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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 485/2025.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di reclamo a liquidazione giudiziale iscritta al n. 485/2025 R.G. e vertente tra
(C.F. ), in proprio e nella qualità di l.r.p.t. Parte_1 C.F._1
della (P.I. ), qui di seguito anche solo Controparte_1 P.IVA_1
, con gli avv.ti GIOVANNI GURNARI (C.F. Controparte_1
), CE NG (C.F. ) e C.F._2 C.F._3
C.F. ) Parte_2 C.F._4
-reclamanti- nei confronti di
(P.I. Controparte_2
, in persona del Curatore p.t. e qui di seguito anche solo “ P.IVA_1 [...]
con l'avv. DONATO PATERA (C.F. Controparte_2
CodiceFiscale_5 Email_1
-reclamata- nonché di
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
REGGIO CALABRIA, qui di seguito anche solo “PROCURA DI REGGIO”, Ufficio istante in prime cure e qui rappresentato, ex art. 38, comma IV, C.C.I.I., dal
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-parte ex art. 38 C.C.I.I.-
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Reggio Calabria n. 20/2025 del 15.07.2025, emessa all'esito del proc. n. 27/2025
R.G.P.U..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza del 24.11.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso del 14.05.2025 la EGGIO, preso atto della nota trasmessa Parte_3 dall'Agenzia in data 7.10.2024 e degli approfondimenti delegati (giuste note CP_3
della Guardia di Finanza prot. 279/8297 del 14.02.2025 e prot. n. 483/8297 del 06.03.2025), ha instaurato il procedimento di 1° grado (proc. n. 27/2025), evidenziando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società considerando: Controparte_1
(A) il superamento, nel triennio antecedente alla data di deposito del ricorso, i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1°, lett. d), del C.C.I.;
(B) la sussistenza di plurimi elementi sintomatici dell'insolvenza, fra cui: la situazione debitoria risultante dall'ultimo bilancio depositato (totale attivo pari a euro 1.566.438,00 e totale passivo pari a euro 1.858.947,00), afferendo poi la maggior parte delle passività a debiti di natura erariale e previdenziale, nonché il mancato deposito di bilanci fin dal 2021
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(risultando inattiva per cessata attività fin dalla data del 12.04.2021), non avendo la società dunque modo di reperire risorse utili a ripianare le passività.
I.1.2.- Con provvedimento del 21.05.2025 il Tribunale adito ha poi fissato l'udienza di convocazione delle parti, disponendo nelle more l'acquisizione, a cura della Cancelleria, dei documenti relativi al debitore, ex art. 367 CCII, dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dal
Registro delle imprese.
I.1.3.- A seguito poi dell'udienza del 24.06.2025, in difetto di costituzione della debitrice e ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 121 C.C.I.I., è stata emessa la sentenza qui gravata (n.
20/2025 del 15.07.2025), nella quale il Tribunale di prime cure ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della assumendo le relative statuizioni. Controparte_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 1.08.2025 e incardinante l'odierno reclamo (n. 485/2025 R.G.), la e il suo l.r.p.t. Controparte_1 Pt_1
, anche in proprio) hanno poi proposto reclamo ex art. 51 CCII e contestuale
[...]
istanza di sospensione ex art. 52 C.C.I.I. per:
(1) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. in relazione agli artt. 40
e 41 C.C.I.I. e art. 37 D.L. n. 76/2020;
(2) la mancata attivazione, a fronte di notifica telematica negativa, del diverso iter notificatorio di cui all'art. 40, commi VII e VIII, C.C.I.I..
I.2.2.- Con comparsa del 18.08.2025 si è poi costituita la Controparte_2
contestando le altrui prospettazioni e in particolare
[...] evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso reclamo, nonché dell'istanza di sospensione, e chiedendo altresì la condanna ex artt. 96 c.p.c. e 51, comma XV, C.C.I.I..
I.2.3.- All'esito, poi, dell'udienza del 28.08.2025 e con decreto del 29.08.2025, per le ragioni ivi indicate e da ritenersi qui richiamate per relationem, è stata poi disattesa l'istanza ex art. 52 C.C.I.I..
I.2.4.- All'esito poi dell'udienza di merito del 27.10.2025, non sussistendo ulteriori istanze da prioritariamente delibarsi, la procedura è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2025 - udienza svoltasi in forma c.d. cartolare e all'esito della quale, dichiarata esaurita la trattazione e con provvedimento ex art. 51, comma XI, C.C.I.I. del
25.11.2025, il procedimento è stato assegnato a sentenza senza termini.
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II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine ad alcuni profili, subiettivi [v. infra, sub III.1.] e obiettivi [v. infra, sub III.2.-III.2.2.], della presente impugnazione.
III.1.- Quanto al versante soggettivo, è da rammentarsi che:
(1) l' [rappresentato in questo grado, anche ex art. 38 C.I.I., solo dal P.G. Parte_4 presso la Corte d'Appello e dai relativi Sostituti (essendo poi nel caso di specie altresì intervenuta, originando la procedura da ricorso ex art. 38, comma I, C.C.I.I., la notifica al
P.M. presso il giudice a quo – cfr. notifica del 7.08.2025))], risulta essere stato regolarmente informato della pendenza della procedura (cfr. il passaggio atti al P.M./P.G. del 4.08.2025), come necessario e altresì del tutto sufficiente ai fini dell'art. 71 c.p.c., a nulla rilevando “la concreta assunzione di conclusioni” ovvero “la presenza” o meno “nelle udienze” ovvero “ai singoli atti istruttori”, “per i quali”, del resto, “non si richiede un formale avviso” – atteso che, come noto, “l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero … impone” solo “la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire
(comunicazione nella specie pacificamente avvenuta), mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa” (v., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 6/08/2024, n. 22214; Cass. civ., 23/06/2020, n.
12254; Cass. civ., 2/10/2013, n. 22567);
(2) la proposizione del reclamo anche in proprio da parte del liquidatore e l.r.p.t. della società assoggetta a liquidazione giudiziale [come nel caso di specie, risultando l'odierno reclamo chiaramente avanzato dal “sig. in proprio e nella qualità di Parte_5
amministratore e legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1
(cfr. pag. 1 del reclamo, nonché successive note scritte)] è senz'altro ammissibile,
[...]
essendo noto che, pur in difetto di effetto estensivo ex art. 256 C.C.I.I. (qui ovviamente non predicabile, trattandosi di s.r.l.), “l'ampia formula” “adottata” già “nell'art. 18 legge fall.” e oggi ribadita nell'art. 51, comma I, 2° periodo, C.C.I.I. “attesta senza ombra di dubbio che”
“tale legittimazione” “spetta iure proprio” anche all'amministratore, in quanto “legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento” (oggi di liquidazione) “anche
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[l]'amministratore di società di capitali, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti” e i “riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento” o di liquidazione, “sul piano sia morale - in relazione ad eventuali contestazioni di reati - che patrimoniale - in relazione ad eventuali azioni di responsabilità” [cfr. Cass. n. 7190/2019;
Cass. n. 12654/2014; Cass. n. 3368/2006; Cass. n. 9491/2002].
III.2.- Quanto poi al profilo obiettivo, l'odierno thema decidendum è fisiologicamente delimitato ai soli profili di doglianza fatti valere dalla parte reclamante - atteso che, come noto, “il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento” (oggi liquidazione giudiziale), ferma l'“inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c.”, “deve” tuttavia “contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l'impugnazione e la relative conclusioni” (cfr. l'attuale art. 51, comma II, lett. c), C.C.I.I.), con la conseguenza che “l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante” e che “il devoluto resta”, pertanto, “quello definito dal reclamo” [cfr., ex multis, Cass. civ., 17/07/2023, n. 20534; Cass. civ., 04/10/2022, n.
28789; Cass. civ., 3/11/2021, n. 31531; Cass. civ., 11/03/2019, n. 6978].
IV.- Tanto precisato, il reclamo è poi da disattendersi, con conseguente necessità di confermare la declaratoria di liquidazione giudiziale pronunciata in 1° grado.
V.- Oggetto di contestazione, come già evidenziato nel decreto ex art. 52 C.C.I.I. del
29.08.2025, è il solo profilo della notifica introduttiva del giudizio di prime cure.
V.1.- Le parti reclamanti, in particolare e pur non contestandone l'intervenuto perfezionamento [invero del tutto pacifico, poiché emergente per tabulas (cfr. il “dettaglio comunicazione/notificazione” del 21.05.2025, ore 12:49, registrante il perfezionamento e la
“ricevuta” “ottenuta”) e sottolineato a più riprese dalle stesse parti reclamanti (giusta
“notificazione” pacificamente “conforme al dettato normativo”, del tutto “valida” e la cui
“regolarità formale” non è in alcun modo censurata: cfr. pagg.
2-3 e 4-5 del reclamo)], hanno censurato esclusivamente la disciplina sottesa, lamentando per un verso il vulnus difensivo asseritamente derivante dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020 e violativo degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
[v. supra, sub I.2.1., punto (1)] e per altro verso la mancata attivazione delle modalità notificatorie alternative ex art. 40, commi VII e VIII, C.C.I.I. [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
Entrambi tali contestazioni, tuttavia, risultano insuscettibili di accoglimento.
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VI.- Muovendo dalla 1° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1), nonché pagg.
3-7 del reclamo], e dunque dalla dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. asseritamente derivante dalle norme sottese a tale (rituale) notifica [e in specie dall'art. 37 del D.L. 76/2020, che ha novellato l'art. 16 del D.L. 185/2008 e previsto, nel caso di società con PEC inattiva,
l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte dell' , essa è Controparte_4 senz'altro meritevole di reiezione.
VI.1.- Sul punto si è infatti già condivisibilmente evidenziato che “il buon esito della notifica eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica pubblicato nel Registro delle Imprese”, “anche se assegnato d'ufficio”, risulta senz'altro “idoneo a garantire la validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII”, potendosi e dovendosi “fare affidamento sulle risultanze del Registro delle Imprese” in ogni caso e pur per l'ipotesi di “indirizzo”
“assegnato d'ufficio”, non risultando affatto “leso”, in un tal caso, “il diritto di difesa del soggetto del cui patrimonio è stata chiesta la liquidazione giudiziale” (cfr. Corte App. Napoli,
26/01/2024, n. 17).
VI.2.- E ciò considerando sia l'ampia e piena “discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell'atto da notificare” (cfr., ex aliis, Corte Cost., 23/07/2018, n. 175), sia la non manifesta irragionevolezza della soluzione adottata, di per sé invero non comportante:
(a) né una discriminazione irragionevole ex art. 3 Cost. - scaturendo invero l'assegnazione officiosa del domicilio digitale da un comportamento chiaramente contra legem [avendo la società violato l'obbligo di “dotarsi” e “mantenere attivo durante la vita dell'impresa” “il suo indirizzo PEC” e ponendosi dunque il regime normativo “come conseguenza immediata e diretta della” sua “violazione”, a fronte della quale “il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità”: cfr. art. 16 D.L. 185/2008, nonché Corte Cost.,
16/06/2016, n. 146; Cass. n. 3602/2011; Cass. n. 32/2008], il quale peraltro viene accertato in contraddittorio con la parte stessa e a seguito di specifico procedimento ex art. 16, commi 6 bis e 6 ter, D.L. 185/2008 [di cui non è stato qui neanche dedotto il difetto (cfr., a contrario,
CGT Napoli, 18/02/2025, n. 2890) ovvero l'erroneo svolgimento (peraltro ex se non dirimente: cfr. ancor Corte App. Napoli n. 17/2024, cit.)];
(b) né una lesione iniqua e irrimediabile ex artt. 24 e 111 Cost. - attesa la sussistente, e del tutto sufficiente (Corte Cost. nn. 175/2018 e 146/2016, nonché Cass., Sez. un., n. 28452/2024,
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spec. pag. 21), “possibilità di conoscenza” [essendo l'indirizzo PEC assegnato “attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore” e riportato, oltre che su Ini-Pec, anche nella sua visura camerale, trattandosi pertanto di “modalità di esecuzione che ne assicura la conoscibilità” “semplicemente consultando il Registro delle Imprese” (cfr. art. 16, comma 6 bis, D.L. 185/2008, nonché Corte App. Napoli n. 17/2024, cit., e Cass., Sez. un., n.
28452/2024)], nonché “la riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo” e la conseguente possibilità di “indicare” “i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi” anche “per la prima volta” solo “in sede di reclamo” (cfr. ancora Corte Cost. n. 146/2016, cit.).
VI.3.- Non sussistendo pertanto i vizi prospettati, è evidente che, come detto e qui da ribadirsi, sia senz'altro da rigettarsi la 1° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VII.- Parimenti insuscettibile di accoglimento risulta altresì il 2° motivo di reclamo [v. supra, sub I.2.1., punto (2), nonché pagg.
8-10 del reclamo], prospettante, come detto, l'asserita necessità di attivazione, nel caso di specie, delle modalità notificatorie alternative di cui all'art. 40, commi VII e VIII, C.C.I.I. (inserimento nell'area web o notifica presso la sede legale dell'impresa).
VII.1.- E tuttavia, non v'è dubbio che tali modalità risultino meramente gradate, potendo pertanto a esse ricorrersi solo e soltanto in caso di impossibilità o di esito negativo della forma prioritaria di notifica, i.e. quella telematica [atteso che “nel caso delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria è la stessa legge ad imporre che esse avvengano
“esclusivamente” a mezzo PEC nei confronti dei soggetti obbligati a munirsene” (cfr. Cass.,
Sez. un., n. 28452/2024)].
Esito negativo, tuttavia, qui pacificamente da escludersi, essendo pacificamente intervenuta una “notificazione” telematica “conforme al dettato normativo” e del tutto “valida” [v. supra, sub V.1.], rilevando poi ovviamente a tal fine non già la prospettata “conoscenza effettiva”, ma esclusivamente il compimento delle formalità previste [tassative, nonché obbligatorie e inderogabili (anche arg. ex art. 151 e 160 c.p.c.), e di per sé sia necessarie, sia sufficienti a produrre gli effetti stabiliti ex lege (di per sé dipendenti dal solo compimento delle formalità prescritte, a fronte delle quali non occorre alcun elemento ulteriore, né sussiste alcuna possibilità di prova contraria, non potendosi ovviamente porre nel nulla una notificazione
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ritualmente eseguita sol sulla base dell'assunto che la conoscenza, in concreto, non sarebbe stata raggiunta)].
VII.2.- Difettando, pertanto, l'imprescindibile presupposto dell'invocato potere-dovere di dar corso a tali forme, ulteriori, gradate e meramente eventuali, di notifica [poiché subordinate a evenienza (difetto di valida notifica telematica) qui pacificamente non realizzatasi (v. supra, sub VII.1., nonché sub V.1.)], è pacifico che risulti da disattendere anche tale 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VIII.- Considerata, pertanto, la non accoglibilità di entrambe le censure fatte valere dalla società impugnante [v. supra, sub VI.-VII.2.] e l'insussistenza di ulteriori profili scrutinabili
[poiché estranei al “devoluto” cui qui rigorosamente attenersi: v. supra, sub III.2.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della sentenza ex art. 121 C.C.I.I. emessa in prime cure.
IX.- Venendo, da ultimo, al regolamento delle spese di lite, cui provvedersi solo in relazione al presente grado di giudizio [cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526] ed esclusivamente in favore della
[atteso che l'“ufficio del pubblico Controparte_2 ministero”, pur “quando … soccombente risulti un suo contraddittore”, chiaramente “non può” “essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese” (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 5165/2004, nonché, ex multis, Cass. n. 20652/2011; Cass., n. 11191/2003; Cass.,
SS.UU., n. 2123/1965], esse seguono la soccombenza delle reclamanti [ovviamente da condannarsi in solido sulla scorta del principio di cui all'art. 97, comma I, c.p.c. (nonché all'ampia nozione di “interesse comune” ivi menzionata: cfr. Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476;
Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n.
6976; Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739)].
IX.1.- Esse sono poi liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(2) ai parametri di cui alla tabella n. 12 [in virtù dell'art. 4, comma 10 sexies, del D.M.
55/2014, come introdotto dal menzionato D.M. 147/2022 e a mente del quale “nel caso di
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reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento”, “si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12”];
(3) al valore della domanda, indeterminabile [non venendo qui in rilievo “l'entità del passivo”
e “la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione”
(cfr. Cass. civ., Sez. un., 24/07/2007, n. 16300 e Cass. civ., 12/05/2014, n. 10277)] e di non eccessiva complessità [occorrendo dunque applicare lo scaglione superiore a € 26.000,01 - e ciò in virtù dell'art. 5, comma VI, D.M. 55/2014 (“le cause di valore indeterminabile si considerano … di valore non inferiore a euro 26.000,00”), nonché del conseguente principio per cui, ove non vi siano “particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso” (evenienza qui da escludersi), “i 26.000 Euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile”: cfr. Cass. civ., 13/01/2022, n.
968)];
(4) alla necessità, infine, di procedere agli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere strettamente documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.2.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
IX.3.- Non ricorrendo, invece, gli estremi della “mala fede” o della “colpa grave” della parte soccombente [non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte (v. Cass. civ., 30/06/2010, n. 15629) e non sussistendo un utilizzo distorsivo dello “strumento” processuale (cfr. Cass. civ., 18/11/2019, n. 29812), né la formulazione di “tesi” addirittura “abnorm[i]” (cfr. Cass. civ., 5/05/2003, n. 6796)], né della
“mala fede” del suo legale rappresentante [presupposto, giova osservare, qui espressamente previsto e più restrittivo rispetto ai “motivi gravi” di cui all'art. 94 c.p.c. - non risultando in ogni caso qui integrata una così “macroscopica infondatezza del gravame” tale da “rende[re] palese l'assenza di normale prudenza nella sua proposizione” e idonea a giustificare
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l'applicazione di tale disposizione (cfr., a contrario, Corte App. Milano, 3/02/2022, in Leggi
d'Italia.it)], alcuna ulteriore statuizione in punto di spese è poi da emettersi ai sensi degli artt.
96 e 51, comma XV, 1° e 2° parte, C.C.I.I..
X.- Alla luce, infine, dell'art. 51, comma XII, C.C.I.I., nella formulazione attuale e qui ratione temporis vigente (successiva al d.lgs. 136/2024, c.d. Correttivo-ter o Correttivo 2024), occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 485/2025, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Reggio Calabria n. 20/2025 del 15.07.2025, emessa all'esito del proc. n. 27/2025
R.G.P.U., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA i reclamanti, in solido, alla refusione delle spese del presente grado in favore della reclamata ( , Controparte_2 spese liquidate in € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla reclamante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002;
4) DISPONE, ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza, a cura della
Cancelleria e in via telematica, venga: (a) notificata alle parti;
(b) comunicata al Tribunale di prime cure;
(c) pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di reclamo a liquidazione giudiziale iscritta al n. 485/2025 R.G. e vertente tra
(C.F. ), in proprio e nella qualità di l.r.p.t. Parte_1 C.F._1
della (P.I. ), qui di seguito anche solo Controparte_1 P.IVA_1
, con gli avv.ti GIOVANNI GURNARI (C.F. Controparte_1
), CE NG (C.F. ) e C.F._2 C.F._3
C.F. ) Parte_2 C.F._4
-reclamanti- nei confronti di
(P.I. Controparte_2
, in persona del Curatore p.t. e qui di seguito anche solo “ P.IVA_1 [...]
con l'avv. DONATO PATERA (C.F. Controparte_2
CodiceFiscale_5 Email_1
-reclamata- nonché di
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
REGGIO CALABRIA, qui di seguito anche solo “PROCURA DI REGGIO”, Ufficio istante in prime cure e qui rappresentato, ex art. 38, comma IV, C.C.I.I., dal
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-parte ex art. 38 C.C.I.I.-
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Reggio Calabria n. 20/2025 del 15.07.2025, emessa all'esito del proc. n. 27/2025
R.G.P.U..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza del 24.11.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso del 14.05.2025 la EGGIO, preso atto della nota trasmessa Parte_3 dall'Agenzia in data 7.10.2024 e degli approfondimenti delegati (giuste note CP_3
della Guardia di Finanza prot. 279/8297 del 14.02.2025 e prot. n. 483/8297 del 06.03.2025), ha instaurato il procedimento di 1° grado (proc. n. 27/2025), evidenziando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società considerando: Controparte_1
(A) il superamento, nel triennio antecedente alla data di deposito del ricorso, i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1°, lett. d), del C.C.I.;
(B) la sussistenza di plurimi elementi sintomatici dell'insolvenza, fra cui: la situazione debitoria risultante dall'ultimo bilancio depositato (totale attivo pari a euro 1.566.438,00 e totale passivo pari a euro 1.858.947,00), afferendo poi la maggior parte delle passività a debiti di natura erariale e previdenziale, nonché il mancato deposito di bilanci fin dal 2021
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(risultando inattiva per cessata attività fin dalla data del 12.04.2021), non avendo la società dunque modo di reperire risorse utili a ripianare le passività.
I.1.2.- Con provvedimento del 21.05.2025 il Tribunale adito ha poi fissato l'udienza di convocazione delle parti, disponendo nelle more l'acquisizione, a cura della Cancelleria, dei documenti relativi al debitore, ex art. 367 CCII, dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dal
Registro delle imprese.
I.1.3.- A seguito poi dell'udienza del 24.06.2025, in difetto di costituzione della debitrice e ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 121 C.C.I.I., è stata emessa la sentenza qui gravata (n.
20/2025 del 15.07.2025), nella quale il Tribunale di prime cure ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della assumendo le relative statuizioni. Controparte_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 1.08.2025 e incardinante l'odierno reclamo (n. 485/2025 R.G.), la e il suo l.r.p.t. Controparte_1 Pt_1
, anche in proprio) hanno poi proposto reclamo ex art. 51 CCII e contestuale
[...]
istanza di sospensione ex art. 52 C.C.I.I. per:
(1) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. in relazione agli artt. 40
e 41 C.C.I.I. e art. 37 D.L. n. 76/2020;
(2) la mancata attivazione, a fronte di notifica telematica negativa, del diverso iter notificatorio di cui all'art. 40, commi VII e VIII, C.C.I.I..
I.2.2.- Con comparsa del 18.08.2025 si è poi costituita la Controparte_2
contestando le altrui prospettazioni e in particolare
[...] evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso reclamo, nonché dell'istanza di sospensione, e chiedendo altresì la condanna ex artt. 96 c.p.c. e 51, comma XV, C.C.I.I..
I.2.3.- All'esito, poi, dell'udienza del 28.08.2025 e con decreto del 29.08.2025, per le ragioni ivi indicate e da ritenersi qui richiamate per relationem, è stata poi disattesa l'istanza ex art. 52 C.C.I.I..
I.2.4.- All'esito poi dell'udienza di merito del 27.10.2025, non sussistendo ulteriori istanze da prioritariamente delibarsi, la procedura è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2025 - udienza svoltasi in forma c.d. cartolare e all'esito della quale, dichiarata esaurita la trattazione e con provvedimento ex art. 51, comma XI, C.C.I.I. del
25.11.2025, il procedimento è stato assegnato a sentenza senza termini.
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II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine ad alcuni profili, subiettivi [v. infra, sub III.1.] e obiettivi [v. infra, sub III.2.-III.2.2.], della presente impugnazione.
III.1.- Quanto al versante soggettivo, è da rammentarsi che:
(1) l' [rappresentato in questo grado, anche ex art. 38 C.I.I., solo dal P.G. Parte_4 presso la Corte d'Appello e dai relativi Sostituti (essendo poi nel caso di specie altresì intervenuta, originando la procedura da ricorso ex art. 38, comma I, C.C.I.I., la notifica al
P.M. presso il giudice a quo – cfr. notifica del 7.08.2025))], risulta essere stato regolarmente informato della pendenza della procedura (cfr. il passaggio atti al P.M./P.G. del 4.08.2025), come necessario e altresì del tutto sufficiente ai fini dell'art. 71 c.p.c., a nulla rilevando “la concreta assunzione di conclusioni” ovvero “la presenza” o meno “nelle udienze” ovvero “ai singoli atti istruttori”, “per i quali”, del resto, “non si richiede un formale avviso” – atteso che, come noto, “l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero … impone” solo “la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire
(comunicazione nella specie pacificamente avvenuta), mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa” (v., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 6/08/2024, n. 22214; Cass. civ., 23/06/2020, n.
12254; Cass. civ., 2/10/2013, n. 22567);
(2) la proposizione del reclamo anche in proprio da parte del liquidatore e l.r.p.t. della società assoggetta a liquidazione giudiziale [come nel caso di specie, risultando l'odierno reclamo chiaramente avanzato dal “sig. in proprio e nella qualità di Parte_5
amministratore e legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1
(cfr. pag. 1 del reclamo, nonché successive note scritte)] è senz'altro ammissibile,
[...]
essendo noto che, pur in difetto di effetto estensivo ex art. 256 C.C.I.I. (qui ovviamente non predicabile, trattandosi di s.r.l.), “l'ampia formula” “adottata” già “nell'art. 18 legge fall.” e oggi ribadita nell'art. 51, comma I, 2° periodo, C.C.I.I. “attesta senza ombra di dubbio che”
“tale legittimazione” “spetta iure proprio” anche all'amministratore, in quanto “legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento” (oggi di liquidazione) “anche
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[l]'amministratore di società di capitali, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti” e i “riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento” o di liquidazione, “sul piano sia morale - in relazione ad eventuali contestazioni di reati - che patrimoniale - in relazione ad eventuali azioni di responsabilità” [cfr. Cass. n. 7190/2019;
Cass. n. 12654/2014; Cass. n. 3368/2006; Cass. n. 9491/2002].
III.2.- Quanto poi al profilo obiettivo, l'odierno thema decidendum è fisiologicamente delimitato ai soli profili di doglianza fatti valere dalla parte reclamante - atteso che, come noto, “il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento” (oggi liquidazione giudiziale), ferma l'“inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c.”, “deve” tuttavia “contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l'impugnazione e la relative conclusioni” (cfr. l'attuale art. 51, comma II, lett. c), C.C.I.I.), con la conseguenza che “l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante” e che “il devoluto resta”, pertanto, “quello definito dal reclamo” [cfr., ex multis, Cass. civ., 17/07/2023, n. 20534; Cass. civ., 04/10/2022, n.
28789; Cass. civ., 3/11/2021, n. 31531; Cass. civ., 11/03/2019, n. 6978].
IV.- Tanto precisato, il reclamo è poi da disattendersi, con conseguente necessità di confermare la declaratoria di liquidazione giudiziale pronunciata in 1° grado.
V.- Oggetto di contestazione, come già evidenziato nel decreto ex art. 52 C.C.I.I. del
29.08.2025, è il solo profilo della notifica introduttiva del giudizio di prime cure.
V.1.- Le parti reclamanti, in particolare e pur non contestandone l'intervenuto perfezionamento [invero del tutto pacifico, poiché emergente per tabulas (cfr. il “dettaglio comunicazione/notificazione” del 21.05.2025, ore 12:49, registrante il perfezionamento e la
“ricevuta” “ottenuta”) e sottolineato a più riprese dalle stesse parti reclamanti (giusta
“notificazione” pacificamente “conforme al dettato normativo”, del tutto “valida” e la cui
“regolarità formale” non è in alcun modo censurata: cfr. pagg.
2-3 e 4-5 del reclamo)], hanno censurato esclusivamente la disciplina sottesa, lamentando per un verso il vulnus difensivo asseritamente derivante dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020 e violativo degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
[v. supra, sub I.2.1., punto (1)] e per altro verso la mancata attivazione delle modalità notificatorie alternative ex art. 40, commi VII e VIII, C.C.I.I. [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
Entrambi tali contestazioni, tuttavia, risultano insuscettibili di accoglimento.
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VI.- Muovendo dalla 1° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1), nonché pagg.
3-7 del reclamo], e dunque dalla dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. asseritamente derivante dalle norme sottese a tale (rituale) notifica [e in specie dall'art. 37 del D.L. 76/2020, che ha novellato l'art. 16 del D.L. 185/2008 e previsto, nel caso di società con PEC inattiva,
l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte dell' , essa è Controparte_4 senz'altro meritevole di reiezione.
VI.1.- Sul punto si è infatti già condivisibilmente evidenziato che “il buon esito della notifica eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica pubblicato nel Registro delle Imprese”, “anche se assegnato d'ufficio”, risulta senz'altro “idoneo a garantire la validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII”, potendosi e dovendosi “fare affidamento sulle risultanze del Registro delle Imprese” in ogni caso e pur per l'ipotesi di “indirizzo”
“assegnato d'ufficio”, non risultando affatto “leso”, in un tal caso, “il diritto di difesa del soggetto del cui patrimonio è stata chiesta la liquidazione giudiziale” (cfr. Corte App. Napoli,
26/01/2024, n. 17).
VI.2.- E ciò considerando sia l'ampia e piena “discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell'atto da notificare” (cfr., ex aliis, Corte Cost., 23/07/2018, n. 175), sia la non manifesta irragionevolezza della soluzione adottata, di per sé invero non comportante:
(a) né una discriminazione irragionevole ex art. 3 Cost. - scaturendo invero l'assegnazione officiosa del domicilio digitale da un comportamento chiaramente contra legem [avendo la società violato l'obbligo di “dotarsi” e “mantenere attivo durante la vita dell'impresa” “il suo indirizzo PEC” e ponendosi dunque il regime normativo “come conseguenza immediata e diretta della” sua “violazione”, a fronte della quale “il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità”: cfr. art. 16 D.L. 185/2008, nonché Corte Cost.,
16/06/2016, n. 146; Cass. n. 3602/2011; Cass. n. 32/2008], il quale peraltro viene accertato in contraddittorio con la parte stessa e a seguito di specifico procedimento ex art. 16, commi 6 bis e 6 ter, D.L. 185/2008 [di cui non è stato qui neanche dedotto il difetto (cfr., a contrario,
CGT Napoli, 18/02/2025, n. 2890) ovvero l'erroneo svolgimento (peraltro ex se non dirimente: cfr. ancor Corte App. Napoli n. 17/2024, cit.)];
(b) né una lesione iniqua e irrimediabile ex artt. 24 e 111 Cost. - attesa la sussistente, e del tutto sufficiente (Corte Cost. nn. 175/2018 e 146/2016, nonché Cass., Sez. un., n. 28452/2024,
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spec. pag. 21), “possibilità di conoscenza” [essendo l'indirizzo PEC assegnato “attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore” e riportato, oltre che su Ini-Pec, anche nella sua visura camerale, trattandosi pertanto di “modalità di esecuzione che ne assicura la conoscibilità” “semplicemente consultando il Registro delle Imprese” (cfr. art. 16, comma 6 bis, D.L. 185/2008, nonché Corte App. Napoli n. 17/2024, cit., e Cass., Sez. un., n.
28452/2024)], nonché “la riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo” e la conseguente possibilità di “indicare” “i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi” anche “per la prima volta” solo “in sede di reclamo” (cfr. ancora Corte Cost. n. 146/2016, cit.).
VI.3.- Non sussistendo pertanto i vizi prospettati, è evidente che, come detto e qui da ribadirsi, sia senz'altro da rigettarsi la 1° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VII.- Parimenti insuscettibile di accoglimento risulta altresì il 2° motivo di reclamo [v. supra, sub I.2.1., punto (2), nonché pagg.
8-10 del reclamo], prospettante, come detto, l'asserita necessità di attivazione, nel caso di specie, delle modalità notificatorie alternative di cui all'art. 40, commi VII e VIII, C.C.I.I. (inserimento nell'area web o notifica presso la sede legale dell'impresa).
VII.1.- E tuttavia, non v'è dubbio che tali modalità risultino meramente gradate, potendo pertanto a esse ricorrersi solo e soltanto in caso di impossibilità o di esito negativo della forma prioritaria di notifica, i.e. quella telematica [atteso che “nel caso delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria è la stessa legge ad imporre che esse avvengano
“esclusivamente” a mezzo PEC nei confronti dei soggetti obbligati a munirsene” (cfr. Cass.,
Sez. un., n. 28452/2024)].
Esito negativo, tuttavia, qui pacificamente da escludersi, essendo pacificamente intervenuta una “notificazione” telematica “conforme al dettato normativo” e del tutto “valida” [v. supra, sub V.1.], rilevando poi ovviamente a tal fine non già la prospettata “conoscenza effettiva”, ma esclusivamente il compimento delle formalità previste [tassative, nonché obbligatorie e inderogabili (anche arg. ex art. 151 e 160 c.p.c.), e di per sé sia necessarie, sia sufficienti a produrre gli effetti stabiliti ex lege (di per sé dipendenti dal solo compimento delle formalità prescritte, a fronte delle quali non occorre alcun elemento ulteriore, né sussiste alcuna possibilità di prova contraria, non potendosi ovviamente porre nel nulla una notificazione
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ritualmente eseguita sol sulla base dell'assunto che la conoscenza, in concreto, non sarebbe stata raggiunta)].
VII.2.- Difettando, pertanto, l'imprescindibile presupposto dell'invocato potere-dovere di dar corso a tali forme, ulteriori, gradate e meramente eventuali, di notifica [poiché subordinate a evenienza (difetto di valida notifica telematica) qui pacificamente non realizzatasi (v. supra, sub VII.1., nonché sub V.1.)], è pacifico che risulti da disattendere anche tale 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VIII.- Considerata, pertanto, la non accoglibilità di entrambe le censure fatte valere dalla società impugnante [v. supra, sub VI.-VII.2.] e l'insussistenza di ulteriori profili scrutinabili
[poiché estranei al “devoluto” cui qui rigorosamente attenersi: v. supra, sub III.2.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della sentenza ex art. 121 C.C.I.I. emessa in prime cure.
IX.- Venendo, da ultimo, al regolamento delle spese di lite, cui provvedersi solo in relazione al presente grado di giudizio [cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526] ed esclusivamente in favore della
[atteso che l'“ufficio del pubblico Controparte_2 ministero”, pur “quando … soccombente risulti un suo contraddittore”, chiaramente “non può” “essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese” (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 5165/2004, nonché, ex multis, Cass. n. 20652/2011; Cass., n. 11191/2003; Cass.,
SS.UU., n. 2123/1965], esse seguono la soccombenza delle reclamanti [ovviamente da condannarsi in solido sulla scorta del principio di cui all'art. 97, comma I, c.p.c. (nonché all'ampia nozione di “interesse comune” ivi menzionata: cfr. Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476;
Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n.
6976; Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739)].
IX.1.- Esse sono poi liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(2) ai parametri di cui alla tabella n. 12 [in virtù dell'art. 4, comma 10 sexies, del D.M.
55/2014, come introdotto dal menzionato D.M. 147/2022 e a mente del quale “nel caso di
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reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento”, “si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12”];
(3) al valore della domanda, indeterminabile [non venendo qui in rilievo “l'entità del passivo”
e “la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione”
(cfr. Cass. civ., Sez. un., 24/07/2007, n. 16300 e Cass. civ., 12/05/2014, n. 10277)] e di non eccessiva complessità [occorrendo dunque applicare lo scaglione superiore a € 26.000,01 - e ciò in virtù dell'art. 5, comma VI, D.M. 55/2014 (“le cause di valore indeterminabile si considerano … di valore non inferiore a euro 26.000,00”), nonché del conseguente principio per cui, ove non vi siano “particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso” (evenienza qui da escludersi), “i 26.000 Euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile”: cfr. Cass. civ., 13/01/2022, n.
968)];
(4) alla necessità, infine, di procedere agli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere strettamente documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.2.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
IX.3.- Non ricorrendo, invece, gli estremi della “mala fede” o della “colpa grave” della parte soccombente [non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte (v. Cass. civ., 30/06/2010, n. 15629) e non sussistendo un utilizzo distorsivo dello “strumento” processuale (cfr. Cass. civ., 18/11/2019, n. 29812), né la formulazione di “tesi” addirittura “abnorm[i]” (cfr. Cass. civ., 5/05/2003, n. 6796)], né della
“mala fede” del suo legale rappresentante [presupposto, giova osservare, qui espressamente previsto e più restrittivo rispetto ai “motivi gravi” di cui all'art. 94 c.p.c. - non risultando in ogni caso qui integrata una così “macroscopica infondatezza del gravame” tale da “rende[re] palese l'assenza di normale prudenza nella sua proposizione” e idonea a giustificare
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l'applicazione di tale disposizione (cfr., a contrario, Corte App. Milano, 3/02/2022, in Leggi
d'Italia.it)], alcuna ulteriore statuizione in punto di spese è poi da emettersi ai sensi degli artt.
96 e 51, comma XV, 1° e 2° parte, C.C.I.I..
X.- Alla luce, infine, dell'art. 51, comma XII, C.C.I.I., nella formulazione attuale e qui ratione temporis vigente (successiva al d.lgs. 136/2024, c.d. Correttivo-ter o Correttivo 2024), occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 485/2025, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Reggio Calabria n. 20/2025 del 15.07.2025, emessa all'esito del proc. n. 27/2025
R.G.P.U., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA i reclamanti, in solido, alla refusione delle spese del presente grado in favore della reclamata ( , Controparte_2 spese liquidate in € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla reclamante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002;
4) DISPONE, ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza, a cura della
Cancelleria e in via telematica, venga: (a) notificata alle parti;
(b) comunicata al Tribunale di prime cure;
(c) pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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