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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 02/08/2017, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2017
N. 06108/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6108 del 2017, proposto da:
Schindler S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Pesciarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni De Calvi N. 6;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Regione Lazio e Roma Città Metropolitana non costituite in giudizio;
Condominio via dei Fiori 21 B, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Anicia 6/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale n. prot. 243 del 25.1.2017 e della determinazione dirigenziale n. prot. 39 del 12.1.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Condominio via dei Fiori 21 B;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, al fine di decidere l’istanza cautelare, sia necessario che l’Amministrazione regionale depositi in giudizio, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, gli atti da cui risultano le determinazioni da essa assunte in merito all’approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento prodotto dal proprietario interessato ai sensi dell’art. 96, c. 2, T.U. Edilizia;
Ritenuto, pertanto, di disporre la prosecuzione della fase cautelare all’esito dell’istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione e rinvia, per la prosecuzione della fase cautelare, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2017.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO