TRIB
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 932/2024 V.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e promossa
DA
, C.F.: , nata ad [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZEO GERARDO e da , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] , C.F._2 rappresentato e difeso/entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI GIORGIO MARGHERITA
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.6.2024. In data 7.6.2024 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 8.4.2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto il 3.10.2009.
All'uopo, i ricorrenti esponevano che:
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- a seguito della crisi familiare, con decreto del 17.5.2023 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale di essi coniugi;
- dalla data della separazione, la convivenza era cessata senza mai riprendere e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti, essendo venuta meno ogni comunione sia materiale sia spirituale.
La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Avellino pubblicato il 17.5.2023.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 13.4.2023 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio senza statuizioni accessorie, avendo già regolato tra loro le questioni economiche e dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
La domanda congiunta va pertanto accolta.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 3.10.2009 da Pt_1
e da (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rocca
[...] Parte_2
San Felice anno 2009 atto n.
5- parte II- Serie A);
2.- compensa le spese di lite tra le parti;
3.- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n.
396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca San Felice per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.6.2024
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano