.25,
giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE- E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, o, Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Anna De Giorgi ed Eugenia Novembre ed elettivamente domiciliato in Lecce (LE), alla Via Rubichi, presso il Palazzo Municipale, giusta procura in calce e allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
-APPELLATO-
All'udienza collegiale del 09.04.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce, il in persona del Sindaco p.t., instando affinché, accertata Controparte_1
l'esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto per l'incidente occorso in data 07.02.2018, alle ore
20.00 circa, in all'incrocio con Viale Rossini, lo condannasse al risarcimento dei danni non CP_1
patrimoniali e patrimoniali patiti, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c., quantificato in euro
355.000,00 o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, il esponeva che il 07.02.2018, alle ore 20.00 circa, alla guida Parte_1
dell'autovettura di sua proprietà - una Bmw 320D targata DF980HZ – nel mentre percorreva la S.S.
16, in direzione giunto all'incrocio con Viale Rossini, regolato da una rotatoria, urtava e saliva CP_1
sullo spartitraffico costeggiante la suddetta, colpendo e rimuovendo un palo segnaletico ivi presente.
Deduceva, altresì, che in seguito al sinistro de quo, riportando l'auto gravi danni, veniva demolita;
che ad esso istante, ricoverato presso l'O.C. veniva diagnosticata la frattura di n. 4 Per_1
vertebre, la D11, la D12, la L1 e la L2, con prognosi iniziale di 30 gg, aumentata di ulteriori 60 gg,
nel corso dei quali veniva sottoposto ad intervento di vertebroplastica e che, a guarigione avvenuta,
riportava un danno permanente alla salute del 40%; che subiva, altresì, danni da lucro cessante per perdita di guadagni e di clientela, a causa dell'impossibilità di esercitare la propria attività di avvocato per un numero di giorni pari a 90.
Evidenziava, inoltre, come responsabile per l'incidente occorso fosse esclusivamente il CP_1
per avere: a) erroneamente collocato – in violazione degli artt. 81 n. 7 ed 8 e 84 del
[...]
Regolamento attuativo del C.d.S. e malgrado l'oggettiva pericolosità della rotatoria – il segnale di “preavviso di circolazione rotatoria” ad una distanza dalla stessa di 70 m, anziché a quella prescritta di 150 m, pur trattandosi di strada extraurbana;
b) omesso di segnalare sia l'isola spartitraffico lungo il suo perimetro attraverso apposita segnaletica luminosa, sia la strettoia posta alla fine della S.S. 16,
sulla destra, in direzione di Via Merine, nonché c) mantenuto segnali stradali riferiti allo stato dei luoghi preesistente alla rotatoria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il in persona del Sindaco p.t., instando Controparte_1
per l'integrale rigetto di quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'Ente convenuto, preliminarmente, escludeva la propria responsabilità in ordine al sinistro occorso ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art 2043 c.c., contestando la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice sia nell'an che nel quantum, essendosi l'evento de quo verificato a causa della condotta di guida disattenta del e risultando la richiesta risarcitoria eccessiva e Parte_1
pretestuosa rispetto al danno biologico e ai danni da lucro cessante asseritamente subiti;
in subordine,
instava per l'accertamento della colpa concorrente del danneggiato, avendo quest'ultimo concorso,
in modo prevalente, col proprio comportamento, alla determinazione del suddetto evento dannoso.
La causa - istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, CTU
cinematica e CTU medico-legale – veniva decisa con sentenza n. 2532/2022, pubblicata in data
14.09.2022, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda attorea e condannava il alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
nonché al pagamento delle spese delle espletate CTU.
Segnatamente, il giudice adito – aderendo alle conclusioni della CTU cinematica e, in particolare, ai chiarimenti resi dal perito alle osservazioni formulate dall'attore – ascriveva la responsabilità per il sinistro de quo esclusivamente alla condotta imprudente e disattenta tenuta dal idonea a Parte_1
recidere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, nonché tra fatto ed evento dannoso.
Evidenziava, infatti, che pur sussistendo - sul tratto di rete stradale in cui si verificava l'evento - le condizioni per il posizionamento del segnale di pericolo preannunciante la rotatoria a 70 m dalla stessa, anziché a 150 m, presentando la strada de quo caratteristiche di una strada urbana, l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato anche se la suddetta segnaletica fosse stata posta ad una distanza maggiore rispetto a quella in cui risultava collocata, atteso che il visualizzato il segnale di Parte_1
pericolo, avrebbe avuto a disposizione uno spazio di frenata tale da consentirgli di arrestare la corsa della propria auto prima di raggiungere lo spartitraffico, stante la velocità a cui viaggiava, di circa
65km/h, di poco superiore al limite massimo prescritto (50 km/h).
Rilevava come l'attore avesse, inoltre, ignorato gli ulteriori segnali verticali posizionati prima di quello preannunciante la rotatoria, volti a segnalare l'esistenza di situazioni potenzialmente pericolose lungo il percorso e come, la condotta disattenta da questi tenuta, risultasse confermata anche dalle dichiarazioni rese dal teste oculare, il Sig. , verbalizzate dagli agenti Testimone_1
intervenuti nell'immediatezza del sinistro.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato , cui Parte_1
si opponeva il in persona del Sindaco p.t., chiedendone il rigetto, in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 09.04.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di appello, il si duole che il Tribunale abbia erroneamente Parte_1
escluso la responsabilità del per l'incidente per cui è causa, ai sensi degli artt. 2051 Controparte_1
c.c. e 2043 c.c., ritenendo la condotta da questi tenuta idonea, in quanto incauta, ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, nonché tra fatto ed evento dannoso, malgrado le omissioni e gli errori commessi dall'Ente appellato in ordine al posizionamento della segnaletica nel tratto di strada teatro del sinistro, accertati sia nella sentenza n. 2690/2019, passata in giudicato, con la quale il GdP di Lecce annullava la sanzione amministrativa comminata all'appellante dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti in seguito al sinistro, per violazione dell'art. 141, commi 1 e 2 del
D.lgs 285/92, sia nella CTU cinematica, a firma del dr. . Persona_2
In particolare, l'appellante lamenta che il giudice adito non abbia riconosciuto la responsabilità
dell'Ente appellato, malgrado: 1) l'errato posizionamento del cartello di “presenza rotatoria” posto ad una distanza dalla stessa, inferiore a quella di 150 m prescritta - trattandosi di una strada extraurbana - dal co 7 dell'art.81 del Reg. att. del C.d.S., 2) l'omessa installazione del cartello di
“segnalazione di pericolo generale” ex art. 81, co 7 C.d.S. e del cartello direzionale di preavviso di rotatoria ex art 127 co 1, lett. A) fg II 238; 3) l'omessa segnalazione delle isole di traffico in accesso alla rotatoria e della strettoia posta alla fine della S.S. 16, sulla destra, in direzione di Via Merine,
nonché 4) la mancata eliminazione di segnali stradali riferiti all'assetto della strada antecedente alla realizzazione della rotatoria.
2. Dette censure non sono degne di trovare accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
Ed invero, per un verso, è consolidato e condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c. – e non più ai sensi dell'art. 2043 c.c. - per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura, alle pertinenze della strada (indipendentemente dalla sua estensione), nonché alle opere pubbliche ad essa accessorie, l'Ente proprietario o gestore della rete stradale, che – in quanto titolare di un potere di controllo immediato e diretto sulla stessa risulta gravato, ai sensi dell'art 14 del D.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, dall'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione, pulizia delle stesse,
oltre che dall'onere di controllarne l'efficienza, nonché di apporvi la prescritta segnaletica (fra le altre cfr. Cass.9527/2010).
Per altro verso, è altrettanto consolidato l'orientamento della S.C. per cui “l'assenza di una
intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza
inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice
della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell'Ente custode della strada per tali incidenti” (Cass. n. 2074/2002, Cass. n.
10520/2017, Cass. n. 1103/2018).
Ne deriva che, se è vero che l'art.2051 c.c., configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva,
postula l'esistenza di un rapporto di custodia e, in ragione della relazione di fatto tra colui che ha potere di controllo sulla res e la cosa stessa, introduce a carico del custode - a prescindere dalla condotta soggettivamente imputabile a quest'ultimo - una presunzione di responsabilità a suo carico,
tuttavia, non dispensa il danneggiato – seppure sottoposto ad un regime probatorio semplificato -
dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, atteso che chi subisce un pregiudizio a causa di una res mal custodita ha il dovere “di dimostrare”, affinché possa essere risarcito, “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, restando a carico del custode la prova contraria alla
presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso
fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia” (Cass. ordinanza n.25018/2020, Cass.
n.2075/2002; Cass. n.7276/1997), che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente, in quanto imprevedibile ed eccezionale, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr., ex multis, Cass. 7 aprile 2010 n. 8229
e Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811).
In altri termini, il cittadino risulta gravato dall'onere di utilizzare i beni demaniali in modo corretto e responsabile, dal momento che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato dal danneggiato attraverso l'adozione di normali cautele, tanto più il comportamento tenuto da quest'ultimo incide nel dinamismo causale, potendo persino interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità della P.A.
Tale dovere, come chiarisce la pacifica giurisprudenza di legittimità, non viene meno neanche quando l'utente, trovandosi in presenza di una situazione di pericolo determinata da un contrasto tra le condizioni di transitabilità reali della strada e quelle apparenti provocato da segnaletica illegittima, omessa o mancante, possa superarla, in quanto percepibile con l'uso della normale diligenza, con l'osservanza delle regole del codice della strada, nonché del più generale obbligo di prudenza (Cass.
n. 2074/2002, Cass. n. 10520/2017), gravando – in caso contrario – sul danneggiato l'obbligo di dare prova che l'evento avverso sia causalmente riferibile all'inadeguatezza, all'insufficienza ovvero alla mancanza di segnaletica.
Tanto premesso, questo Collegio rileva che, dal compendio probatorio in esame, emerge come il non abbia provato la sussistenza del rapporto causale tra il sinistro occorso e la cosa in Parte_1
custodia, non avendo dimostrato che l'evento de quo si è verificato a causa della collocazione del segnale di “preavviso di circolazione rotatoria” ad una distanza di 70 m, inferiore a quella prescritta dal co 7 dell'art 81 del Regolamento attuativo del C.d.S., ovvero a causa della segnaletica mancante o inadeguata.
Ed invero, occorre evidenziare che, malgrado la espletata CTU abbia classificato – discostandosi da quanto accertato dal GdP di Lecce nella sentenza n. 2690/2019 - il tratto di rete stradale teatro del sinistro come “di fatto, ..a tutti gli effetti, una strada urbana, dal momento che il pannello recante la
denominazione del centro abitato con integrazione di velocità massima consentita di 50 km/h e il
divieto di segnalazioni acustiche si trovano a circa 460,00 metri dal luogo del sinistro” ed abbia,
conseguentemente, ritenuto legittimo l'avvenuto collocamento del segnale di “preavviso di circolazione rotatoria” ad una distanza dalla stessa di 70 m, ha – altresì – escluso l'esistenza del rapporto causale tra l'incidente per cui è causa ed il posizionamento della suddetta segnaletica da parte del appellato a meno di 150 m dal cennato rondò, avendo acclarato che se il CP_1 Parte_1
avvistato il segnale di preavviso di pericolo, avesse prontamente azionato il sistema frenante, sarebbe stato in grado di arrestare il proprio veicolo prima di impattare sullo spartitraffico, atteso che,
viaggiando questi ad una velocità - stimata in base ai dati registrati al momento della collisione dal dispositivo satellitare installato nell'auto - di circa 60/65 km/h, avrebbe potuto fermare l'auto nello spazio totale di 45,41 m, inferiore – dunque - alla distanza di 70 m esistente tra il segnale di pericolo e il punto di innesto della rotatoria. Né il sinistro de quo è causalmente riferibile alla mancata apposizione da parte del appellato CP_1
del segnale di strettoia, avendo il CTU - accertata la presenza del segnale di pericolo preannunciante la suddetta rotatoria (diverso da “quello di rotatoria” che, in quanto segnale di prescrizione, deve essere posizionato a ridosso dell'isola spartitraffico circolare) – escluso, in sede di chiarimenti,
l'incidenza causale di tale omissione nella sequenza che ha portato all'evento, dal momento che se la suddetta segnaletica fosse stata installata, avrebbe dovuto essere posizionata “150,00 metri prima
dell'isola spartitraffico, che canalizza la svolta a destra verso la via Edoardo De Candia”, ovvero in un punto che “nulla a che vedere … con il luogo del sinistro”.
Inoltre, alcun contributo causale può essere attribuito alla mancata eliminazione, da parte dell'Ente
comunale, della segnaletica riferita al preesistente semaforo, sostituito dalla summenzionata rotatoria,
atteso che, trattandosi di segnali di pericolo, avrebbero dovuto indurre l'appellante ad affrontare con prudenza e maggiore attenzione le situazioni potenzialmente pericolose presenti lungo il percorso.
In ragione di quanto sopra, deve – dunque - ritenersi che il sinistro per cui è causa sia stato esclusivamente determinato dal comportamento negligente tenuto dal risultando la Parte_1
circostanza de qua confermata: a) dalle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dell'incidente agli agenti della Polizia Municipale intervenuti, dal teste oculare, il Sig. , il quale, Testimone_1
viaggiando alla guida del proprio veicolo nella stessa direzione di marcia del dietro Parte_1
l'autovettura di quest'ultimo, notava come questi “giunto a pochi metri dall'isola spartitraffico
antistante la rotatoria ubicata all'intersezione con viale Rossini e la predetta via di Puglia…aveva
un'esitazione, probabilmente derivante dall'indecisione sulla corsia da impegnare. Ne conseguiva
un impatto con la stessa isola spartitraffico sulla quale l'autovettura salive ed arrestava la marcia
dopo aver travolto il segnale verticale di direzione obbligatoria e recante il limite di velocità da
osservare”; nonché b) indirettamente dallo stesso appellante, il quale verosimilmente conosceva lo stato dei luoghi, avendo in sede di interrogatorio, dichiarato di abitare in via Marugi, ovvero nei pressi del luogo del sinistro.
3. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del avverso la sentenza n. 2532/2022, del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_2
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 22
luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca