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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8265 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°8023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. DE LUCA
ANTONIO, presso il cui studio elettivamente C.F._1 domicilia;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giulia Di Fiore (c.f. , elettivamente domiciliato al C.F._2
Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale,
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta per l'udienza del 23.09.2025
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato in data 03/04/2024, Parte_1
ha proposto giudizio di gravame avverso la sentenza n.
[...]
274/2024 con la quale il Giudice di Pace adito ha accolto l'opposizione proposta da avverso cartella esattoriale relativa a Controparte_2 violazioni al codice della strada, condannando l'odierna appellante in solido con il alla refusione delle spese processuali. Controparte_1
Per questi motivi
, l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di
Pace di di accertare e dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione; di condannare la parte opponente alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citato, ha scelto di restare contumace l'appellato
. Controparte_2
---
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e con carattere assorbente rispetto agli altri motivi di appello, ritiene il Tribunale che sia fondata la contestazione relativa alla violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
Al riguardo, si osserva che il giudice di prime cure ha qualificato la domanda originariamente formulata dal nei termini di CP_2 un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c., qualificazione che non è stata messa in discussione nel presente grado di appello.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c.
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
• dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal
“creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto,
è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto); oppure:
• dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).
Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava nell'atto di opposizione di primo grado di giudizio di avere la propria residenza in e di CP_1 aver eletto domicilio, ai fini del giudizio, in Procida presso lo studio del difensore.
Orbene, si tratta di una erronea pretesa dal punto di vista giuridico- processuale: invero l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Nel contempo, è provato che non sussista l'altro criterio di collegamento astrattamente idoneo a radicare la competenza per territorio sull'opposizione preventiva all'esecuzione: risulta infatti dimostrato che il debitore ha residenza in ove la notificazione CP_1 della cartella è avvenuta (circostanza non contestata).
Neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che non è in discussione che la residenza del sia nel Comune di non ovviamente quello del CP_2 CP_1 foro del soggetto convenuto (mancando in Procida finanche un'articolazione territoriale di ); né Parte_1 infine quello eventuale del luogo di commissione della contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo.
Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di Procida, deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del Giudice di Pace di (Cass. n. 22958 del 2010). CP_1
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellata e sono liquidate in Controparte_2 dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione della voce per la fase decisoria
(in ragione della minore attività difensiva posta in essere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 8023/2024, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia della parte appellata;
Controparte_2
• ACCOGLIE il primo motivo di appello e per l'effetto:
• DICHIARA la nullità della sentenza n. 274/2024 del Giudice di
Pace di Procida;
• DICHIARA la competenza per territorio del Giudice di Pace di sulla domanda originariamente formulata da CP_1 CP_2
[...]
• ASSEGNA termine tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per l'eventuale riassunzione del giudizio;
• CONDANNA parte appellata al pagamento delle Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio che liquida come segue: in favore dell' , per il giudizio di Controparte_3 primo grado, euro 207,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado: euro 64,50 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo ed euro 362,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore del CP_1 per il giudizio di secondo grado, euro 362,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 23/09/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°8023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. DE LUCA
ANTONIO, presso il cui studio elettivamente C.F._1 domicilia;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giulia Di Fiore (c.f. , elettivamente domiciliato al C.F._2
Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale,
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta per l'udienza del 23.09.2025
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato in data 03/04/2024, Parte_1
ha proposto giudizio di gravame avverso la sentenza n.
[...]
274/2024 con la quale il Giudice di Pace adito ha accolto l'opposizione proposta da avverso cartella esattoriale relativa a Controparte_2 violazioni al codice della strada, condannando l'odierna appellante in solido con il alla refusione delle spese processuali. Controparte_1
Per questi motivi
, l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di
Pace di di accertare e dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione; di condannare la parte opponente alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citato, ha scelto di restare contumace l'appellato
. Controparte_2
---
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e con carattere assorbente rispetto agli altri motivi di appello, ritiene il Tribunale che sia fondata la contestazione relativa alla violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
Al riguardo, si osserva che il giudice di prime cure ha qualificato la domanda originariamente formulata dal nei termini di CP_2 un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c., qualificazione che non è stata messa in discussione nel presente grado di appello.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c.
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
• dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal
“creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto,
è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto); oppure:
• dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).
Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava nell'atto di opposizione di primo grado di giudizio di avere la propria residenza in e di CP_1 aver eletto domicilio, ai fini del giudizio, in Procida presso lo studio del difensore.
Orbene, si tratta di una erronea pretesa dal punto di vista giuridico- processuale: invero l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Nel contempo, è provato che non sussista l'altro criterio di collegamento astrattamente idoneo a radicare la competenza per territorio sull'opposizione preventiva all'esecuzione: risulta infatti dimostrato che il debitore ha residenza in ove la notificazione CP_1 della cartella è avvenuta (circostanza non contestata).
Neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che non è in discussione che la residenza del sia nel Comune di non ovviamente quello del CP_2 CP_1 foro del soggetto convenuto (mancando in Procida finanche un'articolazione territoriale di ); né Parte_1 infine quello eventuale del luogo di commissione della contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo.
Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di Procida, deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del Giudice di Pace di (Cass. n. 22958 del 2010). CP_1
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellata e sono liquidate in Controparte_2 dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione della voce per la fase decisoria
(in ragione della minore attività difensiva posta in essere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 8023/2024, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia della parte appellata;
Controparte_2
• ACCOGLIE il primo motivo di appello e per l'effetto:
• DICHIARA la nullità della sentenza n. 274/2024 del Giudice di
Pace di Procida;
• DICHIARA la competenza per territorio del Giudice di Pace di sulla domanda originariamente formulata da CP_1 CP_2
[...]
• ASSEGNA termine tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per l'eventuale riassunzione del giudizio;
• CONDANNA parte appellata al pagamento delle Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio che liquida come segue: in favore dell' , per il giudizio di Controparte_3 primo grado, euro 207,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado: euro 64,50 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo ed euro 362,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore del CP_1 per il giudizio di secondo grado, euro 362,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 23/09/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Laura Martano