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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/07/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1790/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1790/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 20 novembre 1982; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Davide DALMASSO (c.f.
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge, esponendo:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in MO MO (CN) il 1° ottobre 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie
A, dell'anno 2011;
- che dal matrimonio sono nate le figlie minori , a Cuneo (CN) il 17 luglio Persona_1
2011 e , a Cuneo (CN) il 9 maggio 2013; Persona_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
La separazione è stata, pertanto, omologata con sentenza n. 330/2024, pubblicata il 13 novembre 2024.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore, successivamente, ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 26 maggio 2025 e le parti hanno provveduto in conformità, confermando, altresì, le condizioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e di seguito riportate:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_
• le figlie minori , di ancora 12 anni e prossima ai 13 anni, e , di anni 11, Per_1
verranno affidate ad entrambi i genitori;
pertanto, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ambedue i genitori.
• le minori avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Vernante (CN), alla Via Rapitun numero 11;
• le minori potranno fare visita al padre ogni qualvolta lo desiderano, previo accordo con la madre;
• salvo diversi accordi tra i genitori, le vacanze natalizie verranno suddivise in modo che le figlie trascorrano con i genitori una settimana comprendente, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno; salvo diversi accordi tra i genitori. Le festività ed i ponti verranno trascorsi dalle figlie alternativamente con ciascun genitore, così come le vacanze pasquali ove le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale e il
2 giorno di Pasquetta con l'atro, salvo diverso accordo tra i genitori, le vacanze estive, da concordarsi entro maggio di ogni anno, verranno suddivise in modo che le figlie trascorrano almeno 2 settimane anche non consecutive, con ciascun genitore;
Per_
• il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la somma Per_1
di euro 400,00 (duecento/00 a figlia) mensili, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche e delle eventuali altre spese straordinarie relative alle figlie come da protocollo del CNF allegato;
• il signor si impegna a farsi carico per intero del rimborso del mutuo Parte_1
numero 8ML1003494396, la signora si impegna a farsi carico Controparte_1
per intero del rimborso del mutuo numero 0ML8003018616; i pagamenti avverranno per il tramite del conto corrente cointestato aperto presso , filiale di Controparte_2
Roccavione, nr. 1000/3383 ove, ciascuno dei coniugi, si impegna ad alimentarlo per le somme via via occorrenti al rimborso dei mutui a ciascuno di loro riferibili. Ciascuno dei coniugi, inoltre, si impegna sin da subito, a semplice richiesta di uno dei due, a prestare consenso a qualsiasi operazione di modifica del mutuo di pertinenza.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 30 maggio 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori e nate dal matrimonio, di Per_1 Per_2 cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1
nato il [...] a [...], e , nata il Controparte_1
20 novembre 1982 a Cuneo (CN), celebrato in MO MO (CN) il 1° ottobre 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie
A, dell'anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO MO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1790/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 20 novembre 1982; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Davide DALMASSO (c.f.
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge, esponendo:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in MO MO (CN) il 1° ottobre 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie
A, dell'anno 2011;
- che dal matrimonio sono nate le figlie minori , a Cuneo (CN) il 17 luglio Persona_1
2011 e , a Cuneo (CN) il 9 maggio 2013; Persona_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
La separazione è stata, pertanto, omologata con sentenza n. 330/2024, pubblicata il 13 novembre 2024.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore, successivamente, ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 26 maggio 2025 e le parti hanno provveduto in conformità, confermando, altresì, le condizioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e di seguito riportate:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_
• le figlie minori , di ancora 12 anni e prossima ai 13 anni, e , di anni 11, Per_1
verranno affidate ad entrambi i genitori;
pertanto, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ambedue i genitori.
• le minori avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Vernante (CN), alla Via Rapitun numero 11;
• le minori potranno fare visita al padre ogni qualvolta lo desiderano, previo accordo con la madre;
• salvo diversi accordi tra i genitori, le vacanze natalizie verranno suddivise in modo che le figlie trascorrano con i genitori una settimana comprendente, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno; salvo diversi accordi tra i genitori. Le festività ed i ponti verranno trascorsi dalle figlie alternativamente con ciascun genitore, così come le vacanze pasquali ove le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale e il
2 giorno di Pasquetta con l'atro, salvo diverso accordo tra i genitori, le vacanze estive, da concordarsi entro maggio di ogni anno, verranno suddivise in modo che le figlie trascorrano almeno 2 settimane anche non consecutive, con ciascun genitore;
Per_
• il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la somma Per_1
di euro 400,00 (duecento/00 a figlia) mensili, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche e delle eventuali altre spese straordinarie relative alle figlie come da protocollo del CNF allegato;
• il signor si impegna a farsi carico per intero del rimborso del mutuo Parte_1
numero 8ML1003494396, la signora si impegna a farsi carico Controparte_1
per intero del rimborso del mutuo numero 0ML8003018616; i pagamenti avverranno per il tramite del conto corrente cointestato aperto presso , filiale di Controparte_2
Roccavione, nr. 1000/3383 ove, ciascuno dei coniugi, si impegna ad alimentarlo per le somme via via occorrenti al rimborso dei mutui a ciascuno di loro riferibili. Ciascuno dei coniugi, inoltre, si impegna sin da subito, a semplice richiesta di uno dei due, a prestare consenso a qualsiasi operazione di modifica del mutuo di pertinenza.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 30 maggio 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori e nate dal matrimonio, di Per_1 Per_2 cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1
nato il [...] a [...], e , nata il Controparte_1
20 novembre 1982 a Cuneo (CN), celebrato in MO MO (CN) il 1° ottobre 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie
A, dell'anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO MO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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