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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ll'avv. A ADILARDI, elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
M TI, elettivamente domiciliata in TORRE SAN PATRIZIO, VIA G. D'ANNUNZIO, n. 7, presso l'avv. EMANUELE INTORBIDA, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, la chiedeva ed otteneva il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 321/2021, nei confronti di intimante il pagamento Parte_1
della somma di euro 8.517,87 oltre interessi e spese, risultante da contratti di credito al consumo, a titolo di rate insolute e interessi.
1 Avverso detto d.i., notificato in data 22.04.2021, proponeva Parte_1
opposizione con atto di citazione ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi tutti sopra esposti,
In via preliminare:
- dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto di poteri del procuratore speciale e conseguente difetto di procura e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del procuratore;
- dichiarare l'inammissibilità e l'inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in forza di un credito parzialmente non liquido ed esigibile.
Nel merito: previo accertamento delle circostanze tutte di cui all'espositiva, dichiarare inefficace, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi tutti indicati in citazione o comunque modificare il decreto ingiuntivo opposto nella misura che si riterrà di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria e provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 bis all'indicazione del pagamento ratele dell'eventuale residuo dovuto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
2 - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
dell'importo di euro 8.518,87, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B., dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione dei ratei e/o degli interessi corrisposti”, con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. preliminarmente doveva essere eccepita la nullità della procura speciale con cui la quale procuratore speciale della aveva, a sua volta, nominato CP_3 CP_1
procuratore speciale l'avv. In particolare, nella procura concessa dalla Controparte_4 [...]
alla non era stata prevista espressamente la facoltà di subdelega, CP_1 CP_3
pertanto, l'Avv. era privo di poteri e non poteva conferire mandato all'Avv. Controparte_4
Pucci, con conseguente nullità ed invalidità del ricorso per ingiunzione;
2. il ricorso per decreto ingiuntivo, poi, era stato presentato dalla Controparte_1
(asseritamente già nella qualità di procuratrice generale di
[...] CP_3 Controparte_2
ed entrambe le procure non erano idonee a trasferire i poteri al procuratore speciale;
[...]
3. dalla invalidità della procura derivava anche la carenza di poteri all'avv.to Pucci ad autenticare il ricorso per ingiunzione. Ne conseguiva, altresì, la notifica di una copia autentica del ricorso e del decreto nei termini di legge;
3 4. l'atto di cessione allegato dalla parte ricorrente, in sede monitoria, poi, escludeva la possibilità di accertare se il credito azionato rientrasse effettivamente nell'operazione traslativa di cessione di crediti in blocco. poi, mai aveva ricevuto la messa in mora Parte_1
indicata dalla controparte e sulla base della quale veniva fondata la legittimazione attiva;
5. i contratti azionati in sede monitoria erano, in realtà, semplici moduli di richiesta, neppure completi. L'opponente, infatti, mai aveva ricevuto copia dei contratti sottoscritti, in contrasto con quanto previsto dalla normativa in materia e, in particolare, dall'art. 117 TUB che prevedeva la forma scritta ad substantiam;
6. dovevano essere, poi, contestati gli estratti conto depositati in atti;
7. i tassi complessivi applicati, tenuto conto anche dei costi, ancora, erano superiori alla soglia d'usura già con riguardo agli interessi corrispettivi e, pertanto, anche con riferimento a quelli di mora. In ogni caso il tasso globale eccedeva il limite imposto dal “tasso soglia”, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. che prevedeva la nullità degli interessi ed il pagamento del solo capitale;
8. anche in ipotesi di espunzione degli interessi, l'importo eventualmente residuo neppure era dovuto ed esigibile in quanto doveva essere applicato l'art. 125 bis TUB che prevedeva la rateizzazione e, in ogni caso, la compensazione con il maggior credito derivante dalla richiesta di risarcimento del danno avanzato;
9. il contratto, poi, indicava un TAEG palesemente difforme da quello realmente applicato, con conseguente illiquidità del credito relativo agli interessi;
10. mancava, ancora, l'approvazione specifica delle clausole applicative degli interessi, comunque, forieri di anatocismo. L'istituto di credito, in ogni caso, aveva applicato interessi debitori ultralegali non pattuiti, spese e commissioni non concordate e non dovute, con valuta diversa da quella effettiva. Doveva, pertanto, eccepirsi la nullità della clausola di determinazione del tasso debitore mediante rinvio agli usi piazza essendo non validamente pattuita e contraria a quanto disposto dall'art. 1284 c.c.;
11. l'intero rapporto, allora, doveva essere ricalcolato applicando, sullo scoperto, esclusivamente il tasso d'interesse legale come previsto dalla legge;
12. doveva, infine, essere eccepita la prescrizione di tutti i crediti azionati e la decadenza dall'azione monitoria.
4 Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
• quanto alla eccepita carenza di poteri in capo al procuratore speciale, doveva rilevarsi che, in data 09.12.2020, la aveva nominato, quale proprio procuratore, la Controparte_2
“affinchè, in persona dei suoi legali rappresentanti e dei suoi amministratori, dirigenti, CP_3
dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati a compiere per la mandataria gli atti di seguito indicato nonché in persona dei sub-procuratori che verranno di volta in volta nominati dalla mandataria, compia tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi …”. In forza di detta procura, il 09.12.2020, la a sua volta, nominava, a partire dal giorno 1 CP_3
gennaio 2021, quale procuratore della Società e della società CP_3 Controparte_2
nonché di altri e diversi soggetti rappresentati dalla Società in forza di procure CP_3
alla medesima, anche in futuro, rilasciate, l'Avv. , “affinchè in nome e per conto delle Controparte_4
mandanti compia tutti gli atti sostanziali e processuali … e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, affinchè possa: 12) conferire e revocare sub-procure alle liti ad avvocati e procuratori, in via disgiunta o congiunta fra loro, con gli stessi o più limitati poteri”;
• era, altresì, documentato sia che, in data 01.01.2021, la aveva Controparte_2
cambiato denominazione in sia l'operazione di cessione dei crediti Controparte_2
intervenuta tra la e la con il relativo elenco di crediti;
Parte_2 Controparte_1
• provata era altresì la ricezione, da parte dell'odierna opponente, della CP comunicazione trasmessa dalla , ex art. 1264 c.c., in data 06.08.2019;
• in ogni caso, la parte opponente non aveva dato prova di aver onorato le rate in conseguenza delle quali, poi, era stata svolta l'azione monitoria e del tutto irrilevante era l'eccezione relativa alla mancata notifica della cessione;
• infondate erano, inoltre, le doglianze relative all'asserita carenza di forma scritta del contratto. A prescindere dalla validità del contratto c.d. monofirma, dalle schede contrattuali in atti era possibile evincere la dichiarazione fornita dalla di aver ricevuto i Parte_1
documenti;
• ancora, erano state pattuite validamente tutte le condizioni contrattuali e il credito era stato accertato a mezzo di estratto conto analitico con la registrazione di tutte le
5 movimentazioni. Le contestazioni generiche della parte opponente non erano sufficienti a privare di efficacia i contratti stipulati;
• altresì infondata era l'eccezione di prescrizione. Infatti, il prestito personale, sottoscritto in data 28.01.2015, prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 48 rate mensili,
a partire dal 01.03.2015 e, dall'esame dell'estratto conto analitico relativo alla carta revolving, emergeva che la aveva effettuato l'ultimo pagamento in data 05.12.2017, con la Parte_1
conseguenza che il credito si sarebbe potuto prescrivere solo il 05.12.2027;
• in ogni caso, la prescrizione era stata, in ogni caso, interrotta per entrambi i crediti con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento del 06.08.2019 e con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
* * *
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Tanto premesso, preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione svolta dalla parte opponente relativa all'asserita carenza dei poteri in capo al procuratore speciale della parte opposta, avv.to dalla quale deriverebbe la nullità delle ulteriori procure, ivi Controparte_4
compresa quella in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
6 In particolare, l'opponente ha lamentato la mancata previsione, nell'ambito della procura rilasciata, in data 09.12.2020, dalla alla del poter di subdelega, Controparte_1 CP_3
dalla quale discenderebbe la carenza da parte della detta ultima società procuratrice di nominare ulteriori delegati, con conseguente nullità della procura rilasciata, in data 09.12.2020, dalla all'avv.to nonché la carenza di poteri in capo al procuratore, avv.to CP_3 CP_4
Emanuele Pucci (nominato dallo stesso avv.to , sia in ordine al deposito del Controparte_4
ricorso per decreto ingiuntivo, sia all'autentica del decreto ingiuntivo, all'esito, emesso dal
Tribunale di Fermo.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Sul punto, in particolare, è stata versata in atti la procura, conferita a mezzo di atto per rogito del Notaio , in data 09.12.2020, con la quale la – che, di lì a Persona_1 Controparte_1
poco, avrebbe assunto la denominazione attuale di a seguito della non Controparte_2
contestata incorporazione della stessa nella – ha nominato, con Controparte_1
decorrenza dal giorno 01.01.2021, suo procuratore la ffinchè “in persona dei suoi CP_3
legali rappresentanti e dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati a compiere per la mandataria gli atti di seguito indicati nonché in persona dei sub-procuratori che verranno di volta in volta nominati dalla mandataria, compia tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77
c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi…”. Come correttamente sottolineato dalla parte opposta, con la procura in questione, la ha conferito alla mandataria, tra i vari Controparte_1
poteri, al n. 12), quello di “nominare, sostituire e revocare avvocati ed altri soggetti legalmente abilitati e negoziare le relative condizioni di incarico, incaricandoli, in via disgiunta o congiunta tra loro, della rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale e stragiudiziale della mandante, anche tramite il rilascio di procure”, genericamente enunciate, tra le quali includere anche “quelle generali alle liti, includenti la rappresentanza sostanziale o processuale della mandante medesima, in ogni competente sede giudiziaria e in ogni stato e grado del relativo procedimento, conferendo loro ogni più ampio potere di legge ed in ogni caso quelli descritti” nei punti precedenti della procura, “compreso quello di sostituire altri a sé e di nominare sub- procuratori con gli stessi o più limitati poteri, i quali agiranno in via congiunta o disgiunta tra loro” (cfr. doc.
2 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
7 In forza di detta procura, allora, del tutto legittimo ed efficace deve ritenersi il conferimento di ulteriore procura in capo all'Avv.to nominato, a sua volta, con decorrenza Controparte_4
dal giorno 01.01.2021, procuratore della e della attribuendo CP_3 Controparte_5
allo stesso, al punto 12), tra gli altri poteri, quello di “conferire e revocare sub-procure alle liti ad avvocati
e procuratori, in via disgiunto o congiunta fra loro, con gli stessi o più limitati poteri” (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
A sua volta, il procuratore avv.to allora, del tutto legittimamente ha Controparte_4
conferito la procura alle liti, depositata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, all'avv.to
Emanuele Pucci al fine di agire in sede monitoria (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e allegata procura depositata dalla parte opposta).
Passando alla disamina dell'ulteriore motivo di opposizione, deve premettersi che con lo stesso la parte opponente ha contestato la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
quale procuratrice generale di non avendo la Controparte_1 Controparte_2
cessionaria fornito prova dell'inclusione del credito, azionato in via monitoria, tra quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco dedotta già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, opportunamente richiamando sul punto i principi espressi dalla Suprema
Corte, osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Con maggiore sforzo esplicativo, allora, deve rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili
8 con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2951), al netto della formazione del giudicato interno.
Confermata, allora, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Sul punto, deve prendersi le mosse dalla ricostruzione fattuale della vicenda traslativa e dai principi già espressi in sede di concessione della provvisoria esecuzione salvo, poi, arricchirli, tenuto anche conto dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Ebbene, ribadito che l'opponente in questa sede ha solo contestato la possibilità di includere il credito vantato nei suoi confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto del deposito da parte dell'opposta di copia della proposta di contratto per la cessione di crediti pro- soluto del 19.06.2019 sottoscritto dalla cui è seguita, in pari data, l'accettazione Controparte_1
da parte della cedente AG UC S.p.a. (cfr. doc. 6 fascicolo di parte opponente). In questi termini, deve ritenersi provata la conclusione del contratto di cessione, nello specifico, neppure contestata dall'opponente.
Ancora, la parte opposta aveva allegato, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la copia dell'allegato A contenente l'elenco identificativo dei crediti coinvolti nell'operazione traslativa, nonché la comunicazione della cessione – inviata alla debitrice con raccomandata
A/R del 19.06.2019, spedita in data 18.07.2019 e ricevuta, in data 06.08.2019, dalla destinataria
(cfr. docc.
6-7 e 10-11 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria). Parte_1
Detta ultima comunicazione, ritualmente inviata alla debitrice ceduta, con spedizione perfezionatasi – come detto in data 06.08.2019 – ben assurge ad elemento idoneo ad integrare i requisiti di pubblicità necessari per la vicenda della cessione.
In questi termini, allora, il credito per cui è causa sarebbe pervenuto alla Controparte_1
per via di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co.
2-4, T.U.B. Secondo la più diffusa e lineare opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
9 Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264
c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020) – tuttavia, ricorrente, nel caso di specie – senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr. Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio, segnalando le opportune differenze.
10 La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che: “nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa
Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui:
"l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche
11 indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr.
Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, allora, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, lo stesso contratto di cessione (al pari dell'avviso in Gazzetta Ufficiale) può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove le sue indicazioni siano sufficientemente arricchite da ulteriori evidenze.
Ebbene nel caso di specie, si è già rilevato come non sia messa in discussione tra le parti la ricorrenza di una vicenda traslativa intercorsa tra la AG UC S.p.a. e la Controparte_1
avente ad oggetto la cessione in blocco di crediti - del resto documentalmente provata - ma solo l'effettiva ricomprensione del credito per cui è causa proprio nel novero di quelli trasferiti.
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nel contratto di cessione, negli estratti conto versati in atti e nella notifica al creditore ceduto della stessa vicenda traslativa che lo ha interessato, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate ed integrate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Ed invero solo nel caso – non ricorrente nella fattispecie che ci occupa– in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione del singolo credito, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi
12 sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto.
D'altra parte, ciò non esclude che tali elementi, unitamente ad altri, possano eventualmente essere valutati come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Tanto detto, nella specie, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria.
Ed invero, la parte opposta ha allegato elementi che corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione.
Sul punto, infatti, è stato versato in atti il contratto di cessione e l'allegato contenente la lista dei crediti ceduti – tra i quali vengono espressamente menzionati quelli di cui ai contratti azionati in sede monitoria – il cui contenuto specifica la tipologia di crediti oggetto dell'operazione negoziale in parola.
In esso, invero, è possibile leggere, quanto all'oggetto della cessione da AG UC
S.p.a. a quanto segue: “Le Parti si danno reciprocamente atto che, con il presente Controparte_6
Contratto, hanno inteso trasferire un portafoglio di Crediti rispondenti, alla data del 31 maggio 2019, alle seguenti caratteristiche e criteri comuni di individuazione … :
7.1.1 traggano origine da rapporti di credito al consumo denominati in Euro e regolati dalla legge italiana, i cui crediti del Cedente siano liberamente cedibili, finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti (A) da AG
UC S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di AG S.p.A.) oppure da UC S.p.A.
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in AG S.p.A).;
7.1.2 sia stata dichiarata da parte di AG UC S.p.A. la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine, ovvero il debitore - una volta decorsa la scadenza finale del relativo piano di ammortamento per il rimborso del capitale - sia stato costituito in mora da AG UC S.p.A. per il mancato pagamento dei
Crediti medesimi, prima del 31 maggio 2019 (incluso);
13
7.1.3 non siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali e/o di sovra- indebitamento;
7.1.4 non siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima del omissis
7.1.5 non siano stati oggetto di accordi transattivi né di piani di dilazione tra il Debitore Ceduto e il
Cedente a seguito o nell'ambito dei quali siano stati emessi da parte ovvero per conto del Debitore Ceduto titoli o effetti cambiari in favore del Cedente, né siano stati emessi da parte o per conto del Debitore Ceduto titoli o effetti cambiari in favore del Cedente in relazione ad altri rapporti di credito (diversi da quelli da cui originano i relativi Crediti ceduti) in essere tra il Debitore Ceduto e il Cedente medesimo;
7.1.6 crediti in relazione ai quali non siano in corso Procedure Giudiziali;
7.1.7 non siano vantati nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche o comunque residenti al di fuori dell'area economica europea o della Svizzera;
7.1.8 non siano vantati nei confronti di soggetti risultanti e dichiarati come incapaci di intendere e volere
e/o incapaci di agire alla data di stipula del relativo Contratto di Credito;
7.1.9 aventi un Saldo in Linea Capitale non inferiore a Euro omissis;
7.1.10 crediti in relazione ai quali non sia stato notificato al Cedente l'avviso di un procedimento penale connesso con la stipulazione ed esecuzione del relativo Contratto di Credito”.
A fronte di quanto specificato nel contratto di cessione, la parte opposta ha allegato elementi da cui inferire la riconducibilità del credito per cui è causa tra quelli ceduti, considerata la natura dei contratti (di credito al consumo e di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) v. infra) e la data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (al 08.05.2018, per quanto riguarda il contratto n. 51540409 di prestito personale e al 06.06.2018, per quanto riguarda il contratto di apertura di credito– cfr. estratti conto, emessi da AG UC S.p.a. allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
Sul punto, la parte opponente ha solo contestato genericamente il mancato invio di qualsivoglia documentazione relativa alla cessione, e alla messa in mora. Peraltro, una simile circostanza – che, al più, può avere effetti in termini di mancata messa in mora nei riguardi del debitore, nella specie, comunque superati con l'attivazione del procedimento monitorio – mai può valere ad escludere il credito dall'operazione di cessione, in assenza di specifica contestazione della ricorrenza delle circostanze che, a quella data, avrebbero legittimato la
14 decadenza in parola. La difesa dell'opponente, peraltro, non ha operato alcuna contestazione specifica in merito ad un'eventuale estinzione dell'obbligazione dovuta, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto tra quelli oggetto di cessione.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, la parte opponente ha eccepito la nullità dei contratti azionati in via monitoria, lamentando, da un lato, che gli stessi fossero dei meri moduli di richiesta, dall'altro, la mancanza di forma scritta in violazione dell'art. 117 TUB, non avendo la ricevuto copia degli stessi. Parte_1
Il motivo di opposizione è infondato.
Sul punto, è opportuno premettere che la ha depositato, già in Controparte_1
sede di ricorso per decreto ingiuntivo, copia del contratto di prestito personale n. 051540409, stipulato da con la AG-UC S.P.A., in data 27.01.2015, nonché copia Parte_1
del contratto di credito al consumo per apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), n. 052037009, stipulato dalle medesime parti, in data 07.05.2015 (cfr. docc. 4 e 9 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
In entrambi i contratti, ritualmente conclusi secondo lo schema proposta-accettazione, la mutuante ha sottoscritto separatamente e personalmente – con firma mai disconosciuta – la clausola relativa alla dichiarazione di aver letto e compreso il documento SECCI (documento delle informazioni europee di base sul credito al consumo), le condizioni generali del contratto e di accettare le stesse “integralmente senza riserva alcuna”, nonché la clausola relativa alla dichiarazione sulla messa a disposizione della guida sul credito ai consumatori e al ritiro dell'informativa relativa ai sistemi di informazione creditizia e, soprattutto, della richiesta
(contratto) completa di ogni sua parte. La debitrice ha altresì approvato specificamente le clausole ivi indicate.
In questi termini, allora, può apprezzarsi il superamento delle contestazioni svolte dalla con riguardo al mancato rispetto delle norme poste a presidio delle garanzie relative Parte_1
alla forma scritta prevista, nell'ambito dei rapporti lato sensu bancari, ad substantiam.
Passando, allora, al vaglio dell'ulteriore motivo di opposizione, con lo stesso,
l'opponente ha inteso contestare l'erronea indicazione dei tassi, il superamento del tasso soglia
15 relativamente sia agli interessi corrispettivi, sia a quelli moratori, nonché l'applicazione di interessi ultralegali e in violazione del divieto di anatocismo.
Sul punto preme osservare che nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe all'attore in senso sostanziale
– e, pertanto, in questa sede, all'opposta – esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n.
13533.2001; Cass. n. 3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
In questi termini, vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile ex art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Corollario normativo è la necessità del convenuto – nel caso di specie dell'opponente - della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
La "non contestazione"- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Nella fattispecie l'opposta ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente producendo in giudizio i contratti conclusi con l'opponente, così, dimostrando il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato dedotto in lite;
spettava quindi alla parte opponente di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'obbligazione non adempiuta.
16 Ebbene, nella presente fase a cognizione piena, la parte opposta ha provato sia il titolo da cui deriva il proprio credito, sia l'ammontare dello stesso allegando l'inadempimento della controparte in ordine al pagamento delle rate del finanziamento e del contratto di apertura di credito per cui è causa;
sarebbe spettato, pertanto, al debitore di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n.
15659.2011; conf. Sezioni Unite n. 13533.2001; Cass. n. 3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
In punto di fatto, come già premesso, emerge ex actis, che in data 27.01.2015,
[...]
ha stipulato con la AG UC S.p.a. un contratto di “prestito personale”, mediante il Parte_1
pagamento di 48 rate mensili, uguali e costanti, con il quale è stata erogata la somma di euro
5.500,00 (cfr. contratto di finanziamento allegato al doc. 4 dalla parte ricorrente in sede monitoria).
È stata documentata, ancora, la sottoscrizione di ulteriore contratto di “apertura di credito revolving utilizzabile con carta di credito”, dalla medesima AG UC S.p.a., in data 04.05.2015, in favore dell'opponente, per un importo totale del credito pari ad un fido di euro 5.000,00, mediante il pagamento di rate mensili, uguali e costanti.
Sul punto, va innanzitutto rilevato che la parte opponente ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la l'istituto di credito avrebbe applicato interessi usurari e avrebbe violato norme imperative da cui deriverebbe la nullità dei prestiti o quantomeno la loro gratuità, nonché interessi indeterminati nel tasso e, comunque, non pattuiti, al pari di oneri, costi e commissioni. Invero, nell'atto di citazione risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la parte opposta. Le deduzioni dell'opponente neppure sono state supportate da alcun accertamento peritale di parte.
Tanto detto, è sufficiente esaminare la documentazione contrattuale agli atti per verificare la puntuale individuazione delle condizioni applicate ai rapporti bancari per cui è causa.
Con riferimento ai tassi di interessi applicati, il contratto di finanziamento per il finanziamento personale, espressamente determina il numero di rate costanti, a cadenza mensile
(n. 48) e individua l'interesse nominale annuo (TAN) in 11.01%. Gli interessi di mora,
17 parimenti, sono stati esplicitamente pattuiti, in ipotesi di inesatto o ritardato pagamento, nell'1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata. Ancora, è stato individuato un TAEG pari al 13,80 %.
Con riferimento ai tassi di interessi applicati, l'ulteriore contratto di apertura di credito revolving, espressamente determina l'ammontare delle 12 rate costanti, a partire da un mese dalla data del primo utilizzo e individua l'interesse nominale annuo (TAN) nel 14,90%.
Espressamente, ancora, il contratto ha previsto che, per i ritardi di pagamento, non sarebbero stati addebitati al consumatore interessi di mora, né penali, ma solo le spese elencate nella sezione relativa ai “costi in caso di ritardo nel pagamento”, come meglio specificato all'art. 11 delle condizioni generali di contratto.
Le affermazioni che precedono valgono a chiarire, da un lato, la determinatezza e, pertanto, la prevedibilità dell'andamento delle rate del piano di ammortamento, anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimono valori oggettivi e agevolmente accertabili e le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire, dall'altro l'assenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico, dedotto in termini del tutto generici.
Ancora, la determinatezza delle condizioni – anche in assenza di concrete evidenze che depongano in senso opposto – consente di concludere per l'applicazione in maniera corretta le condizioni contrattuali pattuite.
Al riguardo, poi, si ricorda che, in base all'art. 121 t.u.b. relativo ai contratti di credito al consumatore, il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Specifica il comma 2 che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
18 Ebbene, la genericità dell'eccezione svolta dall'opponente non consente di chiarire se la parte opponente abbia lamentato l'erronea pattuizione a monte dell'indicatore in questione, come comprensivo solo di alcune delle condizioni, o la difforme applicazione in concreto.
Ancora, quanto alla doglianza riguardante l'applicazione di un tasso di interessi superiore alla soglia usuraria, va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il
Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020
n.19597, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
19 Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, anzi e per converso la contestazione appare soltanto genericamente accennata nell'atto di citazione, in difetto di qualsivoglia perizia di parte, senza l'opponente abbia richiamato le condizioni economiche applicate dalla banca né l'ammontare del tasso-soglia asseritamente superato.
Ancora, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso
Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass.
12965/2016).
Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla
Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n.
619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo
20 volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio - che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass.
Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).
Analoga genericità e comunque infondatezza caratterizza, per il vero, le contestazioni relative all'incidenza delle varie commissioni e degli ulteriori costi previsti contrattualmente ai fini del calcolo dell'usura, in ragione della circostanza che non risulta chiaro quali siano gli elementi da considerare in concreto ai fini della determinazione della tasso soglia, nonché del richiamato principio di omogeneità e delle specifiche condizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti sottoscritta dagli opponenti.
21 Alla luce dell'infondatezza delle nullità dedotte da parte opponente, deve essere rigettata anche la domanda di condanna alla declaratoria di gratuità del mutuo.
Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito in questione, dipendente da contratti di durata, rispetto ai quali è sufficiente richiamare il principio di diritto per il quale in contratti quali quelli di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 17798/2011). Quanto ai contratti di apertura di credito, in ogni caso, ai fini della decorrenza della prescrizione, deve tenersi conto del momento in chiusura o del passaggio a sofferenza del rapporto bancario de quo.
Ebbene, quanto al contratto di prestito personale, la scadenza dello stesso era espressamente prevista al 01.02.2019; quanto al contratto di apertura di credito – come già visto
– è stato documentato il passaggio a sofferenza in data 06.06.2018, corrispondente a quella della decadenza dal beneficio del termine. Si coglie, pertanto, la tempestività dell'azione volta al recupero del credito già in considerazione dell'attivazione del procedimento monitorio e dell'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto, portato alla notifica in data 22.04.2021 e ricevuto dall'opponente in data 28.04.2021.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, partendo dall'applicazione dei parametri medi, previsti per ogni fase del giudizio, al netto della fase istruttoria, di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1064/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 321/2021, emesso dal Tribunale di Fermo in data 16.04.2021;
22 ❖ condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 3.397,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 25.02.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ll'avv. A ADILARDI, elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
M TI, elettivamente domiciliata in TORRE SAN PATRIZIO, VIA G. D'ANNUNZIO, n. 7, presso l'avv. EMANUELE INTORBIDA, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, la chiedeva ed otteneva il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 321/2021, nei confronti di intimante il pagamento Parte_1
della somma di euro 8.517,87 oltre interessi e spese, risultante da contratti di credito al consumo, a titolo di rate insolute e interessi.
1 Avverso detto d.i., notificato in data 22.04.2021, proponeva Parte_1
opposizione con atto di citazione ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi tutti sopra esposti,
In via preliminare:
- dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto di poteri del procuratore speciale e conseguente difetto di procura e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del procuratore;
- dichiarare l'inammissibilità e l'inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in forza di un credito parzialmente non liquido ed esigibile.
Nel merito: previo accertamento delle circostanze tutte di cui all'espositiva, dichiarare inefficace, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi tutti indicati in citazione o comunque modificare il decreto ingiuntivo opposto nella misura che si riterrà di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria e provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 bis all'indicazione del pagamento ratele dell'eventuale residuo dovuto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
2 - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
dell'importo di euro 8.518,87, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B., dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione dei ratei e/o degli interessi corrisposti”, con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. preliminarmente doveva essere eccepita la nullità della procura speciale con cui la quale procuratore speciale della aveva, a sua volta, nominato CP_3 CP_1
procuratore speciale l'avv. In particolare, nella procura concessa dalla Controparte_4 [...]
alla non era stata prevista espressamente la facoltà di subdelega, CP_1 CP_3
pertanto, l'Avv. era privo di poteri e non poteva conferire mandato all'Avv. Controparte_4
Pucci, con conseguente nullità ed invalidità del ricorso per ingiunzione;
2. il ricorso per decreto ingiuntivo, poi, era stato presentato dalla Controparte_1
(asseritamente già nella qualità di procuratrice generale di
[...] CP_3 Controparte_2
ed entrambe le procure non erano idonee a trasferire i poteri al procuratore speciale;
[...]
3. dalla invalidità della procura derivava anche la carenza di poteri all'avv.to Pucci ad autenticare il ricorso per ingiunzione. Ne conseguiva, altresì, la notifica di una copia autentica del ricorso e del decreto nei termini di legge;
3 4. l'atto di cessione allegato dalla parte ricorrente, in sede monitoria, poi, escludeva la possibilità di accertare se il credito azionato rientrasse effettivamente nell'operazione traslativa di cessione di crediti in blocco. poi, mai aveva ricevuto la messa in mora Parte_1
indicata dalla controparte e sulla base della quale veniva fondata la legittimazione attiva;
5. i contratti azionati in sede monitoria erano, in realtà, semplici moduli di richiesta, neppure completi. L'opponente, infatti, mai aveva ricevuto copia dei contratti sottoscritti, in contrasto con quanto previsto dalla normativa in materia e, in particolare, dall'art. 117 TUB che prevedeva la forma scritta ad substantiam;
6. dovevano essere, poi, contestati gli estratti conto depositati in atti;
7. i tassi complessivi applicati, tenuto conto anche dei costi, ancora, erano superiori alla soglia d'usura già con riguardo agli interessi corrispettivi e, pertanto, anche con riferimento a quelli di mora. In ogni caso il tasso globale eccedeva il limite imposto dal “tasso soglia”, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. che prevedeva la nullità degli interessi ed il pagamento del solo capitale;
8. anche in ipotesi di espunzione degli interessi, l'importo eventualmente residuo neppure era dovuto ed esigibile in quanto doveva essere applicato l'art. 125 bis TUB che prevedeva la rateizzazione e, in ogni caso, la compensazione con il maggior credito derivante dalla richiesta di risarcimento del danno avanzato;
9. il contratto, poi, indicava un TAEG palesemente difforme da quello realmente applicato, con conseguente illiquidità del credito relativo agli interessi;
10. mancava, ancora, l'approvazione specifica delle clausole applicative degli interessi, comunque, forieri di anatocismo. L'istituto di credito, in ogni caso, aveva applicato interessi debitori ultralegali non pattuiti, spese e commissioni non concordate e non dovute, con valuta diversa da quella effettiva. Doveva, pertanto, eccepirsi la nullità della clausola di determinazione del tasso debitore mediante rinvio agli usi piazza essendo non validamente pattuita e contraria a quanto disposto dall'art. 1284 c.c.;
11. l'intero rapporto, allora, doveva essere ricalcolato applicando, sullo scoperto, esclusivamente il tasso d'interesse legale come previsto dalla legge;
12. doveva, infine, essere eccepita la prescrizione di tutti i crediti azionati e la decadenza dall'azione monitoria.
4 Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
• quanto alla eccepita carenza di poteri in capo al procuratore speciale, doveva rilevarsi che, in data 09.12.2020, la aveva nominato, quale proprio procuratore, la Controparte_2
“affinchè, in persona dei suoi legali rappresentanti e dei suoi amministratori, dirigenti, CP_3
dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati a compiere per la mandataria gli atti di seguito indicato nonché in persona dei sub-procuratori che verranno di volta in volta nominati dalla mandataria, compia tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi …”. In forza di detta procura, il 09.12.2020, la a sua volta, nominava, a partire dal giorno 1 CP_3
gennaio 2021, quale procuratore della Società e della società CP_3 Controparte_2
nonché di altri e diversi soggetti rappresentati dalla Società in forza di procure CP_3
alla medesima, anche in futuro, rilasciate, l'Avv. , “affinchè in nome e per conto delle Controparte_4
mandanti compia tutti gli atti sostanziali e processuali … e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, affinchè possa: 12) conferire e revocare sub-procure alle liti ad avvocati e procuratori, in via disgiunta o congiunta fra loro, con gli stessi o più limitati poteri”;
• era, altresì, documentato sia che, in data 01.01.2021, la aveva Controparte_2
cambiato denominazione in sia l'operazione di cessione dei crediti Controparte_2
intervenuta tra la e la con il relativo elenco di crediti;
Parte_2 Controparte_1
• provata era altresì la ricezione, da parte dell'odierna opponente, della CP comunicazione trasmessa dalla , ex art. 1264 c.c., in data 06.08.2019;
• in ogni caso, la parte opponente non aveva dato prova di aver onorato le rate in conseguenza delle quali, poi, era stata svolta l'azione monitoria e del tutto irrilevante era l'eccezione relativa alla mancata notifica della cessione;
• infondate erano, inoltre, le doglianze relative all'asserita carenza di forma scritta del contratto. A prescindere dalla validità del contratto c.d. monofirma, dalle schede contrattuali in atti era possibile evincere la dichiarazione fornita dalla di aver ricevuto i Parte_1
documenti;
• ancora, erano state pattuite validamente tutte le condizioni contrattuali e il credito era stato accertato a mezzo di estratto conto analitico con la registrazione di tutte le
5 movimentazioni. Le contestazioni generiche della parte opponente non erano sufficienti a privare di efficacia i contratti stipulati;
• altresì infondata era l'eccezione di prescrizione. Infatti, il prestito personale, sottoscritto in data 28.01.2015, prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 48 rate mensili,
a partire dal 01.03.2015 e, dall'esame dell'estratto conto analitico relativo alla carta revolving, emergeva che la aveva effettuato l'ultimo pagamento in data 05.12.2017, con la Parte_1
conseguenza che il credito si sarebbe potuto prescrivere solo il 05.12.2027;
• in ogni caso, la prescrizione era stata, in ogni caso, interrotta per entrambi i crediti con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento del 06.08.2019 e con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
* * *
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Tanto premesso, preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione svolta dalla parte opponente relativa all'asserita carenza dei poteri in capo al procuratore speciale della parte opposta, avv.to dalla quale deriverebbe la nullità delle ulteriori procure, ivi Controparte_4
compresa quella in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
6 In particolare, l'opponente ha lamentato la mancata previsione, nell'ambito della procura rilasciata, in data 09.12.2020, dalla alla del poter di subdelega, Controparte_1 CP_3
dalla quale discenderebbe la carenza da parte della detta ultima società procuratrice di nominare ulteriori delegati, con conseguente nullità della procura rilasciata, in data 09.12.2020, dalla all'avv.to nonché la carenza di poteri in capo al procuratore, avv.to CP_3 CP_4
Emanuele Pucci (nominato dallo stesso avv.to , sia in ordine al deposito del Controparte_4
ricorso per decreto ingiuntivo, sia all'autentica del decreto ingiuntivo, all'esito, emesso dal
Tribunale di Fermo.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Sul punto, in particolare, è stata versata in atti la procura, conferita a mezzo di atto per rogito del Notaio , in data 09.12.2020, con la quale la – che, di lì a Persona_1 Controparte_1
poco, avrebbe assunto la denominazione attuale di a seguito della non Controparte_2
contestata incorporazione della stessa nella – ha nominato, con Controparte_1
decorrenza dal giorno 01.01.2021, suo procuratore la ffinchè “in persona dei suoi CP_3
legali rappresentanti e dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati a compiere per la mandataria gli atti di seguito indicati nonché in persona dei sub-procuratori che verranno di volta in volta nominati dalla mandataria, compia tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77
c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi…”. Come correttamente sottolineato dalla parte opposta, con la procura in questione, la ha conferito alla mandataria, tra i vari Controparte_1
poteri, al n. 12), quello di “nominare, sostituire e revocare avvocati ed altri soggetti legalmente abilitati e negoziare le relative condizioni di incarico, incaricandoli, in via disgiunta o congiunta tra loro, della rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale e stragiudiziale della mandante, anche tramite il rilascio di procure”, genericamente enunciate, tra le quali includere anche “quelle generali alle liti, includenti la rappresentanza sostanziale o processuale della mandante medesima, in ogni competente sede giudiziaria e in ogni stato e grado del relativo procedimento, conferendo loro ogni più ampio potere di legge ed in ogni caso quelli descritti” nei punti precedenti della procura, “compreso quello di sostituire altri a sé e di nominare sub- procuratori con gli stessi o più limitati poteri, i quali agiranno in via congiunta o disgiunta tra loro” (cfr. doc.
2 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
7 In forza di detta procura, allora, del tutto legittimo ed efficace deve ritenersi il conferimento di ulteriore procura in capo all'Avv.to nominato, a sua volta, con decorrenza Controparte_4
dal giorno 01.01.2021, procuratore della e della attribuendo CP_3 Controparte_5
allo stesso, al punto 12), tra gli altri poteri, quello di “conferire e revocare sub-procure alle liti ad avvocati
e procuratori, in via disgiunto o congiunta fra loro, con gli stessi o più limitati poteri” (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
A sua volta, il procuratore avv.to allora, del tutto legittimamente ha Controparte_4
conferito la procura alle liti, depositata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, all'avv.to
Emanuele Pucci al fine di agire in sede monitoria (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e allegata procura depositata dalla parte opposta).
Passando alla disamina dell'ulteriore motivo di opposizione, deve premettersi che con lo stesso la parte opponente ha contestato la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
quale procuratrice generale di non avendo la Controparte_1 Controparte_2
cessionaria fornito prova dell'inclusione del credito, azionato in via monitoria, tra quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco dedotta già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, opportunamente richiamando sul punto i principi espressi dalla Suprema
Corte, osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Con maggiore sforzo esplicativo, allora, deve rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili
8 con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2951), al netto della formazione del giudicato interno.
Confermata, allora, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Sul punto, deve prendersi le mosse dalla ricostruzione fattuale della vicenda traslativa e dai principi già espressi in sede di concessione della provvisoria esecuzione salvo, poi, arricchirli, tenuto anche conto dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Ebbene, ribadito che l'opponente in questa sede ha solo contestato la possibilità di includere il credito vantato nei suoi confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto del deposito da parte dell'opposta di copia della proposta di contratto per la cessione di crediti pro- soluto del 19.06.2019 sottoscritto dalla cui è seguita, in pari data, l'accettazione Controparte_1
da parte della cedente AG UC S.p.a. (cfr. doc. 6 fascicolo di parte opponente). In questi termini, deve ritenersi provata la conclusione del contratto di cessione, nello specifico, neppure contestata dall'opponente.
Ancora, la parte opposta aveva allegato, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la copia dell'allegato A contenente l'elenco identificativo dei crediti coinvolti nell'operazione traslativa, nonché la comunicazione della cessione – inviata alla debitrice con raccomandata
A/R del 19.06.2019, spedita in data 18.07.2019 e ricevuta, in data 06.08.2019, dalla destinataria
(cfr. docc.
6-7 e 10-11 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria). Parte_1
Detta ultima comunicazione, ritualmente inviata alla debitrice ceduta, con spedizione perfezionatasi – come detto in data 06.08.2019 – ben assurge ad elemento idoneo ad integrare i requisiti di pubblicità necessari per la vicenda della cessione.
In questi termini, allora, il credito per cui è causa sarebbe pervenuto alla Controparte_1
per via di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co.
2-4, T.U.B. Secondo la più diffusa e lineare opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
9 Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264
c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020) – tuttavia, ricorrente, nel caso di specie – senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr. Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio, segnalando le opportune differenze.
10 La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che: “nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa
Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui:
"l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche
11 indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr.
Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, allora, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, lo stesso contratto di cessione (al pari dell'avviso in Gazzetta Ufficiale) può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove le sue indicazioni siano sufficientemente arricchite da ulteriori evidenze.
Ebbene nel caso di specie, si è già rilevato come non sia messa in discussione tra le parti la ricorrenza di una vicenda traslativa intercorsa tra la AG UC S.p.a. e la Controparte_1
avente ad oggetto la cessione in blocco di crediti - del resto documentalmente provata - ma solo l'effettiva ricomprensione del credito per cui è causa proprio nel novero di quelli trasferiti.
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nel contratto di cessione, negli estratti conto versati in atti e nella notifica al creditore ceduto della stessa vicenda traslativa che lo ha interessato, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate ed integrate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Ed invero solo nel caso – non ricorrente nella fattispecie che ci occupa– in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione del singolo credito, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi
12 sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto.
D'altra parte, ciò non esclude che tali elementi, unitamente ad altri, possano eventualmente essere valutati come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Tanto detto, nella specie, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria.
Ed invero, la parte opposta ha allegato elementi che corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione.
Sul punto, infatti, è stato versato in atti il contratto di cessione e l'allegato contenente la lista dei crediti ceduti – tra i quali vengono espressamente menzionati quelli di cui ai contratti azionati in sede monitoria – il cui contenuto specifica la tipologia di crediti oggetto dell'operazione negoziale in parola.
In esso, invero, è possibile leggere, quanto all'oggetto della cessione da AG UC
S.p.a. a quanto segue: “Le Parti si danno reciprocamente atto che, con il presente Controparte_6
Contratto, hanno inteso trasferire un portafoglio di Crediti rispondenti, alla data del 31 maggio 2019, alle seguenti caratteristiche e criteri comuni di individuazione … :
7.1.1 traggano origine da rapporti di credito al consumo denominati in Euro e regolati dalla legge italiana, i cui crediti del Cedente siano liberamente cedibili, finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti (A) da AG
UC S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di AG S.p.A.) oppure da UC S.p.A.
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in AG S.p.A).;
7.1.2 sia stata dichiarata da parte di AG UC S.p.A. la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine, ovvero il debitore - una volta decorsa la scadenza finale del relativo piano di ammortamento per il rimborso del capitale - sia stato costituito in mora da AG UC S.p.A. per il mancato pagamento dei
Crediti medesimi, prima del 31 maggio 2019 (incluso);
13
7.1.3 non siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali e/o di sovra- indebitamento;
7.1.4 non siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima del omissis
7.1.5 non siano stati oggetto di accordi transattivi né di piani di dilazione tra il Debitore Ceduto e il
Cedente a seguito o nell'ambito dei quali siano stati emessi da parte ovvero per conto del Debitore Ceduto titoli o effetti cambiari in favore del Cedente, né siano stati emessi da parte o per conto del Debitore Ceduto titoli o effetti cambiari in favore del Cedente in relazione ad altri rapporti di credito (diversi da quelli da cui originano i relativi Crediti ceduti) in essere tra il Debitore Ceduto e il Cedente medesimo;
7.1.6 crediti in relazione ai quali non siano in corso Procedure Giudiziali;
7.1.7 non siano vantati nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche o comunque residenti al di fuori dell'area economica europea o della Svizzera;
7.1.8 non siano vantati nei confronti di soggetti risultanti e dichiarati come incapaci di intendere e volere
e/o incapaci di agire alla data di stipula del relativo Contratto di Credito;
7.1.9 aventi un Saldo in Linea Capitale non inferiore a Euro omissis;
7.1.10 crediti in relazione ai quali non sia stato notificato al Cedente l'avviso di un procedimento penale connesso con la stipulazione ed esecuzione del relativo Contratto di Credito”.
A fronte di quanto specificato nel contratto di cessione, la parte opposta ha allegato elementi da cui inferire la riconducibilità del credito per cui è causa tra quelli ceduti, considerata la natura dei contratti (di credito al consumo e di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) v. infra) e la data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (al 08.05.2018, per quanto riguarda il contratto n. 51540409 di prestito personale e al 06.06.2018, per quanto riguarda il contratto di apertura di credito– cfr. estratti conto, emessi da AG UC S.p.a. allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
Sul punto, la parte opponente ha solo contestato genericamente il mancato invio di qualsivoglia documentazione relativa alla cessione, e alla messa in mora. Peraltro, una simile circostanza – che, al più, può avere effetti in termini di mancata messa in mora nei riguardi del debitore, nella specie, comunque superati con l'attivazione del procedimento monitorio – mai può valere ad escludere il credito dall'operazione di cessione, in assenza di specifica contestazione della ricorrenza delle circostanze che, a quella data, avrebbero legittimato la
14 decadenza in parola. La difesa dell'opponente, peraltro, non ha operato alcuna contestazione specifica in merito ad un'eventuale estinzione dell'obbligazione dovuta, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto tra quelli oggetto di cessione.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, la parte opponente ha eccepito la nullità dei contratti azionati in via monitoria, lamentando, da un lato, che gli stessi fossero dei meri moduli di richiesta, dall'altro, la mancanza di forma scritta in violazione dell'art. 117 TUB, non avendo la ricevuto copia degli stessi. Parte_1
Il motivo di opposizione è infondato.
Sul punto, è opportuno premettere che la ha depositato, già in Controparte_1
sede di ricorso per decreto ingiuntivo, copia del contratto di prestito personale n. 051540409, stipulato da con la AG-UC S.P.A., in data 27.01.2015, nonché copia Parte_1
del contratto di credito al consumo per apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), n. 052037009, stipulato dalle medesime parti, in data 07.05.2015 (cfr. docc. 4 e 9 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
In entrambi i contratti, ritualmente conclusi secondo lo schema proposta-accettazione, la mutuante ha sottoscritto separatamente e personalmente – con firma mai disconosciuta – la clausola relativa alla dichiarazione di aver letto e compreso il documento SECCI (documento delle informazioni europee di base sul credito al consumo), le condizioni generali del contratto e di accettare le stesse “integralmente senza riserva alcuna”, nonché la clausola relativa alla dichiarazione sulla messa a disposizione della guida sul credito ai consumatori e al ritiro dell'informativa relativa ai sistemi di informazione creditizia e, soprattutto, della richiesta
(contratto) completa di ogni sua parte. La debitrice ha altresì approvato specificamente le clausole ivi indicate.
In questi termini, allora, può apprezzarsi il superamento delle contestazioni svolte dalla con riguardo al mancato rispetto delle norme poste a presidio delle garanzie relative Parte_1
alla forma scritta prevista, nell'ambito dei rapporti lato sensu bancari, ad substantiam.
Passando, allora, al vaglio dell'ulteriore motivo di opposizione, con lo stesso,
l'opponente ha inteso contestare l'erronea indicazione dei tassi, il superamento del tasso soglia
15 relativamente sia agli interessi corrispettivi, sia a quelli moratori, nonché l'applicazione di interessi ultralegali e in violazione del divieto di anatocismo.
Sul punto preme osservare che nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe all'attore in senso sostanziale
– e, pertanto, in questa sede, all'opposta – esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n.
13533.2001; Cass. n. 3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
In questi termini, vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile ex art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Corollario normativo è la necessità del convenuto – nel caso di specie dell'opponente - della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
La "non contestazione"- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Nella fattispecie l'opposta ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente producendo in giudizio i contratti conclusi con l'opponente, così, dimostrando il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato dedotto in lite;
spettava quindi alla parte opponente di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'obbligazione non adempiuta.
16 Ebbene, nella presente fase a cognizione piena, la parte opposta ha provato sia il titolo da cui deriva il proprio credito, sia l'ammontare dello stesso allegando l'inadempimento della controparte in ordine al pagamento delle rate del finanziamento e del contratto di apertura di credito per cui è causa;
sarebbe spettato, pertanto, al debitore di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n.
15659.2011; conf. Sezioni Unite n. 13533.2001; Cass. n. 3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
In punto di fatto, come già premesso, emerge ex actis, che in data 27.01.2015,
[...]
ha stipulato con la AG UC S.p.a. un contratto di “prestito personale”, mediante il Parte_1
pagamento di 48 rate mensili, uguali e costanti, con il quale è stata erogata la somma di euro
5.500,00 (cfr. contratto di finanziamento allegato al doc. 4 dalla parte ricorrente in sede monitoria).
È stata documentata, ancora, la sottoscrizione di ulteriore contratto di “apertura di credito revolving utilizzabile con carta di credito”, dalla medesima AG UC S.p.a., in data 04.05.2015, in favore dell'opponente, per un importo totale del credito pari ad un fido di euro 5.000,00, mediante il pagamento di rate mensili, uguali e costanti.
Sul punto, va innanzitutto rilevato che la parte opponente ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la l'istituto di credito avrebbe applicato interessi usurari e avrebbe violato norme imperative da cui deriverebbe la nullità dei prestiti o quantomeno la loro gratuità, nonché interessi indeterminati nel tasso e, comunque, non pattuiti, al pari di oneri, costi e commissioni. Invero, nell'atto di citazione risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la parte opposta. Le deduzioni dell'opponente neppure sono state supportate da alcun accertamento peritale di parte.
Tanto detto, è sufficiente esaminare la documentazione contrattuale agli atti per verificare la puntuale individuazione delle condizioni applicate ai rapporti bancari per cui è causa.
Con riferimento ai tassi di interessi applicati, il contratto di finanziamento per il finanziamento personale, espressamente determina il numero di rate costanti, a cadenza mensile
(n. 48) e individua l'interesse nominale annuo (TAN) in 11.01%. Gli interessi di mora,
17 parimenti, sono stati esplicitamente pattuiti, in ipotesi di inesatto o ritardato pagamento, nell'1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata. Ancora, è stato individuato un TAEG pari al 13,80 %.
Con riferimento ai tassi di interessi applicati, l'ulteriore contratto di apertura di credito revolving, espressamente determina l'ammontare delle 12 rate costanti, a partire da un mese dalla data del primo utilizzo e individua l'interesse nominale annuo (TAN) nel 14,90%.
Espressamente, ancora, il contratto ha previsto che, per i ritardi di pagamento, non sarebbero stati addebitati al consumatore interessi di mora, né penali, ma solo le spese elencate nella sezione relativa ai “costi in caso di ritardo nel pagamento”, come meglio specificato all'art. 11 delle condizioni generali di contratto.
Le affermazioni che precedono valgono a chiarire, da un lato, la determinatezza e, pertanto, la prevedibilità dell'andamento delle rate del piano di ammortamento, anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimono valori oggettivi e agevolmente accertabili e le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire, dall'altro l'assenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico, dedotto in termini del tutto generici.
Ancora, la determinatezza delle condizioni – anche in assenza di concrete evidenze che depongano in senso opposto – consente di concludere per l'applicazione in maniera corretta le condizioni contrattuali pattuite.
Al riguardo, poi, si ricorda che, in base all'art. 121 t.u.b. relativo ai contratti di credito al consumatore, il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Specifica il comma 2 che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
18 Ebbene, la genericità dell'eccezione svolta dall'opponente non consente di chiarire se la parte opponente abbia lamentato l'erronea pattuizione a monte dell'indicatore in questione, come comprensivo solo di alcune delle condizioni, o la difforme applicazione in concreto.
Ancora, quanto alla doglianza riguardante l'applicazione di un tasso di interessi superiore alla soglia usuraria, va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il
Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020
n.19597, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
19 Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, anzi e per converso la contestazione appare soltanto genericamente accennata nell'atto di citazione, in difetto di qualsivoglia perizia di parte, senza l'opponente abbia richiamato le condizioni economiche applicate dalla banca né l'ammontare del tasso-soglia asseritamente superato.
Ancora, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso
Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass.
12965/2016).
Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla
Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n.
619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo
20 volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio - che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass.
Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).
Analoga genericità e comunque infondatezza caratterizza, per il vero, le contestazioni relative all'incidenza delle varie commissioni e degli ulteriori costi previsti contrattualmente ai fini del calcolo dell'usura, in ragione della circostanza che non risulta chiaro quali siano gli elementi da considerare in concreto ai fini della determinazione della tasso soglia, nonché del richiamato principio di omogeneità e delle specifiche condizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti sottoscritta dagli opponenti.
21 Alla luce dell'infondatezza delle nullità dedotte da parte opponente, deve essere rigettata anche la domanda di condanna alla declaratoria di gratuità del mutuo.
Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito in questione, dipendente da contratti di durata, rispetto ai quali è sufficiente richiamare il principio di diritto per il quale in contratti quali quelli di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 17798/2011). Quanto ai contratti di apertura di credito, in ogni caso, ai fini della decorrenza della prescrizione, deve tenersi conto del momento in chiusura o del passaggio a sofferenza del rapporto bancario de quo.
Ebbene, quanto al contratto di prestito personale, la scadenza dello stesso era espressamente prevista al 01.02.2019; quanto al contratto di apertura di credito – come già visto
– è stato documentato il passaggio a sofferenza in data 06.06.2018, corrispondente a quella della decadenza dal beneficio del termine. Si coglie, pertanto, la tempestività dell'azione volta al recupero del credito già in considerazione dell'attivazione del procedimento monitorio e dell'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto, portato alla notifica in data 22.04.2021 e ricevuto dall'opponente in data 28.04.2021.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, partendo dall'applicazione dei parametri medi, previsti per ogni fase del giudizio, al netto della fase istruttoria, di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1064/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 321/2021, emesso dal Tribunale di Fermo in data 16.04.2021;
22 ❖ condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 3.397,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 25.02.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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