CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1199/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1199/2024 R.G. promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valeria Montecassiano;
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Porto Sant'Elpidio (FM), via Fontanella n. 44;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Walter Massucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pedaso (FM), via Giovanni XXIII n.5;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 447/2024 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 21.06.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in accoglimento del proposto appello, nel merito parzialmente riformare la sentenza n.447/2024 pubblicata in data 21.06.2024 dal Tribunale di Fermo ponendo a carico di l'obbligo, a decorrere dalla data di Parte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado, di corrispondere ad CP_1
, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un assegno di
[...] mantenimento in favore delle figlie e pari a Persona_1 Persona_2 complessivi euro 1.100,00 mensili (pari a 550 euro per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT confermando nel resto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio, spese imp. Forf. 15%, CAP ed IVA come per legge.”
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare: dichiarare il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 473bis.12 co. 2° c.p.c. e/o per violazione dell'art. 473bis.14 co. 2° c.p.c. in quest'ultimo caso laddove non venga accettata la istanza di differimento della udienza di trattazione e la rimessione in termini parte resistente per la sua costituzione onde evitare le decadenze di merito.
Nel primo caso con condanna anche ex art. 96 c.p.c. dichiarando la lite temeraria.
Nel merito (si rassegnano le medesime conclusioni rassegnate nel giudizio divorzile): nel merito degli obblighi di mantenimento delle figlie:
2) disporre ed ordinare a di partecipare alle spese universitarie Parte_1 della figlia per la quota del 50%, rimborsando la madre Per_1 CP_1
delle spese sostenute al tal fine per i primi tre anni di università, come
[...] da conteggi già forniti, per un ammontare di euro 15.765,55.
3) dichiarare che deve partecipare per il 50% anche alle eventuali Parte_1 spese universitarie della figlia . Per_2
pagina 2 di 8 4) confermando la sentenza di separazione n. 447/2024 del Tribunale di Fermo, dichiarare che deve corrispondere alla sig.a Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile rivalutato di euro 1.312,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Per_1 Per_2
In via istruttoria si reiterano le stesse richieste formulate nel giudizio divorzile e sopratrascritte.
Vinte le spese di lite con condanna alle maggiorazione per lite temeraria ex art.
96 commi 1-3 c.p.c.
“Si chiede il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c.”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 21.06.2024 nel procedimento n. 2502/2017 R.G., il
Tribunale di Fermo - dato atto della sentenza parziale di separazione emessa nel corso del procedimento promosso da nei confronti di Controparte_1 [...]
- respingeva le reciproche richieste di addebito della separazione;
Parte_1 poneva a carico del l'obbligo di versare - in favore della moglie - un Parte_1 assegno di mantenimento in favore delle figlie, e Persona_1 Persona_2
- maggiorenni non economicamente autosufficienti - la somma complessiva
[...] di €.1.100,00 (€.550,00 per ciascuna delle figlie), oltre il 50% delle spese straordinarie;
compensando integralmente le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la richiamata sentenza, chiedendo la parziale riforma del capo relativo all'assegno di mantenimento delle figlie, sul punto relativo alla decorrenza del relativo assegno, ovvero a partire “dalla data di pubblicazione della sentenza”, anziché dal deposito della domanda giudiziale, fermo l'an e il quantum rispetto ai quali ha prestato acquiescenza ex art. 329, comma 2, c.p.c. si costituiva in giudizio lamentando - in rito - sia Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 473 bis.12 c.p.c. e del principio di economia processuale (poiché la parte appellante non ha menzionato di aver già depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 3 di 8 riproducendo nel gravame le stesse domande già proposte avanti al giudice del divorzio), evidenziando altresì la temerarietà della lite ai sensi e per gli effetti degli art. 96 e 473 bis.18 c.p.c., sia la violazione dell'art. 473 bis.14, comma 5,
c.p.c. per omesso rispetto dei termini di difesa, sul presupposto dell'applicazione al procedimento del “nuovo rito Cartabia” in materia di famiglia.
Nel merito, la parte appellata - riportandosi agli scritti difensivi depositati dinanzi al giudice del divorzio - chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, rassegnando le medesime conclusioni già precisate nel giudizio divorzile e richiamando le istanze istruttorie ivi indicate.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
In data 26.02.2025, preso atto delle note depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di consiglio, assegnando all'appellante termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione - proposta dalla parte appellata - relativa alla violazione dell'art. 473 bis.12 c.p.c.
