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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/06/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3090 del R.G.A.C. dell'anno 2015 avente ad oggetto domanda di regolamento di confini vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Madonna dei Cieli n. 32, presso lo studio dell'Avv. Emilio Martucci che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via F. Acri n. 30, presso lo studio dell'Avv. Angelo Polacco che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Primoandrea Polacco, giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHÈ
domiciliato e residente in [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
domiciliata e residente in [...]
86;
CONVENUTA CONTUMACE
E
domiciliato e residente in [...]
86;
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÈ
CP_ n. 3090/2015 - Pagina 1 di 13 (P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Sensales n. 29, presso lo studio dell'Avv.
Umberto Ferrari che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv.
Alessandro Ferrari, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la società , Controparte_1 Controparte_2
e , chiedendo di accertare l'esatto confine dei fondi CP_3 Controparte_4
confinanti di rispettiva proprietà, siti nel Comune di Montepaone (CZ), Località Calaghena
e, per l'effetto, condannare i convenuti al rilascio della porzione “indebitamente occupata” ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione del muro di cinta ivi realizzato.
In particolare, l'attrice deduceva:
- di essere proprietaria, in forza di atto pubblico di compravendita per Notaio Persona_1
del 07 febbraio 2006 (Rep. 141305, Racc. 38033), di un terreno sito nel Comune di
Montepaone, Località Calaghena, identificato al Catasto Terreni del medesimo Comune a foglio di mappa 19, particella 708, confinante “lungo tutto il lato sud con la particella 1080 di proprietà dei Sig.ri e , con la particella 1084 di proprietà Controparte_2 CP_3 del sig. e con la particella 1097 di proprietà ; Controparte_4 Controparte_1
- che la convenuta società, nell'eseguire lavori di costruzione nell'ambito di un piano di lottizzazione ed al fine di dividere le proprietà confinanti, aveva realizzato “per tutta la lunghezza del lato sud della particella 708 un muro di cinta in c.a. e paletti in ferro con rete metallica, procedendo altresì ad alterare la sagoma originaria del terreno, ribassandolo in prossimità di esso muro di circa due metri”;
- che la superficie arbitrariamente ed indebitamente occupata all'attrice era pari a circa mq.
140, per come accertato dal Geom. nella perizia giurata dell'8 maggio 2015; CP_7
- che i ripetuti inviti rivolti alla tramite comunicazioni scritte Controparte_1
inviate a mezzo raccomandate A/R del 10.10.2013 e del 14.05.2014, finalizzati ad ottenere
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 2 di 13 la demolizione del muro ed il ripristino dei confini, non avevano sortito l'effetto sperato, al pari del procedimento d mediazione.
Fatte tali premesse, chiedeva -in via istruttoria – CTU volta a determinare Parte_1 la linea di confine tra le porzioni immobiliari e l'alterazione dell'originaria conformazione del terreno;
nel merito domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta reietta, così statuire: 1) determinare il confine tra il terreno di proprietà dell'Avv. Parte_1
identificato al Catasto Terreni al foglio di mappa 19 particella 708, (pervenutole per atto pubblico di compravendita rogato per Notar il 07/02/2006 – Rep. 141305 – Persona_1
Racc. 38033) e quelli di proprietà dei Sigg.ri e identificato Controparte_2 CP_3
al Catasto Terreni al foglio di mappa 19 particella 1080, del Sig. Controparte_4
identificato al Catasto Terreni al foglio di mappa 19 particella 1084 e di proprietà
[...] al foglio di mappa 19 particella 1097, e per l'effetto, Controparte_8
ordinare a tutti i convenuti la rimessa al pristino stato dei luoghi attraverso la rimozione del muro di cinta in premessa ed il ripristino della sagoma originaria del terreno di parte attrice;
2) in conseguenza di quanto sub. 1, condannare tutti i convenuti al rilascio in favore di parte attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata, determinandone tempi e modalità. Con vittoria di spese compensi di lite, oltre accessori di legge”.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 settembre 2015 si costituiva in giudizio la impugnando e contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto la fondatezza della domanda attorea.
Per quanto di suo interesse manifestava, preliminarmente, la volontà di “manlevare e garantire i propri acquirenti coniugi e ”, dichiarando di assumere Parte_2 CP_4 nei confronti dei medesimi “ogni e più completa responsabilità”.
Nel merito, deduceva di aver acquistato dalla società (giusto atto Controparte_9
pubblico del 07 giugno 2007, Rep. 96268, Racc. 6699) un appezzamento di terreno edificabile di mq. 14.459, incluso piano di lottizzazione approvato dal Comune di
Montepaone in data 17 maggio 1980 e che al momento della vendita era stata la società ad aver apposto dei picchetti al confine, delimitando l'area così come Controparte_9 indicata nelle planimetrie allegate all'atto di compravendita.
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 3 di 13 Rappresentava, inoltre, che il lotto era stato recintato sin dall'anno 2007 “senza lamentele o proteste dei confinati” e che solo nel 2013 – terminati i lavori di costruzione – l'attrice lamentava il presunto sconfinamento.
Affermava, dunque, in caso di accertata inesattezza dei confini, il proprio diritto ad essere manlevata dalla società alienante in forza dell'art. 5 del contratto e chiedeva, conseguentemente, di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società Controparte_9
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere:
a) preliminarmente e pregiudizialmente autorizzare la chiamata in garanzia della
[...]
e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., spostare la prima udienza di CP_6
comparizione al fine di sentirsi da questa manlevata e garantita;
b) nel merito, accertare e dichiarare che l'appezzamento di terreno acquistato corrisponde esattamente a quanto riportato nell'atto Notar citato e, per l'effetto rigettare la Tes_1
domanda.
Con vittoria di spese”.
1.2. Nessuno si costituiva in giudizio nell'interesse dei convenuti , Controparte_2 CP_3
e , che rimanevano contumaci.
[...] Controparte_4
1.3. All'udienza di prima comparizione del 19 ottobre 2015, il Giudice allora titolare del ruolo autorizzava la chiamata in causa del terzo, rinviando la causa all'udienza al 21 marzo
2016.
1.4. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 marzo 2016, la impugnava e contestava le avverse deduzioni, eccezioni Controparte_9
e richieste.
Eccepiva, in particolare, l'infondatezza della circostanza dedotta dalla Controparte_1 in relazione all'avvenuta recinzione del terreno nell'anno 2007, all'indomani della permuta dello stesso, ad opera della chiamata in causa ed affermava che nessuna responsabilità poteva essere ad essa ascritta giacché “ove tutto quanto dedotto e lamentato dall'Avv. Parte_1
dovesse rispondere al vero – si tratterebbe dell'esclusiva conseguenza dell'intervento costruttivo posto in essere dalla in occasione della realizzazione del Controparte_1
muro di contenimento con sovrastante recinzione tra le due proprietà che, modificando anche e tra l'altro l'andamento del terreno, sconvolgeva il confine catastale”.
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 4 di 13 Concludeva, pertanto, chiedendo “l'estromissione dal presente giudizio, riguardando esso questioni a lei del tutto estranee;
comunque, ed in ogni caso, e nel merito, il rigetto in tutti
i suoi capi e postulazioni di fatto e di diritto della domanda formulata nei suoi confronti dalla . Il tutto con piena vittoria di spese e di competenze;
nel Parte_3 merito, il rigetto della domanda. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
1.5. Concessi all'udienza del 21 marzo 2016 i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 23 marzo 2017 il Giudice titolare del ruolo ammetteva la prova per interpello deferito dalla convenuta al legale rappresentate della società terza chiamata in causa e prova per testi, riservando all'esito ogni determinazione in ordine alla richiesta di CTU.
Assunti i mezzi istruttori all'udienza del 13 luglio 2017, con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 maggio 2018 il precedente Giudice assegnatario del ruolo disponeva procedersi con CTU e nominava all'uopo l'Ing. Per_2
al quale conferiva il seguente incarico:
[...]
«Il C.t.u., esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine:
1) descriva l'attuale stato dei luoghi oggetto di controversia, anche mediante documentazione planimetrica e fotografica;
2) individui l'esatta estensione dei beni delle parti in causa e lo stato reale dei confini tra gli stessi, tenuto conto dello stato di fatto, dei titoli di proprietà prodotti in giudizio dalle parti e, solo ove questi ultimi si rivelino inadeguati a consentire l'individuazione del confine, delle risultanze delle mappe catastali;
3) rappresenti i risultati dell'accertamento su planimetria ed indichi le eventuali opere necessarie per la delimitazione dei confini;
4) accerti e quantifichi in termine di superficie e di valore eventuali sconfinamenti, rispetto alla linea di confine determinata dallo stesso, delle opere eseguite da entrambe le parti, con particolare riferimento al muro di cinta indicato da parte attrice ed asseritamente realizzato da parte convenuta;
5) dica se per effetto di tale costruzione sia intervenuta un'alterazione alla sagoma originaria del terreno di e, in caso positivo, dica se sia possibile eseguire Parte_1
lavori di riduzione in pristino o, in mancanza, quantifichi il valore del deprezzamento subito dal bene di parte attrice».
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 5 di 13 Conferito l'incarico all'udienza del 24 settembre 2018, il nominato consulente depositava l'elaborato peritale in data 1 marzo 2019 e alla successiva udienza del 6 maggio 2019 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 7 maggio 2020.
1.6. Differita a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, da diffusione del virus Covid-
19, la causa era assegnata in data 18 gennaio 2022allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente giudicante.
Dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, con ordinanza del 16 novembre 2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 5 novembre 2024, il presente giudizio veniva trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONSIDERTO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti , Controparte_2 CP_3
e , atteso che nonostante la regolarità della citazione, non hanno inteso
[...] Controparte_4
costituirsi nel presente giudizio.
3. Per quel che concerne la domanda di estromissione dal presente giudizio avanzata dalla il Tribunale osserva che la stessa deve essere esaminata assieme al Controparte_6
merito di quella attorea, atteso che la chiamata in causa della predetta società ad opera della convenuta è finalizzata ad ottenere la manleva della “da ogni e Controparte_1 qualsiasi richiesta dell'attrice” nel caso in cui dovesse emergere l'inesattezza dei confini tra i terreni di rispettiva proprietà.
Ed invero, nel resistere in giudizio alla domanda di accertamento dei confini e rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione del muro in cemento armato e paletti in ferro con rete metallica proposta da , la convenuta Parte_1 Controparte_1 eccepisce che al momento dell'acquisto del terreno l'alienante
[...] Controparte_9 provvedeva a delimitare l'area mediante apposizione di picchetti;
area che “veniva chiaramente indicata nelle planimetrie allegate all'atto di vendita e depositate al Comune di Montepaone al momento della richiesta del permesso di costruire”.
Afferma, dunque, che il lotto risultava esser stato recintato sin dal 2007 e che solamente al termine dei lavori di costruzione la lamentava il presunto sconfinamento. Parte_1
3.1. Nel merito, la domanda dispiegata da parte attrice è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 6 di 13 In via introduttiva, non appare superfluo rammentare che in tema di accertamento dei confini, l'azione ex art. 950 c.c., reale e petitoria, ha l'obiettivo di eliminare una situazione di incertezza inerente alla demarcazione dei fondi, con conseguente adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto. L'azione in parola, dunque, presuppone l'indeterminatezza dei confini tra due fondi che può essere oggettiva - quando vi è promiscuità del possesso della zona confinaria o mancanza di un limite apparente - oppure soggettiva, quando sussiste un confine apparente ma non la promiscuità, per cui l'attore, sostenendo l'erroneità dei confini e la conseguente usurpazione avvenuta a suo danno, richiede l'accertamento dell'esatto tracciato.
Nel caso di specie non vi è dubbio che si tratti di incertezza soggettiva, atteso che parte attrice lamenta l'abusiva occupazione da parte della società convenuta di una porzione del terreno di sua proprietà, pari a mq 140, in ragione dell'erezione di un muro in cemento armato con paletti in ferro e recinzione metallica.
Deve evidenziarsi, altresì, che in tema di accertamento dei confini la prova può essere fornita con ogni mezzo, anche tecnico o presuntivo;
tuttavia per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. civ. 9 ottobre 2006 n. 21686).
Ed invero, “In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo
l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine”. (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14020 del 6 giugno 2017).
Inoltre, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, allorché l'indagine è diretta a
“delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 7 di 13 probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per
l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8327 del 01/09/1997, Rv. 507421; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020, Rv.
658460; Cass. Sez. II, 30/07/2024, n.21227). “Ove, poi, i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano tra loro concordanti, e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, la linea confinaria dovrà identificarsi, nella carenza di altri elementi di certezza, in quella desumibile dal tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto, ed in questo richiamato, anteriormente formatosi e trascritto" (Cass. sez. II, n. 12322/2020).
