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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
( ), nato/a a MODICA (RG) il 17/10/1981, Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. MODICA MARTINO presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a RAGUSA (RG) il 22/08/1978, difeso/a CP_1 C.F._2 dall'avv. GIURDANELLA SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio con precisazioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 8.5.2025, il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, disponeva la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimetteva la causa in decisione;
gli atti sono stati trasmessi al Pubblico ministero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 30/06/2004, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di MODICA, del 2004, parte II serie A n. 76.
Dall'unione sono nati i figli il 15.5.2008 e il 20.9.2013. Persona_1 Persona_2
In data 23.10.2024 parte ricorrente ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
con memoria depositata il 27.12.2024 parte resistente si costituisce in giudizio. pagina 1 di 3 All'udienza del 3.4.2025 le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo e chiedono un rinvio per formalizzarlo;
in data 7.5.2025 viene depositato l'accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori, con le seguenti condizioni:
pagina 2 di 3 verificato che in data 4.4.2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha autorizzato l'accordo di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi;
che ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio;
preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita;
ritenuto che
può recepirsi il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili e con l'interesse dei minori;
che le spese di lite vanno integralmente compensate attesi gli accordi tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , trascritto nel registro dello stato civile del Comune di MODICA, del
[...] CP_1
2004, parte II serie A n. 76, omologando le condizioni concordate dalle parti come da motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ragusa, 08/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
( ), nato/a a MODICA (RG) il 17/10/1981, Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. MODICA MARTINO presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a RAGUSA (RG) il 22/08/1978, difeso/a CP_1 C.F._2 dall'avv. GIURDANELLA SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio con precisazioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 8.5.2025, il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, disponeva la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimetteva la causa in decisione;
gli atti sono stati trasmessi al Pubblico ministero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 30/06/2004, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di MODICA, del 2004, parte II serie A n. 76.
Dall'unione sono nati i figli il 15.5.2008 e il 20.9.2013. Persona_1 Persona_2
In data 23.10.2024 parte ricorrente ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
con memoria depositata il 27.12.2024 parte resistente si costituisce in giudizio. pagina 1 di 3 All'udienza del 3.4.2025 le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo e chiedono un rinvio per formalizzarlo;
in data 7.5.2025 viene depositato l'accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori, con le seguenti condizioni:
pagina 2 di 3 verificato che in data 4.4.2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha autorizzato l'accordo di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi;
che ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio;
preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita;
ritenuto che
può recepirsi il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili e con l'interesse dei minori;
che le spese di lite vanno integralmente compensate attesi gli accordi tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , trascritto nel registro dello stato civile del Comune di MODICA, del
[...] CP_1
2004, parte II serie A n. 76, omologando le condizioni concordate dalle parti come da motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ragusa, 08/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3