Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.418/2021 R.G.A.C.
con sede in Milano, via Parte_1 rocuratore avv. Roberto Castiglioni, in virtù privata autenticata da Notaio in data Persona_1
1^ agosto 2019, Rep. difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Michele Del Bene e Giuseppe Cardona, con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84 ATTORE
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3 domiciliato presso la sede legale in alla CP_2
Costantinopoli n.104, rapp.ta e dife a delibera del Direttore Generale n.487 del 12/07/2021, e come da mandato in calce alla comparsa di risposta, dagli avvocati Maria Teresa Nicoletti e Giuseppe La Sala, domiciliati presso la sede legale dell'ente CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia.
pagina 1 di 17
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[...]
Controparte_4
[...]
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragio iva, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
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[...]
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I. € itale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub docc. 2A, 2B e 2C; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con le seguenti decorrenze:
o con riferimento alle f emesse da “Hera Comm” S.r.l., gli interessi sono dovuti a , in forza di quanto previsto dal Contr relativo c tto di cession crediti sottoscritto tra la predetta società e , con decorrenza dal giorno successivo a quello della Contr data di s rizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo,
o con riferimento alle fatture emesse dalle altre società fornitrici, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub docc. 2A, 2B e 2C (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
pagina 2 di 17 nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 8.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 114.112,99 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. il diritto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte di parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. VIII. € 680,00. ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragi iva, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
[...] [...]
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somma che fosse r Parte_1 per:
[...] orte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con le seguenti decorrenze:
o con riferimento al ure emesse da “Hera Comm” S.r.l., gli interessi sono dovuti a , in forza di quanto previsto dal relativo Contr atto di cessione d diti sottoscritto tra la predetta società e
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o con riferimento alle fatture emesse dalle altre società fornitrici, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub docc. 2A, 2B e 2C (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle pagina 4 di 17 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero e si, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
[...] [...]
Controparte_4
[...] P.IVA_1
[...]
Controparte_4
[...] P.IVA_1
Parte_1
somma che fosse r Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione
[...]
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. A sostegno della propria domanda deduceva di essere cessionaria di crediti, per un importo complessivo di €.1.045.874,35 “per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub docc. 2A, 2B e 2C emesse dalle società indicate nei medesimi elenchi”, originariamente vantati dalle società in questione nei confronti della P.A. resistente. All'importo di cui sopra dovevano inoltre essere aggiunti gli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, decorrenti, quanto ai crediti ceduti da “Hera Comm” S.r.l., dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di cessione, ovvero, quanto i crediti ceduti dalle altre società di cui alle fatture azionate, dalla scadenza. A quanto così richiesto dovevano poi aggiungersi gli interessi anatocistici ed il risarcimento danno di € 40,00 per ciascuna delle 219 fatture azionate, ex art. 6 d.lgs. n. 231/02. Affermava, inoltre, l'attrice, di essere creditrice dell'ulteriore importo di € 114.112,99 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale, di cui alle “Note Debito Interessi”
pagina 5 di 17 emesse da essa nonché da che produceva;
CP_5 Controparte_6 somma su cui e rimenti do natocistici, ed a cui andavano aggiunti ulteriori “importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12”, oltre a “€ 680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui al punto i nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito”. Precisava, inoltre, l'attrice, che i crediti ceduti da “Hera Comm” s.r.l. erano relativi a forniture di energia effettuate in “regime di salvaguardia” negli anni 2019 e 2020, mentre gli ulteriori crediti ceduti dalle altre aziende cessionarie (che, nel corpo dell'atto di citazione, erano sinteticamente elencate) avevano ad oggetto il corrispettivo di forniture oppure di prestazioni di servizi. Sottolineava poi che parte dei crediti azionati, e segnatamente quelli di cui alle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 2C in produzione attorea, erano stati prima ceduti dalle s ad essa parte attrice, che li aveva ceduti alla società CP_6 la quale, a propria volta, li aveva nuovamente ceduti Si costituiva la P.A. convenuta, che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per essersi nella fattispecie verificata una ipotesi di abuso dello strumento processuale, stante la pendenza innanzi a questo Tribunale di altro giudizio, promosso dal medesimo istituto bancario, avente oggetto analogo, recante RG 11283/2021, al quale chiedeva, in subordine, che il presente procedimento venisse riunito. L'amministrazione resistente riteneva altresì la nullità dell'avverso atto di citazione, ed affermava il difetto di legittimazione attiva d ante, per non essere state le cessioni dei crediti in favore della né ritualmente notificate ex 69 R.D. n. Contr
2440/1923, né approva Nel merito, sottolineava la mancanza di prova della stipula, da parte delle imprese cedenti, di contratti con essa P.A. resistente, che, in ossequio alla normativa di cd. evidenza pubblica, avrebbero dovuto necessariamente avere forma scritta, eccependo altresì il difetto di prova del corretto adempimento delle prestazioni di cui alle fatture azionate.
pagina 6 di 17 Contestava, infine, anche la richiesta di controparte di interessi ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 ed indennizzo ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, così testualmente concludendo:
“in via preliminare, a) accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione per le ragioni esposte;
sempre in via preliminare, b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le considerazioni formulate;
ancora in via preliminare,
il difetto di legittimazione attiva di per tutti i motivi illustrati;
Parte_1
d) accertare e dichiarare la infondatezza delle domande avanzate dall'attrice per le ragioni esposte;
per l'effetto, e) dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande articolate dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio per i motivi illustrati;
f) accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la concessione degli interessi anche anatocistici ex adverso pretesi e delle somme richieste dalla controparte ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002; in ogni caso, g) condannare la società attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre RSG, CPA e IVA”. Nel corso della trattazione le parti richiedevano taluni rinvii in pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite;
parte attrice riformulava altresì, a più riprese, in minus la domanda contenuta nell'atto di citazione. Infine, sulle conclusioni di cui in atti, all'udienza odierna, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________________
Appare opportuno, in via preliminare, brevemente ricostruire l'andamento della trattazione del giudizio. Nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 16.9.2021, parte attrice chiedeva il differimento della stessa, in pendenza di pagina 7 di 17 trattative di bonario componimento, richiesta cui parte convenuta aderiva, ed il Giudice disponeva in conformità, rinviando al 10.3.2022. Con le note depositate il 2.3.2022 in vista dell'udienza del 10.3.2022 la difesa attorea resisteva alle avverse eccezioni di nullità dell'atto di citazione, ribadendo le richieste in esso contenute;
il successivo 3.3.2022 ambo le parti depositavano note di udienza nelle quali richiedevano un ulteriore differimento in pendenza di trattative di definizione stragiudiziale della lite, parimenti concesso dal G.I. Per la successiva udienza del 7.7.22 parte attrice, con le note depositate il 28.6.2022 reiterava, nella sostanza, le difese già contenute nelle note del 2.3.2022. In seguito, il 29.6.2022 entrambe le parti (parte attrice depositando “Note di trattazione … ad integrale sostituzione di quelle depositate il 28.06.2022”) chiedevano ulteriore differimento per tentare una definizione concordata della controversia (ancorchè l'attrice insistesse comunque nel rigetto delle avverse eccezioni), differimento che il G.I. non concedeva, essendo la – reiterata – richiesta in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, assegnando perciò i termini per le deduzioni istruttorie. Con le note depositate in vista della successiva udienza del 26.1.2023 l'attrice, ricapitolate le richieste contenute nell'atto di citazione, riformulava la proposta domanda, in apposito paragrafo intitolato “I CREDITI PER I QUALI BFF PROSEGUE IL GIUDIZIO”, nel precisava che “...rispetto a quelli azionati, i crediti per i quali prosegue il giudizio sono i seguenti: Contr
€ 803.134,83 orte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub docc. 10A – 10B – 10C
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di € 1.045.874,35 azionata con l'atto di citazione,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale di € 1.045.874,35
pagina 8 di 17 azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 8.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale di € 1.045.874,35 azionata con l'atto di citazione
• € 114.112,99 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub docc. 4A - 4B - 4C. Precisamente:
- € 88.264,82, di cui alle Note Debito emesse da che Contr aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4A
- € 12.085,54 di cui alle Note Debito emesse da in Contr relazio ora che erano stati ad essa ced lle società e ER LI Controparte_7
s.r.l. no, infatti, precedute da “ ” e “PF”). Co
Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodott b doc.
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[...] che ha ceduto le predette Note Debito a . Tali CP_6 Contr
o riepilogate nell'elenco prodotto sub. do
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
pagina 9 di 17 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito
• € 680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti fatture:
- PF90021246 del 30.12.19 di € 440,00
- PF90021245 del 30.12.19 di € 240,00 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8 emesse da ai Contr sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso to, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito (fatture che sono indicate nelle predette fatture)”. Contestualmente depositava ulteriori elenchi di fatture e copia di atti di cessione dei crediti, insistendo altresì nelle richieste di interessi e nella subordinata domanda ex art.2041 c.c. La convenuta, a sua volta, ribadiva le proprie difese. Stante la natura documentale dell'istruttoria, all'udienza del 26.1.2023 questo G.U. invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni, ed a tanto entrambe provvedevano. In particolare, nelle note del 26.3.2024, cui era allegata ulteriore documentazione, l'attrice così testualmente concludeva:
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i di citazione, accertare e dichiarare il ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte dell' le CP_4 rappresentant pore, dei editi e, per l'effetto, condannare l' , in persona del le e pro CP_4 tempore, al re mento in favore di Parte_2
I. € 212.816,55 per sorte capitale, di c ogate negli elenchi che si producono sub ALL. A – B - C;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
– “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
– con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. A – B
pagina 10 di 17 – C (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
– nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
– con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 8.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 34.233,90 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. D – E - F VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VII. l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo VIII. € 680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. G, corrispondente pagina 11 di 17 all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni in narrativa, accertare e dichiarare il diritt ad Parte_2 ottenere il to da parte dell' CP_4 condannare l' al pagamento in f CP_4 Parte_2
i diver a che fosse ritenuta dov Parte_2 per:
[...] orte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
pagina 12 di 17 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi IN ULTE RDINATA: accertare e dichiarare il di ad ottener amento da parte Parte_2 dell' dannare l' al pagamento in CP_4 CP_4 favo d omma che fosse Parte_2 ritenuta d per capitale, interessi e Parte_2 rivalutazione monet ldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. Parte convenuta, a sua volta, insisteva nelle spiegate difese, ribadendo l'eccezione preliminare di improcedibilità per abuso del processo, in relazione alla quale precisava che il giudizio RG 11283/2021 si era concluso con il rigetto della domanda, e reiterando tutte le ulteriori eccezioni, anche di merito, già in precedenza sollevate. Infine, nelle note per l'odierna udienza, entrambe le parti si sono riportate a quanto già in precedenza dedotto ed eccepito. La condotta processuale dell'attrice, come ricostruita alla stregua di quanto fin qui brevemente ricordato, deve quindi essere decisamente stigmatizzata, in quanto contraria ai principi stabiliti dal vigente codice di rito. Non ci si riferisce ai principi di chiarezza e sinteticità, positivamente codificati nel novellato art.121 c.p.c., cui pure gli scritti difensivi dell'attrice hanno palesemente contravvenuto, quanto piuttosto all'attività assertiva e deduttiva ed alla produzione documentale della difesa attorea. L'istituto di credito attore ha infatti in un primo tempo reclamato la titolarità di un credito di più di un milione di euro, per poi ridurre l'importo richiesto a circa i quattro quinti di detta somma, salvo infine rivedere ulteriormente in minus la pretesa iniziale, riducendola a poco più di un quinto di quanto indicato nell'atto di citazione.
pagina 13 di 17 Ciascuna delle successive versioni della domanda di pagamento era poi formulata in massima parte per relationem, mediante generico richiamo, quanto a tempi e modalità delle prestazioni rese dalle cessionarie, natura e contenuto delle stesse e corrispettivi dovuti, alla produzione documentale (che in origine contemplava meri elenchi composti da centinaia di voci). Tutto ciò è avvenuto nel corso del processo, senza che l'istante abbia neppure meramente allegato le ragioni di tali revisiones prioris istantiae, né abbia precisato o anche solo meramente indicato quale fosse la sorte dei crediti abbandonati, ovvero la ragione per la quale, in relazione agli stessi, non intendeva
“proseguire” il giudizio. La condotta processuale della ricorrente è apparsa vieppiù censurabile ove si consideri che ogni ridefinizione dell'importo azionato è stata accompagnata da una copiosa produzione documentale, essendo stati dalla difesa attorea versati in atti migliaia di documenti, ed altresì che ciascuna delle plurime produzioni documentali non è mai stata accompagnata da idonea indicizzazione. Ed invero, indicazioni quali: “elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale”, “elenco riepilogativo Note Debito”,
“elenco riepilogativo fatture”, riportate in calce all'atto introduttivo, sono del tutto lacunose ed insufficienti, non rinvenendosi in esse neppure la mera allegazione del numero dei documenti prodotti, e risultano perciò di tenore tale da far ricadere sul lettore l'onere di reperire i documenti e di determinarne l'attinenza al thema decidendum. Anche le successive produzioni documentali che hanno accompagnato taluni scritti difensivi sono prive di alcuna valida indicizzazione, la cui indispensabilità deriva anche dalla circostanza che l'attrice ha inteso affidare una parte assai consistente della sua produzione documentale a file informatici in formato compresso, nidificandone il contenuto in cartelle e sotto cartelle identificate con codici numerici del tutto privi di attinenza con il relativo contenuto. Senza contare che la ridefinizione del perimetro oggettivo del giudizio avrebbe richiesto – come già in precedenza osservato – una chiara esposizione delle ragioni che la motivavano, cui avrebbe dovuto accompagnarsi una altrettanto chiara ed analitica elencazione dei documenti a sostegno delle (residue) ragioni creditorie.
pagina 14 di 17 Ciò, come detto, non è invece accaduto, essendosi l'attrice limitata, nella ultima riformulazione della domanda, ad allegare alle note di precisazione delle conclusioni del 26.3.2024 (nelle quali, come ricordato, riduceva a poco più di duecentomila euro il credito vantato per sorta capitale), sette files contenenti altrettanti elenchi di fatture, ancora una volta affidando al lettore il compito di rintracciare nella copiosa e farraginosa produzione di parte i documenti (le fatture, nei predetti elenchi identificate con meri codici numerici) cui essi si riferiscono, e di compiere, successivamente, l'indispensabile verifica dell'esistenza di un collegamento tra le fatture in questione e gli ulteriori documenti (contratti, atti di cessione del credito) prodotti. Va infatti ricordato che la spiegata qualità di cessionario di crediti in capo all'attrice non la esime dall'onere di provare i presupposti della domanda di pagamento e, dunque, l'esistenza e l'esigibilità dei crediti stessi, che, all'evidenza, non trovano titolo nella mera cessione, né possono essere da questa presunte. Analoghe considerazioni devono svolgersi anche in riferimento alle fatture, senza contare che, vertendosi in tema di debiti della Pubblica Amministrazione, è indispensabile che gli stessi siano insorti sulla scorta di un impegno scritto, assunto nel rispetto delle regole di cd. evidenza pubblica. Senonchè, le necessarie verifiche sono risultate precluse dal contegno processuale della difesa attorea che pur gravata, secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dall'onere di indicizzare analiticamente ogni documento prodotto a sostegno della sua prospettazione, oltre che dall'onere di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuna di tali produzioni rispetto alla tesi difensiva (si vedano Cass. Sez. Lav. 19 giugno 2014 n. 13959; App. Lecce - Sez. Taranto 9.1.2014), effettuava una produzione documentale priva di qualsivoglia organicità. In tal guisa, l'attrice ha assunto un contegno contrario ai principi più volte espressi dalla Giurisprudenza di legittimità. Secondo Cass. Sez. III, 26.5.2011 n. 11617, infatti, deve escludersi che il giudice sia tenuto a reperire da sé la documentazione malamente o genericamente richiamata e indicizzata dalle parti (si vedano anche Cass. Sez. III, 5.7.2001 n. 9077, Cass. Sez. II, 30.5.1997 n. 4822, Cass. Sez. Lav., 15.6.1984 n. 3592). Per Cass. S.U. n. 2435/2008 deve ribadirsi – in conformità a una pagina 15 di 17 giurisprudenza più che consolidata della stessa Corte regolatrice – che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa produzione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e controargomentare e, per il giudice, di valutare le risultanze probatorie e i documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande, al giudice è infatti inibito trarre dai documenti (esistenti in atti) determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda o – comunque – precisate nelle deduzioni della parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385). Secondo il riferito orientamento la produzione, da parte di Contr di documenti, non accompagnata, entro il termine stabilito legge processuale per la delimitazione del thema decidendum, da precise allegazioni o indicazioni, o commenti (né negli elenchi redatti, né) nel corpo degli scritti difensivi, deve essere considerata tamquam non esset. Ma, ancor prima (sul piano logico - gi o) di quanto sopra osservato, questo giudice deve rilevare che non ha dato idonea Contr prova dell'esistenza dei crediti che deduce le stati ceduti dalle originarie creditrici (o comunque non ha adeguatamente richiamato, nei propri scritti difensivi, i documenti prodotti al fine di fornire detto riscontro probatorio). L'opposta infatti, nonostante la contestazione circa l'esistenza dei crediti ceduti, si è limitata a produrre documenti genericamente izzati e richiamati, in gran parte predisposti dalla medesima senza mai precisare in atti le scritture (per es.: ordini o DDT Contr ti) costituenti prova di ciascun debito dell'opponente, di cui assume essersi resa cessionaria. Contr to poi agli interessi di mora per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli di cui alle fatture indicate in citazione (rectius nelle note conclusive del marzo 2024), si osserva che a sostegno è stata prodotta documentazione di provenienza unilaterale della ricorrente, che non può considerarsi prova idonea del credito vantato, non pagina 16 di 17 attinendo a “somministrazioni di merci e di danaro” o a “prestazioni di servizi” da parte della ricorrente, come previsto dall'art.634 c.p.c. Non resta, pertanto, che rigettare la domanda. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, la rigetta e condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in €.35.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 24/02/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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