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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
950/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti Rosaria Pollarà e Sergio Sansone del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Palermo, via
Enzo ed Elvira Sellerio n. 34;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 1.10.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
chiedendo accertarsi l'illegittimità della ripetizione di indebito comunicatagli dall con provvedimento dell'8 aprile 2024 e condannarsi l al pagamento CP_2 CP_2
degli importi relativi alle trattenute operate dall'ente sul trattamento previdenziale in godimento come specificato in atti.
A riguardo, rappresentava: a) di aver lavorato alle dipendenze della società
[...]
in qualità di operaio, dal 01.09.2001 al Controparte_3
20.12.2014, e di essere stato posto in mobilità nell'anno 2015; b) che l , in data CP_2
08.03.2014, sollecitava il ricorrente alla restituzione della somma di € 13.519,47, già richiesta in data 16.03.2016, a titolo di trattamento di cassa integrazione non spettante per il periodo dal 30.12.2013 al 20.12.2014; c) di avere presentato ricorso avverso il predetto provvedimento, in data 08.04.2024, dinnanzi al Comitato provinciale dell , deducendone l'illegittimità e/o infondatezza e rilevando che l CP_2 [...]
aveva già provveduto a trattenere il predetto importo dalla mobilità del CP_4
ricorrente successivamente riconosciuta;
d) di non aver ricevuto alcun riscontro in merito al predetto ricorso.
A fondamento della domanda - senza contestare, nel merito, l'indebito contestato dall - il ricorrente eccepiva la decadenza dall'azione di Controparte_4
recupero ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L. n. 412/1991, essendo l'accertamento dell'indebito risalente, come da comunicazione dell del 08.03.2024, al CP_2
16.03.2016.
Poste tali premesse fattuali, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare infondata, ed illegittima per intervenuta decadenza ex art. 13 comma 2° Legge 412/1991, la richiesta di rimborso per indebito di cui alla comunicazione dell del 8/3/2024, condannando l' convenuto alla CP_2 CP_1 restituzione di ulteriori somme eventualmente illegittimamente recuperate nelle more del giudizio.
In linea del tutto subordinata ritenere e dichiarare infondata la richiesta di indebito per intervenuto recupero da parte dell' . CP_1
Come mezzo al fine si chiede, occorrendo, interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della sede provinciale dell' sul seguente CP_1
articolato: “Vero è che nel corso dell'anno 2015 l' ha provveduto al recupero CP_2
dell'indebito nei confronti di della somma di € 13.519,47 di cui Parte_1
alla comunicazione del 16/ 03/2016 ed alla successiva del 08/ 03/2024”
Condannare l' convenuto alle spese e compensi del giudizio con distrazione in CP_1
favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 06.11.2024, si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del CP_2
ricorso.
L' , in particolare, rappresentava che, tra le condizioni per potere erogare CP_2
l'indennità richiesta, vi era quella relativa alla ricorrenza di una situazione di temporanea crisi produttiva, connessa ad accadimenti transitori e contingenti, avulsi dalle possibilità di controllo dell'imprenditore e che, per contro, il trattamento sia stato chiesto, nel caso di specie, al precipuo ed unico scopo di riconoscere ai lavoratori licenziandi un emolumento retributivo in attesa della maturazione del diritto alla pensione, senza oneri a carico della datrice di lavoro, con la conseguenza che al ricorrente nulla era dovuto a titolo di indennità CIG.
Spiegava, altresì, contestuale domanda riconvenzionale a mezzo della quale l
[...]
, previa compensazione delle somme indebitamente erogate con gli CP_4
importi spettanti al ricorrente a titolo di indennità di mobilità, domandava la restituzione di una somma pari ad euro 8.480,47 a titolo di indebito.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 3.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Ciò premesso in ordine allo svolgimento del giudizio, il ricorrente ha contestato la fondatezza delle pretese dell'Istituto sul presupposto dell'irripetibilità dell'indebito per effetto dell'applicabilità del disposto di cui all'art 13, comma 2, legge 142/1991
(facendo sostanzialmente valere la decadenza dall'azione di recupero), essendo l'accertamento dell'indebito risalente, come da comunicazione dell del CP_2
08.03.2024, al 16.03.2016.
2.2. In merito all'invocata irreperibilità vanno effettuate alcune osservazioni.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
L'art. 1886 c.c. stabilisce però che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile”.
Orbene, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c. hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
In materia si sono succedute le seguenti disposizioni:
Art. 80, terzo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 142 secondo cui “Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale;
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati”.
Art. 52, L. 9 marzo 1989, n. 88 secondo cui “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412 secondo cui “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica CP_2
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. L'art.13 della L. n. 412 del 199, pertanto, norma dichiaratamente d'interpretazione autentica dell'art. 52 della L. n. 88 del 1989, ha previsto l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall subordinando CP_2
detta irripetibilità a due condizioni essenziali: 1) che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la mancanza di dolo dell'interessato. Come anche la Corte costituzionale ha chiarito (con pronuncia n. 39/1993) le disposizioni di cui all'art. 52. comma 2, L. n. 88 del 1989 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Pertanto, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, configurando un'ipotesi di dolo, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. decreto di semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale (di cui all'art.13 della L. n. 412 del 1991 comma
2) mediante la disciplina dell'art. 16 che ha introdotto, nell'art. 13 della 412/1991, il comma 2 bis che prevede: “il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica”.
La ripetizione dell'indebito è, dunque, esclusa: a) se l , il quale è tenuto a CP_1
verificare annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, non provvede, entro due anni, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
b) se la situazione di fatto non è addebitabile al percettore della prestazione.
In altri termini, se il pensionato non ha agito con dolo ovvero se, pur essendo il pensionato in dolo, la restituzione dell'indebito non gli sia stato richiesto dall'Istituto nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili, ossia due anni solari, questo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute.
2.3. Inquadrata normativamente la disciplina della sanatoria, va precisato che l'istituto della Cassa Integrazione Guadagni costituisce una forma di tutela previdenziale mediante la cui concessione, in presenza di determinati requisiti, la prestazione del lavoratore viene sospesa temporaneamente o parzialmente ridotta a fronte di un predeterminato trattamento economico di tipo previdenziale, sostitutivo della retribuzione.
Il meccanismo ha natura eccezionale rispetto alla regola del sinallagma contrattuale, poiché l'obbligo retributivo non è più assunto unicamente dal datore di lavoro, ma diviene un onere a carico della collettività (c.d. “socializzazione del costo del lavoro”), corrisposto in assenza della prestazione lavorativa.
L'erogazione del trattamento di CIGO è ammessa a fronte di eventi congiunturali accomunati dalla previsione di un rientro della temporanea contrazione dell'attività produttiva.
In particolare, per quanto concerne l'intervento ordinario, l'art. 11, d.lgs. n. 148/2015 replica le due causali già previste dall'art. 1, c. 1, lett. a) e b), l. n. 164/1975, e cioè:
a) le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa e ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) le situazioni temporanee di mercato.
La si conferma, quindi, un ammortizzatore al quale ricorrere in presenza di CP_5
causali riferibili a crisi di breve durata e di natura transitoria, realizzando, come detto, un'integrazione del reddito per le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro e distinguendosi, sotto tale profilo, dall'assicurazione per la disoccupazione che, al contrario, ne presuppone la cessazione.
L'Ente previdenziale ha chiarito che, in ciascuna delle diverse fattispecie, è essenziale, sulla scorta di un giudizio ex ante, la valutazione del requisito della transitorietà, da valutarsi, in sede di giudizio discrezionale di ammissione alle integrazioni salariali, sotto il duplice aspetto della temporaneità e della fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva1.
A tal fine, la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato ricorrono (in linea con l'art. 1 d.m. n. 95442/16) quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di , che l'impresa riprenda la CP_5
normale attività lavorativa e devono essere valutate tenendo conto complessivamente:
a) della natura della causale stessa;
b) del ciclo di produzione interessato;
c) della situazione complessiva del settore e dell'azienda; d) della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti.
Come anticipato, la causale, oltre che temporanea, deve anche essere connotata da prospettive di ripresa dell'attività lavorativa2.
Sotto tale profilo, è richiesta la ragionevole possibilità che, entro un breve periodo, i dipendenti siano riammessi nell'attività produttiva dell'impresa, da intendersi come ragionevole prevedibilità della ripresa lavorativa.
Tuttavia, considerato che un evento di breve durata potrebbe comportare una stasi durevole, o addirittura definitiva, dell'attività lavorativa, si richiede all'azienda di dimostrare, mediante una rappresentazione probatoria fondata su elementi ed informazioni esattamente riportate, che, sin dal momento della presentazione della domanda, sussista una previsione di ripresa3.
Tali requisiti non ricorrono, all'evidenza, nella fattispecie in controversia.
A riguardo, è sufficiente dare lettura del testo dell'accordo stipulato presso la
Direzione Provinciale del Lavoro in data 24/02/2014 alla presenza dei rappresentanti
CP_ 1 V. circ. n. 139 del 1° agosto 2016, § 4, lett. a). 2 V. art. 1, d. m. n. 95442/2016; in tal senso si era già espressa la giurisprudenza con riguardo alla disciplina antecedente. CP_ 3 V. circ. n. 139 del 1° agosto 2016, § 4, lett. b) che chiarisce come questa previsione debba essere ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell'attività dell'impresa. del datore di lavoro ( , delle organizzazioni sindacali Controparte_3
maggiormente rappresentative (EA ) nonché dei lavoratori e redatto al CP_6
fine di scongiurare la procedura di mobilità per 18 lavoratori cui era già stata comunicata la risoluzione del rapporto.
Durante tale incontro, preso atto dell'attivazione della procedura di CP_7
mobilità da parte di nei confronti di 18 lavoratori, ha chiesto alla Controparte_3
società di revocare tale procedura proponendo, al contrario, di gestire gli esuberi con il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per il tempo necessario a consentire a costoro la maturazione del requisito per accedere alla pensione di anzianità/vecchiaia con conseguente annullamento dei licenziamenti intimati.
La ha aderito alla proposta sindacale, impegnandosi ad annullare i CP_3
licenziamenti e a richiedere, senza accollo di alcuna responsabilità in ipotesi di mancata concessione e/o revoca, l'intervento della cassa integrazione;
di talché, le parti hanno convenuto:
- che la società procedesse alla revoca dei licenziamenti intimati e si impegnasse a presentare domanda di CIG ordinaria dovuta a crisi aziendale per 12 mesi, sospendendo quindi i lavoratori de quibus a 0 ore;
- che il trattamento di CIG sarebbe stato posto a carico e, quindi, corrisposto direttamente da , attesa l'impossibilità della datrice di lavoro di provvedere CP_2
all'anticipo alla luce della grave crisi finanziaria e della carenza di liquidità, con liberazione della stessa da qualsivoglia onere relativo al TFR maturando in pendenza del trattamento di integrazione salariale.
I lavoratori hanno sottoscritto l'accordo, all'uopo dichiarando e confermando di non opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Orbene, nella fattispecie in controversia, emerge plasticamente, non solo l'assenza dei presupposti giuridici di concessione previsti dall'art. 11 Legge 148/2015, ossia la temporaneità della sospensione dell'attività lavorativa nonché la concreta prospettiva di ripresa dell'attività dell'azienda, ma, soprattutto, il surrettizio utilizzo dell'istituto per sovvenire finalità distoniche rispetto a quelle cui è preordinato ex lege,
Ed invero, si evince chiaramente dall'accordo come il trattamento sia stato chiesto al precipuo ed unico scopo di provvedere i lavoratori licenziandi di una retribuzione in attesa della maturazione del diritto alla pensione, senza oneri a carico della datrice di lavoro.
È indubbia, dunque, nel caso di specie, la natura indebita delle erogazioni effettuate a favore dell'odierno ricorrente ad opera dell . Controparte_4
2.4. Altrettanto pacifica è, peraltro, la ripetibilità di tale indebito.
Invero, l'integrazione salariale in esame, della quale è certa la natura previdenziale, non ha carattere pensionistico;
e tanto basterebbe per escludere l'applicabilità della disciplina testé richiamata, volta a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico.
Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle citate disposizioni osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre,
Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011).
Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica, sia la necessità di evitare antinomie nel sistema, sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, alle prestazioni assistenziali indebite
(v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v. per tutte, Cass. n. 21510 del 2018). La pretesa dell di integrale ripetizione delle somme indebitamente pagate, CP_2
potrebbe, al più, incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 c.c., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità).
Invero, la legge si riferisce testualmente alle pensioni e, trattandosi di norma eccezionale - in quanto derogatrice rispetto al principio generale di cui all'art.2033
c.c. -, non può essere applicata oltre ai casi e i tempi da essa considerati (art.14 delle disposizioni sulla legge in generale).
2.5. Esclusa, pertanto, l'applicabilità alla fattispecie in controversia della disciplina dettata in tema di irripetibilità dell'indebito pensionistico, la domanda attorea deve essere rigettata, e, per contro, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'Istituto previdenziale, il ricorrente – operata la compensazione tra gli importi indebitamente corrisposti a titolo di Cassa Integrazione Guadagni per il periodo 30/12/2013 - 20/12/2014 (pari a complessivi euro 13.519,47) con le somme debende a titolo di indennità di mobilità per l'importo pari ad € 5.039,00 - deve essere condannato alla corresponsione, a favore di di una somma pari ad CP_2
euro 8.480,47, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. Le spese di lite.
L'addebito delle spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
Si precisa che tali spese sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del
10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall accertata e CP_2
dichiarata l'indebita percezione delle somme corrisposte a titolo di Cassa Integrazione
Guadagni, da parte di , in relazione al periodo in Parte_1
controversia, per un importo pari ad euro 13.519,47, ed operata la compensazione tra detti importi con le somme debende a titolo di indennità di mobilità (pari ad €
5.039,00), lo condanna alla corresponsione, a favore dell convenuto, di una CP_1
somma pari ad euro 8.480,47, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell spese che si liquidano, in euro 2.500,00 per compensi professionali, CP_2
oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
950/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti Rosaria Pollarà e Sergio Sansone del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Palermo, via
Enzo ed Elvira Sellerio n. 34;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 1.10.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
chiedendo accertarsi l'illegittimità della ripetizione di indebito comunicatagli dall con provvedimento dell'8 aprile 2024 e condannarsi l al pagamento CP_2 CP_2
degli importi relativi alle trattenute operate dall'ente sul trattamento previdenziale in godimento come specificato in atti.
A riguardo, rappresentava: a) di aver lavorato alle dipendenze della società
[...]
in qualità di operaio, dal 01.09.2001 al Controparte_3
20.12.2014, e di essere stato posto in mobilità nell'anno 2015; b) che l , in data CP_2
08.03.2014, sollecitava il ricorrente alla restituzione della somma di € 13.519,47, già richiesta in data 16.03.2016, a titolo di trattamento di cassa integrazione non spettante per il periodo dal 30.12.2013 al 20.12.2014; c) di avere presentato ricorso avverso il predetto provvedimento, in data 08.04.2024, dinnanzi al Comitato provinciale dell , deducendone l'illegittimità e/o infondatezza e rilevando che l CP_2 [...]
aveva già provveduto a trattenere il predetto importo dalla mobilità del CP_4
ricorrente successivamente riconosciuta;
d) di non aver ricevuto alcun riscontro in merito al predetto ricorso.
A fondamento della domanda - senza contestare, nel merito, l'indebito contestato dall - il ricorrente eccepiva la decadenza dall'azione di Controparte_4
recupero ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L. n. 412/1991, essendo l'accertamento dell'indebito risalente, come da comunicazione dell del 08.03.2024, al CP_2
16.03.2016.
Poste tali premesse fattuali, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare infondata, ed illegittima per intervenuta decadenza ex art. 13 comma 2° Legge 412/1991, la richiesta di rimborso per indebito di cui alla comunicazione dell del 8/3/2024, condannando l' convenuto alla CP_2 CP_1 restituzione di ulteriori somme eventualmente illegittimamente recuperate nelle more del giudizio.
In linea del tutto subordinata ritenere e dichiarare infondata la richiesta di indebito per intervenuto recupero da parte dell' . CP_1
Come mezzo al fine si chiede, occorrendo, interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della sede provinciale dell' sul seguente CP_1
articolato: “Vero è che nel corso dell'anno 2015 l' ha provveduto al recupero CP_2
dell'indebito nei confronti di della somma di € 13.519,47 di cui Parte_1
alla comunicazione del 16/ 03/2016 ed alla successiva del 08/ 03/2024”
Condannare l' convenuto alle spese e compensi del giudizio con distrazione in CP_1
favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 06.11.2024, si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del CP_2
ricorso.
L' , in particolare, rappresentava che, tra le condizioni per potere erogare CP_2
l'indennità richiesta, vi era quella relativa alla ricorrenza di una situazione di temporanea crisi produttiva, connessa ad accadimenti transitori e contingenti, avulsi dalle possibilità di controllo dell'imprenditore e che, per contro, il trattamento sia stato chiesto, nel caso di specie, al precipuo ed unico scopo di riconoscere ai lavoratori licenziandi un emolumento retributivo in attesa della maturazione del diritto alla pensione, senza oneri a carico della datrice di lavoro, con la conseguenza che al ricorrente nulla era dovuto a titolo di indennità CIG.
Spiegava, altresì, contestuale domanda riconvenzionale a mezzo della quale l
[...]
, previa compensazione delle somme indebitamente erogate con gli CP_4
importi spettanti al ricorrente a titolo di indennità di mobilità, domandava la restituzione di una somma pari ad euro 8.480,47 a titolo di indebito.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 3.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Ciò premesso in ordine allo svolgimento del giudizio, il ricorrente ha contestato la fondatezza delle pretese dell'Istituto sul presupposto dell'irripetibilità dell'indebito per effetto dell'applicabilità del disposto di cui all'art 13, comma 2, legge 142/1991
(facendo sostanzialmente valere la decadenza dall'azione di recupero), essendo l'accertamento dell'indebito risalente, come da comunicazione dell del CP_2
08.03.2024, al 16.03.2016.
2.2. In merito all'invocata irreperibilità vanno effettuate alcune osservazioni.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
L'art. 1886 c.c. stabilisce però che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile”.
Orbene, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c. hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
In materia si sono succedute le seguenti disposizioni:
Art. 80, terzo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 142 secondo cui “Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale;
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati”.
Art. 52, L. 9 marzo 1989, n. 88 secondo cui “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412 secondo cui “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica CP_2
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. L'art.13 della L. n. 412 del 199, pertanto, norma dichiaratamente d'interpretazione autentica dell'art. 52 della L. n. 88 del 1989, ha previsto l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall subordinando CP_2
detta irripetibilità a due condizioni essenziali: 1) che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la mancanza di dolo dell'interessato. Come anche la Corte costituzionale ha chiarito (con pronuncia n. 39/1993) le disposizioni di cui all'art. 52. comma 2, L. n. 88 del 1989 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Pertanto, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, configurando un'ipotesi di dolo, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. decreto di semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale (di cui all'art.13 della L. n. 412 del 1991 comma
2) mediante la disciplina dell'art. 16 che ha introdotto, nell'art. 13 della 412/1991, il comma 2 bis che prevede: “il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica”.
La ripetizione dell'indebito è, dunque, esclusa: a) se l , il quale è tenuto a CP_1
verificare annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, non provvede, entro due anni, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
b) se la situazione di fatto non è addebitabile al percettore della prestazione.
In altri termini, se il pensionato non ha agito con dolo ovvero se, pur essendo il pensionato in dolo, la restituzione dell'indebito non gli sia stato richiesto dall'Istituto nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili, ossia due anni solari, questo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute.
2.3. Inquadrata normativamente la disciplina della sanatoria, va precisato che l'istituto della Cassa Integrazione Guadagni costituisce una forma di tutela previdenziale mediante la cui concessione, in presenza di determinati requisiti, la prestazione del lavoratore viene sospesa temporaneamente o parzialmente ridotta a fronte di un predeterminato trattamento economico di tipo previdenziale, sostitutivo della retribuzione.
Il meccanismo ha natura eccezionale rispetto alla regola del sinallagma contrattuale, poiché l'obbligo retributivo non è più assunto unicamente dal datore di lavoro, ma diviene un onere a carico della collettività (c.d. “socializzazione del costo del lavoro”), corrisposto in assenza della prestazione lavorativa.
L'erogazione del trattamento di CIGO è ammessa a fronte di eventi congiunturali accomunati dalla previsione di un rientro della temporanea contrazione dell'attività produttiva.
In particolare, per quanto concerne l'intervento ordinario, l'art. 11, d.lgs. n. 148/2015 replica le due causali già previste dall'art. 1, c. 1, lett. a) e b), l. n. 164/1975, e cioè:
a) le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa e ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) le situazioni temporanee di mercato.
La si conferma, quindi, un ammortizzatore al quale ricorrere in presenza di CP_5
causali riferibili a crisi di breve durata e di natura transitoria, realizzando, come detto, un'integrazione del reddito per le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro e distinguendosi, sotto tale profilo, dall'assicurazione per la disoccupazione che, al contrario, ne presuppone la cessazione.
L'Ente previdenziale ha chiarito che, in ciascuna delle diverse fattispecie, è essenziale, sulla scorta di un giudizio ex ante, la valutazione del requisito della transitorietà, da valutarsi, in sede di giudizio discrezionale di ammissione alle integrazioni salariali, sotto il duplice aspetto della temporaneità e della fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva1.
A tal fine, la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato ricorrono (in linea con l'art. 1 d.m. n. 95442/16) quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di , che l'impresa riprenda la CP_5
normale attività lavorativa e devono essere valutate tenendo conto complessivamente:
a) della natura della causale stessa;
b) del ciclo di produzione interessato;
c) della situazione complessiva del settore e dell'azienda; d) della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti.
Come anticipato, la causale, oltre che temporanea, deve anche essere connotata da prospettive di ripresa dell'attività lavorativa2.
Sotto tale profilo, è richiesta la ragionevole possibilità che, entro un breve periodo, i dipendenti siano riammessi nell'attività produttiva dell'impresa, da intendersi come ragionevole prevedibilità della ripresa lavorativa.
Tuttavia, considerato che un evento di breve durata potrebbe comportare una stasi durevole, o addirittura definitiva, dell'attività lavorativa, si richiede all'azienda di dimostrare, mediante una rappresentazione probatoria fondata su elementi ed informazioni esattamente riportate, che, sin dal momento della presentazione della domanda, sussista una previsione di ripresa3.
Tali requisiti non ricorrono, all'evidenza, nella fattispecie in controversia.
A riguardo, è sufficiente dare lettura del testo dell'accordo stipulato presso la
Direzione Provinciale del Lavoro in data 24/02/2014 alla presenza dei rappresentanti
CP_ 1 V. circ. n. 139 del 1° agosto 2016, § 4, lett. a). 2 V. art. 1, d. m. n. 95442/2016; in tal senso si era già espressa la giurisprudenza con riguardo alla disciplina antecedente. CP_ 3 V. circ. n. 139 del 1° agosto 2016, § 4, lett. b) che chiarisce come questa previsione debba essere ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell'attività dell'impresa. del datore di lavoro ( , delle organizzazioni sindacali Controparte_3
maggiormente rappresentative (EA ) nonché dei lavoratori e redatto al CP_6
fine di scongiurare la procedura di mobilità per 18 lavoratori cui era già stata comunicata la risoluzione del rapporto.
Durante tale incontro, preso atto dell'attivazione della procedura di CP_7
mobilità da parte di nei confronti di 18 lavoratori, ha chiesto alla Controparte_3
società di revocare tale procedura proponendo, al contrario, di gestire gli esuberi con il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per il tempo necessario a consentire a costoro la maturazione del requisito per accedere alla pensione di anzianità/vecchiaia con conseguente annullamento dei licenziamenti intimati.
La ha aderito alla proposta sindacale, impegnandosi ad annullare i CP_3
licenziamenti e a richiedere, senza accollo di alcuna responsabilità in ipotesi di mancata concessione e/o revoca, l'intervento della cassa integrazione;
di talché, le parti hanno convenuto:
- che la società procedesse alla revoca dei licenziamenti intimati e si impegnasse a presentare domanda di CIG ordinaria dovuta a crisi aziendale per 12 mesi, sospendendo quindi i lavoratori de quibus a 0 ore;
- che il trattamento di CIG sarebbe stato posto a carico e, quindi, corrisposto direttamente da , attesa l'impossibilità della datrice di lavoro di provvedere CP_2
all'anticipo alla luce della grave crisi finanziaria e della carenza di liquidità, con liberazione della stessa da qualsivoglia onere relativo al TFR maturando in pendenza del trattamento di integrazione salariale.
I lavoratori hanno sottoscritto l'accordo, all'uopo dichiarando e confermando di non opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Orbene, nella fattispecie in controversia, emerge plasticamente, non solo l'assenza dei presupposti giuridici di concessione previsti dall'art. 11 Legge 148/2015, ossia la temporaneità della sospensione dell'attività lavorativa nonché la concreta prospettiva di ripresa dell'attività dell'azienda, ma, soprattutto, il surrettizio utilizzo dell'istituto per sovvenire finalità distoniche rispetto a quelle cui è preordinato ex lege,
Ed invero, si evince chiaramente dall'accordo come il trattamento sia stato chiesto al precipuo ed unico scopo di provvedere i lavoratori licenziandi di una retribuzione in attesa della maturazione del diritto alla pensione, senza oneri a carico della datrice di lavoro.
È indubbia, dunque, nel caso di specie, la natura indebita delle erogazioni effettuate a favore dell'odierno ricorrente ad opera dell . Controparte_4
2.4. Altrettanto pacifica è, peraltro, la ripetibilità di tale indebito.
Invero, l'integrazione salariale in esame, della quale è certa la natura previdenziale, non ha carattere pensionistico;
e tanto basterebbe per escludere l'applicabilità della disciplina testé richiamata, volta a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico.
Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle citate disposizioni osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre,
Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011).
Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica, sia la necessità di evitare antinomie nel sistema, sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, alle prestazioni assistenziali indebite
(v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v. per tutte, Cass. n. 21510 del 2018). La pretesa dell di integrale ripetizione delle somme indebitamente pagate, CP_2
potrebbe, al più, incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 c.c., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità).
Invero, la legge si riferisce testualmente alle pensioni e, trattandosi di norma eccezionale - in quanto derogatrice rispetto al principio generale di cui all'art.2033
c.c. -, non può essere applicata oltre ai casi e i tempi da essa considerati (art.14 delle disposizioni sulla legge in generale).
2.5. Esclusa, pertanto, l'applicabilità alla fattispecie in controversia della disciplina dettata in tema di irripetibilità dell'indebito pensionistico, la domanda attorea deve essere rigettata, e, per contro, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'Istituto previdenziale, il ricorrente – operata la compensazione tra gli importi indebitamente corrisposti a titolo di Cassa Integrazione Guadagni per il periodo 30/12/2013 - 20/12/2014 (pari a complessivi euro 13.519,47) con le somme debende a titolo di indennità di mobilità per l'importo pari ad € 5.039,00 - deve essere condannato alla corresponsione, a favore di di una somma pari ad CP_2
euro 8.480,47, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. Le spese di lite.
L'addebito delle spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
Si precisa che tali spese sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del
10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall accertata e CP_2
dichiarata l'indebita percezione delle somme corrisposte a titolo di Cassa Integrazione
Guadagni, da parte di , in relazione al periodo in Parte_1
controversia, per un importo pari ad euro 13.519,47, ed operata la compensazione tra detti importi con le somme debende a titolo di indennità di mobilità (pari ad €
5.039,00), lo condanna alla corresponsione, a favore dell convenuto, di una CP_1
somma pari ad euro 8.480,47, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell spese che si liquidano, in euro 2.500,00 per compensi professionali, CP_2
oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri