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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.279 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 279 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 22 febbraio 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] loc. Parte_1
Borgo Massano Montecalvo in F. (PU) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Biondi,
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Leopardi n. 6/B – Montecalvo in F. (PU) – , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. dall'Avv. Gilberta Arcangeli,
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio giudiziale (divenuto congiunto) FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024 ritualmente notificato, il IG. Parte_2
esponeva:
[...]
-di aver contratto matrimonio, in data 02.06.2002 con la IG.ra Controparte_1
trascritto presso il Comune di Sestino – Arezzo - anno 2002 numero 1, parte II, Serie A
Ufficio, optando per il regime di separazione dei beni, dal quale nascevano i tre figli,
in data 27.11.2003, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente; , in data 07.06.2006 e Parte_3 Controparte_2
in data 25.04.2008, questi ultimi minorenni e studenti;
-che in data 26.10.2022 il Tribunale di Urbino emetteva la sentenza di separazione n.
305/2022, pubblicata il 03/11/2022 nel procedimento civile n. 598/2019 R.G.. così disponendo: “ accoglie la domanda di addebito della separazione e pone a carico del IG. un assegno mensile di mantenimento a favore della IG.ra Parte_2 [...]
pari ad € 100,00; affida i figli minori e ad entrambi i genitori che Pt_4 Pt_3 CP_2
provvederanno congiuntamente ad esercitare la responsabilità genitoriale;
colloca i figli
e in via prevalente presso il padre;
dispone l'affidamento dei figli minori CP_2 Pt_3
e ad entrambi i genitori e collocandoli prevalentemente presso il padre ed Pt_3 CP_2
assegnando la casa di residenza familiare sita in Montecalvo in Foglia, loc. Borgo Massano
, alla via Seriole n. 16.
Disponendo che la IG.ra possa vedere e frequentare i figli minori Controparte_1
liberamente m accordandosi con questi e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, in via sussidiaria che possa tenere con se i figli secondo il calendario di incontri e visite riportato in parte motiva;
dispone che la provveda al mantenimento dei gli e , e Controparte_1 CP_2 Pt_3
mediante la propria quota parte di assegno unico ed a tal fine;
dispone che Per_1
percepisca direttamente il 100% dell'assegno unico famigliare, infine, Parte_2
dispone che partecipi alle spese straordinarie necessarie per i figli Controparte_1
nella misura del 40%;
- avverso la suddetta sentenza proponeva appello il IG. per diversi Parte_2
motivi di cui al ricorso che si deposita (doc. 4), la Corte di Appello in accoglimento parziale: “dispone che provveda al mantenimento dei figli Controparte_1
contribuendo alle spese straordinarie nella misura del 50%;” (doc. 5)” Deduceva inoltre:
-che la IG.ra tualmente integrato lavora come operaia presso la Controparte_1
società Alluminia srl sita in Mercatale (PU), ha un'auto Ford Fiesta tg EA 232 GS di sua esclusiva proprietà e corrisponde un canone di affitto per l'immobile che detiene in locazione;
- che esso ricorrente è operaio presso la BST S.R.L. con un reddito annuale di circa
16.726,00, compreso l'assegno unico famigliare per i figli, dovendo anche sostenere spese per n.2 finanziamenti rispettivamente di importo pari ad € 341,00 e 86,00 mensili e possiede, in comproprietà con la IG.ra una vettura 500 X;
Parte_4
-che sostiene da solo, aiutato dai propri genitori, il costo quotidiano di mantenimento ordinario dei propri figli .
Sulla base di tali argomentazioni, con vittoria di spese, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Urbino,
“in vista dei provvedimenti provvisori ed urgenti da adottarsi disporre, con effetto a far data dalla proposizione della domanda, la revoca di qualsiasi contributo economico da parte del ricorrente in favore della IG.ra , in vista anche delle sue migliorate Controparte_1
condizioni economiche ed ai sensi dell'art. 30 Cost. e artt. 147-148-316 bis c.c. che venga disposto a carico della IG.ra un mantenimento di € 800,00 a favore dei Parte_4
minori e conviventi e collocati presso la residenza paterna oltre il 50% delle Pt_3 CP_2
spese straordinarie;
preliminarmente con sentenza non definitiva, pronunciare preliminarmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
n. 2 lett B della Legge 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/06/2002 a SESTINO (AR) Atto N. 1 parte II serie A - anno 2002 - Comune di SESTINO (AR)
NEL MERITO
1) pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett B della Legge 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/06/2002 a SESTINO (AR) Atto N. 1 parte II serie A - anno 2002 - Comune di SESTINO
(AR); 2) mandare esente dal pagamento di qualsiasi contributo in favore Parte_2
della a far data dalla domanda condannando la alla Controparte_1 CP_1
restituzione di ogni somma nelle more illegittimamente percepita, per tutte le ragioni dedotte in ricorso;
3) in ordine al collocamento dei minori chiede che venga confermato quanto Parte_2
disposto con sentenza di separazione ovvero affidamento congiunto con collocamento presso la residenza paterna sita in Montecalvo in Foglia alla loc. Borgo Massano (PU) alla via Seriole n. 16, fatto salvo il diritto di frequentazione della madre, IG.ra CP_1
[...]
4) porre a carico della IG.ra l'obbligo di corrispondere la somma di Controparte_1
€ 800,00 mensile a titolo di mantenimento ordinario per i figli e oltre CP_2 Pt_3
rivalutazione ISTAT da versarsi su conto corrente del IG. entro il Parte_2
giorno 10 di ogni mese;
5) per le spese di carattere straordinario relativamente ai figli e disporre il Pt_3 CP_2
rimborso in misura del 50% ciascun coniuge e regolamentate secondo il protocollo del
Tribunale di Pesaro;
5) Sancire la perdita del cognome maritale da parte della IG.ra Controparte_1
Si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sestino (AR) di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza.”.
Con memoria del 27 settembre 2024 si costituiva in giudizio la IG.ra Controparte_1
che contestava la ricostruzione dei fatti per come rappresentata dal ricorrente e deduceva:
-di aver subito maltrattamenti nel corso del matrimonio valutati, ai fini dell'addebito della separazione, sia dal Tribunale civile di Urbino (Sentenza n. 305/2022 Tribunale Urbino), che dalla Corte di Appello di Ancona (Sentenza n.71/2023 Corte di Appello di Ancona);
-che tra le parti sussiste tutt'ora una enorme disparità reddituale ed economica, accertata dal
Tribunale di Urbino e dalla Corte di Appello tanto da essere posta a fondamento della previsione delle condizioni economiche della separazione e della loro conferma in sede di appello;
- che il IG. è proprietario dell'immobile in cui abita e svolge attività Parte_2
lavorativa quale dipendente presso la B.S.T. s.r.l. percependo un reddito che ammonta a oltre il doppio di quello della resistente e che ed è molto più elevato di quello e ciò risulta dalle buste paghe degli anni 2018-2019; -che al lavoro come dipendente del ricorrente, si aggiunge l'attività svolta con l Cont
e che, inoltre, il Sig. percepisce CP_4 Parte_5 Parte_2
integralmente l'importo dell'assegno unico pari a circa € 638,44;
- di contro, la resistente, versa in una situazione economica precaria e ha sacrificato, negli anni di matrimonio le sue aspettative lasciando il lavoro che aveva da nubile per dedicarsi alla cura dei tre figli e della famiglia, dopo la separazione ha dovuto ricominciare da capo ed
è riuscita a trovare una stabile collocazione lavorativa part-time presso la ditta Alluminia
Srl, con la mansione di operaia di 2° livello, percependo una retribuzione mensile di circa €
772,01;
- di non essere proprietaria di alcun immobile e di aver trovato un piccolo appartamento in affitto, in località Ca' Gallo di Montecalvo in Foglia per il quale corrisponde mensilmente il canone di € 320,00;
- che l'autovettura Fiat 500 targata FG433HL, anche se in comproprietà con il marito, di fatto è stata ceduta in uso al figlio , ragion per cui la resistente ha acquistato una Per_1
Ford Fiesta, targata EA232GS, pagata per metà con un finanziamento acceso dalla sorella in quanto alla Sig.ra non era stato concesso a causa della sua precaria Pt_6 CP_1
situazione economica, ma di cui la resistente paga la rata, e per l'altra metà con un versamento effettuato dal padre;
- che inoltre ha corrisponde per il finanziamento Santander Credito al consumo, euro 45,00 al mese, come risulta dagli estratti di conto corrente;
- che non si è mai sottratta agli obblighi di assistenza morale e materiale a favore dei figli;
- che l'eIGua somma che rimane per vivere non è sufficiente tanto che la resistente deve ancora ricorrere alla sorella e dell'anziano padre pensionato;
Pt_6
- che tuttavia la IG.ra “intende affrancarsi dal marito per cui rinuncia CP_1
all'assegno”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la IG.ra dichiarandosi in accordo sulla sola CP_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio domandava all'adito Tribunale di:
“1) pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett B della Legge 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/06/2002 a Sestino (AR) Atto N. 1 parte II serie A - anno 2002 - Comune di
Sestino (AR); 2) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori che provvederanno ad Pt_3 CP_2
esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed al loro mantenimento diretto;
3) Considerata l'età dei ragazzi, disporre che suddividano equamente il loro tempo tra i genitori e che, comunque, possa vedere e frequentare i figli minori Controparte_1
liberamente, accordandosi con gli stessi compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
4) disporre che partecipi al mantenimento dei figli e Controparte_1 Pt_3 CP_2
mediante il mantenimento diretto, nonché con la propria quota parte di assegno unico e, a tal fine, che percepisca direttamente il 100% dell'assegno unico Parte_2
familiare;
5) disporre la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del
50 % tra i coniugi, e che le spese straordinarie siano disciplinate in conformità al protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro;
Con vittoria di spese e compensi professionali nel presente giudizio.”.
******
Successivamente le parti raggiungevano un accordo precisando le conclusioni con note scritte del 15.01.2025 nei seguenti termini:
“Previa dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto i IGnori
e la RA , in data 02.06.2002 , trascritto Parte_2 Controparte_1
presso il Comune di Sestino – Arezzo - anno 2002 numero 1, parte II, Serie A Ufficio, optando per il regime di separazione dei beni, le parti chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
- in ordine al collocamento dei figli , minorenne e maggiorenne non CP_2 Pt_3
economicamente autosufficiente, questi rimarranno a vivere presso a residenza del padre;
in ordine la mantenimento dei figli, la IG.ra corrisponderà un assegno mensile di CP_1
euro 125,00 rivalutato come per legge, sul conto del IG. a titolo di Parte_2
mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie relative a e CP_2 CP_2 Pt_3
come da Protocollo del Tribunale di Ancona;
- per , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, corrisponderà Pt_3
direttamente alla figlia, su conto corrente intestato a la somma Parte_3
mensile di euro 125,00 rivalutata come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ancona - sarà affidato congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso il CP_2
padre. La madre potrà vederlo due volte alla settimana, da concordare secondo gli impegni scolastici e sportivi del minore, nonché tenerlo con sé a weekend alternati, dal venerdì sera fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Le festività natalizie e pasquali saranno equamente condivise tra i genitori, ad anni alternati, e durante le ferie estive potrà tenerlo con sé per una settimana;
- la casa coniugale, di proprietà del Sig. rimarrà ad esso assegnata in via Parte_2
definitiva;
- la IGnora , economicamente autosufficiente, rinuncia all'assegno Controparte_1
divorzile.
- Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per le causali di cui al presente procedimento civile.”
In data 22.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio perla decisone.
****
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di Sentenza di separazione n. 305/2022 del 26.10.2022, pubbl. il 03.11.2022, pronunciata dal Tribunale di
Urbino nel procedimento iscritto a ruolo n. R.G. 598/2019 R.G.;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- che le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore appaiono conformi all'interesse dello stesso e congrue;
soddisfacente per CP_2
l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio Anche le condizioni concordate in relazione al CP_2
mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente ed Pt_3
autosufficiente, appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.; - la natura delle questioni trattate e le conclusioni congiunte consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
RA , in data 02.06.2002 , trascritto presso il Comune di
[...] CP_1 CP_1
Sestino – Arezzo - anno 2002 numero 1, parte II, Serie A Ufficio, alle condizioni stabilite di cui alle note scritte del 15.01.2025, riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sestino (AR) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di conIGlio del Tribunale di Urbino, il 15.04.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 279 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 22 febbraio 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] loc. Parte_1
Borgo Massano Montecalvo in F. (PU) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Biondi,
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Leopardi n. 6/B – Montecalvo in F. (PU) – , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. dall'Avv. Gilberta Arcangeli,
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio giudiziale (divenuto congiunto) FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024 ritualmente notificato, il IG. Parte_2
esponeva:
[...]
-di aver contratto matrimonio, in data 02.06.2002 con la IG.ra Controparte_1
trascritto presso il Comune di Sestino – Arezzo - anno 2002 numero 1, parte II, Serie A
Ufficio, optando per il regime di separazione dei beni, dal quale nascevano i tre figli,
in data 27.11.2003, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente; , in data 07.06.2006 e Parte_3 Controparte_2
in data 25.04.2008, questi ultimi minorenni e studenti;
-che in data 26.10.2022 il Tribunale di Urbino emetteva la sentenza di separazione n.
305/2022, pubblicata il 03/11/2022 nel procedimento civile n. 598/2019 R.G.. così disponendo: “ accoglie la domanda di addebito della separazione e pone a carico del IG. un assegno mensile di mantenimento a favore della IG.ra Parte_2 [...]
pari ad € 100,00; affida i figli minori e ad entrambi i genitori che Pt_4 Pt_3 CP_2
provvederanno congiuntamente ad esercitare la responsabilità genitoriale;
colloca i figli
e in via prevalente presso il padre;
dispone l'affidamento dei figli minori CP_2 Pt_3
e ad entrambi i genitori e collocandoli prevalentemente presso il padre ed Pt_3 CP_2
assegnando la casa di residenza familiare sita in Montecalvo in Foglia, loc. Borgo Massano
, alla via Seriole n. 16.
Disponendo che la IG.ra possa vedere e frequentare i figli minori Controparte_1
liberamente m accordandosi con questi e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, in via sussidiaria che possa tenere con se i figli secondo il calendario di incontri e visite riportato in parte motiva;
dispone che la provveda al mantenimento dei gli e , e Controparte_1 CP_2 Pt_3
mediante la propria quota parte di assegno unico ed a tal fine;
dispone che Per_1
percepisca direttamente il 100% dell'assegno unico famigliare, infine, Parte_2
dispone che partecipi alle spese straordinarie necessarie per i figli Controparte_1
nella misura del 40%;
- avverso la suddetta sentenza proponeva appello il IG. per diversi Parte_2
motivi di cui al ricorso che si deposita (doc. 4), la Corte di Appello in accoglimento parziale: “dispone che provveda al mantenimento dei figli Controparte_1
contribuendo alle spese straordinarie nella misura del 50%;” (doc. 5)” Deduceva inoltre:
-che la IG.ra tualmente integrato lavora come operaia presso la Controparte_1
società Alluminia srl sita in Mercatale (PU), ha un'auto Ford Fiesta tg EA 232 GS di sua esclusiva proprietà e corrisponde un canone di affitto per l'immobile che detiene in locazione;
- che esso ricorrente è operaio presso la BST S.R.L. con un reddito annuale di circa
16.726,00, compreso l'assegno unico famigliare per i figli, dovendo anche sostenere spese per n.2 finanziamenti rispettivamente di importo pari ad € 341,00 e 86,00 mensili e possiede, in comproprietà con la IG.ra una vettura 500 X;
Parte_4
-che sostiene da solo, aiutato dai propri genitori, il costo quotidiano di mantenimento ordinario dei propri figli .
Sulla base di tali argomentazioni, con vittoria di spese, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Urbino,
“in vista dei provvedimenti provvisori ed urgenti da adottarsi disporre, con effetto a far data dalla proposizione della domanda, la revoca di qualsiasi contributo economico da parte del ricorrente in favore della IG.ra , in vista anche delle sue migliorate Controparte_1
condizioni economiche ed ai sensi dell'art. 30 Cost. e artt. 147-148-316 bis c.c. che venga disposto a carico della IG.ra un mantenimento di € 800,00 a favore dei Parte_4
minori e conviventi e collocati presso la residenza paterna oltre il 50% delle Pt_3 CP_2
spese straordinarie;
preliminarmente con sentenza non definitiva, pronunciare preliminarmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
n. 2 lett B della Legge 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/06/2002 a SESTINO (AR) Atto N. 1 parte II serie A - anno 2002 - Comune di SESTINO (AR)
NEL MERITO
1) pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett B della Legge 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/06/2002 a SESTINO (AR) Atto N. 1 parte II serie A - anno 2002 - Comune di SESTINO
(AR); 2) mandare esente dal pagamento di qualsiasi contributo in favore Parte_2
della a far data dalla domanda condannando la alla Controparte_1 CP_1
restituzione di ogni somma nelle more illegittimamente percepita, per tutte le ragioni dedotte in ricorso;
3) in ordine al collocamento dei minori chiede che venga confermato quanto Parte_2
disposto con sentenza di separazione ovvero affidamento congiunto con collocamento presso la residenza paterna sita in Montecalvo in Foglia alla loc. Borgo Massano (PU) alla via Seriole n. 16, fatto salvo il diritto di frequentazione della madre, IG.ra CP_1
[...]
4) porre a carico della IG.ra l'obbligo di corrispondere la somma di Controparte_1
€ 800,00 mensile a titolo di mantenimento ordinario per i figli e oltre CP_2 Pt_3
rivalutazione ISTAT da versarsi su conto corrente del IG. entro il Parte_2
giorno 10 di ogni mese;
5) per le spese di carattere straordinario relativamente ai figli e disporre il Pt_3 CP_2
rimborso in misura del 50% ciascun coniuge e regolamentate secondo il protocollo del
Tribunale di Pesaro;
5) Sancire la perdita del cognome maritale da parte della IG.ra Controparte_1
Si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sestino (AR) di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza.”.
Con memoria del 27 settembre 2024 si costituiva in giudizio la IG.ra Controparte_1
che contestava la ricostruzione dei fatti per come rappresentata dal ricorrente e deduceva:
-di aver subito maltrattamenti nel corso del matrimonio valutati, ai fini dell'addebito della separazione, sia dal Tribunale civile di Urbino (Sentenza n. 305/2022 Tribunale Urbino), che dalla Corte di Appello di Ancona (Sentenza n.71/2023 Corte di Appello di Ancona);
-che tra le parti sussiste tutt'ora una enorme disparità reddituale ed economica, accertata dal
Tribunale di Urbino e dalla Corte di Appello tanto da essere posta a fondamento della previsione delle condizioni economiche della separazione e della loro conferma in sede di appello;
- che il IG. è proprietario dell'immobile in cui abita e svolge attività Parte_2
lavorativa quale dipendente presso la B.S.T. s.r.l. percependo un reddito che ammonta a oltre il doppio di quello della resistente e che ed è molto più elevato di quello e ciò risulta dalle buste paghe degli anni 2018-2019; -che al lavoro come dipendente del ricorrente, si aggiunge l'attività svolta con l Cont
e che, inoltre, il Sig. percepisce CP_4 Parte_5 Parte_2
integralmente l'importo dell'assegno unico pari a circa € 638,44;
- di contro, la resistente, versa in una situazione economica precaria e ha sacrificato, negli anni di matrimonio le sue aspettative lasciando il lavoro che aveva da nubile per dedicarsi alla cura dei tre figli e della famiglia, dopo la separazione ha dovuto ricominciare da capo ed
è riuscita a trovare una stabile collocazione lavorativa part-time presso la ditta Alluminia
Srl, con la mansione di operaia di 2° livello, percependo una retribuzione mensile di circa €
772,01;
- di non essere proprietaria di alcun immobile e di aver trovato un piccolo appartamento in affitto, in località Ca' Gallo di Montecalvo in Foglia per il quale corrisponde mensilmente il canone di € 320,00;
- che l'autovettura Fiat 500 targata FG433HL, anche se in comproprietà con il marito, di fatto è stata ceduta in uso al figlio , ragion per cui la resistente ha acquistato una Per_1
Ford Fiesta, targata EA232GS, pagata per metà con un finanziamento acceso dalla sorella in quanto alla Sig.ra non era stato concesso a causa della sua precaria Pt_6 CP_1
situazione economica, ma di cui la resistente paga la rata, e per l'altra metà con un versamento effettuato dal padre;
- che inoltre ha corrisponde per il finanziamento Santander Credito al consumo, euro 45,00 al mese, come risulta dagli estratti di conto corrente;
- che non si è mai sottratta agli obblighi di assistenza morale e materiale a favore dei figli;
- che l'eIGua somma che rimane per vivere non è sufficiente tanto che la resistente deve ancora ricorrere alla sorella e dell'anziano padre pensionato;
Pt_6
- che tuttavia la IG.ra “intende affrancarsi dal marito per cui rinuncia CP_1
all'assegno”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la IG.ra dichiarandosi in accordo sulla sola CP_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio domandava all'adito Tribunale di:
“1) pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett B della Legge 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/06/2002 a Sestino (AR) Atto N. 1 parte II serie A - anno 2002 - Comune di
Sestino (AR); 2) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori che provvederanno ad Pt_3 CP_2
esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed al loro mantenimento diretto;
3) Considerata l'età dei ragazzi, disporre che suddividano equamente il loro tempo tra i genitori e che, comunque, possa vedere e frequentare i figli minori Controparte_1
liberamente, accordandosi con gli stessi compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
4) disporre che partecipi al mantenimento dei figli e Controparte_1 Pt_3 CP_2
mediante il mantenimento diretto, nonché con la propria quota parte di assegno unico e, a tal fine, che percepisca direttamente il 100% dell'assegno unico Parte_2
familiare;
5) disporre la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del
50 % tra i coniugi, e che le spese straordinarie siano disciplinate in conformità al protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro;
Con vittoria di spese e compensi professionali nel presente giudizio.”.
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Successivamente le parti raggiungevano un accordo precisando le conclusioni con note scritte del 15.01.2025 nei seguenti termini:
“Previa dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto i IGnori
e la RA , in data 02.06.2002 , trascritto Parte_2 Controparte_1
presso il Comune di Sestino – Arezzo - anno 2002 numero 1, parte II, Serie A Ufficio, optando per il regime di separazione dei beni, le parti chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
- in ordine al collocamento dei figli , minorenne e maggiorenne non CP_2 Pt_3
economicamente autosufficiente, questi rimarranno a vivere presso a residenza del padre;
in ordine la mantenimento dei figli, la IG.ra corrisponderà un assegno mensile di CP_1
euro 125,00 rivalutato come per legge, sul conto del IG. a titolo di Parte_2
mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie relative a e CP_2 CP_2 Pt_3
come da Protocollo del Tribunale di Ancona;
- per , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, corrisponderà Pt_3
direttamente alla figlia, su conto corrente intestato a la somma Parte_3
mensile di euro 125,00 rivalutata come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ancona - sarà affidato congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso il CP_2
padre. La madre potrà vederlo due volte alla settimana, da concordare secondo gli impegni scolastici e sportivi del minore, nonché tenerlo con sé a weekend alternati, dal venerdì sera fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Le festività natalizie e pasquali saranno equamente condivise tra i genitori, ad anni alternati, e durante le ferie estive potrà tenerlo con sé per una settimana;
- la casa coniugale, di proprietà del Sig. rimarrà ad esso assegnata in via Parte_2
definitiva;
- la IGnora , economicamente autosufficiente, rinuncia all'assegno Controparte_1
divorzile.
- Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per le causali di cui al presente procedimento civile.”
In data 22.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio perla decisone.
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Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di Sentenza di separazione n. 305/2022 del 26.10.2022, pubbl. il 03.11.2022, pronunciata dal Tribunale di
Urbino nel procedimento iscritto a ruolo n. R.G. 598/2019 R.G.;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- che le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore appaiono conformi all'interesse dello stesso e congrue;
soddisfacente per CP_2
l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio Anche le condizioni concordate in relazione al CP_2
mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente ed Pt_3
autosufficiente, appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.; - la natura delle questioni trattate e le conclusioni congiunte consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
RA , in data 02.06.2002 , trascritto presso il Comune di
[...] CP_1 CP_1
Sestino – Arezzo - anno 2002 numero 1, parte II, Serie A Ufficio, alle condizioni stabilite di cui alle note scritte del 15.01.2025, riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sestino (AR) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di conIGlio del Tribunale di Urbino, il 15.04.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
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