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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/09/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI
DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 92/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF - nata a [...] ed in data 16/02/1984, e sig. Parte_1 C.F._1
- CF - nato a [...] ed in data Controparte_1 C.F._2
08/10/1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LONGO MARIA ANGELA - CF C.F._3
– Pec: - elettivamente domiciliati presso il di lei Studio Email_1 legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 9 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 01/02/2025 - che i ricorrenti, in data 27/06/2015, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo):
Atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 2015, Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), scegliendo contestualmente il regime della separazione dei beni;
-che i coniugi avevano fissato la comune residenza in via Tevere n. 2 Borgo San Dalmazzo (Cuneo), nell'immobile detenuto in Locazione con contratto intestato alla signora Parte_1 2
dalla loro unione nasceva la figlia - c.f. - nata il [...] a [...] Persona_1 C.F._4
(CN), come da certificato di stato di famiglia in atti (vedi allegato);
-che il matrimonio tra le odierne parti in causa era già di fatto cessato di fatto da alcuni anni, poiché - essendo venuta meno, già da diverso tempo l'affectio coniugalis, per incompatibilità di carattere, continue discussioni ed incomprensioni, nonchè dissapori e contrasti di gravità, tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e facendo maturare ai due coniugi la decisione di separarsi – la sig.ra si era, già da Pt_1 tempo, trasferita in un'altra abitazione ed il Sig. era rientrato a Reggio Calabria presso i propri CP_1 genitori in Via Archi CEP, lotto 11 Reggio Calabria.
I ricorrenti - per tale ragione – avevano dunque deciso di addivenire alla separazione personale consensuale e
- all'esito – anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni tra loro concordate e di seguito sono esposte:
“i Sig.ri e dichiarano di rinunciare a richiedere l'uno all'altro il Parte_1 Controparte_1 mantenimento e pertanto dichiarano che nulla è dovuto dai coniugi per reciproco assegno di mantenimento;
i Sig.ri e dichiarano che nulla è dovuto per la figlia Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(maggiorenne);
i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico e Parte_1 Controparte_1 patrimoniale è già stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente;
i separandi dichiarano anticipatamente di non volersi riconciliare”;
Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 473-bis. 12 c.p.c. e 473-bis. 49 c.p.c.,
i coniugi – come sopra rappresentati e difesi - chiedevano congiuntamente che il Tribunale adito, previa nomina del Giudice Relatore e fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in presenza, assunto il parere del PM, volesse di seguito autorizzare i coniugi a vivere separati e omologare gli accordi di separazione consensuale come di seguito enunciati nelle conclusioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e attraverso Parte_1 Controparte_1 sentenza parziale sullo “status”, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, pronunciare – altresì
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 in data 27.06.2015, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle dovute trascrizioni;
i Sig.ri e - essendo Parte_1 Controparte_1 entrambi economicamente autosufficienti e potendo provvedere autonomamente al proprio mantenimento - dichiarano che nulla è dovuto dai coniugi per reciproco assegno di mantenimento;
i Sig.ri e dichiarano che nulla è dovuto per la figlia Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(maggiorenne); 3
i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico e Parte_1 Controparte_1 patrimoniale è già stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente” (vedi ricorso in atti).
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI
DI RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa in pari data, così statuiva: i Sig.ri e dichiarano di Parte_1 Controparte_1 rinunciare a richiedere l'uno all'altro il mantenimento e pertanto dichiarano che nulla è dovuto dai coniugi per reciproco assegno di mantenimento;
i Sig.ri e dichiarano che nulla è dovuto per la figlia Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(maggiorenne);
i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico e Parte_1 Controparte_1 patrimoniale è già stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente;
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 9 settembre 2025, ore 9,00;
CONCEDE alle parti i termini l'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 31 agosto 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni:
a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 09/09/2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – congiuntamente ed in data 27 agosto 2024 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio. 4
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 09/09/2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 27.06.2015, gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo): Atto n. 7,
Parte II, Serie A, anno 2015, Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 25 febbraio 2025 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 25/02/2025; data di definizione della presente controversia: 09/09/2025 ) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti). 5
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 24 febbraio 2025 e nella precedente procedura – aveva espresso – infatti – parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 92/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - Parte_1
CF - nata a [...] ed in data 16/02/1984, e sig. - CF C.F._1 Controparte_1
- nato a [...] ed in data 08/10/1981, entrambi rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. LONGO MARIA ANGELA - CF – Pec: C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, Email_1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede: 6
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig. - CF - nata a [...] ed Parte_1 C.F._1 in data 16/02/1984, e sig. - CF nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) ed in data 08/10/1981;
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 25 febbraio 2025 tra i coniugi in oggetto generalizzati:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente sopra indicato per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 09/09/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI
DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 92/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF - nata a [...] ed in data 16/02/1984, e sig. Parte_1 C.F._1
- CF - nato a [...] ed in data Controparte_1 C.F._2
08/10/1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LONGO MARIA ANGELA - CF C.F._3
– Pec: - elettivamente domiciliati presso il di lei Studio Email_1 legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 9 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 01/02/2025 - che i ricorrenti, in data 27/06/2015, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo):
Atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 2015, Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), scegliendo contestualmente il regime della separazione dei beni;
-che i coniugi avevano fissato la comune residenza in via Tevere n. 2 Borgo San Dalmazzo (Cuneo), nell'immobile detenuto in Locazione con contratto intestato alla signora Parte_1 2
dalla loro unione nasceva la figlia - c.f. - nata il [...] a [...] Persona_1 C.F._4
(CN), come da certificato di stato di famiglia in atti (vedi allegato);
-che il matrimonio tra le odierne parti in causa era già di fatto cessato di fatto da alcuni anni, poiché - essendo venuta meno, già da diverso tempo l'affectio coniugalis, per incompatibilità di carattere, continue discussioni ed incomprensioni, nonchè dissapori e contrasti di gravità, tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e facendo maturare ai due coniugi la decisione di separarsi – la sig.ra si era, già da Pt_1 tempo, trasferita in un'altra abitazione ed il Sig. era rientrato a Reggio Calabria presso i propri CP_1 genitori in Via Archi CEP, lotto 11 Reggio Calabria.
I ricorrenti - per tale ragione – avevano dunque deciso di addivenire alla separazione personale consensuale e
- all'esito – anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni tra loro concordate e di seguito sono esposte:
“i Sig.ri e dichiarano di rinunciare a richiedere l'uno all'altro il Parte_1 Controparte_1 mantenimento e pertanto dichiarano che nulla è dovuto dai coniugi per reciproco assegno di mantenimento;
i Sig.ri e dichiarano che nulla è dovuto per la figlia Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(maggiorenne);
i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico e Parte_1 Controparte_1 patrimoniale è già stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente;
i separandi dichiarano anticipatamente di non volersi riconciliare”;
Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 473-bis. 12 c.p.c. e 473-bis. 49 c.p.c.,
i coniugi – come sopra rappresentati e difesi - chiedevano congiuntamente che il Tribunale adito, previa nomina del Giudice Relatore e fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in presenza, assunto il parere del PM, volesse di seguito autorizzare i coniugi a vivere separati e omologare gli accordi di separazione consensuale come di seguito enunciati nelle conclusioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e attraverso Parte_1 Controparte_1 sentenza parziale sullo “status”, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, pronunciare – altresì
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 in data 27.06.2015, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle dovute trascrizioni;
i Sig.ri e - essendo Parte_1 Controparte_1 entrambi economicamente autosufficienti e potendo provvedere autonomamente al proprio mantenimento - dichiarano che nulla è dovuto dai coniugi per reciproco assegno di mantenimento;
i Sig.ri e dichiarano che nulla è dovuto per la figlia Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(maggiorenne); 3
i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico e Parte_1 Controparte_1 patrimoniale è già stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente” (vedi ricorso in atti).
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI
DI RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa in pari data, così statuiva: i Sig.ri e dichiarano di Parte_1 Controparte_1 rinunciare a richiedere l'uno all'altro il mantenimento e pertanto dichiarano che nulla è dovuto dai coniugi per reciproco assegno di mantenimento;
i Sig.ri e dichiarano che nulla è dovuto per la figlia Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(maggiorenne);
i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico e Parte_1 Controparte_1 patrimoniale è già stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente;
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 9 settembre 2025, ore 9,00;
CONCEDE alle parti i termini l'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 31 agosto 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni:
a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 09/09/2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – congiuntamente ed in data 27 agosto 2024 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio. 4
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 09/09/2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 27.06.2015, gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo): Atto n. 7,
Parte II, Serie A, anno 2015, Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 25 febbraio 2025 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 25/02/2025; data di definizione della presente controversia: 09/09/2025 ) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti). 5
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 24 febbraio 2025 e nella precedente procedura – aveva espresso – infatti – parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 92/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - Parte_1
CF - nata a [...] ed in data 16/02/1984, e sig. - CF C.F._1 Controparte_1
- nato a [...] ed in data 08/10/1981, entrambi rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. LONGO MARIA ANGELA - CF – Pec: C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, Email_1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede: 6
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig. - CF - nata a [...] ed Parte_1 C.F._1 in data 16/02/1984, e sig. - CF nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) ed in data 08/10/1981;
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 25 febbraio 2025 tra i coniugi in oggetto generalizzati:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente sopra indicato per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 09/09/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO