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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/07/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 9.07.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1769/2019 R.G. TRA
, nato in [...] al Tanagro (SA) il 01.01.1954, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso C.F._1 introduttivo, dall'avv. Francesco Marotta, presso il cui studio domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
(subentrata ex lege e a titolo universale a Controparte_1
), c.f. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica per questi, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla Via Nicola Serra n. 96; NONCHE'
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , rappresentato e difeso CP_3 P.IVA_2 dall'avv. Dinoia Vito ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Pretoria n. 263;
RESISTENTI Conclusioni: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.07.2019, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 25.06.2019, a mezzo estratto di ruolo, di n. 4 avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali , oltre sanzioni e oneri accessori, come di seguito CP_3 indicati:
Avviso di addebito n. 400 2012 00000795 90 000 del 08.03.2012, ruolo n. 0000053;
Avviso di addebito n. 400 2012 00045483 45 000 del 24.09.2012, ruolo n. 0001442;
Avviso di addebito n. 400 2012 00081091 34 000 del 21.12.2012, ruolo n. 0002562;
Avviso di addebito n. 400 2013 00013887 52 000 del 08.03.2013, ruolo n. 0000390. Sostiene che i suddetti atti non gli sarebbero mai stati notificati e, comunque, per essi sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati, di accertare e dichiarare l'estinzione del credito sotteso, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito e condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite. A seguito di rigetto della istanza di sospensiva proposta, con memoria difensiva depositata il CP_ 27.04.2020 si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in relazione all'avviso di addebito n. 40020120000079590000, avente ad oggetto obblighi del datore di lavoro, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione attiva ed il mancato rispetto del termine previsto per l'instaurazione dell'opposizione. Nel merito, respingeva l'eccezione di prescrizione proposta e chiedeva il rigetto della domanda, ritenuta infondata. Con memoria difensiva depositata il 04.07.2022, a seguito della disposta rinnovazione della notifica, si costituiva anche il concessionario della riscossione, che eccepiva la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della opposizione proposta nonché, nel merito, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. Rigettata l'istanza di sospensione formulata in quanto infondata, la causa veniva istruita documentalmente. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della scrivente sul ruolo assegnato alla dott.ssa Parte_2 assente dal servizio, nella trattazione e definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono. La controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente, che rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni. Preliminarmente, va dato atto che il ricorrente ha agito sulla base di estratti di ruolo a lui rilasciati il 25.06.2019, assumendo la prescrizione quinquennale dei crediti risultanti dal predetto estratto, attesa la dedotta irregolarità della notifica effettuata.
Va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un
Pag. 2 di 4 beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame.
L'opponente, già compulsato in anticipo, giusta provvedimento reso all'esito dell'udienza del 24.01.2024, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022).
Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). In altri termini, sul piano degli effetti della pronuncia sopra detta, anche rispetto ai procedimenti in corso come il presente, deve ritenersi che, sebbene la disposizione sopravvenuta non comporti l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, i ricorrenti tuttavia saranno tenuti a dimostrare la
Pag. 3 di 4 sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la presentazione del ricorso e, quindi, la sussistenza del pregiudizio, condizione dell'azione, come la presenza della notifica di un'intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti.
Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lagonegro, 14.07.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4
, nato in [...] al Tanagro (SA) il 01.01.1954, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso C.F._1 introduttivo, dall'avv. Francesco Marotta, presso il cui studio domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
(subentrata ex lege e a titolo universale a Controparte_1
), c.f. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica per questi, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla Via Nicola Serra n. 96; NONCHE'
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , rappresentato e difeso CP_3 P.IVA_2 dall'avv. Dinoia Vito ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Pretoria n. 263;
RESISTENTI Conclusioni: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.07.2019, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 25.06.2019, a mezzo estratto di ruolo, di n. 4 avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali , oltre sanzioni e oneri accessori, come di seguito CP_3 indicati:
Avviso di addebito n. 400 2012 00000795 90 000 del 08.03.2012, ruolo n. 0000053;
Avviso di addebito n. 400 2012 00045483 45 000 del 24.09.2012, ruolo n. 0001442;
Avviso di addebito n. 400 2012 00081091 34 000 del 21.12.2012, ruolo n. 0002562;
Avviso di addebito n. 400 2013 00013887 52 000 del 08.03.2013, ruolo n. 0000390. Sostiene che i suddetti atti non gli sarebbero mai stati notificati e, comunque, per essi sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati, di accertare e dichiarare l'estinzione del credito sotteso, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito e condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite. A seguito di rigetto della istanza di sospensiva proposta, con memoria difensiva depositata il CP_ 27.04.2020 si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in relazione all'avviso di addebito n. 40020120000079590000, avente ad oggetto obblighi del datore di lavoro, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione attiva ed il mancato rispetto del termine previsto per l'instaurazione dell'opposizione. Nel merito, respingeva l'eccezione di prescrizione proposta e chiedeva il rigetto della domanda, ritenuta infondata. Con memoria difensiva depositata il 04.07.2022, a seguito della disposta rinnovazione della notifica, si costituiva anche il concessionario della riscossione, che eccepiva la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della opposizione proposta nonché, nel merito, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. Rigettata l'istanza di sospensione formulata in quanto infondata, la causa veniva istruita documentalmente. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della scrivente sul ruolo assegnato alla dott.ssa Parte_2 assente dal servizio, nella trattazione e definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono. La controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente, che rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni. Preliminarmente, va dato atto che il ricorrente ha agito sulla base di estratti di ruolo a lui rilasciati il 25.06.2019, assumendo la prescrizione quinquennale dei crediti risultanti dal predetto estratto, attesa la dedotta irregolarità della notifica effettuata.
Va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un
Pag. 2 di 4 beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame.
L'opponente, già compulsato in anticipo, giusta provvedimento reso all'esito dell'udienza del 24.01.2024, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022).
Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). In altri termini, sul piano degli effetti della pronuncia sopra detta, anche rispetto ai procedimenti in corso come il presente, deve ritenersi che, sebbene la disposizione sopravvenuta non comporti l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, i ricorrenti tuttavia saranno tenuti a dimostrare la
Pag. 3 di 4 sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la presentazione del ricorso e, quindi, la sussistenza del pregiudizio, condizione dell'azione, come la presenza della notifica di un'intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti.
Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lagonegro, 14.07.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4