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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18280/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARADONNA Parte_1 C.F._1
ANTONIO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARADONNA
ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
CARADONNA ANTONIO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARADONNA ANTONIO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI ANNA LISA e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il difensore avv.
NAPOLI ANNA LISA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAFFIA FILIPPO Controparte_2 P.IVA_3
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CHIUSA 15 20123 MILANO presso il difensore avv. INGRAFFIA FILIPPO
TERZO CHIAMATO
Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Controparte_4
CONTUMACE
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivi N. 4588/2022 del 7/3/2022 del Tribunale di Milano Rg
8512/2022
CONCLUSIONI
Per in proprio e quale legale rappresentante di Parte_3 Controparte_5
“In via preliminare :
1-dichiarare l'incompetenza per Territorio del Tribunale di Milano,come spiegata e pagina 1 di 8 ribadita agli atti di causa,per l'effetto dichiarare la competenza per Territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Venere, circondario ove ha l'attuale sede l' e circondario di Parte_2 residenza del signor;
in subordine dichiarare l'incompetenza per territorio del Parte_1
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli Nord,circondario del Comune di Lusciano sede di fornitura dell'energia elettrica da parte della spa opposta,nel cui territorio è quindi sorta l'obbligazione;in via gradata 2-accertare e dichiarare i chiamati e Controparte_3 Controparte_4 gestori effettivi dell' quindi reali assuntori, dell'obbligo nei confronti della Parte_2 spa in quanto tali soggetti tenuti al pagamento dell'energia fornita;
3-per quanto sub 2 CP_1 dichiarare il signor soggetto non tenuto al pagamento delle somme richieste dalla Parte_1 [...] per le causali di cui al monitorio impugnato e quindi dichiarare nullo e revocare nei CP_1 suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n. 4588/2022 Rg 8512/2022;4-dichiarare non dovute le somme così come richieste all' non essendovi la prova dell'effettivo consumo portato Parte_2 nelle fatture a base del DI opposto;
5-condannare l'opposta e i chiamandi al pagamento delle spese e compensi di giudizio” Per Controparte_1
“In via preliminare-respingere l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto inefficace,inaccoglibile e infondata pr tutti i motivi dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e per l'effetto confermare la legittimità di scelta del Tribunale adito. In via principale:nel merito respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti nel presente atto e/o per quanto emergerà in corso di causa e , per l'effetto , confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito-respingere le domande di accertamento e condanna avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto,per i motivi tutti dedotti dedotti nel presente atto e/o per quanto emergerà in corso di causa;
nel merito-comunque condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 23.094,13 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa;
nel merito, in via subordinata:previo accertamento dell'adempimento da parte di Controparte_2 delle prestazioni di sua esclusiva competenza in merito alla ricostruzione e relativa quantificazione
[...] dei consumi come sposto in narrativa,nella denegata ipotesi in cui venga accertata e dichiarata l'errata ricostruzione dei consumi così come risultante agli atti,accertare il diritto di a che CP_1 [...]
provveda alla rettifica delle fatture di trasporto emesse nei confronti di sulla Controparte_6 CP_1 base dei dati risultanti dall'esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.Con il favore delle spese della fase monitoria e di merito” Per Controparte_2
“In via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata del terzo Controparte_2 ai sensi degli art 163 co 3 n. 3) e 4) e 164 cpc per le ragioni esposte in atti,con ogni conseguente provvedimento;
in via preliminare 2)accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a decidere le domande dalla convenuta in virtù delle pattuizioni inter partes Controparte_1 che devolve ogni controversia in via esclusiva al Foro di Roma per le ragioni esposte in atti;
nel merito
3) rigettare le domande tutte formulate da nei confronti di in CP_1 Controparte_2 quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze di lite” Per Controparte_3
“Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano così come articolata,per l'effetto dichiarare la competenza per territorio del Tribunale SMCV circondario ove ha l'attuale sede l'
[...]
e circondario di residenza del sig. ,in subordine,dichiarare Parte_2 Controparte_3 l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli Nord,circondario del Comune di Lusciano sede di fornitura dell'energia elettrica da parte della spa opposta, nel cui territorio ,quindi è sorta l'obbligazione;in via gradata accertare e dichiarare non gestore pagina 2 di 8 effettivo dell'ADS ,quindi non reale assuntore dell'obbligo nei Controparte_3 Parte_2 confronti della in quanto tale soggetto non è tenuto al pagamento dell'energia fornita Controparte_7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il Decreto Ingiuntivo n.4588/2022 Controparte_1 ingiungente a il pagamento a suo favore dell'importo di euro 23.094,13 Parte_2
oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria a fronte del mancato pagamento di una serie di fatture emesse per la fornitura di energia elettrica nell'anno 2019
Il decreto ingiuntivo risulta notificato a (leg rapp di ) in data Parte_1 Parte_2
28/3/2022
in proprio e quale leg. Rappresentante di proponeva Parte_1 Parte_2
opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano, per la carenza di legittimazione passiva di e l'accertamento Parte_1 quali gestori effettivi del ed assuntori dell'obbligo nei confronti di , i Parte_2 CP_1 signori e ,per la mancanza di prova dei consumi di cui alle fatture Controparte_3 Controparte_4 azionate;
chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di e Controparte_3 CP_4
[...]
Deduceva parte opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano poiché doveva Pt_4 ai fini della competenza ritenersi alla stregua di consumatore , non avendo scopi imprenditoriali e Contr professionali e non avendo l' personalità giuridica e facendo le loro responsabilità capo al soggetto fisico che le rappresenta nei confronti dei terzi
Deduceva altresì la carenza di legittimazione passiva di ammesso come socio e Parte_1 nominato Presidente nell'Assemblea del 25/2/21 , assemblea in cui veniva decisa la dismissione della sede di Casagiove e il trasferimento della stessa in Maddaloni Parte Deduceva altresì che la responsabilità personale e solidale di chi agiva in nome e per conto dell' era collegata all'attività negoziale concretamente svolta con i terzi
Deduceva che i consumi esposti nelle fatture azionate mal si raccordavano con i consumi storici Parte dell'
Si costituiva in causa la quale chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, la reiezione delle domande di accertamento e condanna di parte opposta e la rettifica delle fatture di trasporto nel caso in cui avesse errato nel rilevare i consumi;
chiedeva ed Controparte_2
otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_8
Parte Deduceva parte opposta che l'azione monitoria era stata esperita solo nei confronti dell' e non nei confronti di senza invocazione della responsabilità solidale prevista dall'art 38 Pt_1
Deduceva che l'eccezione di incompetenza territoriale doveva essere disattesa in quanto incompleta e che comunque l'esclusione della personalità giuridica non escludeva lo svolgimento di attività pagina 3 di 8 economiche o professionali con la conseguenza che per l'applicazione della disciplina prevista per il consumatore ,occorreva dimostrare di non svolgere le attività di cui all'art 3 cod consumo;
deduceva altresì che ai fini dell'individuazione della competenza territoriale l'art 19 cpc include anche le associazioni non riconosciute.
Deduceva che inter partes era intervenuto un contratto commerciale di fornitura di energia elettrica e che l'insoluto era derivato da un accertamento del distributore locale e ad una ricostruzione dei consumi , in riferimento al periodo marzo -agosto 2019 per manomissione di contatore che rilevava i consumi del pod IT001E81791858 sito in Lusciano (CE) Parte Deduceva che pur essendo presente , al momento dell'accertamento un delegato della ,nessuna contestazione veniva effettuata da quest'ultima con la conseguenza che la ricostruzione del
Distributore locale doveva essere ritenuta assodata
Deduceva che dal complesso delle fatture emesse da comprese quelle di conguaglio, si CP_1 evinceva ,detratti i consumi accreditati ,l'esatto quantum dovuto ad CP_1
Deduceva che era opportuna la chiamata in causa di dal momento era Controparte_2 CP_1
obbligata a fatturare sulla base dei consumi rilevati dal Distributore locale il quale ,in caso di errore sulla ricostruzione dei consumi, avrebbe dovuto rettificare le fatture
Si costituiva in causa che chiedeva il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi Controparte_2 confronti.Eccepiva la nullità dell'atto di chiamata di terzo per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
eccepiva altresì l'incompetenza territoriale del Giudice adito ex art 29 co
2cpc in presenza di foro convenzionale inter partes
Deduceva che nessun reclamo era stato svolto a seguito della verifica tecnica eseguita in data 22/8/19 alla presenza di qualificatosi” cliente delegato contattato telefonicamente” Testimone_1 dall'intestatario.Deduceva che a seguito di prelievo abusivo di energia elettrica , i consumi erano stati ricostruiti sulla base del criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo d'allaccio diretto rilevato 4X16 e pari a 44,4 Kw e che aveva provveduto ad emettere fatture di conguaglio del servizio di trasporto a carico di CP_1
Deduceva che l'opponente ,a fronte dei consumi ricostruiti, non aveva mai contestato e provato l'eccessività dei consumi e che gli stessi erano addebitabili a fattori esterni al suo controllo, ma che, anzi ,pur allegando, l'opponente, che non si raccordavano con i consumi precedenti , quest'ultimo ometteva ogni prova in tal senso.
Deduceva che la verifica effettuata aveva evidenziato la manomissione del contatore, mediante cavo abusivo ,che aveva comportato anche denuncia penale
Si costituiva in causa il quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Controparte_3 Parte Milano e chiedeva a quest'ultimo di dichiarare che non era gestore effettivo dell' Controparte_3
pagina 4 di 8 , quindi non reale assuntore dell'obbligo nei confronti di Parte_2 Controparte_1
Deduceva che l' non ha personalità giuridica autonoma e che la sua Controparte_9 responsabilità fa capo al soggetto fisico che la rappresenta nei confronti dei terzi e che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
Deduceva che per tale motivo non potevano ritenersi valide nei suoi confronti clausole vessatorie e che Parte ai sensi dell'art 19 e 20 cpc dove ritenersi competente il luogo ove l' aveva sede (Tribunale di
S.M.C.V.)o dove era sorta l'obbligazione, quindi il Tribunale di Napoli Nord
All'udienza del 14/11/2022 il Gop disattendeva l'eccezione di incompetenza territoriale e autorizzava la chiamata in causa dei terzi chiamati
All'udienza dell'11/12/23 ,perfezionate le notifiche dei terzi chiamati , veniva dato atto della mancata costituzione di e il Gop concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc Controparte_4
Con ordinanza del 29/4/24 a seguito di udienza celebrata mediante trattazione scritta il Gop fissava udienza di pc
Con ordinanza del 28/4/24 a seguito di udienza celebrata mediante trattazione scritta il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
***********************
,attrice sostanziale,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di Controparte_10 adempimento contro deducendo di essere creditrice della somma di euro Parte_2
23.094,13 portate da una serie di fatture rimaste impagate ed emesse a seguito di somministrazione di energia elettrica nel corso dell'anno 2019.
Parti opponenti si sono difese eccependo in primis l'incompetenza territoriale del Giudice adito allegando l'illegittimità dei costi esposti nelle fatture azionate in quanto sostanzialmente non provati i consumi. eccepiva, altresì ,la mancanza di responsabilità in suo capo in quanto non assuntore Pt_1 degli obblighi contrattuali relativi al contratto di energia e alla somministrazione avvenuta nel corso del 2009 quando lo stesso non ricopriva alcuna carica nell'ambito dell'ASD Parte Indicava , all'epoca , quale Presidente dell' il signor ed effettivo gestore , Controparte_3 CP_4
[...]
La terza chiamata eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito e allegava la CP_2 corretta ricostruzione dei consumi a seguito della verifica di manomissione del contatore relativo al Parte Pod intestato all'
Il terzo chiamato eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito e la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva in quanto , all'epoca dei fatti non effettivo gestore e non assuntore di obblighi nei confronti di . Controparte_10
Sull'eccezione di incompetenza territoriale pagina 5 di 8 L'eccezione va definitivamente disattesa nei confronti di tutte le parti in causa Parte Nei confronti di parte opponente per i motivi già espressi nel verbale 14/11/22 in quanto l' non ha dimostrato l'assenza di attività imprenditoriali e se gli eventuali utili ricavati sono stati devoluti al patrimonio o agli scopi sociali . La Suprema Corte con ordinanza n. 31924/2024 ha stabilito che ai fini dell'applicazione del regime di favore ex L. 398/91 è necessario non soltanto il rispetto dei formali adempimenti previsti,ma anche l'effettivo svolgimento di un'attività non lucrativa da parte dell'Ente.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale svolta da terzo chiamato da parte opponente, CP_3 occorre rilevare che le domande svolte da quest'ultima, sono sostanzialmente da considerarsi a Parte garanzia (propria) per le obbligazioni sorte nell'interesse della con la conseguenza che è impedita l'eccezione di incompetenza territoriale per impedire il simultaneus processus (cass.civ 14476/2017)
La stessa cosa vale anche per l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla terza chiamata
[...]
CP_6
Sulle pretese di Controparte_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art. 1218 e 2967 cc e CP_1
dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria(cass sez unite n. 13533/2001).Tutto quanto precede va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù del quale ,la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.
Nel caso di specie , non contestato risulta il rapporto commerciale intervenuto tra e Parte_2
Controparte_11
il signor quale legale rappresentante di e in proprio
[...] Pt_1 Parte_2
,contesta la quantificazione dei consumi di cui alle fatture azionate ritenendoli impropri e non congrui all'attività dell'associazione.
Tale contestazione , effettuata per la prima volta nel presente processo e non rilevata ante causam , risulta del tutto generica.
ha emesso le fatture sulla base dei dati forniti dal Distributore locale e da quest'ultimo CP_1
ricostruiti a seguito della manomissione del contatore.
Innanzi tutto, si rileva che era all'epoca a conoscenza del verbale di Controparte_5 verifica di cui alla prod 3 di in quanto svoltosi alla presenza di un delegato della Controparte_2 stessa. Né il verbale né la ricostruzione dei consumi risulta essere mai stata contestata.
pagina 6 di 8 Ben poteva , all'epoca ,effettuare contestazioni sulla base dei consumi reali e anche nel Parte_2
presente giudizio , produrre fatture precedenti e allegando quali potevano essere i consumi reali .Ciò non è stato fatto con la conseguenza che ai sensi dell'art 115 cpc i consumi e i costi di cui alle fatture azionate di si ritengono legittimi e dovuti. CP_1
Occorrerà ora verificare la responsabilità delle parti in causa in relazione alla debenza di detti importi
Ora ,nelle associazioni non riconosciute rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art 38 cc)
Nella presente causa i soggetti costituiti e hanno allegato e provato di non risultare Pt_1 CP_3 coinvolti in stipule di contratti con , il primo in quanto nominato presidente nel 2021, CP_1
il secondo nel 2020,ma dirimente ,sul punto, risulta la circostanza che ha richiesto Controparte_1 il decreto ingiuntivo solo ed esclusivamente contro l' e non nei confronti Parte_2 delle persone che hanno agito in conto e per conto dell'associazione
La Corte di cassazione con ordinanza n. 1915/2024 ha ritenuto che il decreto ingiuntivo , una volta Parte divenuto esecutivo nei confronti dell' , non possa essere opposto ai soggetti sopra indicati in Part quanto il titolo esecutivo si è formato nel giudizio intercorso tra il creditore e l' , mentre i responsabili solidali non sono stati interessati. La Corte rileva che l'art 2909 cc prevede che il giudicato sia opponibile solo alle parti, agli eredi e aventi causa;
l'efficacia esecutiva del titolo, dunque non si estende automaticamente al presidente dell'associazione non riconosciuta o a chi ha agito in suo nome e conto
Ciò premesso il decreto ingiuntivo va confermato nei confronti di che Parte_2
dovrà ,allo stato, rispondere con il proprio fondo comune
Quanto alle spese di lite , in persona del legale rappresentante e Parte_2 Parte_1
dovranno pagare ,in via solidale , tra loro, le spese di lite sopportate da e dal
[...] CP_1 terzo chiamato mentre dovrà pagare le spese di lite sopportate da CP_3 Controparte_1 [...]
la quale aveva comunicato i dati relativi della ricostruzione dei consumi non CP_6 validamente contestati dalle parti opponenti,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,così come articolata, così dispone
CONFERMA
Il Decreto ingiuntivo n.4588/2022 Rg 8512/2022 del Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo
-Condanna in persona del rappresentante legale in solido con in Parte_2 Parte_1 proprio a rimborsare a le spese di lite, liquidate omnia in € 2831,00 oltre cpa 4% e iva di legge se dovuta Controparte_10
a le spese di lite liquidate omnia in euro € 982,35oltre 4% e iva di legge se dovuta -- Controparte_3
pagina 7 di 8 Condanna in persona del legale rappresentante a a rimborsare E-Distribuzione le Controparte_10 spese di lite liquidate omnia in euro 2831,00 oltre 4% e iva di legge se dovuta.
Milano, 25 febbraio 2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18280/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARADONNA Parte_1 C.F._1
ANTONIO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARADONNA
ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
CARADONNA ANTONIO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARADONNA ANTONIO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI ANNA LISA e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il difensore avv.
NAPOLI ANNA LISA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAFFIA FILIPPO Controparte_2 P.IVA_3
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CHIUSA 15 20123 MILANO presso il difensore avv. INGRAFFIA FILIPPO
TERZO CHIAMATO
Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Controparte_4
CONTUMACE
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivi N. 4588/2022 del 7/3/2022 del Tribunale di Milano Rg
8512/2022
CONCLUSIONI
Per in proprio e quale legale rappresentante di Parte_3 Controparte_5
“In via preliminare :
1-dichiarare l'incompetenza per Territorio del Tribunale di Milano,come spiegata e pagina 1 di 8 ribadita agli atti di causa,per l'effetto dichiarare la competenza per Territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Venere, circondario ove ha l'attuale sede l' e circondario di Parte_2 residenza del signor;
in subordine dichiarare l'incompetenza per territorio del Parte_1
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli Nord,circondario del Comune di Lusciano sede di fornitura dell'energia elettrica da parte della spa opposta,nel cui territorio è quindi sorta l'obbligazione;in via gradata 2-accertare e dichiarare i chiamati e Controparte_3 Controparte_4 gestori effettivi dell' quindi reali assuntori, dell'obbligo nei confronti della Parte_2 spa in quanto tali soggetti tenuti al pagamento dell'energia fornita;
3-per quanto sub 2 CP_1 dichiarare il signor soggetto non tenuto al pagamento delle somme richieste dalla Parte_1 [...] per le causali di cui al monitorio impugnato e quindi dichiarare nullo e revocare nei CP_1 suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n. 4588/2022 Rg 8512/2022;4-dichiarare non dovute le somme così come richieste all' non essendovi la prova dell'effettivo consumo portato Parte_2 nelle fatture a base del DI opposto;
5-condannare l'opposta e i chiamandi al pagamento delle spese e compensi di giudizio” Per Controparte_1
“In via preliminare-respingere l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto inefficace,inaccoglibile e infondata pr tutti i motivi dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e per l'effetto confermare la legittimità di scelta del Tribunale adito. In via principale:nel merito respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti nel presente atto e/o per quanto emergerà in corso di causa e , per l'effetto , confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito-respingere le domande di accertamento e condanna avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto,per i motivi tutti dedotti dedotti nel presente atto e/o per quanto emergerà in corso di causa;
nel merito-comunque condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 23.094,13 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa;
nel merito, in via subordinata:previo accertamento dell'adempimento da parte di Controparte_2 delle prestazioni di sua esclusiva competenza in merito alla ricostruzione e relativa quantificazione
[...] dei consumi come sposto in narrativa,nella denegata ipotesi in cui venga accertata e dichiarata l'errata ricostruzione dei consumi così come risultante agli atti,accertare il diritto di a che CP_1 [...]
provveda alla rettifica delle fatture di trasporto emesse nei confronti di sulla Controparte_6 CP_1 base dei dati risultanti dall'esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.Con il favore delle spese della fase monitoria e di merito” Per Controparte_2
“In via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata del terzo Controparte_2 ai sensi degli art 163 co 3 n. 3) e 4) e 164 cpc per le ragioni esposte in atti,con ogni conseguente provvedimento;
in via preliminare 2)accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a decidere le domande dalla convenuta in virtù delle pattuizioni inter partes Controparte_1 che devolve ogni controversia in via esclusiva al Foro di Roma per le ragioni esposte in atti;
nel merito
3) rigettare le domande tutte formulate da nei confronti di in CP_1 Controparte_2 quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze di lite” Per Controparte_3
“Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano così come articolata,per l'effetto dichiarare la competenza per territorio del Tribunale SMCV circondario ove ha l'attuale sede l'
[...]
e circondario di residenza del sig. ,in subordine,dichiarare Parte_2 Controparte_3 l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli Nord,circondario del Comune di Lusciano sede di fornitura dell'energia elettrica da parte della spa opposta, nel cui territorio ,quindi è sorta l'obbligazione;in via gradata accertare e dichiarare non gestore pagina 2 di 8 effettivo dell'ADS ,quindi non reale assuntore dell'obbligo nei Controparte_3 Parte_2 confronti della in quanto tale soggetto non è tenuto al pagamento dell'energia fornita Controparte_7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il Decreto Ingiuntivo n.4588/2022 Controparte_1 ingiungente a il pagamento a suo favore dell'importo di euro 23.094,13 Parte_2
oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria a fronte del mancato pagamento di una serie di fatture emesse per la fornitura di energia elettrica nell'anno 2019
Il decreto ingiuntivo risulta notificato a (leg rapp di ) in data Parte_1 Parte_2
28/3/2022
in proprio e quale leg. Rappresentante di proponeva Parte_1 Parte_2
opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano, per la carenza di legittimazione passiva di e l'accertamento Parte_1 quali gestori effettivi del ed assuntori dell'obbligo nei confronti di , i Parte_2 CP_1 signori e ,per la mancanza di prova dei consumi di cui alle fatture Controparte_3 Controparte_4 azionate;
chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di e Controparte_3 CP_4
[...]
Deduceva parte opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano poiché doveva Pt_4 ai fini della competenza ritenersi alla stregua di consumatore , non avendo scopi imprenditoriali e Contr professionali e non avendo l' personalità giuridica e facendo le loro responsabilità capo al soggetto fisico che le rappresenta nei confronti dei terzi
Deduceva altresì la carenza di legittimazione passiva di ammesso come socio e Parte_1 nominato Presidente nell'Assemblea del 25/2/21 , assemblea in cui veniva decisa la dismissione della sede di Casagiove e il trasferimento della stessa in Maddaloni Parte Deduceva altresì che la responsabilità personale e solidale di chi agiva in nome e per conto dell' era collegata all'attività negoziale concretamente svolta con i terzi
Deduceva che i consumi esposti nelle fatture azionate mal si raccordavano con i consumi storici Parte dell'
Si costituiva in causa la quale chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, la reiezione delle domande di accertamento e condanna di parte opposta e la rettifica delle fatture di trasporto nel caso in cui avesse errato nel rilevare i consumi;
chiedeva ed Controparte_2
otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_8
Parte Deduceva parte opposta che l'azione monitoria era stata esperita solo nei confronti dell' e non nei confronti di senza invocazione della responsabilità solidale prevista dall'art 38 Pt_1
Deduceva che l'eccezione di incompetenza territoriale doveva essere disattesa in quanto incompleta e che comunque l'esclusione della personalità giuridica non escludeva lo svolgimento di attività pagina 3 di 8 economiche o professionali con la conseguenza che per l'applicazione della disciplina prevista per il consumatore ,occorreva dimostrare di non svolgere le attività di cui all'art 3 cod consumo;
deduceva altresì che ai fini dell'individuazione della competenza territoriale l'art 19 cpc include anche le associazioni non riconosciute.
Deduceva che inter partes era intervenuto un contratto commerciale di fornitura di energia elettrica e che l'insoluto era derivato da un accertamento del distributore locale e ad una ricostruzione dei consumi , in riferimento al periodo marzo -agosto 2019 per manomissione di contatore che rilevava i consumi del pod IT001E81791858 sito in Lusciano (CE) Parte Deduceva che pur essendo presente , al momento dell'accertamento un delegato della ,nessuna contestazione veniva effettuata da quest'ultima con la conseguenza che la ricostruzione del
Distributore locale doveva essere ritenuta assodata
Deduceva che dal complesso delle fatture emesse da comprese quelle di conguaglio, si CP_1 evinceva ,detratti i consumi accreditati ,l'esatto quantum dovuto ad CP_1
Deduceva che era opportuna la chiamata in causa di dal momento era Controparte_2 CP_1
obbligata a fatturare sulla base dei consumi rilevati dal Distributore locale il quale ,in caso di errore sulla ricostruzione dei consumi, avrebbe dovuto rettificare le fatture
Si costituiva in causa che chiedeva il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi Controparte_2 confronti.Eccepiva la nullità dell'atto di chiamata di terzo per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
eccepiva altresì l'incompetenza territoriale del Giudice adito ex art 29 co
2cpc in presenza di foro convenzionale inter partes
Deduceva che nessun reclamo era stato svolto a seguito della verifica tecnica eseguita in data 22/8/19 alla presenza di qualificatosi” cliente delegato contattato telefonicamente” Testimone_1 dall'intestatario.Deduceva che a seguito di prelievo abusivo di energia elettrica , i consumi erano stati ricostruiti sulla base del criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo d'allaccio diretto rilevato 4X16 e pari a 44,4 Kw e che aveva provveduto ad emettere fatture di conguaglio del servizio di trasporto a carico di CP_1
Deduceva che l'opponente ,a fronte dei consumi ricostruiti, non aveva mai contestato e provato l'eccessività dei consumi e che gli stessi erano addebitabili a fattori esterni al suo controllo, ma che, anzi ,pur allegando, l'opponente, che non si raccordavano con i consumi precedenti , quest'ultimo ometteva ogni prova in tal senso.
Deduceva che la verifica effettuata aveva evidenziato la manomissione del contatore, mediante cavo abusivo ,che aveva comportato anche denuncia penale
Si costituiva in causa il quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Controparte_3 Parte Milano e chiedeva a quest'ultimo di dichiarare che non era gestore effettivo dell' Controparte_3
pagina 4 di 8 , quindi non reale assuntore dell'obbligo nei confronti di Parte_2 Controparte_1
Deduceva che l' non ha personalità giuridica autonoma e che la sua Controparte_9 responsabilità fa capo al soggetto fisico che la rappresenta nei confronti dei terzi e che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
Deduceva che per tale motivo non potevano ritenersi valide nei suoi confronti clausole vessatorie e che Parte ai sensi dell'art 19 e 20 cpc dove ritenersi competente il luogo ove l' aveva sede (Tribunale di
S.M.C.V.)o dove era sorta l'obbligazione, quindi il Tribunale di Napoli Nord
All'udienza del 14/11/2022 il Gop disattendeva l'eccezione di incompetenza territoriale e autorizzava la chiamata in causa dei terzi chiamati
All'udienza dell'11/12/23 ,perfezionate le notifiche dei terzi chiamati , veniva dato atto della mancata costituzione di e il Gop concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc Controparte_4
Con ordinanza del 29/4/24 a seguito di udienza celebrata mediante trattazione scritta il Gop fissava udienza di pc
Con ordinanza del 28/4/24 a seguito di udienza celebrata mediante trattazione scritta il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
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,attrice sostanziale,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di Controparte_10 adempimento contro deducendo di essere creditrice della somma di euro Parte_2
23.094,13 portate da una serie di fatture rimaste impagate ed emesse a seguito di somministrazione di energia elettrica nel corso dell'anno 2019.
Parti opponenti si sono difese eccependo in primis l'incompetenza territoriale del Giudice adito allegando l'illegittimità dei costi esposti nelle fatture azionate in quanto sostanzialmente non provati i consumi. eccepiva, altresì ,la mancanza di responsabilità in suo capo in quanto non assuntore Pt_1 degli obblighi contrattuali relativi al contratto di energia e alla somministrazione avvenuta nel corso del 2009 quando lo stesso non ricopriva alcuna carica nell'ambito dell'ASD Parte Indicava , all'epoca , quale Presidente dell' il signor ed effettivo gestore , Controparte_3 CP_4
[...]
La terza chiamata eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito e allegava la CP_2 corretta ricostruzione dei consumi a seguito della verifica di manomissione del contatore relativo al Parte Pod intestato all'
Il terzo chiamato eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito e la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva in quanto , all'epoca dei fatti non effettivo gestore e non assuntore di obblighi nei confronti di . Controparte_10
Sull'eccezione di incompetenza territoriale pagina 5 di 8 L'eccezione va definitivamente disattesa nei confronti di tutte le parti in causa Parte Nei confronti di parte opponente per i motivi già espressi nel verbale 14/11/22 in quanto l' non ha dimostrato l'assenza di attività imprenditoriali e se gli eventuali utili ricavati sono stati devoluti al patrimonio o agli scopi sociali . La Suprema Corte con ordinanza n. 31924/2024 ha stabilito che ai fini dell'applicazione del regime di favore ex L. 398/91 è necessario non soltanto il rispetto dei formali adempimenti previsti,ma anche l'effettivo svolgimento di un'attività non lucrativa da parte dell'Ente.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale svolta da terzo chiamato da parte opponente, CP_3 occorre rilevare che le domande svolte da quest'ultima, sono sostanzialmente da considerarsi a Parte garanzia (propria) per le obbligazioni sorte nell'interesse della con la conseguenza che è impedita l'eccezione di incompetenza territoriale per impedire il simultaneus processus (cass.civ 14476/2017)
La stessa cosa vale anche per l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla terza chiamata
[...]
CP_6
Sulle pretese di Controparte_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art. 1218 e 2967 cc e CP_1
dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria(cass sez unite n. 13533/2001).Tutto quanto precede va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù del quale ,la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.
Nel caso di specie , non contestato risulta il rapporto commerciale intervenuto tra e Parte_2
Controparte_11
il signor quale legale rappresentante di e in proprio
[...] Pt_1 Parte_2
,contesta la quantificazione dei consumi di cui alle fatture azionate ritenendoli impropri e non congrui all'attività dell'associazione.
Tale contestazione , effettuata per la prima volta nel presente processo e non rilevata ante causam , risulta del tutto generica.
ha emesso le fatture sulla base dei dati forniti dal Distributore locale e da quest'ultimo CP_1
ricostruiti a seguito della manomissione del contatore.
Innanzi tutto, si rileva che era all'epoca a conoscenza del verbale di Controparte_5 verifica di cui alla prod 3 di in quanto svoltosi alla presenza di un delegato della Controparte_2 stessa. Né il verbale né la ricostruzione dei consumi risulta essere mai stata contestata.
pagina 6 di 8 Ben poteva , all'epoca ,effettuare contestazioni sulla base dei consumi reali e anche nel Parte_2
presente giudizio , produrre fatture precedenti e allegando quali potevano essere i consumi reali .Ciò non è stato fatto con la conseguenza che ai sensi dell'art 115 cpc i consumi e i costi di cui alle fatture azionate di si ritengono legittimi e dovuti. CP_1
Occorrerà ora verificare la responsabilità delle parti in causa in relazione alla debenza di detti importi
Ora ,nelle associazioni non riconosciute rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art 38 cc)
Nella presente causa i soggetti costituiti e hanno allegato e provato di non risultare Pt_1 CP_3 coinvolti in stipule di contratti con , il primo in quanto nominato presidente nel 2021, CP_1
il secondo nel 2020,ma dirimente ,sul punto, risulta la circostanza che ha richiesto Controparte_1 il decreto ingiuntivo solo ed esclusivamente contro l' e non nei confronti Parte_2 delle persone che hanno agito in conto e per conto dell'associazione
La Corte di cassazione con ordinanza n. 1915/2024 ha ritenuto che il decreto ingiuntivo , una volta Parte divenuto esecutivo nei confronti dell' , non possa essere opposto ai soggetti sopra indicati in Part quanto il titolo esecutivo si è formato nel giudizio intercorso tra il creditore e l' , mentre i responsabili solidali non sono stati interessati. La Corte rileva che l'art 2909 cc prevede che il giudicato sia opponibile solo alle parti, agli eredi e aventi causa;
l'efficacia esecutiva del titolo, dunque non si estende automaticamente al presidente dell'associazione non riconosciuta o a chi ha agito in suo nome e conto
Ciò premesso il decreto ingiuntivo va confermato nei confronti di che Parte_2
dovrà ,allo stato, rispondere con il proprio fondo comune
Quanto alle spese di lite , in persona del legale rappresentante e Parte_2 Parte_1
dovranno pagare ,in via solidale , tra loro, le spese di lite sopportate da e dal
[...] CP_1 terzo chiamato mentre dovrà pagare le spese di lite sopportate da CP_3 Controparte_1 [...]
la quale aveva comunicato i dati relativi della ricostruzione dei consumi non CP_6 validamente contestati dalle parti opponenti,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,così come articolata, così dispone
CONFERMA
Il Decreto ingiuntivo n.4588/2022 Rg 8512/2022 del Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo
-Condanna in persona del rappresentante legale in solido con in Parte_2 Parte_1 proprio a rimborsare a le spese di lite, liquidate omnia in € 2831,00 oltre cpa 4% e iva di legge se dovuta Controparte_10
a le spese di lite liquidate omnia in euro € 982,35oltre 4% e iva di legge se dovuta -- Controparte_3
pagina 7 di 8 Condanna in persona del legale rappresentante a a rimborsare E-Distribuzione le Controparte_10 spese di lite liquidate omnia in euro 2831,00 oltre 4% e iva di legge se dovuta.
Milano, 25 febbraio 2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
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