Ed invero, il presente giudizio - incardinato dinanzi al Tribunale prima dell'entrata in vigore del D.Lvo 149/2022 - resta regolato dal previgente art. 4, comma 15, legge 1.12.1970 n. 898 e si svolge, pertanto, nelle forme del rito camerale (ex art. 35 D.Lvo. n. 149/2022, cit.).
Sempre in via preliminare, va, poi, esclusa l'improcedibilità della domanda per asserita violazione dell'art. 473 bis.12 c.p.c.: la circostanza che - nelle more della definizione del presente procedimento - le parti hanno incardinato il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pone una questione di coordinamento tra i due procedimenti che va risolta attribuendo al Giudice del gravame sulla sentenza di separazione la potestas decidendi limitata alla domanda sulle questioni economiche relative alle figlie sino alla data del deposito della domanda di divorzio.
pagina 4 di 8 Di conseguenza, le relative statuizioni conserveranno vigenza sino alla stessa data, restando preclusa al Giudice di appello ogni decisione sulle questioni poste avanti al Giudice del divorzio - contrariamente a quanto richiesto da parte appellata - sulle quali quest'ultimo organo giurisdizionale ha esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta).
Di conseguenza, nessuna rilevanza - neppure indiziaria - può essere data agli scritti difensivi depositati dalle parti nel giudizio di divorzio al fine della decisione della presente controversia.
Inoltre, come evidenziato dalla difesa dell'appellante nelle memorie autorizzate
(del 26.2.2025 e del 10.3.2025) il thema decidendum dedotto dal nel Parte_1 presente procedimento e nel giudizio divorzile è totalmente diverso (quest'ultimo essendo diretto ad ottenere la pronuncia - costitutiva - di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la decisione sulle conseguenti domande di natura economica connesse).
Venendo al merito del gravame, con un unico motivo di appello, il Parte_1 censura la pronuncia impugnata per contraddittorietà tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, contraddittorietà che si sarebbe riflessa nell'omessa indicazione della data di decorrenza dell'aumento del contributo al mantenimento in favore delle figlie, rispetto a quanto stabilito - in via provvisoria
- dall'ordinanza Presidenziale del 7.6.2018, con la conseguenza che l'aumento del sostegno economico per le figlie retroagirebbe alla data della domanda in maniera illogica ed ingiusta, secondo il medesimo appellante.
Ed invero, l'aumento del contributo al mantenimento delle figlie - da euro 400,00 come disposto nel provvedimento presidenziale, ad euro 550,00 mensili - è stato disposto dal primo Giudice sulla base di una valutazione della situazione di fatto diversa tra il momento di presentazione della domanda e quello del pronunciamento della sentenza che ha definito il giudizio: ovvero, considerando l'incremento di reddito conseguito dal nell'anno 2022, maggiore rispetto Parte_1
a quello dichiarato negli altri anni, nonché tenuto conto delle mutate esigenze delle figlie e rapportate all'età ormai raggiunta (rispettivamente Per_1 Per_2
pagina 5 di 8 di 22 anni e di 18 anni), rispetto all'età che le figlie avevano (15 e 11 anni) al tempo dell'introduzione della domanda di separazione, nell'anno 2017.
La difesa, poi, evidenzia che l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di separazione ha dimostrato che il non usufruisce di grandi disponibilità Parte_1 economiche (per gli immobili di cui è proprietario, per i redditi da lavoro autonomo e per le partecipazioni azionarie) tali da permettergli di far fronte all'obbligo di pagare una somma pari a circa euro 15.000,00 per arretrati e rivalutazione.
In particolare, l'appellante rappresenta che le indagini e i documenti prodotti nel corso del giudizio di separazione avrebbero dimostrato:
- che il è proprietario di alcuni immobili, due dei quali acquistati prima Parte_1 del matrimonio, mentre l'altro, acquistato con preliminare del 2005 ed atto notarile del 2008, ha richiesto l'accensione di un mutuo (ancora in essere), di cui l'appellante asserisce di non essere più in grado di pagare le rate (tanto che la società mutuante, , gli ha notificato in data 20.03.2024 atto di CP_2 precetto, intimando il pagamento della somma di euro 70.017,00);
- che il è socio al 30% di un'attività di autotrasporti, avendo ceduto la Parte_1 propria quota quale socio accomandante della società che gestisce lo chalet “La
Conchiglia” di Porto San Giorgio;
- che i redditi dall'attività di agente di commercio del marmo sono rimasti sostanzialmente invariati nel corso degli anni (unico 2014: €.32.336,00; unico
2015: €.18.568,00; unico 2016: €.24.188,00; unico 2017: €.29.944,00; unico
2018: €.21.495,00; unico 2019: €.20.985,00; unico 2020: €.21.281,00; unico
2021: €.17.902,00; unico 2022: €.27.685,00; unico 2023: €.42.286,00; unico
2024: €.25.757,00), ad eccezione dell'anno 2020 - in cui si è registrato un calo di fatturato per l'epidemia da Covid - e dell'anno 2022, nel corso del quale il fatturato ha subito un aumento non per un miglioramento degli introiti, ma per la plusvalenza di circa €.10.000,00, generata dalla vendita dell'autovettura utilizzata nell'attività lavorativa.
