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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 108/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Fabio C.F._2
Mungari
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Crotone in data 16.5.2003 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2003 parte I n. 17) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 28.1.2025, contenente la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti e delle condizioni riguardanti la figlia Per_1
nata il [...] ed adottata dai coniugi il 12.9.2017, hanno congiuntamente chiesto di
[...] ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 9.4.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 28.2.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
1 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Crotone nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto depositato il 4.1.2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Crotone il 16.5.2003 tra Parte_1
e (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno Parte_2
2003 parte I n. 17) alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
4. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 10 aprile 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 108/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Fabio C.F._2
Mungari
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Crotone in data 16.5.2003 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2003 parte I n. 17) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 28.1.2025, contenente la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti e delle condizioni riguardanti la figlia Per_1
nata il [...] ed adottata dai coniugi il 12.9.2017, hanno congiuntamente chiesto di
[...] ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 9.4.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 28.2.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
1 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Crotone nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto depositato il 4.1.2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Crotone il 16.5.2003 tra Parte_1
e (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno Parte_2
2003 parte I n. 17) alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
4. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 10 aprile 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2