3.2. Orbene, nel caso di specie, il titolo prodotto in giudizio dall'attrice (e, precisamente,
l'atto di compravendita del 7 febbraio 2006, n. Rep. 141305, Racc. 38033) e quello riversato in atti sia dalla convenuta che dalla terza chiamata in causa (atto di permuta del 7 giugno
2007, n. Rep. n. 96.268 Rep. – n.
6.699 Racc.), individuano le rispettive proprietà mediante richiamo al frazionamento particellare riportato nelle mappe catastali.
Tanto premesso, prima di valutare e decidere in ordine alla domanda attorea, deve esaminarsi quanto emerso dalla CTU, eseguita dall'Ing. consulenza alla quale questo Persona_2
Giudice intende riportarsi in quanto svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile e dalla quale non si ha motivo di discostarsi, poiché frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Questi nel proprio elaborato peritale precisa, anzitutto che “il terreno oggetto di causa ricade in località Calaghena, zona di pregio e di espansione del Comune di Montepaone, ha carattere edificabile con destinazione turistico ricettiva (…). Trattasi allo stato attuale di fondo incolto ed inutilizzato, con orografia irregolare e differenti quote”.
Quanto ai confini, il CTU rappresenta che “il terreno non presenta delimitazioni: a sud con la strada comunale (p.lla 931); ad ovest con la p.lla 710 di proprietà definita CP_9
“strada di penetrazione” nel rogito a nord con la p.lla 709 di proprietà della Per_1 [...]
. Accerta, invece, che “ad est è presente il muro in c.a. con rete metallica Controparte_10
sul confine con le particelle 1080, 1084 e 1087 di proprietà rispettivamente dei Sig.ri
[...]
e , , ”. CP_2 CP_3 Controparte_4 Parte_4
Evidenzia, ancora, di aver considerato “al fine di individuare l'esatto confine di proprietà
(…): a. l'atto di compravendita, notaio dott.ssa Rep. n. 141305 del 07.02.2006; Per_1
b. l'atto di permuta, notaio Rep. n. 96268 del 07.06.2002; c. la mappa Persona_3
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 8 di 13 catastale attuale del fg. 19 p.lla 708 del NCT di Montepaone;
d. il frazionamento catastale del 04.10.2005 protocollo n. CZ0118832 (n. 118832.1/2005)”.
Il CTU evidenzia, infatti, che “ai suddetti titoli di proprietà prodotti in giudizio dalle parti non risultano allegati elaborati tecnici, in particolare, planimetrie e/o mappe”; sicché indica di aver esaminato i “documenti estratti dal Catasto, cioè mappa e frazionamento”.
Orbene, il perito rappresenta che “dagli accertamenti condotti, si è constatato che lo stato di fatto è difforme da quanto riportato negli atti catastali, in quanto la superficie della particella di parte attrice risulta essere circa 1.084 mq anziché 1.251 mq che è l'estensione riportata nel rogito del 07.02.2006 ed in Catasto. Il confine posto ad est risulta traslato verso ovest mediamente di circa 3,50 m sulla sua lunghezza di circa 47 cm. Sul confine risulta realizzato un muro di recinzione in c.a. e paletti in ferro con rete metallica (…) largo
20 cm. Gli altri tre confini non risultano delimitati” (cfr. elaborato peritale).
Espone, inoltre, che di aver messo a confronto il rilievo topografico condotto con strumentazione GPS con i documenti catastali (mappa e libretto delle misure di frazionamento) e che da tale accertamento “risulta inalterato lo stato dei luoghi, nello specifico:
. la rete metallica posta sulla mezzeria del muro risulta traslata verso ovest: tale traslazione misura a nord 4.03 m ed a sud 3.07 m;
. mediamente il confine lungo circa 47,0 m. risulta traslato di 3.55 m.;
. la particella di proprietà di parte attrice risulta avere attualmente una superficie di circa
1.084 mq, anziché 1.251 mq che è l'estensione riportata nel rogito del 07.02.2006 ed in
Catasto;
. risulta pertanto uno sconfinamento di circa 167 mq, valore prossimo all'area prodotta dallo spostamento medio del confine (3.55 m) e la lunghezza del medesimo (circa 47,0 m)”.
Evidenzia che “Per quantificare il valore dello sconfinamento, occorre stimarne il valore economico: è stata quindi condotta un'indagine di mercato presso operatori del settore della provincia di Catanzaro (agenzie immobiliari ed autorevoli studi notarili), nonché sono state effettuate opportune ricerche su internet (siti specializzati in real estate – cfr. All.8).
In tal modo il valore medio di mercato dei terreni edificabili situati nelle zone in espansione di Montepaone Lido con indici di fabbricabilità territoriale It pari ad 1 / 1,5 mc/mq oscilla nel range [80 ÷ 100] €/mq, mentre per i terreni ricadenti in zona Ct2 con indice It = 0,60
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 9 di 13 mc/mq il valore medio di mercato è stimato in 60 €/mq, valore ritenuto congruo considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del terreno di parte attrice.
Il valore dell'area oggetto di sconfinamento è stimato pertanto in: Valore sconfinamento =
Valore mercato x Area sconfinamento = 60 €/mq x 167 mq = € 10.020)”.
Accertato, dunque, lo sconfinamento per circa 167 mq, il Consulente – in riposta al quesito n. 4 (“dica se per effetto di tale costruzione sia intervenuta un'alterazione alla sagoma originaria del terreno di e, in caso positivo, dica se sia possibile eseguire Parte_1
lavori di riduzione in pristino o, in mancanza, quantifichi il valore del deprezzamento subito dal bene di parte attrice”) rileva l'eccessiva onerosità e, in particolare, l'antieconomicità del riposizionamento del confine vero est, vale a dire verso le part.lle 1080, 1084 e 1087 e ciò in ragione dell'orografia del terreno e delle opere realizzate a valle, poiché dalle indagini peritali emerge che “la messa in pristino comporterebbe:
. lavori di demolizione dell'attuale muro con sovrastante rete metallica;
. Lunedì la realizzazione di nuova delimitazione nelle tre suddette particelle che allo stato attuale costituisce i cortili di pertinenza delle tre villette di proprietà rispettivamente dei Sig.
e (p.lla 1080), (1084), Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Parte_4
(1087);
. Queste tecniche e oneri accessori per progettazione e direzione lavori”.
Il nominato consulente, pertanto – considerato che l'attrice in caso di futuro intervento edilizio potrà realizzare 216,8 mq di superficie in luogo dei 250,2 mq (con una perdita di
31,4 mq “prevalentemente a destinazione abitativa turistica”) e accertato sulla base di un'indagine del mercato immobiliare eseguita sul sito di Agenzia delle Entrate e operatori privati (cfr. all. 10) - stima il deprezzamento del terreno subito dalla in € Parte_1
10.362,00.
Alla luce delle risultanze peritali, pienamente condivise e fatte proprie da questo giudicante, deve dunque accertarsi e dichiararsi che il confine tra il terreno dell'attrice e quello dei convenuti è individuato dalle operazioni peritali, così come descritto nella relazione tecnica d'ufficio e che per tale ragione, la società è tenuta a corrispondere Controparte_1 all'attrice il valore della suddetta area occupata, determinata in € 10.362,00, non essendo risultato possibile l'esecuzione di lavori in pristino dello stato dei luoghi.
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 10 di 13 4. Quanto alla domanda di manleva avanzata dalla società convenuta, il Tribunale rileva l'infondatezza della medesima che, pertanto, deve essere rigettata con conseguente accoglimento di quella di estromissione dal giudizio proposta dalla terza chiamata in causa.
Ed invero, non può non evidenziarsi che dalle indagini peritali emerge che la particella di proprietà dell'attrice risulta avere attualmente una superficie di circa 1.084 mq, anziché di
1.251 mq quale è appunto l'estensione indicata in Catasto, nonché nell'atto di compravendita del terreno del 7 febbraio 2006 stipulato dalla;
ne consegue che tale dato Parte_1
documentale è del tutto incompatibile e smentisce le deduzioni della società convenuta, la quale sostiene che il lotto da essa acquistato dalla con atto pubblico Controparte_9 successivo del 7 giugno 2007 “veniva recintato fin dal 2007 senza lamentele o proteste dai confinanti”.
Inoltre, tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della all'udienza del 13 luglio 2017, allorché in sede di interrogatorio Controparte_9 formale deferito dalla convenuta, sui capitoli di prova “1.- Vero che prima della vendita la provvedeva a far apporre i picchetti dei confini e l'area compravenduta Controparte_9
veniva chiaramente indicata nelle planimetrie allegate all'atto di vendita e depositate al Comune di Montepaone al momento della richiesta del permesso di costruire” e “3.- Vero che la trattativa di vendita è stata effettuata solo dopo la ricognizione del terreno già picchettato anche per dimostrare quale fosse l'area da acquistare”, afferma la non veridicità delle circostanze, precisando che
“l'immobile, nella sua estensione, era stato chiaramente indicato nelle planimetrie allegate all'atto notarile di permuta”.
Dunque, non solo la società non fornisce alcuna prova idonea a Controparte_1
dimostrare che il muro oggetto di causa è stato edificato dalla terza chiamata in causa, precedente proprietaria del terreno, quanto tale deduzione è sconfessata dalle risultanze istruttorie.
A ciò deve aggiungersi che nessun rilievo probatorio dirimente assumono le prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria: ed infatti, il teste Testimone_2 escusso sulle medesime circostanze all'udienza del 13 luglio 2017, pur avendo dichiarato di aver “curato materialmente l'apposizione dei picchetti in ferro con nastro rosso che individuavano i confini dell'area oggetto di compravendita”, nulla sa riferire in ordine
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 11 di 13 all'epoca di realizzazione del muro, avendo affermato che “le operazioni di picchettamento sono avvenute nel periodo estivo, ma non ricordo l'anno”.
Parimenti, il teste del terzo chiamato in causa, , dipendente all'epoca Testimone_3
dei fatti della ditta dichiara di non ricordare bene dello scavo per la costruzione Tes_2 del muro;
inoltre afferma che “l'indicazione sulla linea di confine da seguire era stata materializzata attraverso calce bianca dal geometra della e dagli operai, CP_11
sempre della , che controllavano lo scavo. Non vi erano picchetti che CP_11 indicassero il luogo dove scavare. Sui restanti confini nulla posso dire”.
Allo stesso modo nulla riferisce di specifico in merito alla realizzazione Controparte_12 del muro: egli, invero, dichiara, di essersi “occupato intorno al periodo estivo, (…) 2005-
2008, ma non ricordo bene, del trasporto del terreno di riporto ottenuto dagli scavi effettuati sui luoghi di causa dalla ditta per conto della ditta . Ricordo che le Tes_2 CP_11
operazioni di scavo sono avvenute quando già era stato tutto tracciato con calce bianca
(…). Gli scavi hanno interessato tutta l'area di recinzione esterna del terreno oggetto di causa ed altresì l'interno. Le operazioni sono durate circa un paio d'anni, forse di più ed hanno avuto come oggetto la realizzazione di diverse villette”.
In altri termini, questi riferisce in merito ai lavori di scavo eseguiti per la costruzione delle abitazioni, nulla dichiara, invece, in ordine alla costruzione del manufatto in cemento armato per cui è causa;
sicché la deposizione non assume alcun rilievo probatorio dirimente.
Conclusivamente, essendo emerso che l'edificazione del muro è avvenuta ad opera della la domanda di manleva avanzata da quest'ultima deve essere Controparte_1
respinta perché destituita di fondamento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, applicando
– sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 - lo scaglione relativo al valore della causa
(da € 5.201 ad € 26.000) ed i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Ed invero, in ragione dell'eccessiva onerosità del ripristino del confine materiale accertata dal CTU, le spese processuali, al cui pagamento deve essere condannata la
[...]
in favore delle controparti costituite, devono essere determinate sulla base Controparte_1 del criterio del “decisum”, vale a dire dell'importo effettivamente riconosciuto all'attrice, risultata vincitrice.
In assenza di specifiche e complesse questioni di diritto, il Tribunale ritiene, altresì, di dover applicare la riduzione del 30% stabilita dall'art. 4, comma 4.
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 12 di 13 Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto del 6 maggio 2019, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Elais Mellace definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara l'estromissione dal giudizio della terza chiamata in causa, in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t.;
2) accerta che il confine tra le proprietà delle parti in causa è quello rappresentato nella relazione tecnica d'ufficio e raffigurato nel corredo fotografico allegato alla suddetta relazione;
3) accertare che ha operato uno sconfinamento nei confronti di Controparte_1
parte attrice pari a complessivi 167 mq;
4) condanna in persona del legale rappresentante p,t. al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 10.362,00 quale valore del deprezzamento del terreno subito da;
Parte_1
5) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice e della terza chiamata in causa, delle spese di lite che si liquidano in € 43,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi, oltre rimb. Spese forf., IVA e
C.P.A. come per legge, da distrarsi, per la in favore dei procuratori Controparte_9
antistatari.
6) pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento del 6 maggio 2019.
Così deciso in Catanzaro, 14 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3090 del R.G.A.C. dell'anno 2015 avente ad oggetto domanda di regolamento di confini vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Madonna dei Cieli n. 32, presso lo studio dell'Avv. Emilio Martucci che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via F. Acri n. 30, presso lo studio dell'Avv. Angelo Polacco che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Primoandrea Polacco, giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHÈ
domiciliato e residente in [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
domiciliata e residente in [...]
86;
CONVENUTA CONTUMACE
E
domiciliato e residente in [...]
86;
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÈ
CP_ n. 3090/2015 - Pagina 1 di 13 (P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Sensales n. 29, presso lo studio dell'Avv.
Umberto Ferrari che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv.
Alessandro Ferrari, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la società , Controparte_1 Controparte_2
e , chiedendo di accertare l'esatto confine dei fondi CP_3 Controparte_4
confinanti di rispettiva proprietà, siti nel Comune di Montepaone (CZ), Località Calaghena
e, per l'effetto, condannare i convenuti al rilascio della porzione “indebitamente occupata” ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione del muro di cinta ivi realizzato.
In particolare, l'attrice deduceva:
- di essere proprietaria, in forza di atto pubblico di compravendita per Notaio Persona_1
del 07 febbraio 2006 (Rep. 141305, Racc. 38033), di un terreno sito nel Comune di
Montepaone, Località Calaghena, identificato al Catasto Terreni del medesimo Comune a foglio di mappa 19, particella 708, confinante “lungo tutto il lato sud con la particella 1080 di proprietà dei Sig.ri e , con la particella 1084 di proprietà Controparte_2 CP_3 del sig. e con la particella 1097 di proprietà ; Controparte_4 Controparte_1
- che la convenuta società, nell'eseguire lavori di costruzione nell'ambito di un piano di lottizzazione ed al fine di dividere le proprietà confinanti, aveva realizzato “per tutta la lunghezza del lato sud della particella 708 un muro di cinta in c.a. e paletti in ferro con rete metallica, procedendo altresì ad alterare la sagoma originaria del terreno, ribassandolo in prossimità di esso muro di circa due metri”;
- che la superficie arbitrariamente ed indebitamente occupata all'attrice era pari a circa mq.
140, per come accertato dal Geom. nella perizia giurata dell'8 maggio 2015; CP_7
- che i ripetuti inviti rivolti alla tramite comunicazioni scritte Controparte_1
inviate a mezzo raccomandate A/R del 10.10.2013 e del 14.05.2014, finalizzati ad ottenere
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 2 di 13 la demolizione del muro ed il ripristino dei confini, non avevano sortito l'effetto sperato, al pari del procedimento d mediazione.
Fatte tali premesse, chiedeva -in via istruttoria – CTU volta a determinare Parte_1 la linea di confine tra le porzioni immobiliari e l'alterazione dell'originaria conformazione del terreno;
nel merito domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta reietta, così statuire: 1) determinare il confine tra il terreno di proprietà dell'Avv. Parte_1
identificato al Catasto Terreni al foglio di mappa 19 particella 708, (pervenutole per atto pubblico di compravendita rogato per Notar il 07/02/2006 – Rep. 141305 – Persona_1
Racc. 38033) e quelli di proprietà dei Sigg.ri e identificato Controparte_2 CP_3
al Catasto Terreni al foglio di mappa 19 particella 1080, del Sig. Controparte_4
identificato al Catasto Terreni al foglio di mappa 19 particella 1084 e di proprietà
[...] al foglio di mappa 19 particella 1097, e per l'effetto, Controparte_8
ordinare a tutti i convenuti la rimessa al pristino stato dei luoghi attraverso la rimozione del muro di cinta in premessa ed il ripristino della sagoma originaria del terreno di parte attrice;
2) in conseguenza di quanto sub. 1, condannare tutti i convenuti al rilascio in favore di parte attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata, determinandone tempi e modalità. Con vittoria di spese compensi di lite, oltre accessori di legge”.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 settembre 2015 si costituiva in giudizio la impugnando e contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto la fondatezza della domanda attorea.
Per quanto di suo interesse manifestava, preliminarmente, la volontà di “manlevare e garantire i propri acquirenti coniugi e ”, dichiarando di assumere Parte_2 CP_4 nei confronti dei medesimi “ogni e più completa responsabilità”.
Nel merito, deduceva di aver acquistato dalla società (giusto atto Controparte_9
pubblico del 07 giugno 2007, Rep. 96268, Racc. 6699) un appezzamento di terreno edificabile di mq. 14.459, incluso piano di lottizzazione approvato dal Comune di
Montepaone in data 17 maggio 1980 e che al momento della vendita era stata la società ad aver apposto dei picchetti al confine, delimitando l'area così come Controparte_9 indicata nelle planimetrie allegate all'atto di compravendita.
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 3 di 13 Rappresentava, inoltre, che il lotto era stato recintato sin dall'anno 2007 “senza lamentele o proteste dei confinati” e che solo nel 2013 – terminati i lavori di costruzione – l'attrice lamentava il presunto sconfinamento.
Affermava, dunque, in caso di accertata inesattezza dei confini, il proprio diritto ad essere manlevata dalla società alienante in forza dell'art. 5 del contratto e chiedeva, conseguentemente, di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società Controparte_9
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere:
a) preliminarmente e pregiudizialmente autorizzare la chiamata in garanzia della
[...]
e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., spostare la prima udienza di CP_6
comparizione al fine di sentirsi da questa manlevata e garantita;
b) nel merito, accertare e dichiarare che l'appezzamento di terreno acquistato corrisponde esattamente a quanto riportato nell'atto Notar citato e, per l'effetto rigettare la Tes_1
domanda.
Con vittoria di spese”.
1.2. Nessuno si costituiva in giudizio nell'interesse dei convenuti , Controparte_2 CP_3
e , che rimanevano contumaci.
[...] Controparte_4
1.3. All'udienza di prima comparizione del 19 ottobre 2015, il Giudice allora titolare del ruolo autorizzava la chiamata in causa del terzo, rinviando la causa all'udienza al 21 marzo
2016.
1.4. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 marzo 2016, la impugnava e contestava le avverse deduzioni, eccezioni Controparte_9
e richieste.
Eccepiva, in particolare, l'infondatezza della circostanza dedotta dalla Controparte_1 in relazione all'avvenuta recinzione del terreno nell'anno 2007, all'indomani della permuta dello stesso, ad opera della chiamata in causa ed affermava che nessuna responsabilità poteva essere ad essa ascritta giacché “ove tutto quanto dedotto e lamentato dall'Avv. Parte_1
dovesse rispondere al vero – si tratterebbe dell'esclusiva conseguenza dell'intervento costruttivo posto in essere dalla in occasione della realizzazione del Controparte_1
muro di contenimento con sovrastante recinzione tra le due proprietà che, modificando anche e tra l'altro l'andamento del terreno, sconvolgeva il confine catastale”.
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 4 di 13 Concludeva, pertanto, chiedendo “l'estromissione dal presente giudizio, riguardando esso questioni a lei del tutto estranee;
comunque, ed in ogni caso, e nel merito, il rigetto in tutti
i suoi capi e postulazioni di fatto e di diritto della domanda formulata nei suoi confronti dalla . Il tutto con piena vittoria di spese e di competenze;
nel Parte_3 merito, il rigetto della domanda. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
1.5. Concessi all'udienza del 21 marzo 2016 i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 23 marzo 2017 il Giudice titolare del ruolo ammetteva la prova per interpello deferito dalla convenuta al legale rappresentate della società terza chiamata in causa e prova per testi, riservando all'esito ogni determinazione in ordine alla richiesta di CTU.
Assunti i mezzi istruttori all'udienza del 13 luglio 2017, con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 maggio 2018 il precedente Giudice assegnatario del ruolo disponeva procedersi con CTU e nominava all'uopo l'Ing. Per_2
al quale conferiva il seguente incarico:
[...]
«Il C.t.u., esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine:
1) descriva l'attuale stato dei luoghi oggetto di controversia, anche mediante documentazione planimetrica e fotografica;
2) individui l'esatta estensione dei beni delle parti in causa e lo stato reale dei confini tra gli stessi, tenuto conto dello stato di fatto, dei titoli di proprietà prodotti in giudizio dalle parti e, solo ove questi ultimi si rivelino inadeguati a consentire l'individuazione del confine, delle risultanze delle mappe catastali;
3) rappresenti i risultati dell'accertamento su planimetria ed indichi le eventuali opere necessarie per la delimitazione dei confini;
4) accerti e quantifichi in termine di superficie e di valore eventuali sconfinamenti, rispetto alla linea di confine determinata dallo stesso, delle opere eseguite da entrambe le parti, con particolare riferimento al muro di cinta indicato da parte attrice ed asseritamente realizzato da parte convenuta;
5) dica se per effetto di tale costruzione sia intervenuta un'alterazione alla sagoma originaria del terreno di e, in caso positivo, dica se sia possibile eseguire Parte_1
lavori di riduzione in pristino o, in mancanza, quantifichi il valore del deprezzamento subito dal bene di parte attrice».
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 5 di 13 Conferito l'incarico all'udienza del 24 settembre 2018, il nominato consulente depositava l'elaborato peritale in data 1 marzo 2019 e alla successiva udienza del 6 maggio 2019 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 7 maggio 2020.
1.6. Differita a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, da diffusione del virus Covid-
19, la causa era assegnata in data 18 gennaio 2022allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente giudicante.
Dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, con ordinanza del 16 novembre 2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 5 novembre 2024, il presente giudizio veniva trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONSIDERTO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti , Controparte_2 CP_3
e , atteso che nonostante la regolarità della citazione, non hanno inteso
[...] Controparte_4
costituirsi nel presente giudizio.
3. Per quel che concerne la domanda di estromissione dal presente giudizio avanzata dalla il Tribunale osserva che la stessa deve essere esaminata assieme al Controparte_6
merito di quella attorea, atteso che la chiamata in causa della predetta società ad opera della convenuta è finalizzata ad ottenere la manleva della “da ogni e Controparte_1 qualsiasi richiesta dell'attrice” nel caso in cui dovesse emergere l'inesattezza dei confini tra i terreni di rispettiva proprietà.
Ed invero, nel resistere in giudizio alla domanda di accertamento dei confini e rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione del muro in cemento armato e paletti in ferro con rete metallica proposta da , la convenuta Parte_1 Controparte_1 eccepisce che al momento dell'acquisto del terreno l'alienante
[...] Controparte_9 provvedeva a delimitare l'area mediante apposizione di picchetti;
area che “veniva chiaramente indicata nelle planimetrie allegate all'atto di vendita e depositate al Comune di Montepaone al momento della richiesta del permesso di costruire”.
Afferma, dunque, che il lotto risultava esser stato recintato sin dal 2007 e che solamente al termine dei lavori di costruzione la lamentava il presunto sconfinamento. Parte_1
3.1. Nel merito, la domanda dispiegata da parte attrice è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 6 di 13 In via introduttiva, non appare superfluo rammentare che in tema di accertamento dei confini, l'azione ex art. 950 c.c., reale e petitoria, ha l'obiettivo di eliminare una situazione di incertezza inerente alla demarcazione dei fondi, con conseguente adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto. L'azione in parola, dunque, presuppone l'indeterminatezza dei confini tra due fondi che può essere oggettiva - quando vi è promiscuità del possesso della zona confinaria o mancanza di un limite apparente - oppure soggettiva, quando sussiste un confine apparente ma non la promiscuità, per cui l'attore, sostenendo l'erroneità dei confini e la conseguente usurpazione avvenuta a suo danno, richiede l'accertamento dell'esatto tracciato.
Nel caso di specie non vi è dubbio che si tratti di incertezza soggettiva, atteso che parte attrice lamenta l'abusiva occupazione da parte della società convenuta di una porzione del terreno di sua proprietà, pari a mq 140, in ragione dell'erezione di un muro in cemento armato con paletti in ferro e recinzione metallica.
Deve evidenziarsi, altresì, che in tema di accertamento dei confini la prova può essere fornita con ogni mezzo, anche tecnico o presuntivo;
tuttavia per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. civ. 9 ottobre 2006 n. 21686).
Ed invero, “In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo
l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine”. (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14020 del 6 giugno 2017).
Inoltre, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, allorché l'indagine è diretta a
“delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 7 di 13 probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per
l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8327 del 01/09/1997, Rv. 507421; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020, Rv.
658460; Cass. Sez. II, 30/07/2024, n.21227). “Ove, poi, i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano tra loro concordanti, e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, la linea confinaria dovrà identificarsi, nella carenza di altri elementi di certezza, in quella desumibile dal tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto, ed in questo richiamato, anteriormente formatosi e trascritto" (Cass. sez. II, n. 12322/2020).
3.2. Orbene, nel caso di specie, il titolo prodotto in giudizio dall'attrice (e, precisamente,
l'atto di compravendita del 7 febbraio 2006, n. Rep. 141305, Racc. 38033) e quello riversato in atti sia dalla convenuta che dalla terza chiamata in causa (atto di permuta del 7 giugno
2007, n. Rep. n. 96.268 Rep. – n.
6.699 Racc.), individuano le rispettive proprietà mediante richiamo al frazionamento particellare riportato nelle mappe catastali.
Tanto premesso, prima di valutare e decidere in ordine alla domanda attorea, deve esaminarsi quanto emerso dalla CTU, eseguita dall'Ing. consulenza alla quale questo Persona_2
Giudice intende riportarsi in quanto svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile e dalla quale non si ha motivo di discostarsi, poiché frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Questi nel proprio elaborato peritale precisa, anzitutto che “il terreno oggetto di causa ricade in località Calaghena, zona di pregio e di espansione del Comune di Montepaone, ha carattere edificabile con destinazione turistico ricettiva (…). Trattasi allo stato attuale di fondo incolto ed inutilizzato, con orografia irregolare e differenti quote”.
Quanto ai confini, il CTU rappresenta che “il terreno non presenta delimitazioni: a sud con la strada comunale (p.lla 931); ad ovest con la p.lla 710 di proprietà definita CP_9
“strada di penetrazione” nel rogito a nord con la p.lla 709 di proprietà della Per_1 [...]
. Accerta, invece, che “ad est è presente il muro in c.a. con rete metallica Controparte_10
sul confine con le particelle 1080, 1084 e 1087 di proprietà rispettivamente dei Sig.ri
[...]
e , , ”. CP_2 CP_3 Controparte_4 Parte_4
Evidenzia, ancora, di aver considerato “al fine di individuare l'esatto confine di proprietà
(…): a. l'atto di compravendita, notaio dott.ssa Rep. n. 141305 del 07.02.2006; Per_1
b. l'atto di permuta, notaio Rep. n. 96268 del 07.06.2002; c. la mappa Persona_3
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 8 di 13 catastale attuale del fg. 19 p.lla 708 del NCT di Montepaone;
d. il frazionamento catastale del 04.10.2005 protocollo n. CZ0118832 (n. 118832.1/2005)”.
Il CTU evidenzia, infatti, che “ai suddetti titoli di proprietà prodotti in giudizio dalle parti non risultano allegati elaborati tecnici, in particolare, planimetrie e/o mappe”; sicché indica di aver esaminato i “documenti estratti dal Catasto, cioè mappa e frazionamento”.
Orbene, il perito rappresenta che “dagli accertamenti condotti, si è constatato che lo stato di fatto è difforme da quanto riportato negli atti catastali, in quanto la superficie della particella di parte attrice risulta essere circa 1.084 mq anziché 1.251 mq che è l'estensione riportata nel rogito del 07.02.2006 ed in Catasto. Il confine posto ad est risulta traslato verso ovest mediamente di circa 3,50 m sulla sua lunghezza di circa 47 cm. Sul confine risulta realizzato un muro di recinzione in c.a. e paletti in ferro con rete metallica (…) largo
20 cm. Gli altri tre confini non risultano delimitati” (cfr. elaborato peritale).
Espone, inoltre, che di aver messo a confronto il rilievo topografico condotto con strumentazione GPS con i documenti catastali (mappa e libretto delle misure di frazionamento) e che da tale accertamento “risulta inalterato lo stato dei luoghi, nello specifico:
. la rete metallica posta sulla mezzeria del muro risulta traslata verso ovest: tale traslazione misura a nord 4.03 m ed a sud 3.07 m;
. mediamente il confine lungo circa 47,0 m. risulta traslato di 3.55 m.;
. la particella di proprietà di parte attrice risulta avere attualmente una superficie di circa
1.084 mq, anziché 1.251 mq che è l'estensione riportata nel rogito del 07.02.2006 ed in
Catasto;
. risulta pertanto uno sconfinamento di circa 167 mq, valore prossimo all'area prodotta dallo spostamento medio del confine (3.55 m) e la lunghezza del medesimo (circa 47,0 m)”.
Evidenzia che “Per quantificare il valore dello sconfinamento, occorre stimarne il valore economico: è stata quindi condotta un'indagine di mercato presso operatori del settore della provincia di Catanzaro (agenzie immobiliari ed autorevoli studi notarili), nonché sono state effettuate opportune ricerche su internet (siti specializzati in real estate – cfr. All.8).
In tal modo il valore medio di mercato dei terreni edificabili situati nelle zone in espansione di Montepaone Lido con indici di fabbricabilità territoriale It pari ad 1 / 1,5 mc/mq oscilla nel range [80 ÷ 100] €/mq, mentre per i terreni ricadenti in zona Ct2 con indice It = 0,60
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 9 di 13 mc/mq il valore medio di mercato è stimato in 60 €/mq, valore ritenuto congruo considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del terreno di parte attrice.
Il valore dell'area oggetto di sconfinamento è stimato pertanto in: Valore sconfinamento =
Valore mercato x Area sconfinamento = 60 €/mq x 167 mq = € 10.020)”.
Accertato, dunque, lo sconfinamento per circa 167 mq, il Consulente – in riposta al quesito n. 4 (“dica se per effetto di tale costruzione sia intervenuta un'alterazione alla sagoma originaria del terreno di e, in caso positivo, dica se sia possibile eseguire Parte_1
lavori di riduzione in pristino o, in mancanza, quantifichi il valore del deprezzamento subito dal bene di parte attrice”) rileva l'eccessiva onerosità e, in particolare, l'antieconomicità del riposizionamento del confine vero est, vale a dire verso le part.lle 1080, 1084 e 1087 e ciò in ragione dell'orografia del terreno e delle opere realizzate a valle, poiché dalle indagini peritali emerge che “la messa in pristino comporterebbe:
. lavori di demolizione dell'attuale muro con sovrastante rete metallica;
. Lunedì la realizzazione di nuova delimitazione nelle tre suddette particelle che allo stato attuale costituisce i cortili di pertinenza delle tre villette di proprietà rispettivamente dei Sig.
e (p.lla 1080), (1084), Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Parte_4
(1087);
. Queste tecniche e oneri accessori per progettazione e direzione lavori”.
Il nominato consulente, pertanto – considerato che l'attrice in caso di futuro intervento edilizio potrà realizzare 216,8 mq di superficie in luogo dei 250,2 mq (con una perdita di
31,4 mq “prevalentemente a destinazione abitativa turistica”) e accertato sulla base di un'indagine del mercato immobiliare eseguita sul sito di Agenzia delle Entrate e operatori privati (cfr. all. 10) - stima il deprezzamento del terreno subito dalla in € Parte_1
10.362,00.
Alla luce delle risultanze peritali, pienamente condivise e fatte proprie da questo giudicante, deve dunque accertarsi e dichiararsi che il confine tra il terreno dell'attrice e quello dei convenuti è individuato dalle operazioni peritali, così come descritto nella relazione tecnica d'ufficio e che per tale ragione, la società è tenuta a corrispondere Controparte_1 all'attrice il valore della suddetta area occupata, determinata in € 10.362,00, non essendo risultato possibile l'esecuzione di lavori in pristino dello stato dei luoghi.
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 10 di 13 4. Quanto alla domanda di manleva avanzata dalla società convenuta, il Tribunale rileva l'infondatezza della medesima che, pertanto, deve essere rigettata con conseguente accoglimento di quella di estromissione dal giudizio proposta dalla terza chiamata in causa.
Ed invero, non può non evidenziarsi che dalle indagini peritali emerge che la particella di proprietà dell'attrice risulta avere attualmente una superficie di circa 1.084 mq, anziché di
1.251 mq quale è appunto l'estensione indicata in Catasto, nonché nell'atto di compravendita del terreno del 7 febbraio 2006 stipulato dalla;
ne consegue che tale dato Parte_1
documentale è del tutto incompatibile e smentisce le deduzioni della società convenuta, la quale sostiene che il lotto da essa acquistato dalla con atto pubblico Controparte_9 successivo del 7 giugno 2007 “veniva recintato fin dal 2007 senza lamentele o proteste dai confinanti”.
Inoltre, tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della all'udienza del 13 luglio 2017, allorché in sede di interrogatorio Controparte_9 formale deferito dalla convenuta, sui capitoli di prova “1.- Vero che prima della vendita la provvedeva a far apporre i picchetti dei confini e l'area compravenduta Controparte_9
veniva chiaramente indicata nelle planimetrie allegate all'atto di vendita e depositate al Comune di Montepaone al momento della richiesta del permesso di costruire” e “3.- Vero che la trattativa di vendita è stata effettuata solo dopo la ricognizione del terreno già picchettato anche per dimostrare quale fosse l'area da acquistare”, afferma la non veridicità delle circostanze, precisando che
“l'immobile, nella sua estensione, era stato chiaramente indicato nelle planimetrie allegate all'atto notarile di permuta”.
Dunque, non solo la società non fornisce alcuna prova idonea a Controparte_1
dimostrare che il muro oggetto di causa è stato edificato dalla terza chiamata in causa, precedente proprietaria del terreno, quanto tale deduzione è sconfessata dalle risultanze istruttorie.
A ciò deve aggiungersi che nessun rilievo probatorio dirimente assumono le prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria: ed infatti, il teste Testimone_2 escusso sulle medesime circostanze all'udienza del 13 luglio 2017, pur avendo dichiarato di aver “curato materialmente l'apposizione dei picchetti in ferro con nastro rosso che individuavano i confini dell'area oggetto di compravendita”, nulla sa riferire in ordine
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 11 di 13 all'epoca di realizzazione del muro, avendo affermato che “le operazioni di picchettamento sono avvenute nel periodo estivo, ma non ricordo l'anno”.
Parimenti, il teste del terzo chiamato in causa, , dipendente all'epoca Testimone_3
dei fatti della ditta dichiara di non ricordare bene dello scavo per la costruzione Tes_2 del muro;
inoltre afferma che “l'indicazione sulla linea di confine da seguire era stata materializzata attraverso calce bianca dal geometra della e dagli operai, CP_11
sempre della , che controllavano lo scavo. Non vi erano picchetti che CP_11 indicassero il luogo dove scavare. Sui restanti confini nulla posso dire”.
Allo stesso modo nulla riferisce di specifico in merito alla realizzazione Controparte_12 del muro: egli, invero, dichiara, di essersi “occupato intorno al periodo estivo, (…) 2005-
2008, ma non ricordo bene, del trasporto del terreno di riporto ottenuto dagli scavi effettuati sui luoghi di causa dalla ditta per conto della ditta . Ricordo che le Tes_2 CP_11
operazioni di scavo sono avvenute quando già era stato tutto tracciato con calce bianca
(…). Gli scavi hanno interessato tutta l'area di recinzione esterna del terreno oggetto di causa ed altresì l'interno. Le operazioni sono durate circa un paio d'anni, forse di più ed hanno avuto come oggetto la realizzazione di diverse villette”.
In altri termini, questi riferisce in merito ai lavori di scavo eseguiti per la costruzione delle abitazioni, nulla dichiara, invece, in ordine alla costruzione del manufatto in cemento armato per cui è causa;
sicché la deposizione non assume alcun rilievo probatorio dirimente.
Conclusivamente, essendo emerso che l'edificazione del muro è avvenuta ad opera della la domanda di manleva avanzata da quest'ultima deve essere Controparte_1
respinta perché destituita di fondamento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, applicando
– sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 - lo scaglione relativo al valore della causa
(da € 5.201 ad € 26.000) ed i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Ed invero, in ragione dell'eccessiva onerosità del ripristino del confine materiale accertata dal CTU, le spese processuali, al cui pagamento deve essere condannata la
[...]
in favore delle controparti costituite, devono essere determinate sulla base Controparte_1 del criterio del “decisum”, vale a dire dell'importo effettivamente riconosciuto all'attrice, risultata vincitrice.
In assenza di specifiche e complesse questioni di diritto, il Tribunale ritiene, altresì, di dover applicare la riduzione del 30% stabilita dall'art. 4, comma 4.
RGAC n. 3090/2015 - Pagina 12 di 13 Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto del 6 maggio 2019, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Elais Mellace definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara l'estromissione dal giudizio della terza chiamata in causa, in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t.;
2) accerta che il confine tra le proprietà delle parti in causa è quello rappresentato nella relazione tecnica d'ufficio e raffigurato nel corredo fotografico allegato alla suddetta relazione;
3) accertare che ha operato uno sconfinamento nei confronti di Controparte_1
parte attrice pari a complessivi 167 mq;
4) condanna in persona del legale rappresentante p,t. al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 10.362,00 quale valore del deprezzamento del terreno subito da;
Parte_1
5) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice e della terza chiamata in causa, delle spese di lite che si liquidano in € 43,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi, oltre rimb. Spese forf., IVA e
C.P.A. come per legge, da distrarsi, per la in favore dei procuratori Controparte_9
antistatari.
6) pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento del 6 maggio 2019.
Così deciso in Catanzaro, 14 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
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