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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2281/2025 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CAMMALLERI Parte_1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
3.10.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/02/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 67%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “obesità di III classe;
esiti di tiroidectomia totale per carcinoma;
esiti di asportazione di microadenoma ipofisario ACTH secernete in soggetto con pregressa sindrome di Cushing in fase di remissione;
ipertensione arteriosa.”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti. L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“Per l'obesità si fa riferimento alla voce tabellata al codice n. 7105 “obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” riconoscendo la percentuale massima prevista del 40% in considerazione dell'alto valore del BMI e dell'assenza di complicanze artrosiche.
Per quanto attiene gli esiti della patologia tiroidea e ipofisaria si fa riferimento analogico alla voce tabellata al codice n. 9322 riconoscendo nel complesso, trattandosi di due forme neoplastiche interessanti organi e sistemi funzionali diversi, la percentuale complessiva del 25%.
Per quanto attiene la patologia ipertensiva si fa riferimento analogico alla voce tabellata al codice
n. 6445 “coronaropatia lieve (I classe NYHA)” riconoscendo nel caso in specie la percentuale massima del 20% prevista da tale voce tabellare.”.
Orbene, non appare condivisibile l'attribuzione alle neoplasie in diagnosi, che sono due benché il CTU le abbia valutate in unica soluzione, del cod. 9322, attese le gravi conseguenze sia del tumore alla tiroide che di quello ipofisario, tanto in relazione alla necessità di terapia sostitutiva quanto alla conseguente sempre più grave obesità che affligge la ricorrente (vedi certificazioni mediche in atti).
All'applicazione alle patologie tumorali del più grave cod. 9323 (70% fisso) consegue l'accertamento dell'invalidità in misura certamente superiore al 74%, atteso che con dette patologie concorrono, o sono quanto meno coesistenti, la grave obesità con complicanze artrosiche (cod. 7105 40%) e l'ipertensione arteriosa (cod. 6445 20%), come riconosciute dallo stesso CTU dell'A.T.P..
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda, in favore dell'Erario dello Stato.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 4/09/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2281/2025 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CAMMALLERI Parte_1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
3.10.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/02/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 67%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “obesità di III classe;
esiti di tiroidectomia totale per carcinoma;
esiti di asportazione di microadenoma ipofisario ACTH secernete in soggetto con pregressa sindrome di Cushing in fase di remissione;
ipertensione arteriosa.”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti. L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“Per l'obesità si fa riferimento alla voce tabellata al codice n. 7105 “obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” riconoscendo la percentuale massima prevista del 40% in considerazione dell'alto valore del BMI e dell'assenza di complicanze artrosiche.
Per quanto attiene gli esiti della patologia tiroidea e ipofisaria si fa riferimento analogico alla voce tabellata al codice n. 9322 riconoscendo nel complesso, trattandosi di due forme neoplastiche interessanti organi e sistemi funzionali diversi, la percentuale complessiva del 25%.
Per quanto attiene la patologia ipertensiva si fa riferimento analogico alla voce tabellata al codice
n. 6445 “coronaropatia lieve (I classe NYHA)” riconoscendo nel caso in specie la percentuale massima del 20% prevista da tale voce tabellare.”.
Orbene, non appare condivisibile l'attribuzione alle neoplasie in diagnosi, che sono due benché il CTU le abbia valutate in unica soluzione, del cod. 9322, attese le gravi conseguenze sia del tumore alla tiroide che di quello ipofisario, tanto in relazione alla necessità di terapia sostitutiva quanto alla conseguente sempre più grave obesità che affligge la ricorrente (vedi certificazioni mediche in atti).
All'applicazione alle patologie tumorali del più grave cod. 9323 (70% fisso) consegue l'accertamento dell'invalidità in misura certamente superiore al 74%, atteso che con dette patologie concorrono, o sono quanto meno coesistenti, la grave obesità con complicanze artrosiche (cod. 7105 40%) e l'ipertensione arteriosa (cod. 6445 20%), come riconosciute dallo stesso CTU dell'A.T.P..
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda, in favore dell'Erario dello Stato.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 4/09/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino