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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 143/2023
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_3 CodiceFiscale_3
GIANCARLO MORO e MIRTA FASOLO ricorrenti contro
C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENZO Controparte_1 P.IVA_1
MORRICO, ANTONELLO DI ROSA, LORENA CARLEO, MATTEO LAURO e LOVERO
ALESSANDRA resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 marzo 2023, i IG.ri Parte_1
e in proprio ed in qualità di eredi e Parte_2 Parte_3 rispettivamente vedova e figli del IG. , hanno esposto che quest'ultimo Per_1 aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1959 al giugno 1979 presso il cantiere navale di Monfalcone di , nel 1966 confluito Controparte_2 in incorporata nel 1984 in Controparte_3 con qualifica di operaio e mansioni di carpentiere leggero Controparte_1 prevalentemente a terra e talvolta anche a bordo navi;
che nel marzo 2014, in seguito ad un primo ricovero ospedaliero, gli è stato diagnosticato un probabile mesotelioma pleurico;
che l'8 aprile 2014 egli è deceduto a causa di una neoplasia polmonare in progressione con metastasi encefaliche;
che nell'ambiente di lavoro veniva utilizzato in modo massiccio l'amianto senza l'adozione di adeguate misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, come risultante dalla documentazione allegata, relativa alle indagini penali svolte nello stabilimento in violazione della disposizioni in materia di igiene e di sicurezza e, in generale, dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. nello specifico, degli artt. 4, 15 e 21 del D.P.R. 303/1956, 4, 377 e
387 del D.P.R. 547/1955, 157 del D.P.R. 1124/1965; che la malattia contratta dal IG. che l'aveva portato al decesso, era stata causata dall'esposizione Per_1 prolungata all'amianto e, quindi, di aver diritto al risarcimento del danno sia iure hereditatis, rispetto al danno patrimoniale, biologico e alle sofferenze patite dal congiunto, sia iure proprio per i pregiudizi economici e la perdita del rapporto parentale.
In particolare, con riguardo al danno, le parti ricorrenti hanno dedotto che la malattia contratta dal IG. ha determinato un danno biologico di Per_1 natura temporanea del 100% per 30 giorni, oltre al danno morale quantificabile in
€ 65.551,50; per quanto attiene al danno da perdita del rapporto parentale, che, la IG.ra la IGnora è stata coniugata al marito per 49 anni, che dal Parte_1 gennaio del 1966, in seguito ad un grave incidente, la stessa è paraplegica ed è sempre stata aiutata dal marito in tutte le attività quotidiane creando un legame forte e solido, con la conseguenza che il decesso del IG. ha determinato una Per_1 radicale modificazione della sua vita e una profonda sofferenza;
che il IG.
, figlio, ha sempre coabitato con i genitori, ha assiduamente Parte_2 assistito il padre durante la malattia usufruendo delle agevolazioni previste dalle legge 104/1992; che la IG.ra , figlia, vive nei pressi dell'abitazione Parte_3 dei genitori e che durante la malattia del padre si recava a fargli visita e ad
Pag. 2 di 26 assisterlo quotidianamente anche in ragione della professione di infermiera esercitata.
In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertato quanto in narrativa, condannarsi la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste, via Genova n. 1 , al risarcimento del danno biologico e dei restanti danni non patrimoniali di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal IGnor per la patologia di cui in Per_1 narrativa e trasmessi jure hereditatis agli odierni ricorrenti in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege , da quantificarsi in complessivi € 65.551,50 o nella eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla diagnosi al saldo;
condannarsi inoltre la convenuta in persona del legale rappresentante pro - tempore al risarcimento dei danni non patrimoniali jure proprio subiti da i ricorrenti nella loro accezione morale/esistenziale e/o da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi in € 275.930,00 quanto a , in € 215.300,00 quanto a Parte_1
ed in € 286 .000,00 quanto a , oppure nelle Parte_3 Parte_2 diverse misure, maggiori o minori, che appariranno eque e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
oltre alla rifusione della spesa di € 366 ,00 per spese mediche a favore di
. Parte_1
Con rifusione di spese e di compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Con memoria depositata il 10 maggio 2023, si è costituita CP_1
che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di competenza funzionale del
[...] giudice adito, dato che il giudice competente a conoscere della controversia – relativa alla domanda di risarcimento del danno presentata da persone estranee al rapporto di lavoro intercorso con il IG. sarebbe la sezione ordinaria del Parte_4
Tribunale e non il giudice del lavoro;
ha eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti rilevando la decorrenza sia del
Pag. 3 di 26 termine di prescrizione decennale per le somme richieste iure hereditatis che di quello quinquennale per le somme richieste iure proprio; nonché, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. n.
38/2000; ha sottolineato l'impossibilità di effettuare, nel caso di specie, una diagnosi di mesotelioma pleurico certa.
Nel merito, la società resistente ha dedotto che le valutazioni e CP_4
CONTRAP sono valide soltanto al fine del conseguimento dei benefici previdenziali;
la mancanza di responsabilità della società nella malattia e, conseguentemente, nella morte del IG. , per mancanza del nesso di causa tra lo svolgimento Per_1 delle mansioni di carpentiere leggero presso lo stabilimento di Monfalcone e l'insorgenza della malattia;
ha contestato che il IG. avesse utilizzato Per_1 direttamente e personalmente materiali contenenti amianto e ha dedotto, comunque, la mancanza di colpa in capo al datore di lavoro, data la mancanza di conoscenza, all'epoca dei fatti, della nocività dell'amianto. infine, ha CP_1 contestato la quantificazione delle pretese di parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un danno iure hereditatis e iure proprio.
La società ha, quindi, concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale dell'Ill.mo Giudice adìto a conoscere della presente controversia in favore della sezione ordinaria dell'intestato ufficio;
-in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese ex adverso avanzate sia a titolo iure hereditatis e sia a titolo iure proprio;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 in uno con la mancata prova della sussistenza in concreto di una responsabilità di rilievo penale;
-nel merito, rigettare la domanda perché carente di prova in ordine alla riferibilità dell'evento lamentato alla odierna società scrivente per i motivi tutti
Pag. 4 di 26 esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda relativa al preteso risarcimento del danno morale per carenza del requisito di cui all'art. 2059 c.c.; accertare e dichiarare l'incumulabilità del preteso risarcimento del danno morale ed esistenziale con il risarcimento del danno biologico.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nel corso della prima udienza, tenutasi il 23 maggio 2023, esperito il tentativo di conciliazione senza successo, il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte resistente. La causa è stata poi istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'escussione dei quattro testimoni ammessi e con CTU medico-legale.
Dopo il deposito di note conclusive, la causa è stata discussa all'udienza del
9 aprile 2025 all'esito della quale è stato pronunciato il dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle eccezioni preliminari di parte resistente.
1.1. In ordine alla competenza funzionale del giudice adito.
In via preliminare, per quanto riguarda l'incompetenza del giudice del lavoro sostenuta da parte resistente, va sottolineato come la Corte di cassazione ha statuito che “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., sent. 8 ottobre 2012, n. 17092).
Non vi è dubbio che la domanda di risarcimento del danno presentata dai ricorrenti si fondi sull'esistenza di un ambiente di lavoro nocivo per il congiunto
Pag. 5 di 26 deceduto e, pertanto, la sussistenza del rapporto di lavoro si presenta come antecedente e presupposto necessario per l'esame della domanda.
Conseguentemente, deve ritenersi che la presente controversia rientri in quelle di cui all'art. 409, co. 1, c.p.c. e che sussista quindi la competenza funzionale del Giudice del lavoro.
1.2. Sulla prescrizione del diritto fatto valere iure hereditatis dai ricorrenti ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis fatto valere dai ricorrenti.
In relazione alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
La Cassazione, sul punto, ha affermato che: “La conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l'altro esterno al soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca. In relazione al soggetto leso l'ordinaria diligenza si esaurisce nel portarsi presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti mentre l'elemento esterno va apprezzato in relazione alla comune conoscenza scientifica che era ragionevole richiedere in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi” (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., n. 32376 del 2018).
Ne consegue che il termine da cui ha iniziato a decorrere la prescrizione, nel caso di specie, è il 27.3.2014 data in cui, per la prima volta, è stata diagnosticata al ricorrente la malattia nonché momento in cui egli ha potuto avere contezza dell'origine professionale della stessa.
Conseguentemente alla data della notifica del ricorso (16 marzo 2023), il termine di prescrizione decennale non era ancora decorso.
Pag. 6 di 26
1.3. Sulla prescrizione del diritto fatto valere iure proprio dai ricorrenti. ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione del diritto Controparte_1 al risarcimento del danno parentale fatto valere dai ricorrenti. Va innanzitutto chiarito che il danno-evento da cui sarebbe scaturita tale tipologia di danno è da individuarsi non nella malattia del IG. , ma dal decesso dello stesso, Per_1 poiché da questo deriva il pregiudizio fatto valere, ovvero la perdita del rapporto con il parente.
Ne deriva che il termine di prescrizione è da intendersi come decorrente dall'8.4.2014.
Per quanto riguarda la durata del termine di prescrizione, CP_1 ne sostiene la durata quinquennale, data la natura extracontrattuale
[...] dell'illecito da cui il danno scaturirebbe, non essendo la società convenuta legata da un rapporto contrattuale con i parenti del lavoratore. Tale assunto è, però, errato.
Come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione: “Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, in base al terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale “(Cass. sez. U. n. 1479 del 1997; conformi Cass. n. 15921 del 2014, n. 5630 del 2020 e n. 2694 del 2021, Cass., III Sez. civ., ord. n. 832/2023).
Nel caso di specie, le parti ricorrenti hanno allegato un fatto da ascriversi alla fattispecie penale di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.), per cui è prevista una pena edittale massima di 7 anni. Il termine di prescrizione per detto reato, ai sensi dell'art. 157 comma 6 c.p., è raddoppiato e dunque pari a 14 anni con la
Pag. 7 di 26 conseguenza che, anche questo termine di prescrizione, alla data di notifica del ricorso (16 marzo 2023) non era ancora decorso.
1.4. Sull' applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000.
Relativamente all'eccezione sollevata da in ordine alla Controparte_1 richiesta di risarcimento del danno biologico in relazione all'applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, deve evidenziarsi che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato, e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale a norma dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, riguarda, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, soltanto
l'ambito della copertura assicurativa, ossia il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non anche il danno alla salute, o biologico, e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della responsabilità del datore di lavoro” (Cass., Sez. Lav., sent. 19 gennaio 2015; nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass., Sez. Lav., ord. 18 maggio
2020, n. 9083).
Ciò posto, nel caso di specie, si sottolinea innanzitutto che i ricorrenti hanno esposto circostanze riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art. 589 comma 2
c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio; peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “l'art. 2087 c.c., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come quelle rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio ma deve considerarsi inserito a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, per altro comportante a carico del datore di lavoro precidi obblighi di garanzia e protezione di fini individuali. Detta norma, per il richiamo alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore e alla particolarità del lavoro, rende specifico l'illecito consumato in sua violazione sia rispetto alla colpa generica
Pag. 8 di 26 richiamata nell'art. 2043 cod. civ. che rispetto a quella di rilievo penalistico in tal caso aggrava il reato, rendendolo perseguibile d'ufficio” (ex multis, cfr. Cass. pen.,
Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 6360).
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
2. Sulla responsabilità della resistente in ordine all'evento lesivo dedotto
(decesso del IG. ). Per_1
La configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alla specificità del caso, ossia al tipo di operazioni ed ai rischi intrinseci alle stesse, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misura di protezione individuale imposte dalla legge.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie le parti ricorrenti hanno indicato i comportamenti integranti la responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo sia commissivo, deducendo che il IG. era stato adibito a Per_1 lavorazioni che lo hanno esposto a polveri e fibre di amianto ed altri agenti cancerogeni, sia omissivo, avendo il datore di lavoro omesso di mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale, sostenendo la violazione dell'art. 2087 c.c. e delle norme antinfortunistiche espressamente citate.
Dagli esiti dell'istruttoria effettuata, emerge che i ricorrenti hanno assolto all'onere della prova su di loro gravante.
Risulta, infatti, in modo chiaro e preciso che , nello svolgimento Per_1 dell'attività lavorativa, è stato esposto in modo costante e cospicuo all'amianto.
Pag. 9 di 26 Secondo le concordi allegazioni delle parti, il de cuius ha prestato la propria attività lavorativa dal 1974 all'11.6.1979, presso il cantiere navale di Monfalcone come carpentiere leggero.
Sul punto, il teste – in servizio presso il medesimo cantiere Testimone_1 del IG. - ha dichiarato: “Lavorava sempre in officina e ogni tanto andava Per_1 anche a bordo nave. Ci occupavamo di tutto l'arredamento della nave, dai mobili ai letti, le condotte di aerazione, del camino, dell'impianto di scarico del motore, delle tubazioni delle caldaie. Queste erano coibentate anche con l'amianto, così come anche certi tubi di scarico. Usavano l'amianto a malta, di stoffa, in corda, che serviva per i battenti delle porte. Rompevamo i tubi coibentati per mettere le staffe e per cose del genere”. E ancora: “In officina l'amianto girava dappertutto, sottoforma di polvere, dormivamo anche sulle stoffe di amianto, usandole come cuscino. L'amianto per le coibentazioni veniva utilizzato impastato e poi spalmato come la malta.
Quando il tubo era coibentato bisognava romperlo per fare l'ancoraggio e poi veniva coibentato anche l'ancoraggio e quando il tubo si rompeva si creava la polvere di amianto, che pulivamo con delle pistole ad aria e non si vedeva a 10 metri. In officina
c'erano i ventilatori che facevano girare l'aria con la polvere d'amianto”.
Il teste , quanto alle mansioni svolte dal IG. , ha Testimone_2 Per_1 dichiarato che essendo un carpentiere leggero egli: “si occupava della predisposizione dell'impianto di ventilazione, di scarico del motore, applicava anche le staffe di sostegno ai tubi. L'applicazione delle staffe veniva fatta a bordo nave, se il tubo era già coibentato bisogna rompere l'isolamento e applicare la staffa e poi veniva di nuovo isolato. La coibentazione era con una malta di amianto e quando si rompeva creava una polvere nell'aria”. Il teste ha, altresì, riportato che: “L'amianto era presente in tutto il cantiere, non saprei in quell'officina in particolare. Polvere ce
n'era dappertutto, credo fosse anche di amianto perché in quel periodo era dappertutto;
anche portando le guarnizioni che avevano l'amianto si disperdeva polvere di amianto”.
In questo contesto, sono inoltre certamente utilizzabili gli atti assunti in sede penale e, quindi, i verbali delle sommarie informazioni testimoniali assunti in
Pag. 10 di 26 sede penale, prodotti da parte ricorrente, la relazione CONTARP del 14 novembre
1996, del 10 aprile 1997 e del 12 giugno 2000, anche nella parte in cui si riferiscono a cantieri differenti, poiché danno conto del modus operandi del datore di lavoro, posto che “è facoltà del giudice di merito di formare il proprio libero convincimento (che connota il nostro ordinamento processuale) anche in base a prove atipiche – quale quella (ma non solo) di una deposizione testimoniale resa in un giudizio diverso da quello in cui la stessa è valutata a fini probatori – e ciò in quanto dette prove si palesino “idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico” – riservato allo stesso giudice di merito
“e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo” (tra le altre, Cass., 26 settembre 2000, n. 12763)” (Cass., Sez.
III, sent. 20 gennaio 2015, n. 840, nonché Cass., Sez. I, ord. 10 ottobre 2018, n.
25067).
Il CTU, dopo aver analizzato la documentazione medica agli atti, ha confermato che il IG. era affetto da una neoplasia polmonare in progressione Per_1 con metastasi encefaliche, riconducibile “in maniera sinergica all'abitudine tabagica e alla esposizione professionale ad amianto”, che lo ha condotto alla morte.
alla luce degli esiti della consulenza tecnica, ha dedotto CP_1
l'inesistenza del nesso di causalità tra lo svolgimento delle mansioni di carpentiere leggero presso lo stabilimento di Monfalcone e l'insorgenza della malattia evidenziando che il CTU ha accertato la prevalente portata concausale dell'abitudine tabagica del IG. nella causazione della malattia. Per_1
Il CTU, invero, nell'ambito di un'analisi puntuale e dettagliata ha rilevato che i dati risultano indicativi di “una prevalente esposizione al maggiore elemento di portata concausale (fumo di IGaretta) rispetto all'esposizione su base lavorativa
(asbesto)” ritenendo dunque di poter riconoscere “la prevalente portata concausale, nel determinismo della causa mortis dell'elemento voluttuario” senza, tuttavia, escludere la portata causale, seppur minore, dell'esposizione all'amianto.
Del resto, appare opportuno evidenziare come anche il consulente tecnico di parte resistente abbia osservato che l'attività lavorativa ha contribuito, seppur
Pag. 11 di 26 in misura marginale, all'induzione della patologia neoplastica insorta nel IG. Per_1 identificando l'abitudine tabagica quale fattore prevalente (almeno 70%), ma non unico e assorbente nella causazione della neoplasia che ha condotto al decesso il IG. . Per_1
Le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali si rinvengono negli artt. 40 e 41 c.p. che stabiliscono il principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. In particolare, proprio con riferimento alla materia che qui ci occupa, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni” (Cass. nr. 27952/2018; Cass. nr.
17959/2005).
L'esposizione all'amianto, in conclusione, pur non essendo l'unica causa del decesso del IG. ha certamente svolto un ruolo concausale nel verificarsi dello Per_1 stesso.
Come evidenziato dal nominato CTU, non contestato dai consulenti tecnici delle parti e condiviso da questo giudice la rilevanza concausale del tabagismo non ha interrotto il nesso causale e non può essere considerato fattore da solo sufficiente a provocare l'insorgenza della neoplasia che ha condotto il IG. al Per_1 decesso, bensì deve esserne riconosciuta la sinergia concausale nella determinazione dell'evento lesivo.
Pag. 12 di 26 Rimane ora de verificare la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro in ordine all'esposizione all'amianto e, conseguentemente, alla malattia e al decesso del IG. . Per_1
Sul punto, non appaiono condivisibili le deduzioni di parte resistente in ordine all'impossibilità di individuare una sua colpevolezza.
Va rilevato che all'epoca dei fatti vi erano diverse disposizioni legislative che riconoscevano i rischi dell'esposizione all'asbesto, tra cui, in particolare, il R.D.
442/1909, che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto e la L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi.
Nonostante ciò e nonostante l'esistenza delle prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro ove si formavano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/1956, di poco successivo all'assunzione del IG.
, che comunque ha continuato a prestare attività in esposizione ad amianto Pt_5 per altri trent'anni), il datore di lavoro non ha dimostrato di aver adottato concrete cautele per evitare o, almeno, ridurre l'esposizione all'amianto anche dei lavoratori che non avevano, o non avrebbero dovuto avere, contatti diretti con tale materiale.
Ne deriva la violazione delle specifiche disposizioni del D.P.R. 303/1956 e senz'altro dell'art. 2087 c.c., il quale “si propone di integrare, con l'affermazione di un principio di carattere generale, la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituendo in definitiva una mera, quanto essenziale, norma di chiusura del sistema e risultando indifferente di per sé rispetto alla natura del titolo di responsabilità azionato” (Cass., Sez. Lav., sent. 13 giugno 2017, n. 14655).
Né valgono le osservazioni poste, concernenti l'inesistenza di cautele idonee ad evitare le conseguenze dell'esposizione, posto che comunque non sono state adottate effettive e concrete misure per contenere la diffusione o per proteggere dalle polveri di amianto e, quindi, ridurre il rischio al quale sono stati esposti tutti i lavoratori che dovevano operare negli ambienti indicati.
Pag. 13 di 26 Devono, peraltro, essere ricordati ed applicati i condivisibili principi stabiliti dalla Suprema Corte, secondo cui “in particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello
Stato per non aver predisposto, negli anni '60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (v.
Cass. 644/2005). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha riaffermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 2491/2008 e
Cass. n. 15156/2011). Inoltre è stata anche ritenuta l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) dall'anno 1956 al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. n.
14010/2005). Infatti si è rimarcato che “la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo.
Già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali
l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali
Pag. 14 di 26 cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per
l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1138, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16 e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio alla salute può infine ricordarsi che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del
1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico – scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa,
e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto
Pag. 15 di 26 accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso
D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende
l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando non possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione”. Da questa ricostruzione storico-giuridica dell'art. 2087 c.c. in relazione alla fattispecie di cui è causa, alla quale il Collegio pienamente aderisce ribadendola nella presente sede, emerge la correttezza della sentenza impugnata che adeguandosi ai richiamati principi sanciti da questa Corte nella specifica materia ha fatto corretta applicazione della norma codicistica denunciata ed ha appunto ritenuto la responsabilità della società in relazione alla mancata adozione di quelle cautele – prescritte da norma specifica ed in via generale dall'art. 2087 c.c. – che avrebbero ridotto il rischio, non essendo necessaria, ai fini di cui trattasi, per le ragioni sopra esposte, la prova che ove adottate siffatte cautele avrebbero evitato l'evento” (Cass., Sez. Lav., 17 dicembre 2014, n. 26590).
Ne deriva, dunque, che risulta accertato l'esposizione ad amianto per effetto della condotta della convenuta ha contribuito a causare la patologia che ha cagionato la morte del IG. . Per_1
Pag. 16 di 26
3. Sulle conseguenze risarcibili in favore dei ricorrenti e loro quantificazione.
3.1. Sui danni iure hereditatis
Venendo all'esame delle richieste risarcitorie, i ricorrenti, rispettivamente moglie e i due figli del de cuius hanno chiesto, in primo luogo, il risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis.
In ordine a questi ultimi, è stato richiesto il danno da lesione della salute, da quantificare tenendo conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalle cartelle cliniche, ma anche dell'intensità della sofferenza provata sia a causa della malattia e delle sue conseguenze, sia a causa della percezione dell'approssimarsi della morte (c.d. “danno terminale”).
È consolidato ormai il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi.
Nel caso di specie, è stato provato che la malattia ha portato al decesso del IG. e, pertanto, che è terminata non lasciando postumi, ma piuttosto Per_1 portando all'esito fatale, come adeguatamente motivato dal CTU, con motivazione condivisa anche dal CTP di parte resistente.
Si è dunque verificato un danno biologico per inabilità temporanea.
Conferma di tale impostazione si ricava nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso anche recentemente nella decisione secondo la quale “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti
Pag. 17 di 26 comporterebbe la duplicazione dello stesso danno” (Cass., Sez. III, sent. 19 dicembre
2014, n. 26897, condivisa sul punto, più recentemente, da Cass., Sez. III, ord. 12 marzo 2021, n. 7126).
Per quanto riguarda i periodi di inabilità temporanea e, soprattutto, alla gradazione di tale inabilità, deve essere condivisa la conclusione del CTU che ha riconosciuto il sussistere di un'inabilità al 100% per 30 giorni.
Si ritiene necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt.
1226 e 2056 c.c., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di Milano diramate in data in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” basata su specifici parametri di liquidazione fondati su alcuni principi tra i quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, la regola d'esperienza per cui detto danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva, la possibilità di personalizzazione
(fino al 50%). In conformità alle più recenti tabelle di Milano, dunque, è possibile riconoscere per il danno terminale un pregiudizio fino ad € 35.247,00 non ulteriormente personalizzabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione;
dal quarto giorno in poi la tabella liquidatoria prevede valori decrescenti fino ad un totale di giorni cento, aumentabile del 50% in via di personalizzazione qualora allegati e provati i fatti che la sostengono.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può liquidare come segue: per i primi 3 giorni: € 35.247,00; per gli ulteriori 27 giorni al 100% €
27.846,00.
La somma così individuata, risarcibile a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, deve essere, tuttavia, ridotta in maniera proporzionale in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (v. Cass. Civ. sez. III, n. 9349 del 12.04.2017).
Pag. 18 di 26 La Cassazione, infatti, ha chiarito che: “In caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art. 1227, comma 1, c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza”. (Cass. n. 2483/2018, n.
4178/2020).
La scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo, per la maggior parte degli anni della propria vita, costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire che rientra nella nozione di "fatto colposo".
Ebbene, il concorso del fatto colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato che è, pertanto, rilevabile anche d'ufficio con la conseguenza che il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'efficienza causale del comportamento della vittima (v. Cass. n.
2763/1997, n. 23426/2014, n. 4208/2017, n. 10220/2017 e Cass. civ., n.
27572/2024).
Nel caso oggetto del presente giudizio quanto all'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima devono essere condivise le osservazioni proposte, in sede di consulenza tecnica, dal consulente tecnico di parte resistente secondo cui il comportamento colposo del danneggiato consistente nella scelta di fumare è stata la causa preponderante, nella misura del
70%, della insorgenza della malattia che ha colpito il IG. . Peraltro, tale Per_1 quantificazione risulta coerente anche con le conclusioni del CTU, che, pur non avendo determinato in maniera precisa l'incidenza causale del fumo di IGaretta, ne ha affermato la “preponderanza”.
In totale, in conclusione, il danno risarcibile iure hereditatis, nel caso di specie, è pari ad € 18.927,90 in valore attuale da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
Pag. 19 di 26 A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata di anno in anno sino ad oggi.
Si ritiene, infatti, che la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore sia correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro.
Questo giudice aderisce, in sostanza, all'orientamento della giurisprudenza secondo il quale i c.d. interessi compensativi, accordati al creditore di una obbligazione di valore, che costituiscono il danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un lucro, in realtà si riducono a una mera modalità di calcolo di una componente dell'unico credito risarcitorio (cfr. Cass., 20 gennaio 2020, n.
1111 e 19 maggio 2020, n. 9194), poiché la somma stabilita per il risarcimento deve idealmente ricostruire il patrimonio della vittima al momento dell'evento lesivo.
Ne deriva un danno complessivo pari a € 22.423,86 (somma calcolata sulla base del valore sopra indicato, devalutato al 2014, pari a € 16.940,47 a cui si sono sommati i complessivi interessi sulla somma rivalutata di anno in anno, pari a €
2.135,18).
3.2. Sui danni iure proprio.
I ricorrenti chiedono poi il risarcimento del danno parentale patito a causa del decesso del IG. . Per_1
Deve ricordarsi come il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, nn. 8827-8828; Cass., Sez.
III, 20 agosto 2015, n. 16992). La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale
Pag. 20 di 26 pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2005, già citata).
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992; 28 settembre 2018, n. 23469).
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso –, sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Invero, la risarcibilità di suddetta tipologia di danno presuppone, oltre alla prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale di suddetto danno alla condotta illecita del convenuto in giudizio, la valutazione dell'effettiva sussistenza del danno da lesione parentale e la relativa prova.
Nel caso di specie, è emerso dai documenti depositati da parte ricorrente e dall'istruttoria orale svolta tramite l'assunzione della testimonianza della IG.ra e del IG. , che all'epoca del decesso del IG. Testimone_3 Tes_4 [...]
la IG.ra , moglie, aveva 71 anni, il IG. , Per_1 Parte_1 Parte_2 figlio del de cuius, aveva 47 anni e che la IG.ra , figlia, aveva 42 Parte_3 anni.
Inoltre, i testimoni sentiti hanno riferito che il IG. e la IG.ra Per_1 [...]
erano una coppia molto unita, che sono stati sposati per 49 anni, che il Parte_1 marito ha dedicato la sua vita alla moglie che, dal gennaio del 1966, in seguito ad un grave incidente, è paraplegica e necessita di assistenza quotidiana ( e Per_1
Pag. 21 di 26 hanno sempre vissuto insieme dopo il matrimonio. Facevano tutto Parte_6 insieme, lui la accudiva, la portava al mare, facevano giri in macchina, la portava anche a messa tante volte”, teste e, nello stesso senso sono le dichiarazioni Tes_3 del teste ); che il figlio ha sempre coabitato con i Tes_4 Parte_2 genitori;
che la figlia abitava nei pressi dell'abitazione dei genitori Parte_3 che frequentava assiduamente e che durante la malattia del padre ha prestato loro assistenza sanitaria domestica pressoché giornaliera;
che entrambi i figli hanno usufruito dei benefici previsti dalla L. 104/1992 per assistere i genitori.
Considerate tali risultanze probatorie che dimostrano la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale affettivo e di vita, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno.
Sul punto, ai fini della quantificazione dello stesso, si ritiene di poter adottare i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale contenuti nelle recenti Tabelle Milanesi del 2024 in quanto corrispondenti all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n.
10579/2021).
In applicazione delle Tabelle suddette, dunque, vanno riconosciuti, alla IG.ra
: Parte_1
Pag. 22 di 26 - 12 punti, relativamente alla voce A, essendo l'età della vittima, al momento del decesso, compresa tra 71 e 80 anni;
- 12 punti, relativamente alla voce B, avendo la ricorrente, al momento del decesso del marito, un'età compresa tra 71 e 80 anni;
- 16 punti, relativamente alla voce C, dato che la IG.ra e il marito Parte_1 convivevano;
- 12 punti, relativamente alla voce D, essendo rimasti in vita due parenti del nucleo familiare superstiti (i due figli);
- 30 punti, con riguardo alla voce E, considerando l'aiuto quotidiano di assistenza domestica che il marito apportava alla moglie paraplegica, il fatto che la stessa ha perso il compagno di vita e la vicinanza nel corso del decorso patologico;
per un totale di 82 punti, che, moltiplicati per il “valore punto” (€ 3.911,00), darebbero luogo ad una quantificazione del danno pari a € 320.702,00. A tale somma, tuttavia, per i motivi già esposti va detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con la conseguenza che il danno risarcibile risulta essere €
96.210,60.
A tale somma devalutata al momento dell'evento dannoso (€ 86.036,79) vanno aggiunti gli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata per un totale di € 114.090,28.
Al IG. vanno riconosciuti: Parte_2
- 12 punti, relativamente alla voce A, essendo l'età della vittima, al momento del decesso, compresa tra 71 e 80 anni;
- 20 punti, relativamente alla voce B, avendo il ricorrente, al momento del decesso del padre, un'età compresa tra 41 e 50 anni;
- 16 punti, relativamente alla voce C, dato che il figlio e il de cuius convivevano;
- 12 punti, relativamente alla voce D, essendo rimasti in vita due parenti del nucleo familiare superstiti (la madre e la sorella);
- 20 punti, con riguardo alla voce E, considerando l'assistenza sanitaria domestica giornaliera e lo stretto rapporto con il padre.
Pag. 23 di 26 per un totale di 80 punti, che, moltiplicati per il “valore punto” (€ 3.911,00), darebbero luogo ad una quantificazione del danno pari a € 312.880,00 a cui va detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con la conseguenza che il danno risarcibile risulta essere € 93.864,00.
A tale somma devalutata al momento dell'evento dannoso (€ 83.938,33) vanno aggiunti gli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata, per un totale di € 111.107,92.
Alla IG.ra vanno riconosciuti: Parte_3
- 12 punti, relativamente alla voce A, essendo l'età della vittima, al momento del decesso, compresa tra 71 e 80 anni;
- 20 punti, relativamente alla voce B, avendo la ricorrente, al momento del decesso del padre, un'età compresa tra 41 e 50 anni;
- nessun punto, relativamente alla voce C, dato chela IG.ra e il padre non Per_1 convivevano;
- 12 punti, relativamente alla voce D, essendo rimasti in vita due parenti del nucleo familiare superstiti (la madre e il fratello);
- 18 punti, con riguardo alla voce E, considerando la frequentazione assidua,
l'assistenza sanitaria domestica pressoché giornaliera, prestata dalla stessa;
per un totale di 62 punti, che, moltiplicati per il “valore punto” (€ 3.911,00), darebbero luogo ad una quantificazione del danno pari a € 242.482,00 a cui, anche in tale caso, va detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con la conseguenza che il danno risarcibile risulta essere € 72.744,60.
A tale somma devalutata al momento dell'evento dannoso (€ 65.052,21) vanno aggiunti gli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata, per un totale di € 86.263,36.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
Pag. 24 di 26 13/08/2022, considerando il valore della controversia e che sono state svolte tutte le fasi del giudizio.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate: ne consegue che parte resistente deve essere, altresì, condannata a pagare € 1.830,00 di cui all'allegato avviso di parcella;
oltre alla rifusione della spesa di € 366,00 (doc. 61 ric) per la consulenza medico - legale ante causam e al rimborso del contributo unificato di € 259,00 in favore di
. Parte_1
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- accertata la responsabilità della convenuta in ordine al decesso del IG.
, condanna la stessa a risarcire alla parte ricorrente i Per_1 conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis quantificati nella somma di € 22.423,86 oltre a interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno;
nonché i danni non patrimoniali patiti iure proprio dai ricorrenti, quantificati nella somma di € 114.090,28 per la IG.ra , di € 111.107,92 per il IG. e Parte_1 Parte_2 di € 72.744,60 per la IG.ra , oltre a interessi legali dalla Parte_3 data della sentenza al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 26.948,40 oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, e spese di CTP, liquidate in € 1.830,00, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre a € 366,00 per spese di consulenza e €
259,00 per il pagamento del contributo unificato in favore della IG.ra
Pag. 25 di 26 , che le ha anticipate;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Trieste, 09/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 143/2023
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_3 CodiceFiscale_3
GIANCARLO MORO e MIRTA FASOLO ricorrenti contro
C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENZO Controparte_1 P.IVA_1
MORRICO, ANTONELLO DI ROSA, LORENA CARLEO, MATTEO LAURO e LOVERO
ALESSANDRA resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 marzo 2023, i IG.ri Parte_1
e in proprio ed in qualità di eredi e Parte_2 Parte_3 rispettivamente vedova e figli del IG. , hanno esposto che quest'ultimo Per_1 aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1959 al giugno 1979 presso il cantiere navale di Monfalcone di , nel 1966 confluito Controparte_2 in incorporata nel 1984 in Controparte_3 con qualifica di operaio e mansioni di carpentiere leggero Controparte_1 prevalentemente a terra e talvolta anche a bordo navi;
che nel marzo 2014, in seguito ad un primo ricovero ospedaliero, gli è stato diagnosticato un probabile mesotelioma pleurico;
che l'8 aprile 2014 egli è deceduto a causa di una neoplasia polmonare in progressione con metastasi encefaliche;
che nell'ambiente di lavoro veniva utilizzato in modo massiccio l'amianto senza l'adozione di adeguate misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, come risultante dalla documentazione allegata, relativa alle indagini penali svolte nello stabilimento in violazione della disposizioni in materia di igiene e di sicurezza e, in generale, dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. nello specifico, degli artt. 4, 15 e 21 del D.P.R. 303/1956, 4, 377 e
387 del D.P.R. 547/1955, 157 del D.P.R. 1124/1965; che la malattia contratta dal IG. che l'aveva portato al decesso, era stata causata dall'esposizione Per_1 prolungata all'amianto e, quindi, di aver diritto al risarcimento del danno sia iure hereditatis, rispetto al danno patrimoniale, biologico e alle sofferenze patite dal congiunto, sia iure proprio per i pregiudizi economici e la perdita del rapporto parentale.
In particolare, con riguardo al danno, le parti ricorrenti hanno dedotto che la malattia contratta dal IG. ha determinato un danno biologico di Per_1 natura temporanea del 100% per 30 giorni, oltre al danno morale quantificabile in
€ 65.551,50; per quanto attiene al danno da perdita del rapporto parentale, che, la IG.ra la IGnora è stata coniugata al marito per 49 anni, che dal Parte_1 gennaio del 1966, in seguito ad un grave incidente, la stessa è paraplegica ed è sempre stata aiutata dal marito in tutte le attività quotidiane creando un legame forte e solido, con la conseguenza che il decesso del IG. ha determinato una Per_1 radicale modificazione della sua vita e una profonda sofferenza;
che il IG.
, figlio, ha sempre coabitato con i genitori, ha assiduamente Parte_2 assistito il padre durante la malattia usufruendo delle agevolazioni previste dalle legge 104/1992; che la IG.ra , figlia, vive nei pressi dell'abitazione Parte_3 dei genitori e che durante la malattia del padre si recava a fargli visita e ad
Pag. 2 di 26 assisterlo quotidianamente anche in ragione della professione di infermiera esercitata.
In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertato quanto in narrativa, condannarsi la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste, via Genova n. 1 , al risarcimento del danno biologico e dei restanti danni non patrimoniali di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal IGnor per la patologia di cui in Per_1 narrativa e trasmessi jure hereditatis agli odierni ricorrenti in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege , da quantificarsi in complessivi € 65.551,50 o nella eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla diagnosi al saldo;
condannarsi inoltre la convenuta in persona del legale rappresentante pro - tempore al risarcimento dei danni non patrimoniali jure proprio subiti da i ricorrenti nella loro accezione morale/esistenziale e/o da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi in € 275.930,00 quanto a , in € 215.300,00 quanto a Parte_1
ed in € 286 .000,00 quanto a , oppure nelle Parte_3 Parte_2 diverse misure, maggiori o minori, che appariranno eque e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
oltre alla rifusione della spesa di € 366 ,00 per spese mediche a favore di
. Parte_1
Con rifusione di spese e di compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Con memoria depositata il 10 maggio 2023, si è costituita CP_1
che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di competenza funzionale del
[...] giudice adito, dato che il giudice competente a conoscere della controversia – relativa alla domanda di risarcimento del danno presentata da persone estranee al rapporto di lavoro intercorso con il IG. sarebbe la sezione ordinaria del Parte_4
Tribunale e non il giudice del lavoro;
ha eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti rilevando la decorrenza sia del
Pag. 3 di 26 termine di prescrizione decennale per le somme richieste iure hereditatis che di quello quinquennale per le somme richieste iure proprio; nonché, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. n.
38/2000; ha sottolineato l'impossibilità di effettuare, nel caso di specie, una diagnosi di mesotelioma pleurico certa.
Nel merito, la società resistente ha dedotto che le valutazioni e CP_4
CONTRAP sono valide soltanto al fine del conseguimento dei benefici previdenziali;
la mancanza di responsabilità della società nella malattia e, conseguentemente, nella morte del IG. , per mancanza del nesso di causa tra lo svolgimento Per_1 delle mansioni di carpentiere leggero presso lo stabilimento di Monfalcone e l'insorgenza della malattia;
ha contestato che il IG. avesse utilizzato Per_1 direttamente e personalmente materiali contenenti amianto e ha dedotto, comunque, la mancanza di colpa in capo al datore di lavoro, data la mancanza di conoscenza, all'epoca dei fatti, della nocività dell'amianto. infine, ha CP_1 contestato la quantificazione delle pretese di parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un danno iure hereditatis e iure proprio.
La società ha, quindi, concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale dell'Ill.mo Giudice adìto a conoscere della presente controversia in favore della sezione ordinaria dell'intestato ufficio;
-in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese ex adverso avanzate sia a titolo iure hereditatis e sia a titolo iure proprio;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 in uno con la mancata prova della sussistenza in concreto di una responsabilità di rilievo penale;
-nel merito, rigettare la domanda perché carente di prova in ordine alla riferibilità dell'evento lamentato alla odierna società scrivente per i motivi tutti
Pag. 4 di 26 esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda relativa al preteso risarcimento del danno morale per carenza del requisito di cui all'art. 2059 c.c.; accertare e dichiarare l'incumulabilità del preteso risarcimento del danno morale ed esistenziale con il risarcimento del danno biologico.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nel corso della prima udienza, tenutasi il 23 maggio 2023, esperito il tentativo di conciliazione senza successo, il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte resistente. La causa è stata poi istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'escussione dei quattro testimoni ammessi e con CTU medico-legale.
Dopo il deposito di note conclusive, la causa è stata discussa all'udienza del
9 aprile 2025 all'esito della quale è stato pronunciato il dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle eccezioni preliminari di parte resistente.
1.1. In ordine alla competenza funzionale del giudice adito.
In via preliminare, per quanto riguarda l'incompetenza del giudice del lavoro sostenuta da parte resistente, va sottolineato come la Corte di cassazione ha statuito che “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., sent. 8 ottobre 2012, n. 17092).
Non vi è dubbio che la domanda di risarcimento del danno presentata dai ricorrenti si fondi sull'esistenza di un ambiente di lavoro nocivo per il congiunto
Pag. 5 di 26 deceduto e, pertanto, la sussistenza del rapporto di lavoro si presenta come antecedente e presupposto necessario per l'esame della domanda.
Conseguentemente, deve ritenersi che la presente controversia rientri in quelle di cui all'art. 409, co. 1, c.p.c. e che sussista quindi la competenza funzionale del Giudice del lavoro.
1.2. Sulla prescrizione del diritto fatto valere iure hereditatis dai ricorrenti ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis fatto valere dai ricorrenti.
In relazione alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
La Cassazione, sul punto, ha affermato che: “La conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l'altro esterno al soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca. In relazione al soggetto leso l'ordinaria diligenza si esaurisce nel portarsi presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti mentre l'elemento esterno va apprezzato in relazione alla comune conoscenza scientifica che era ragionevole richiedere in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi” (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., n. 32376 del 2018).
Ne consegue che il termine da cui ha iniziato a decorrere la prescrizione, nel caso di specie, è il 27.3.2014 data in cui, per la prima volta, è stata diagnosticata al ricorrente la malattia nonché momento in cui egli ha potuto avere contezza dell'origine professionale della stessa.
Conseguentemente alla data della notifica del ricorso (16 marzo 2023), il termine di prescrizione decennale non era ancora decorso.
Pag. 6 di 26
1.3. Sulla prescrizione del diritto fatto valere iure proprio dai ricorrenti. ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione del diritto Controparte_1 al risarcimento del danno parentale fatto valere dai ricorrenti. Va innanzitutto chiarito che il danno-evento da cui sarebbe scaturita tale tipologia di danno è da individuarsi non nella malattia del IG. , ma dal decesso dello stesso, Per_1 poiché da questo deriva il pregiudizio fatto valere, ovvero la perdita del rapporto con il parente.
Ne deriva che il termine di prescrizione è da intendersi come decorrente dall'8.4.2014.
Per quanto riguarda la durata del termine di prescrizione, CP_1 ne sostiene la durata quinquennale, data la natura extracontrattuale
[...] dell'illecito da cui il danno scaturirebbe, non essendo la società convenuta legata da un rapporto contrattuale con i parenti del lavoratore. Tale assunto è, però, errato.
Come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione: “Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, in base al terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale “(Cass. sez. U. n. 1479 del 1997; conformi Cass. n. 15921 del 2014, n. 5630 del 2020 e n. 2694 del 2021, Cass., III Sez. civ., ord. n. 832/2023).
Nel caso di specie, le parti ricorrenti hanno allegato un fatto da ascriversi alla fattispecie penale di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.), per cui è prevista una pena edittale massima di 7 anni. Il termine di prescrizione per detto reato, ai sensi dell'art. 157 comma 6 c.p., è raddoppiato e dunque pari a 14 anni con la
Pag. 7 di 26 conseguenza che, anche questo termine di prescrizione, alla data di notifica del ricorso (16 marzo 2023) non era ancora decorso.
1.4. Sull' applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000.
Relativamente all'eccezione sollevata da in ordine alla Controparte_1 richiesta di risarcimento del danno biologico in relazione all'applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, deve evidenziarsi che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato, e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale a norma dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, riguarda, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, soltanto
l'ambito della copertura assicurativa, ossia il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non anche il danno alla salute, o biologico, e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della responsabilità del datore di lavoro” (Cass., Sez. Lav., sent. 19 gennaio 2015; nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass., Sez. Lav., ord. 18 maggio
2020, n. 9083).
Ciò posto, nel caso di specie, si sottolinea innanzitutto che i ricorrenti hanno esposto circostanze riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art. 589 comma 2
c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio; peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “l'art. 2087 c.c., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come quelle rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio ma deve considerarsi inserito a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, per altro comportante a carico del datore di lavoro precidi obblighi di garanzia e protezione di fini individuali. Detta norma, per il richiamo alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore e alla particolarità del lavoro, rende specifico l'illecito consumato in sua violazione sia rispetto alla colpa generica
Pag. 8 di 26 richiamata nell'art. 2043 cod. civ. che rispetto a quella di rilievo penalistico in tal caso aggrava il reato, rendendolo perseguibile d'ufficio” (ex multis, cfr. Cass. pen.,
Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 6360).
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
2. Sulla responsabilità della resistente in ordine all'evento lesivo dedotto
(decesso del IG. ). Per_1
La configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alla specificità del caso, ossia al tipo di operazioni ed ai rischi intrinseci alle stesse, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misura di protezione individuale imposte dalla legge.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie le parti ricorrenti hanno indicato i comportamenti integranti la responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo sia commissivo, deducendo che il IG. era stato adibito a Per_1 lavorazioni che lo hanno esposto a polveri e fibre di amianto ed altri agenti cancerogeni, sia omissivo, avendo il datore di lavoro omesso di mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale, sostenendo la violazione dell'art. 2087 c.c. e delle norme antinfortunistiche espressamente citate.
Dagli esiti dell'istruttoria effettuata, emerge che i ricorrenti hanno assolto all'onere della prova su di loro gravante.
Risulta, infatti, in modo chiaro e preciso che , nello svolgimento Per_1 dell'attività lavorativa, è stato esposto in modo costante e cospicuo all'amianto.
Pag. 9 di 26 Secondo le concordi allegazioni delle parti, il de cuius ha prestato la propria attività lavorativa dal 1974 all'11.6.1979, presso il cantiere navale di Monfalcone come carpentiere leggero.
Sul punto, il teste – in servizio presso il medesimo cantiere Testimone_1 del IG. - ha dichiarato: “Lavorava sempre in officina e ogni tanto andava Per_1 anche a bordo nave. Ci occupavamo di tutto l'arredamento della nave, dai mobili ai letti, le condotte di aerazione, del camino, dell'impianto di scarico del motore, delle tubazioni delle caldaie. Queste erano coibentate anche con l'amianto, così come anche certi tubi di scarico. Usavano l'amianto a malta, di stoffa, in corda, che serviva per i battenti delle porte. Rompevamo i tubi coibentati per mettere le staffe e per cose del genere”. E ancora: “In officina l'amianto girava dappertutto, sottoforma di polvere, dormivamo anche sulle stoffe di amianto, usandole come cuscino. L'amianto per le coibentazioni veniva utilizzato impastato e poi spalmato come la malta.
Quando il tubo era coibentato bisognava romperlo per fare l'ancoraggio e poi veniva coibentato anche l'ancoraggio e quando il tubo si rompeva si creava la polvere di amianto, che pulivamo con delle pistole ad aria e non si vedeva a 10 metri. In officina
c'erano i ventilatori che facevano girare l'aria con la polvere d'amianto”.
Il teste , quanto alle mansioni svolte dal IG. , ha Testimone_2 Per_1 dichiarato che essendo un carpentiere leggero egli: “si occupava della predisposizione dell'impianto di ventilazione, di scarico del motore, applicava anche le staffe di sostegno ai tubi. L'applicazione delle staffe veniva fatta a bordo nave, se il tubo era già coibentato bisogna rompere l'isolamento e applicare la staffa e poi veniva di nuovo isolato. La coibentazione era con una malta di amianto e quando si rompeva creava una polvere nell'aria”. Il teste ha, altresì, riportato che: “L'amianto era presente in tutto il cantiere, non saprei in quell'officina in particolare. Polvere ce
n'era dappertutto, credo fosse anche di amianto perché in quel periodo era dappertutto;
anche portando le guarnizioni che avevano l'amianto si disperdeva polvere di amianto”.
In questo contesto, sono inoltre certamente utilizzabili gli atti assunti in sede penale e, quindi, i verbali delle sommarie informazioni testimoniali assunti in
Pag. 10 di 26 sede penale, prodotti da parte ricorrente, la relazione CONTARP del 14 novembre
1996, del 10 aprile 1997 e del 12 giugno 2000, anche nella parte in cui si riferiscono a cantieri differenti, poiché danno conto del modus operandi del datore di lavoro, posto che “è facoltà del giudice di merito di formare il proprio libero convincimento (che connota il nostro ordinamento processuale) anche in base a prove atipiche – quale quella (ma non solo) di una deposizione testimoniale resa in un giudizio diverso da quello in cui la stessa è valutata a fini probatori – e ciò in quanto dette prove si palesino “idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico” – riservato allo stesso giudice di merito
“e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo” (tra le altre, Cass., 26 settembre 2000, n. 12763)” (Cass., Sez.
III, sent. 20 gennaio 2015, n. 840, nonché Cass., Sez. I, ord. 10 ottobre 2018, n.
25067).
Il CTU, dopo aver analizzato la documentazione medica agli atti, ha confermato che il IG. era affetto da una neoplasia polmonare in progressione Per_1 con metastasi encefaliche, riconducibile “in maniera sinergica all'abitudine tabagica e alla esposizione professionale ad amianto”, che lo ha condotto alla morte.
alla luce degli esiti della consulenza tecnica, ha dedotto CP_1
l'inesistenza del nesso di causalità tra lo svolgimento delle mansioni di carpentiere leggero presso lo stabilimento di Monfalcone e l'insorgenza della malattia evidenziando che il CTU ha accertato la prevalente portata concausale dell'abitudine tabagica del IG. nella causazione della malattia. Per_1
Il CTU, invero, nell'ambito di un'analisi puntuale e dettagliata ha rilevato che i dati risultano indicativi di “una prevalente esposizione al maggiore elemento di portata concausale (fumo di IGaretta) rispetto all'esposizione su base lavorativa
(asbesto)” ritenendo dunque di poter riconoscere “la prevalente portata concausale, nel determinismo della causa mortis dell'elemento voluttuario” senza, tuttavia, escludere la portata causale, seppur minore, dell'esposizione all'amianto.
Del resto, appare opportuno evidenziare come anche il consulente tecnico di parte resistente abbia osservato che l'attività lavorativa ha contribuito, seppur
Pag. 11 di 26 in misura marginale, all'induzione della patologia neoplastica insorta nel IG. Per_1 identificando l'abitudine tabagica quale fattore prevalente (almeno 70%), ma non unico e assorbente nella causazione della neoplasia che ha condotto al decesso il IG. . Per_1
Le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali si rinvengono negli artt. 40 e 41 c.p. che stabiliscono il principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. In particolare, proprio con riferimento alla materia che qui ci occupa, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni” (Cass. nr. 27952/2018; Cass. nr.
17959/2005).
L'esposizione all'amianto, in conclusione, pur non essendo l'unica causa del decesso del IG. ha certamente svolto un ruolo concausale nel verificarsi dello Per_1 stesso.
Come evidenziato dal nominato CTU, non contestato dai consulenti tecnici delle parti e condiviso da questo giudice la rilevanza concausale del tabagismo non ha interrotto il nesso causale e non può essere considerato fattore da solo sufficiente a provocare l'insorgenza della neoplasia che ha condotto il IG. al Per_1 decesso, bensì deve esserne riconosciuta la sinergia concausale nella determinazione dell'evento lesivo.
Pag. 12 di 26 Rimane ora de verificare la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro in ordine all'esposizione all'amianto e, conseguentemente, alla malattia e al decesso del IG. . Per_1
Sul punto, non appaiono condivisibili le deduzioni di parte resistente in ordine all'impossibilità di individuare una sua colpevolezza.
Va rilevato che all'epoca dei fatti vi erano diverse disposizioni legislative che riconoscevano i rischi dell'esposizione all'asbesto, tra cui, in particolare, il R.D.
442/1909, che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto e la L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi.
Nonostante ciò e nonostante l'esistenza delle prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro ove si formavano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/1956, di poco successivo all'assunzione del IG.
, che comunque ha continuato a prestare attività in esposizione ad amianto Pt_5 per altri trent'anni), il datore di lavoro non ha dimostrato di aver adottato concrete cautele per evitare o, almeno, ridurre l'esposizione all'amianto anche dei lavoratori che non avevano, o non avrebbero dovuto avere, contatti diretti con tale materiale.
Ne deriva la violazione delle specifiche disposizioni del D.P.R. 303/1956 e senz'altro dell'art. 2087 c.c., il quale “si propone di integrare, con l'affermazione di un principio di carattere generale, la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituendo in definitiva una mera, quanto essenziale, norma di chiusura del sistema e risultando indifferente di per sé rispetto alla natura del titolo di responsabilità azionato” (Cass., Sez. Lav., sent. 13 giugno 2017, n. 14655).
Né valgono le osservazioni poste, concernenti l'inesistenza di cautele idonee ad evitare le conseguenze dell'esposizione, posto che comunque non sono state adottate effettive e concrete misure per contenere la diffusione o per proteggere dalle polveri di amianto e, quindi, ridurre il rischio al quale sono stati esposti tutti i lavoratori che dovevano operare negli ambienti indicati.
Pag. 13 di 26 Devono, peraltro, essere ricordati ed applicati i condivisibili principi stabiliti dalla Suprema Corte, secondo cui “in particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello
Stato per non aver predisposto, negli anni '60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (v.
Cass. 644/2005). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha riaffermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 2491/2008 e
Cass. n. 15156/2011). Inoltre è stata anche ritenuta l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) dall'anno 1956 al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. n.
14010/2005). Infatti si è rimarcato che “la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo.
Già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali
l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali
Pag. 14 di 26 cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per
l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1138, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16 e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio alla salute può infine ricordarsi che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del
1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico – scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa,
e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto
Pag. 15 di 26 accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso
D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende
l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando non possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione”. Da questa ricostruzione storico-giuridica dell'art. 2087 c.c. in relazione alla fattispecie di cui è causa, alla quale il Collegio pienamente aderisce ribadendola nella presente sede, emerge la correttezza della sentenza impugnata che adeguandosi ai richiamati principi sanciti da questa Corte nella specifica materia ha fatto corretta applicazione della norma codicistica denunciata ed ha appunto ritenuto la responsabilità della società in relazione alla mancata adozione di quelle cautele – prescritte da norma specifica ed in via generale dall'art. 2087 c.c. – che avrebbero ridotto il rischio, non essendo necessaria, ai fini di cui trattasi, per le ragioni sopra esposte, la prova che ove adottate siffatte cautele avrebbero evitato l'evento” (Cass., Sez. Lav., 17 dicembre 2014, n. 26590).
Ne deriva, dunque, che risulta accertato l'esposizione ad amianto per effetto della condotta della convenuta ha contribuito a causare la patologia che ha cagionato la morte del IG. . Per_1
Pag. 16 di 26
3. Sulle conseguenze risarcibili in favore dei ricorrenti e loro quantificazione.
3.1. Sui danni iure hereditatis
Venendo all'esame delle richieste risarcitorie, i ricorrenti, rispettivamente moglie e i due figli del de cuius hanno chiesto, in primo luogo, il risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis.
In ordine a questi ultimi, è stato richiesto il danno da lesione della salute, da quantificare tenendo conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalle cartelle cliniche, ma anche dell'intensità della sofferenza provata sia a causa della malattia e delle sue conseguenze, sia a causa della percezione dell'approssimarsi della morte (c.d. “danno terminale”).
È consolidato ormai il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi.
Nel caso di specie, è stato provato che la malattia ha portato al decesso del IG. e, pertanto, che è terminata non lasciando postumi, ma piuttosto Per_1 portando all'esito fatale, come adeguatamente motivato dal CTU, con motivazione condivisa anche dal CTP di parte resistente.
Si è dunque verificato un danno biologico per inabilità temporanea.
Conferma di tale impostazione si ricava nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso anche recentemente nella decisione secondo la quale “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti
Pag. 17 di 26 comporterebbe la duplicazione dello stesso danno” (Cass., Sez. III, sent. 19 dicembre
2014, n. 26897, condivisa sul punto, più recentemente, da Cass., Sez. III, ord. 12 marzo 2021, n. 7126).
Per quanto riguarda i periodi di inabilità temporanea e, soprattutto, alla gradazione di tale inabilità, deve essere condivisa la conclusione del CTU che ha riconosciuto il sussistere di un'inabilità al 100% per 30 giorni.
Si ritiene necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt.
1226 e 2056 c.c., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di Milano diramate in data in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” basata su specifici parametri di liquidazione fondati su alcuni principi tra i quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, la regola d'esperienza per cui detto danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva, la possibilità di personalizzazione
(fino al 50%). In conformità alle più recenti tabelle di Milano, dunque, è possibile riconoscere per il danno terminale un pregiudizio fino ad € 35.247,00 non ulteriormente personalizzabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione;
dal quarto giorno in poi la tabella liquidatoria prevede valori decrescenti fino ad un totale di giorni cento, aumentabile del 50% in via di personalizzazione qualora allegati e provati i fatti che la sostengono.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può liquidare come segue: per i primi 3 giorni: € 35.247,00; per gli ulteriori 27 giorni al 100% €
27.846,00.
La somma così individuata, risarcibile a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, deve essere, tuttavia, ridotta in maniera proporzionale in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (v. Cass. Civ. sez. III, n. 9349 del 12.04.2017).
Pag. 18 di 26 La Cassazione, infatti, ha chiarito che: “In caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art. 1227, comma 1, c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza”. (Cass. n. 2483/2018, n.
4178/2020).
La scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo, per la maggior parte degli anni della propria vita, costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire che rientra nella nozione di "fatto colposo".
Ebbene, il concorso del fatto colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato che è, pertanto, rilevabile anche d'ufficio con la conseguenza che il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'efficienza causale del comportamento della vittima (v. Cass. n.
2763/1997, n. 23426/2014, n. 4208/2017, n. 10220/2017 e Cass. civ., n.
27572/2024).
Nel caso oggetto del presente giudizio quanto all'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima devono essere condivise le osservazioni proposte, in sede di consulenza tecnica, dal consulente tecnico di parte resistente secondo cui il comportamento colposo del danneggiato consistente nella scelta di fumare è stata la causa preponderante, nella misura del
70%, della insorgenza della malattia che ha colpito il IG. . Peraltro, tale Per_1 quantificazione risulta coerente anche con le conclusioni del CTU, che, pur non avendo determinato in maniera precisa l'incidenza causale del fumo di IGaretta, ne ha affermato la “preponderanza”.
In totale, in conclusione, il danno risarcibile iure hereditatis, nel caso di specie, è pari ad € 18.927,90 in valore attuale da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
Pag. 19 di 26 A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata di anno in anno sino ad oggi.
Si ritiene, infatti, che la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore sia correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro.
Questo giudice aderisce, in sostanza, all'orientamento della giurisprudenza secondo il quale i c.d. interessi compensativi, accordati al creditore di una obbligazione di valore, che costituiscono il danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un lucro, in realtà si riducono a una mera modalità di calcolo di una componente dell'unico credito risarcitorio (cfr. Cass., 20 gennaio 2020, n.
1111 e 19 maggio 2020, n. 9194), poiché la somma stabilita per il risarcimento deve idealmente ricostruire il patrimonio della vittima al momento dell'evento lesivo.
Ne deriva un danno complessivo pari a € 22.423,86 (somma calcolata sulla base del valore sopra indicato, devalutato al 2014, pari a € 16.940,47 a cui si sono sommati i complessivi interessi sulla somma rivalutata di anno in anno, pari a €
2.135,18).
3.2. Sui danni iure proprio.
I ricorrenti chiedono poi il risarcimento del danno parentale patito a causa del decesso del IG. . Per_1
Deve ricordarsi come il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, nn. 8827-8828; Cass., Sez.
III, 20 agosto 2015, n. 16992). La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale
Pag. 20 di 26 pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2005, già citata).
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992; 28 settembre 2018, n. 23469).
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso –, sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Invero, la risarcibilità di suddetta tipologia di danno presuppone, oltre alla prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale di suddetto danno alla condotta illecita del convenuto in giudizio, la valutazione dell'effettiva sussistenza del danno da lesione parentale e la relativa prova.
Nel caso di specie, è emerso dai documenti depositati da parte ricorrente e dall'istruttoria orale svolta tramite l'assunzione della testimonianza della IG.ra e del IG. , che all'epoca del decesso del IG. Testimone_3 Tes_4 [...]
la IG.ra , moglie, aveva 71 anni, il IG. , Per_1 Parte_1 Parte_2 figlio del de cuius, aveva 47 anni e che la IG.ra , figlia, aveva 42 Parte_3 anni.
Inoltre, i testimoni sentiti hanno riferito che il IG. e la IG.ra Per_1 [...]
erano una coppia molto unita, che sono stati sposati per 49 anni, che il Parte_1 marito ha dedicato la sua vita alla moglie che, dal gennaio del 1966, in seguito ad un grave incidente, è paraplegica e necessita di assistenza quotidiana ( e Per_1
Pag. 21 di 26 hanno sempre vissuto insieme dopo il matrimonio. Facevano tutto Parte_6 insieme, lui la accudiva, la portava al mare, facevano giri in macchina, la portava anche a messa tante volte”, teste e, nello stesso senso sono le dichiarazioni Tes_3 del teste ); che il figlio ha sempre coabitato con i Tes_4 Parte_2 genitori;
che la figlia abitava nei pressi dell'abitazione dei genitori Parte_3 che frequentava assiduamente e che durante la malattia del padre ha prestato loro assistenza sanitaria domestica pressoché giornaliera;
che entrambi i figli hanno usufruito dei benefici previsti dalla L. 104/1992 per assistere i genitori.
Considerate tali risultanze probatorie che dimostrano la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale affettivo e di vita, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno.
Sul punto, ai fini della quantificazione dello stesso, si ritiene di poter adottare i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale contenuti nelle recenti Tabelle Milanesi del 2024 in quanto corrispondenti all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n.
10579/2021).
In applicazione delle Tabelle suddette, dunque, vanno riconosciuti, alla IG.ra
: Parte_1
Pag. 22 di 26 - 12 punti, relativamente alla voce A, essendo l'età della vittima, al momento del decesso, compresa tra 71 e 80 anni;
- 12 punti, relativamente alla voce B, avendo la ricorrente, al momento del decesso del marito, un'età compresa tra 71 e 80 anni;
- 16 punti, relativamente alla voce C, dato che la IG.ra e il marito Parte_1 convivevano;
- 12 punti, relativamente alla voce D, essendo rimasti in vita due parenti del nucleo familiare superstiti (i due figli);
- 30 punti, con riguardo alla voce E, considerando l'aiuto quotidiano di assistenza domestica che il marito apportava alla moglie paraplegica, il fatto che la stessa ha perso il compagno di vita e la vicinanza nel corso del decorso patologico;
per un totale di 82 punti, che, moltiplicati per il “valore punto” (€ 3.911,00), darebbero luogo ad una quantificazione del danno pari a € 320.702,00. A tale somma, tuttavia, per i motivi già esposti va detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con la conseguenza che il danno risarcibile risulta essere €
96.210,60.
A tale somma devalutata al momento dell'evento dannoso (€ 86.036,79) vanno aggiunti gli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata per un totale di € 114.090,28.
Al IG. vanno riconosciuti: Parte_2
- 12 punti, relativamente alla voce A, essendo l'età della vittima, al momento del decesso, compresa tra 71 e 80 anni;
- 20 punti, relativamente alla voce B, avendo il ricorrente, al momento del decesso del padre, un'età compresa tra 41 e 50 anni;
- 16 punti, relativamente alla voce C, dato che il figlio e il de cuius convivevano;
- 12 punti, relativamente alla voce D, essendo rimasti in vita due parenti del nucleo familiare superstiti (la madre e la sorella);
- 20 punti, con riguardo alla voce E, considerando l'assistenza sanitaria domestica giornaliera e lo stretto rapporto con il padre.
Pag. 23 di 26 per un totale di 80 punti, che, moltiplicati per il “valore punto” (€ 3.911,00), darebbero luogo ad una quantificazione del danno pari a € 312.880,00 a cui va detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con la conseguenza che il danno risarcibile risulta essere € 93.864,00.
A tale somma devalutata al momento dell'evento dannoso (€ 83.938,33) vanno aggiunti gli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata, per un totale di € 111.107,92.
Alla IG.ra vanno riconosciuti: Parte_3
- 12 punti, relativamente alla voce A, essendo l'età della vittima, al momento del decesso, compresa tra 71 e 80 anni;
- 20 punti, relativamente alla voce B, avendo la ricorrente, al momento del decesso del padre, un'età compresa tra 41 e 50 anni;
- nessun punto, relativamente alla voce C, dato chela IG.ra e il padre non Per_1 convivevano;
- 12 punti, relativamente alla voce D, essendo rimasti in vita due parenti del nucleo familiare superstiti (la madre e il fratello);
- 18 punti, con riguardo alla voce E, considerando la frequentazione assidua,
l'assistenza sanitaria domestica pressoché giornaliera, prestata dalla stessa;
per un totale di 62 punti, che, moltiplicati per il “valore punto” (€ 3.911,00), darebbero luogo ad una quantificazione del danno pari a € 242.482,00 a cui, anche in tale caso, va detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con la conseguenza che il danno risarcibile risulta essere € 72.744,60.
A tale somma devalutata al momento dell'evento dannoso (€ 65.052,21) vanno aggiunti gli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata, per un totale di € 86.263,36.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
Pag. 24 di 26 13/08/2022, considerando il valore della controversia e che sono state svolte tutte le fasi del giudizio.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate: ne consegue che parte resistente deve essere, altresì, condannata a pagare € 1.830,00 di cui all'allegato avviso di parcella;
oltre alla rifusione della spesa di € 366,00 (doc. 61 ric) per la consulenza medico - legale ante causam e al rimborso del contributo unificato di € 259,00 in favore di
. Parte_1
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- accertata la responsabilità della convenuta in ordine al decesso del IG.
, condanna la stessa a risarcire alla parte ricorrente i Per_1 conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis quantificati nella somma di € 22.423,86 oltre a interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno;
nonché i danni non patrimoniali patiti iure proprio dai ricorrenti, quantificati nella somma di € 114.090,28 per la IG.ra , di € 111.107,92 per il IG. e Parte_1 Parte_2 di € 72.744,60 per la IG.ra , oltre a interessi legali dalla Parte_3 data della sentenza al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 26.948,40 oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, e spese di CTP, liquidate in € 1.830,00, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre a € 366,00 per spese di consulenza e €
259,00 per il pagamento del contributo unificato in favore della IG.ra
Pag. 25 di 26 , che le ha anticipate;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Trieste, 09/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 26 di 26