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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4161/20 R.G. tra:
- (C.F. e P. IVA: ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Giacomo D'Attorre (C.F.: ), (C.F.: C.F._1 Controparte_3
) e (C.F.: ) C.F._2 CP_4 C.F._3
- impugnante il lodo arbitrale-
e
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Controparte_5 CodiceFiscale_4 Parte_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentati e difesi
[...] C.F._5
dall'avvocato Alessandro Gargiulo (C.F.: ) C.F._6
-resistenti ed impugnanti incidentali-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
La già ha impugnato il lodo arbitrale Controparte_1 Controparte_2
pronunciato e sottoscritto in data 24.7.2020 con il quale, su impugnazione di
[...]
[...] e , veniva annullata la delibera assembleare del 23.4.2019, Parte_2 Parte_1
che aumentava il capitale sociale della Controparte_2
Si sono costituiti e , che hanno altresì proposto Controparte_5 Parte_1
impugnazione incidentale condizionata.
Dopo la prima udienza del 3.11.2021 in cui sono comparse le parti costituite, nessuno ha depositato le note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 30.4.2025 (il che equivale a mancata comparizione).
Nessuno ha depositato note scritte nemmeno entro il nuovo termine assegnato, ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c., con ordinanza regolarmente comunicata.
Ai sensi degli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- letto l'art. 310 comma 4 c.p.c., dichiara che le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 7.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
2
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4161/20 R.G. tra:
- (C.F. e P. IVA: ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Giacomo D'Attorre (C.F.: ), (C.F.: C.F._1 Controparte_3
) e (C.F.: ) C.F._2 CP_4 C.F._3
- impugnante il lodo arbitrale-
e
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Controparte_5 CodiceFiscale_4 Parte_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentati e difesi
[...] C.F._5
dall'avvocato Alessandro Gargiulo (C.F.: ) C.F._6
-resistenti ed impugnanti incidentali-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
La già ha impugnato il lodo arbitrale Controparte_1 Controparte_2
pronunciato e sottoscritto in data 24.7.2020 con il quale, su impugnazione di
[...]
[...] e , veniva annullata la delibera assembleare del 23.4.2019, Parte_2 Parte_1
che aumentava il capitale sociale della Controparte_2
Si sono costituiti e , che hanno altresì proposto Controparte_5 Parte_1
impugnazione incidentale condizionata.
Dopo la prima udienza del 3.11.2021 in cui sono comparse le parti costituite, nessuno ha depositato le note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 30.4.2025 (il che equivale a mancata comparizione).
Nessuno ha depositato note scritte nemmeno entro il nuovo termine assegnato, ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c., con ordinanza regolarmente comunicata.
Ai sensi degli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- letto l'art. 310 comma 4 c.p.c., dichiara che le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 7.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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