Articolo 115 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 114Articolo 116
Versione
14 maggio 1978
Art. 115.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, e' autorizzato a provvedere:
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada ;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 1025, 1026, 1027 e 1139 ed a quelle fra i capitoli nn. 9009 e 9154 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall' articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , modificato dall' articolo 17 del decreto-legge 10 giugno 1971, n. 289 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, nonche' dall'articolo 13 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 e dalla legge 6 giugno 1975, numero 206 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9017, 9018, 9024 e 9044 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall' articolo 19 della legge 26 maggio 1975, n. 183 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7916 e 8001 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall' articolo 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9016, 9023 e 9160 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 2 aprile 1976, n. 105 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9019 e 9162 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall' articolo 7 -- primo comma - della legge 26 aprile 1976, n. 176 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9051 e 9175 ed a quelle fra i capitoli nn. 7006 e 7007 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7709, 7717 e 7718 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 28 aprile 1976, n. 237 ;
alle variazioni compensative tra i capitoli nn. 8404, 8441 e 8442 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 10 luglio 1977, n. 404 .
Entrata in vigore il 14 maggio 1978