Il motivo merita accoglimento.
pagina 6 di 8 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la determinazione unitaria dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (così come del coniuge) decorre - nell'an e nel quantum - dalla data della domanda, in virtù del principio generale per cui un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per l'accertamento dello stesso in giudizio, salvo che il giudice disponga diversamente, a causa dell'insorgenza di fattori modificativi tali da giustificare una diversa decorrenza.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'aumento del contributo perequativo per le figlie non è stato stabilito sulla base della comparazione dei dati reddituali del
- preesistenti alla domanda giudiziale - e la situazione economica della Parte_1 moglie, - ma a seguito e per effetto di sopravvenuti mutamenti di CP_1 fatto, ovvero - da un lato - in considerazione della sopraggiunta maggiore età delle figlie, con il conseguente aumento delle loro necessità e - dall'altro - in considerazione dell'incremento del reddito della parte appellante a partire dall'anno 2022 (ovvero ben 5 anni dopo l'istaurazione del giudizio).
Sussistono, pertanto, le condizioni per stabilire una diversa decorrenza dell'assegno di mantenimento delle figlie a partire dalla data della decisione, piuttosto che da quella della domanda.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, la natura della controversia e le questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, in parziale modifica dell'ordinanza gravata, pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad entro e Parte_1 Controparte_1 non oltre il giorno 10 di ogni mese un assegno di mantenimento in favore delle figlie, e , pari a complessivi €.1.100 (pari a Persona_1 Persona_2
€.550,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT
“a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza”.
Conferma, per il resto, la pronuncia impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, il 12.3.2025.
Il Consigliere estensore pagina 7 di 8 Dr. Paola Mureddu ll Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1199/2024 R.G. promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valeria Montecassiano;
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Porto Sant'Elpidio (FM), via Fontanella n. 44;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Walter Massucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pedaso (FM), via Giovanni XXIII n.5;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 447/2024 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 21.06.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in accoglimento del proposto appello, nel merito parzialmente riformare la sentenza n.447/2024 pubblicata in data 21.06.2024 dal Tribunale di Fermo ponendo a carico di l'obbligo, a decorrere dalla data di Parte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado, di corrispondere ad CP_1
, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un assegno di
[...] mantenimento in favore delle figlie e pari a Persona_1 Persona_2 complessivi euro 1.100,00 mensili (pari a 550 euro per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT confermando nel resto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio, spese imp. Forf. 15%, CAP ed IVA come per legge.”
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare: dichiarare il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 473bis.12 co. 2° c.p.c. e/o per violazione dell'art. 473bis.14 co. 2° c.p.c. in quest'ultimo caso laddove non venga accettata la istanza di differimento della udienza di trattazione e la rimessione in termini parte resistente per la sua costituzione onde evitare le decadenze di merito.
Nel primo caso con condanna anche ex art. 96 c.p.c. dichiarando la lite temeraria.
Nel merito (si rassegnano le medesime conclusioni rassegnate nel giudizio divorzile): nel merito degli obblighi di mantenimento delle figlie:
2) disporre ed ordinare a di partecipare alle spese universitarie Parte_1 della figlia per la quota del 50%, rimborsando la madre Per_1 CP_1
delle spese sostenute al tal fine per i primi tre anni di università, come
[...] da conteggi già forniti, per un ammontare di euro 15.765,55.
3) dichiarare che deve partecipare per il 50% anche alle eventuali Parte_1 spese universitarie della figlia . Per_2
pagina 2 di 8 4) confermando la sentenza di separazione n. 447/2024 del Tribunale di Fermo, dichiarare che deve corrispondere alla sig.a Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile rivalutato di euro 1.312,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Per_1 Per_2
In via istruttoria si reiterano le stesse richieste formulate nel giudizio divorzile e sopratrascritte.
Vinte le spese di lite con condanna alle maggiorazione per lite temeraria ex art.
96 commi 1-3 c.p.c.
“Si chiede il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c.”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 21.06.2024 nel procedimento n. 2502/2017 R.G., il
Tribunale di Fermo - dato atto della sentenza parziale di separazione emessa nel corso del procedimento promosso da nei confronti di Controparte_1 [...]
- respingeva le reciproche richieste di addebito della separazione;
Parte_1 poneva a carico del l'obbligo di versare - in favore della moglie - un Parte_1 assegno di mantenimento in favore delle figlie, e Persona_1 Persona_2
- maggiorenni non economicamente autosufficienti - la somma complessiva
[...] di €.1.100,00 (€.550,00 per ciascuna delle figlie), oltre il 50% delle spese straordinarie;
compensando integralmente le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la richiamata sentenza, chiedendo la parziale riforma del capo relativo all'assegno di mantenimento delle figlie, sul punto relativo alla decorrenza del relativo assegno, ovvero a partire “dalla data di pubblicazione della sentenza”, anziché dal deposito della domanda giudiziale, fermo l'an e il quantum rispetto ai quali ha prestato acquiescenza ex art. 329, comma 2, c.p.c. si costituiva in giudizio lamentando - in rito - sia Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 473 bis.12 c.p.c. e del principio di economia processuale (poiché la parte appellante non ha menzionato di aver già depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 3 di 8 riproducendo nel gravame le stesse domande già proposte avanti al giudice del divorzio), evidenziando altresì la temerarietà della lite ai sensi e per gli effetti degli art. 96 e 473 bis.18 c.p.c., sia la violazione dell'art. 473 bis.14, comma 5,
c.p.c. per omesso rispetto dei termini di difesa, sul presupposto dell'applicazione al procedimento del “nuovo rito Cartabia” in materia di famiglia.
Nel merito, la parte appellata - riportandosi agli scritti difensivi depositati dinanzi al giudice del divorzio - chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, rassegnando le medesime conclusioni già precisate nel giudizio divorzile e richiamando le istanze istruttorie ivi indicate.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
In data 26.02.2025, preso atto delle note depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di consiglio, assegnando all'appellante termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione - proposta dalla parte appellata - relativa alla violazione dell'art. 473 bis.12 c.p.c.
Ed invero, il presente giudizio - incardinato dinanzi al Tribunale prima dell'entrata in vigore del D.Lvo 149/2022 - resta regolato dal previgente art. 4, comma 15, legge 1.12.1970 n. 898 e si svolge, pertanto, nelle forme del rito camerale (ex art. 35 D.Lvo. n. 149/2022, cit.).
Sempre in via preliminare, va, poi, esclusa l'improcedibilità della domanda per asserita violazione dell'art. 473 bis.12 c.p.c.: la circostanza che - nelle more della definizione del presente procedimento - le parti hanno incardinato il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pone una questione di coordinamento tra i due procedimenti che va risolta attribuendo al Giudice del gravame sulla sentenza di separazione la potestas decidendi limitata alla domanda sulle questioni economiche relative alle figlie sino alla data del deposito della domanda di divorzio.
pagina 4 di 8 Di conseguenza, le relative statuizioni conserveranno vigenza sino alla stessa data, restando preclusa al Giudice di appello ogni decisione sulle questioni poste avanti al Giudice del divorzio - contrariamente a quanto richiesto da parte appellata - sulle quali quest'ultimo organo giurisdizionale ha esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta).
Di conseguenza, nessuna rilevanza - neppure indiziaria - può essere data agli scritti difensivi depositati dalle parti nel giudizio di divorzio al fine della decisione della presente controversia.
Inoltre, come evidenziato dalla difesa dell'appellante nelle memorie autorizzate
(del 26.2.2025 e del 10.3.2025) il thema decidendum dedotto dal nel Parte_1 presente procedimento e nel giudizio divorzile è totalmente diverso (quest'ultimo essendo diretto ad ottenere la pronuncia - costitutiva - di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la decisione sulle conseguenti domande di natura economica connesse).
Venendo al merito del gravame, con un unico motivo di appello, il Parte_1 censura la pronuncia impugnata per contraddittorietà tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, contraddittorietà che si sarebbe riflessa nell'omessa indicazione della data di decorrenza dell'aumento del contributo al mantenimento in favore delle figlie, rispetto a quanto stabilito - in via provvisoria
- dall'ordinanza Presidenziale del 7.6.2018, con la conseguenza che l'aumento del sostegno economico per le figlie retroagirebbe alla data della domanda in maniera illogica ed ingiusta, secondo il medesimo appellante.
Ed invero, l'aumento del contributo al mantenimento delle figlie - da euro 400,00 come disposto nel provvedimento presidenziale, ad euro 550,00 mensili - è stato disposto dal primo Giudice sulla base di una valutazione della situazione di fatto diversa tra il momento di presentazione della domanda e quello del pronunciamento della sentenza che ha definito il giudizio: ovvero, considerando l'incremento di reddito conseguito dal nell'anno 2022, maggiore rispetto Parte_1
a quello dichiarato negli altri anni, nonché tenuto conto delle mutate esigenze delle figlie e rapportate all'età ormai raggiunta (rispettivamente Per_1 Per_2
pagina 5 di 8 di 22 anni e di 18 anni), rispetto all'età che le figlie avevano (15 e 11 anni) al tempo dell'introduzione della domanda di separazione, nell'anno 2017.
La difesa, poi, evidenzia che l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di separazione ha dimostrato che il non usufruisce di grandi disponibilità Parte_1 economiche (per gli immobili di cui è proprietario, per i redditi da lavoro autonomo e per le partecipazioni azionarie) tali da permettergli di far fronte all'obbligo di pagare una somma pari a circa euro 15.000,00 per arretrati e rivalutazione.
In particolare, l'appellante rappresenta che le indagini e i documenti prodotti nel corso del giudizio di separazione avrebbero dimostrato:
- che il è proprietario di alcuni immobili, due dei quali acquistati prima Parte_1 del matrimonio, mentre l'altro, acquistato con preliminare del 2005 ed atto notarile del 2008, ha richiesto l'accensione di un mutuo (ancora in essere), di cui l'appellante asserisce di non essere più in grado di pagare le rate (tanto che la società mutuante, , gli ha notificato in data 20.03.2024 atto di CP_2 precetto, intimando il pagamento della somma di euro 70.017,00);
- che il è socio al 30% di un'attività di autotrasporti, avendo ceduto la Parte_1 propria quota quale socio accomandante della società che gestisce lo chalet “La
Conchiglia” di Porto San Giorgio;
- che i redditi dall'attività di agente di commercio del marmo sono rimasti sostanzialmente invariati nel corso degli anni (unico 2014: €.32.336,00; unico
2015: €.18.568,00; unico 2016: €.24.188,00; unico 2017: €.29.944,00; unico
2018: €.21.495,00; unico 2019: €.20.985,00; unico 2020: €.21.281,00; unico
2021: €.17.902,00; unico 2022: €.27.685,00; unico 2023: €.42.286,00; unico
2024: €.25.757,00), ad eccezione dell'anno 2020 - in cui si è registrato un calo di fatturato per l'epidemia da Covid - e dell'anno 2022, nel corso del quale il fatturato ha subito un aumento non per un miglioramento degli introiti, ma per la plusvalenza di circa €.10.000,00, generata dalla vendita dell'autovettura utilizzata nell'attività lavorativa.
Il motivo merita accoglimento.
pagina 6 di 8 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la determinazione unitaria dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (così come del coniuge) decorre - nell'an e nel quantum - dalla data della domanda, in virtù del principio generale per cui un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per l'accertamento dello stesso in giudizio, salvo che il giudice disponga diversamente, a causa dell'insorgenza di fattori modificativi tali da giustificare una diversa decorrenza.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'aumento del contributo perequativo per le figlie non è stato stabilito sulla base della comparazione dei dati reddituali del
- preesistenti alla domanda giudiziale - e la situazione economica della Parte_1 moglie, - ma a seguito e per effetto di sopravvenuti mutamenti di CP_1 fatto, ovvero - da un lato - in considerazione della sopraggiunta maggiore età delle figlie, con il conseguente aumento delle loro necessità e - dall'altro - in considerazione dell'incremento del reddito della parte appellante a partire dall'anno 2022 (ovvero ben 5 anni dopo l'istaurazione del giudizio).
Sussistono, pertanto, le condizioni per stabilire una diversa decorrenza dell'assegno di mantenimento delle figlie a partire dalla data della decisione, piuttosto che da quella della domanda.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, la natura della controversia e le questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, in parziale modifica dell'ordinanza gravata, pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad entro e Parte_1 Controparte_1 non oltre il giorno 10 di ogni mese un assegno di mantenimento in favore delle figlie, e , pari a complessivi €.1.100 (pari a Persona_1 Persona_2
€.550,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT
“a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza”.
Conferma, per il resto, la pronuncia impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, il 12.3.2025.
Il Consigliere estensore pagina 7 di 8 Dr. Paola Mureddu ll Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8