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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/10/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Avv. Maria Leone Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 296/2023 R.G. proposta avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 7 luglio 2023 pronunciata dal Tribunale di Taranto da
, rappr. e dif. in proprio Parte_1
APPELLANTE nei confronti di
e di ' Controparte_1 Controparte_2 [...]
rappr. e dif da Avv. Pietro Monopoli CP_2
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI nonché
, contumace CP_3
e
, contumace CP_4
e
, rappr. e dif. da Avv. Controparte_5 CP_4
e
AN AF US quale erede di , rappr. e dif. da Avv. Carmelo CP_2
Caruso
APPELLATI
Conclusioni: i e AN AF US hanno concluso Parte_1 CP_1 come da note ex art. 352 c.p.c. e in particolare: “IN VIA PREGIUDIZIALE: si solleva eccezione di illegittimità Parte_1 costituzionale del combinato disposto degli artt. 343 e 347 cpc nella parte in cui è concesso all'appellante incidentale, ma di fatto poi appellante principale, di proporre le sue difese e costituirsi in giudizio nel termine minimo di cento giorni dalla notificazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 703 ter V° c. cpc, per violazione del principio della parità dei diritti di difesa tra le parti in causa e, pertanto, degli artt. 3 e 111 della
Costituzione. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Taranto nel procedimento avente il n. 7391/2022/R.G., così provvedere:
1- Rigettare le domande tutte proposte dai , Controparte_1 [...]
e con ricorso del 16 dicembre 2022; 2.- CP_2 CP_1 Controparte_2
Dichiarare inammissibile l'intervento di US AN AF emanando il consequenziale provvedimento di revoca di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio;
3.- Vinte, in ogni caso le spese e compensi del doppio grado di giudizio. IN
VIA ISTRUTTORIA: Si reitera l'ammissione di consulenza tecnica già invocata nel precedente grado di giudizio.”.
I Fallimenti: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disatteso il contrario, così provvedere:
1-rigettare l'appello principale proposto da perché Parte_1 inammissibile, improcedibile, prima che infondato in fatto e diritto:
2-dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di a mezzo dell'Avv. Controparte_6 CP_4
e, comunque, rigettare , perché improcedibili , inammissibili, prima che
[...] infondate in fatto e diritto, le avverse domande;
3-in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto dagli intestati fallimenti, ferma nel resto la ordinanza gravata, dichiarare , con riferimento alla posizione del coniuge debitore in Parte_1 regime di comunione legale e in forza dei medesimi elementi costitutivi posti a base della revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., la inefficacia nei confronti dei fallimenti dell'intero diritto di nuda proprietà e di abitazione, di cui all'atto a rogito Notaio
rep. 2623-racc. 1770 del 21.04.2020 (trascr. il 24.04.2020 presso Persona_1
l'Ag. delle Entrate di Taranto, Ufficio Provinciale di TA, R.g. n. 8098, R.p. 5654), con il quale i coniugi, in comunione legale e pro indiviso, hanno donato ai figli CP_4
pag. 2/21 ( ) e ( CP_3 CodiceFiscale_1 CP_4 CodiceFiscale_2
) la nuda proprietà dell'immobile sito in Taranto, P.le Bestat n. 5 (in C.F. fg.
[...]
244, p.lla 1764 sub 49, P.le Bestat n. 5, int. 16, p. 16, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, sup. catastale mq. 147, rendita 956,74 euro), con riserva del diritto di abitazione vita natural durante;
4-in via subordinata, in accoglimento della domanda revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. e a conferma della ordinanza gravata, fermo il resto, dichiarare la inefficacia nei confronti dei fallimenti ricorrenti dell'atto a rogito Notaio
rep. 2623-racc. 1770 del 21.04.2020 (trascr. il 24.04.2020 presso Persona_1
l'Ag. delle Entrate di Taranto, Ufficio Provinciale di TA, R.g. n. 8098, R.p. 5654), nella parte in cui l'Avv. (unitamente al coniuge , quali Parte_1 Controparte_5 comproprietari in ragione ciascuno del 50% in comunione indivisa) ha donato ai figli
( ) e ( CP_3 CodiceFiscale_1 CP_4 CodiceFiscale_2
) il 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Taranto, P.le Bestat n. 5 (in
[...]
C.F. fg. 244, p.lla 1764 sub 49, P.le Bestat n. 5, int. 16, p. 16, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, sup. catastale mq. 147, rendita 956,74 euro), e riservato sulla quota donata del 50% il diritto di abitazione vita naturale durante;
5-ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Taranto – Agenzia Entrate Territorio di Taranto di annotare la emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato;
6- regolare di conseguenza, secondo il principio di soccombenza, le spese e compensi del presente giudizio e di quello di primo grado.”.
AN AF US: “
1. Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza rigettare l'appello principale proposto da in quanto Parte_1 inammissibile, improcedibile oltre che infondato in fatto e diritto.
2. Confermare la sentenza gravata dichiarando la inefficacia nei confronti dei fallimenti in causa dell'atto pubblico per notar rep. 2623 . racc.1770 del 21.04.2020 e Persona_1 sua relativa trascrizione;
3. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Taranto di annotare
l'emananda sentenza della trascrizione dell'atto revocato;
4. Regolare secondo le regole della soccombenza le spese di lite di primo e secondo grado di giudizio e comunque sempre in favore dello Stato stante l'ammissione dell'interveniente al gratuito patrocinio;
5. In accoglimento dell'appello incidentale dei costituiti fallimenti pag. 3/21 dichiarare l'inefficacia nei loro confronti dell'atto pubblico per notar Per_1
rep.2623 racc.1770 del 21.04.2020 della riserva del diritto di abitazione vita
[...] natural durante in favore di ”. Controparte_5
in difetto di deposito di note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c., valgono Controparte_5 le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i in epigrafe indicati [d'ora innanzi solo i CP_1 CP_1
- premesso che l'Avv. si era spogliato dell'unico cespite immobiliare di Parte_1 sua proprietà in pendenza del giudizio di responsabilità promosso dagli stessi CP_1 nei suoi confronti nella sua qualità di ex curatore, chiedevano al Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda revocatoria ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., quanto segue:
“1)-in accoglimento della domanda revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dichiarare la inefficacia nei confronti dei fallimenti attori dell'atto a rogito Notaio Per_1
rep. 2623-racc. 1770 del 21.04.2020 (trascr. il 24.04.2020 presso l'Ag. delle
[...]
Entrate di Taranto, Ufficio Provinciale di TA, R.g. n. 8098, R.p. 5654), nella parte in cui l'Avv. (unitamente al coniuge quali Parte_1 Controparte_5 comproprietari in ragione ciascuno del 50% in comunione indivisa) ha donato ai figli
( ) e ( CP_3 CodiceFiscale_1 CP_4 CodiceFiscale_2
il 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Taranto, P.le Bestat n. 5 (in
[...]
C.F. fg. 244, p.lla 1764 sub 49, P.le Bestat n. 5, int. 16, p. 16, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, sup. catastale mq. 147, rendita 956,74 euro), e ha gravato il bene donato del diritto di abitazione vita natural durante in favore suo e della moglie ”. Controparte_5
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si costituiva ritualmente Parte_1 eccependo, in via preliminare, la pendenza di altro giudizio (iscritto n. 5867/2022 R.G.) intentato - nell'esercizio della medesima azione - da AN AF US nella sua qualità di erede del fallito;
eccepiva, altresì, il conflitto di interessi tra i CP_2
Fallimenti individuali ed il Fallimento della società di fatto e, per l'effetto,
l'impossibilità di difesa da parte dello stesso difensore e la conseguente nullità dell'esercizio del ministero da parte di quest'ultimo; contestava nel merito la sussistenza pag. 4/21 del credito - ancora sub iudice - allegato da controparte e dell'elemento soggettivo;
evidenziava, inoltre, l'insufficienza del valore del bene donato dal deducente (pari ad euro 33.151,00 e corrispondente alla metà del valore dell'immobile) a garantire le presunte ragioni di credito vantate dai ricorrenti, tenuto conto dei ribassi che si sarebbero verificati in caso di esercizio di un'eventuale azione esecutiva;
concludeva per il rigetto dell'avversa domanda in quanto l'atto dispositivo non aveva leso la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., previa riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 5867/2022 R.G..
Si costituiva in giudizio anche ed eccepiva l'inesistenza della Controparte_5 procura e, conseguentemente, il difetto di rappresentanza processuale dei Fallimenti rispetto all'azione promossa in suo danno atteso che il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a promuovere il giudizio nei confronti del solo e Parte_1 dei suoi figli e concludeva chiedendo la propria CP_3 CP_4 estromissione dal giudizio con condanna degli avvocati di controparte alla rifusione in suo favore delle spese di lite ed al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.; in subordine chiedeva la riunione al giudizio di quello iscritto al n. 5867/2022
R.G.; in via ancor più subordinata chiedeva la declaratoria di inammissibilità della domanda.
e ritualmente citati, rimanevano contumaci. CP_3 CP_4
Con atto del 7 giugno 2023 interveniva volontariamente in giudizio AN AF
US e, preannunziata la rinuncia all'azione revocatoria avviata quale legittimato residuale con giudizio iscritto al n. 5867/2022 R.G. stante la iniziativa assunta dai
Fallimenti, sosteneva le ragioni e le conclusioni di questi ultimi, di cui chiedeva l'accoglimento con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario attesa la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza del 7 luglio 2023 ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale adito così provvedeva:
“-- in parziale accoglimento della domanda, revoca e dichiara inefficace nei confronti dei fallimenti ricorrenti l'atto di donazione a rogito Notaio rep. Persona_1
2623-racc. 1770 del 21.04.2020 (trascr. il 24.04.2020 presso l'Ag. delle Entrate di
Taranto, Ufficio Provinciale di TA, R.g. n. 8098, R.p. 5654), limitatamente alla parte in cui ha donato ai figli e il 50% della Parte_1 CP_3 CP_4
pag. 5/21 proprietà dell'immobile sito in Taranto, P.le Dante n. 5 (in C.F. fg. 244, p.lla 1764 sub
49), con riserva del diritto di abitazione a favore del donante -- Parte_1 dichiara la statuizione di cui al capo precedente titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.; -- rigetta la domanda spiegata nei confronti di - condanna e i due Controparte_5 Parte_1 convenuti contumaci e in solido al pagamento in favore CP_4 CP_3 dei ricorrenti delle spese legali, che si liquidano in euro 574,00 per spese (di cui euro
294,00 per trascrizione domanda) ed euro 6.023,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15% se dovuti;
- condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di
delle spese legali che si liquidano in euro 6.023,00 per onorari oltre Controparte_5 iva, cpa e rimb. forf. al 15% se dovuti;
- spese tra Parte_1 CP_4 [...]
ed interventore volontario integralmente compensate.”. CP_3
In sintesi il giudice di prime cure così motivava la sua decisione: escludeva la sussistenza dei presupposti per disporsi sia la riunione della causa a quella iscritta al n. 5867/2022 R.G. versando i due procedimenti in stati differenti, sia la sospensione del processo in pendenza del giudizio di appello proposto avverso la sentenza del locale Tribunale n. 72/2023 - con cui era stato definito il giudizio avente ad oggetto l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del quale curatore CP_4 dei Fallimenti ricorrenti, conclusosi con la sua condanna al pagamento in favore dei della somma di euro 298.459,99, oltre interessi e spese legali - essendo CP_1 sufficiente, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente;
riteneva infondata l'eccezione - sollevata dal CO all'udienza dell'8 giugno 2023 - di difetto di legittimazione in capo ad AN AF US ad intervenire in giudizio tenuto conto del concreto interesse dell'erede del fallito ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio proposto dal curatore avente ad oggetto l'esercizio dell'azione revocatoria per conseguire la declaratoria di inefficacia di atti disposizione idonei a pregiudicare le ragioni del ceto creditorio e considerato che l'art. 12, co. 1, l.fall. prevede che, in caso di morte del fallito “la procedura prosegue nei confronti degli eredi anche se hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario”; pag. 6/21 riteneva, altresì, infondata l'eccezione formulata dal con riferimento al prospettato CP_4 conflitto di interessi atteso che il curatore - il quale per legge è il medesimo in caso di fallimento della società esteso ai soci ai sensi dell'art. 148 l.fall. - persegue interessi comuni alle masse e che l'azione revocatoria intrapresa dal comune curatore in relazione ad un atto dispositivo del socio giova ai creditori di quest'ultimo e, indirettamente, ai creditori sociali, come statuito dalla S.C. con la pronuncia n.
3771/2022; nel merito, dopo aver riportato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria, con riferimento alla vicenda in esame evidenziava che il CP_4 aveva dato luogo - attraverso la donazione oggetto di causa - ad una diminuzione della garanzia generica per il tramite della riduzione della sua consistenza patrimoniale spogliandosi - a vantaggio dei donatari - dell'unico bene immobile di cui era titolare;
con riguardo alla posizione dei figli - terzi partecipi all'atto dispositivo -, dopo aver rimarcato in via generale che in caso di atti a titolo gratuito non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore, segnalava l'irrilevanza della posizione soggettiva dei due donatari;
giudicava inconferenti le difese del resistente relative ai motivi personali che lo avevano portato alla donazione impugnata nonché quelle relative al valore dell'immobile donato
(ed alla richiesta di c.t.u.) collegate all'insufficienza dell'eventuale ricavato in caso di vendita forzata atteso che tali aspetti non svolgevano alcun ruolo ai fini dell'azione revocatoria, avente la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore;
aggiungeva che l'impugnazione della sentenza n. 72/2023 innanzi alla Corte d'appello non consentiva di paralizzare la domanda di revocatoria posto che la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo nei confronti del creditore non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine pur sempre necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto all'esito della causa ad esso relativa e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria;
pag. 7/21 concludeva che, considerata la dimostrata compromissione della consistenza patrimoniale del il quale non aveva fornito nessuna prova circa la propria CP_4 solvibilità, la domanda revocatoria doveva essere accolta nei confronti del predetto;
premesso poi che i Fallimenti avevano contestualmente agito per ottenere la revoca dell'atto di disposizione relativo al diritto di abitazione concesso - in tesi - dal alla CP_4 comproprietaria riteneva che la domanda spiegata contro Controparte_5 quest'ultima non fosse accoglibile in quanto, a prescindere dalle contestazioni sollevate dal suo difensore circa l'assoluta inesistenza dell'autorizzazione del giudice delegato ad agire nei suoi confronti, con l'atto di donazione impugnato, aveva fatto Parte_1 espressa riserva del diritto di abitazione vita natural durante a proprio favore, mentre l'altra comproprietaria, nel donare anch'essa la sua quota ai figli, si era riservata a sua volta per sé il diritto di abitazione sicché non si ravvisava nell'atto alcuna donazione del nei confronti della moglie;
CP_4 rimarcava che i coniugi, seppure nell'ambito del medesimo atto, avevano disposto delle rispettive quote riservandosi ciascuno il diritto di abitazione, essendo ben possibile la costituzione pro quota del diritto di abitazione, posto che ciascun comproprietario è legittimato a costituire un diritto reale di godimento sulla propria quota, e riteneva che la revocatoria potesse investire solo le disposizioni riguardanti il e non invece il CP_4 diritto di abitazione della moglie in quanto espressione della volontà della comproprietaria non debitrice di donare la propria quota di nuda proprietà riservando per sé il diritto di abitazione;
in conclusione, riteneva che la declaratoria di inefficacia dovesse riguardare l'atto di disposizione oggetto di causa nella parte in cui il debitore aveva donato ai due figli il bene riservandosi il diritto di abitazione;
escludeva, infine, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_5 non essendo emerso che i Fallimenti avessero agito con dolo o colpa grave nei
[...] suoi confronti;
dettava poi le disposizioni previste dall'art. 2655, co. 1, c.c.; in base al principio di soccombenza condannava, in solido, e le parti Parte_1 rimaste contumaci alla rifusione delle spese di lite in favore dei Fallimenti ricorrenti pag. 8/21 mentre condannava questi ultimi alla rifusione delle spese legali in favore di CP_5
[...] ravvisava, infine, i presupposti per la compensazione spese di lite tra i convenuti soccombenti e l'interventore volontario.
Ha proposto appello in via principale svolgendo le censure che si Parte_1 illustreranno più avanti così concludendo: “1.- rigettare le domande tutte proposte dai fallimenti , , con ricorso CP_1 CP_2 Controparte_2 del 16 dicembre 2022; 2.- Dichiarare inammissibile l'intervento di US AN
AF condannandolo al pagamento delle spese e compensi di doppio grado di giudizio;
3. Vinte, in ogni caso, le spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
I si sono costituiti contestando il fondamento dell'impugnazione di cui hanno CP_1 chiesto il rigetto;
hanno, inoltre, proposto appello incidentale con cui hanno chiesto dichiararsi “la inefficacia nei confronti dei fallimenti dell'intero diritto di nuda proprietà e di abitazione, di cui all'atto a rogito Notaio rep. 2623- Persona_1 racc. 1770 del 21 aprile 2020 … omissis … con il quale i coniugi, in comunione legale
e pro indiviso, hanno donato ai figli … omissis … e … CP_3 CP_4 omissis … la nuda proprietà dell'immobile sito in Taranto, P.le Bestat n. 5 (in C.F. fg.
244, p.lla 1764 sub 49, P.le Bestat n. 5, int. 16, p. 16, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, sup. catastale mq. 147, rendita 956,74 euro), con riserva del diritto di abitazione vita natural durante” e, in via subordinata, “in accoglimento della domanda revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. e a conferma della ordinanza gravata, dichiarare la declaratoria di inefficacia nei confronti dei deducenti dell'atto a rogito Notaio
rep. 2623-racc. 1770 del 21.04.2020 … omissis … , nella parte in Persona_1 cui l'Avv. (unitamente al coniuge quali Parte_1 Controparte_5 comproprietari in ragione ciascuno del 50% in comunione indivisa) ha donato ai figli
… omissis … e … omissis … il 50% della nuda proprietà CP_3 CP_4 dell'immobile sito in Taranto, P.le Bestat n. 5 (in C.F. fg. 244, p.lla 1764 sub 49, P.le
Bestat n. 5, int. 16, p. 16, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, sup. catastale mq. 147, rendita 956,74 euro), e riservato sulla quota donata del 50% il diritto di abitazione vita naturale durante”, con le relative annotazioni dell'emananda sentenza e vittoria delle spese del doppio grado. pag. 9/21 Si è costituito AN AF US formulando le seguenti conclusioni: “
1-rigettare
l'appello principale proposto da perché inammissibile, improcedibile Parte_1 oltre che infondato in fatto e diritto;
2- in accoglimento della domanda revocatoria confermare la sentenza ordinanza gravata, dichiarando la inefficacia nei confronti dei fallimenti ricorrenti dell'atto pubblico a rogito del Notaio rep. 2623- Persona_1 racc. 1770 del 21-04-2020; 3- in accoglimento della domanda revocatoria confermare la ordinanza gravata, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di annotare la emananda sentenza della trascrizione dell'atto revocato;
4- regolare secondo il principio di soccombenza le spese e compensi del presente giudizio e di quello di primo grado e in ogni caso a favore dello Stato stante l'ammissione dell'interveniente al gratuito patrocinio;
5- in via subordinata in accoglimento dell'appello incidentale dei costituiti fallimenti, dichiarare la inefficacia nei confronti dei fallimenti ricorrenti dell'atto a rogito Notaio rep. 2623 racc. Persona_1
1770 del 21-04-2020 della riserva del diritto di abitazione vita natural durante in favore di ”. Controparte_5
Si è costituita, infine, eccependo il difetto di interesse dei Controparte_5 CP_1 alla proposizione dell'appello incidentale;
ha poi riproposto il proprio difetto di legittimazione in quanto non debitrice;
ha riproposto il difetto di procura alle liti dei difensori dei Fallimenti in quanto l'autorizzazione del giudice delegato, conformemente all'istanza del curatore, non comprendeva la proposizione di domande nei confronti della deducente, questione sulla quale il primo giudice non si era pronunciato;
ha comunque contestato il fondamento dell'appello incidentale;
ha concluso come segue:
“1.- Dichiarare il difetto di legittimazione della appellata;
2.- In ogni caso, rigettare
l'appello incidentale proposto dai in danni della appellata Controparte_7 perchè del tutto destituito di fondamento sia in fatto che in diritto. 3.- Vinte le spese e compensi ed accessori di legge tutti del giudizio.”.
e sono rimasti contumaci. CP_3 CP_4
La causa viene ora in decisione dinanzi al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 10/21 ha rivolto alla sentenza impugnata plurime censure riassunte come Parte_1 segue: con il primo motivo ha insistito sulla esistenza, sostenuta in prime cure, del conflitto di interessi - anche solo potenziale - in cui a suo avviso verserebbe il difensore dei
Fallimenti atteso che il Fallimento della società ed i Fallimenti dei soci illimitatamente responsabili costituiscono entità giuridiche e centri diversificati di imputazione giuridica degli effetti della dichiarazione di fallimento nonostante sia prevista la unicità della sentenza dichiarativa di fallimento e la unicità degli organi fallimentari poiché gli artt.
146, 148 e ss. l.fall. impongono di distinguere tra i patrimoni della società e quelli dei soci, tra i rispettivi stati passivi e tra le rispettive masse;
ha quindi contestato la configurabilità di un interesse comune tra le masse, ravvisato dal giudice a quo, e ha riproposto l'eccepito conflitto di interessi tra i per l'effetto, ha sostenuto che CP_1
i Fallimenti non avrebbero potuto essere rappresentati e difesi dal medesimo difensore ed ha concluso che ne è derivata la nullità dell'esercizio del ministero da parte di quest'ultimo e l'invalidità degli atti compiuti;
con il secondo motivo ha ribadito l'inammissibilità dell'intervento di AN AF
US censurando la motivazione con cui il primo giudice si è determinato in senso contrario;
sul punto ha ricordato che ai sensi dell'art. 12 l. fall. l'erede si sostituisce al fallito nei diritti e nei doveri previsti dalla legge ma non può svolgere attività diverse da quelle a cui sarebbe stato legittimato il fallito;
ne ha tratto la conseguenza che, potendo il fallito - secondo la S.C. - intervenire nei giudizi relativi a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 43 l.fall. solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico, non è consentito ai suoi eredi spiegare interventi in tali giudizi per tutelare il loro futuro diritto di credito sul residuo attivo del fallimento;
ha, inoltre, evidenziato che, se è configurabile l'iniziativa del fallito - entro i limiti della assoluta inerzia della curatela - non è ammissibile un intervento nel giudizio promosso dal curatore allo scopo di integrare o rettificare l'impostazione della causa poiché un siffatto intervento si porrebbe in contrasto sia con il disposto dell'art. 42, co. 2, l. fall., sia con le norme che regolano la posizione del fallito;
ha poi contestato l'ammissibilità dell'intervento del US ai sensi dell'art. 105
c.p.c. sub specie intervento adesivo in difetto di individuazione di un concreto interesse pag. 11/21 giuridico meritevole di tutela, non di mero fatto, nel caso di specie non ravvisabile tanto vero che il predetto, dopo aver instaurato un autonomo identico giudizio ex art. 2901
c.c., aveva dichiarato di rinunciare agli atti di quel giudizio per il venir meno dell'inerzia della curatela;
con il terzo motivo ha censurato la mancata ammissione della consulenza tecnica perché non motivata e comunque errata ed ha insistito sul suo espletamento nella prospettiva della riduzione dell'ammontare del credito, per la cui tutela avevano agito i a CP_1 seguito della definizione del giudizio di appello pendente avverso la sentenza n.
72/2023 e della sostituzione dell'importo corrispondente al valore del bene all'immobile.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il curatore ha agito al fine recuperare somme che vanno a beneficio dell'intero ceto creditorio ed i non hanno nel presente giudizio interessi contrastanti al punto CP_1 che il diritto di difesa dell'uno possa essere pregiudicato dalla difesa degli interessi dell'altro. Ne consegue che non è ravvisabile alcun conflitto di interessi in capo al comune difensore per il fatto di difenderli tutti contestualmente. Ed invero la S.C. ha statuito che la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti a titolo personale dal socio illimitatamente responsabile compete anche al curatore del fallimento della società, poiché l'effetto recuperatorio utilmente perseguito va a vantaggio dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali di detto socio (si vedano ex plurimis Cass. ord. 7 febbraio 2022, n. 3771 e Cass. 13 luglio
2007, n. 15677; si veda anche Cass. 25 gennaio 2013, n. 1778 ove si puntualizza che:
“In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili
(ai sensi dell'art. 147 legge fall.), il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire in revocatoria contro atti del socio, in quanto la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al solo fallimento del proprio debitore, senza alcuna possibilità di partecipazione al fallimento sociale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche in quello del socio, che ha natura derivativa e prescinde dall'insolvenza di questi, sicché, tra l'altro, l'accrescimento del patrimonio
pag. 12/21 del socio, in conseguenza dell'accoglimento di azioni revocatorie, produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società”).
Vanno dunque esclusi sia il conflitto di interessi tra i Fallimenti sia le conseguenze prospettate dal CO con riguardo alla loro difesa in giudizio da parte del medesimo difensore.
E', altresì, infondato il secondo motivo di appello.
Ferma la qualificazione dell'intervento del US in termini di intervento adesivo, operata in prime cure, si osserva che l'interesse sotteso al detto intervento, di rilevanza giuridica e non quindi di mero fatto, va giudicato sussistente poiché l'esito positivo dell'azione oggetto del presente giudizio è destinato a tradursi in un aumento dell'attivo su cui la massa dei creditori potrà soddisfarsi, con la conseguenza che l'eventuale avanzo, una volta chiuse le procedure, tornerebbe agli eredi del fallito o, in alternativa, andrebbe a delimitare un'eventuale responsabilità dei medesimi, ove non accettanti con beneficio d'inventario. Tanto basta a rendere l'intervento ammissibile. Il riferimento all'art. 43, co. 2, l. fall. (“Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.”) non è pertinente venendo in rilievo nel caso di specie un mero intervento adesivo. Al più può porsi una questione di spese di lite in relazione alla sussistenza di una giustificazione a collocare gli oneri dell'intervento ad adiuvandum a carico della controparte soccombente. Tuttavia, nel caso di specie, la questione non si pone poiché il giudice a quo ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Infine, parimenti infondato è il terzo motivo.
Va puntualizzato che il non ha mosso alcuna censura avverso la sussistenza dei CP_4 presupposti per farsi luogo alla declaratoria della domanda di inefficacia dell'atto di donazione oggetto di causa ravvisati dal primo giudice, su cui si è dunque formato il giudicato interno. La doglianza svolta (omessa e ingiustificata ammissione di c.t.u. volta alla stima del bene) non è infatti funzionale, per come esposta, alla contestazione degli anzidetti presupposti bensì alla futura ed eventuale azione esecutiva ed alla sostituzione del bene con il suo ammontare.
Così formulata, trattasi di censura non conferente poiché attiene a profilo del tutto estraneo al presente giudizio. pag. 13/21 Prima di procedere oltre, va detto che in comparsa conclusionale il CO ha prospettato, in sintesi, l'incostituzionalità delle disposizioni disciplinanti i termini per la proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale in quanto fonte di disparità di trattamento tra appellante principale ed appellante incidentale potendo quest'ultimo fruire di un termine più ampio per la proposizione della sua impugnazione.
La differenza lamentata è frutto dell'operatività del complessivo sistema impugnatorio.
L'appello incidentale, del resto, è regolato in ragione della sua specificità (proposizione a seguito della proposizione dell'appello principale) e patisce la subordinazione ad eventuali inammissibilità dell'appello principale, non senza sottacere che la questione prospettata, ove accolta, finirebbe per creare un vuoto normativo e non potrebbe comportare tout court la inesaminabilità dell'appello incidentale proposto dai costituente - per quanto intuibile - l'obiettivo non palesato ma sotteso alla CP_1 richiesta del CP_4
***
Passando alle censure alla sentenza impugnata svolte dai Fallimenti, si rileva che esse si rivolgono alla limitazione, operata dal primo giudice, della pronunzia di inefficacia ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. dell'atto del 21 aprile 202o a quanto disposto dal CO e mirano a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti del deducente
“dell'intero diritto di nuda proprietà e di abitazione”. Altrimenti detto, i CP_1 hanno chiesto che la declaratoria di inefficacia investa per l'intero la donazione ed i suoi effetti. A fondamento della richiesta riforma essi invocano l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla S.C. con l'ordinanza n. 19319 del 7 luglio 2023, in fattispecie assimilabile a quella oggetto di causa, secondo cui, a prescindere dalla formulazione della domanda da parte di chi agisce in revocatoria, la declaratoria di inefficacia non può che investire l'atto dispositivo nella sua totalità; hanno sostenuto, più in dettaglio, che il primo giudice avrebbe dovuto pronunciare la inefficacia dell'atto di disposizione per l'intero e non pro quota poiché una pronuncia limitata alla quota ideale del bene in comunione legale tra il e la non ne consentirebbe la CP_4 CP_5 successiva espropriazione atteso che lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, in caso di esecuzione, ha luogo solo al momento della vendita del bene oggetto dell'atto di disposizione revocato, con la conseguenza che la revocatoria, per poter pag. 14/21 essere eseguita, deve avere ad oggetto non la quota del 50% del bene, non configurabile nella comunione legale, bensì l'intero diritto oggetto della disposizione revocata, ed hanno concluso chiedendo che venga dichiarata l'inopponibilità nei loro confronti dell'atto dispositivo non limitatamente ad una quota del diritto oggetto di donazione bensì nella sua interezza costituendo questa l'unica tutela utilmente attribuibile senza che possa configurarsi un vizio di ultrapetizione.
L'assunto dei Fallimenti va condiviso sulla base della pronuncia della S.C. n.
19319/3023 e delle numerose pronunzie ivi richiamate.
In sintesi: la comunione legale tra i coniugi, regolata dagli artt, 177 e ss. c.c., costituisce, secondo la interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente, una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che ricadono in essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311, Cass. 14 gennaio 2021, n.
506, Cass. 24 luglio 2012, n. 12923, Cass. ord. 25 ottobre 2011, n. 22082, Cass. 7 marzo
2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale bensì a quella della famiglia.
Mentre, infatti, la comunione ordinaria disciplinata dagli artt. 1100 e ss. c.c. è una comproprietà pro indiviso e il diritto di ciascun compartecipe ha ad oggetto una quota ideale proporzionata alla sua partecipazione ai beni, la comunione legale è una comunione nella quale il singolo coniuge non è titolare di una quota indivisa pari alla metà dei beni che ne sono oggetto ma diviene titolare della sua quota solo allo scioglimento della comunione e, nel contempo, sino a quando essa permane può disporre dei singoli beni nella loro interezza ma non della quota che è indisponibile, incedibile, e inespropriabile in quanto tale.
Tanto puntualizzato, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi, seconda la giurisprudenza della S.C. a cui si aderisce, comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione ha ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota sicché la domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale posto in essere dai coniugi,
a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di pag. 15/21 essi, pur se riferita alla metà del diritto oggetto di comunione, non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della editio actionis né ad una ragione di inammissibilità.
Ne deriva che il giudice che dichiari inopponibile a chi agisce in revocatoria l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta e neppure accorda una tutela maggiore di quella richiesta, ma modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere data in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
La comproprietà tra coniugi si manifesta piuttosto al momento della divisione del ricavato dell'eventuale espropriazione del bene atteso che, prodottosi lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o della sua assegnazione, al coniuge non debitore va riconosciuto il diritto alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo in caso di assegnazione (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575).
Traendo le conseguenze dai principi che precedono, nel caso di specie poco importa stabilire quale fosse la modulazione della domanda da parte dei poiché quel CP_1 che conta è che la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione va pronunciata senza che si possa distinguere tra l'atto di disposizione del da quello della stante CP_4 CP_5 il regime di comunione legale sussistente tra di essi.
Del resto a ben vedere, per quanto sopra esposto, essi non avrebbero potuto disporre del bene separatamente, ciò che è rivelato dalla formulazione dello stesso atto di donazione ove si legge: “I coniugi e congiuntamente quali Parte_1 Controparte_5 comproprietari, con vincolo solidale e indivisibile, facendo espressa riserva del diritto di abitazione a proprio favore vita loro natural durante, attualmente e irrevocabilmente, donano a parti uguali, in comune e pro-indiviso fra loro, ai figli
e che, con animo grato, accettano, l'intera proprietà CP_3 CP_4
(gravata del suddetto diritto di abitazione) del seguente immobile …”, formulazione che pone l'accento sulla disposizione congiunta e sul vincolo solidale e indivisibile.
Prima di chiudere occorre esaminare le questioni riproposte dalla CP_5
In via preliminare si osserva che non è ravvisabile il conflitto di interesse - denunciato dai con conseguente nullità della sua costituzione - tra la stessa ed il CP_1 difensore Avv. donatario dell'atto di disposizione oggetto di revocatoria, CP_4
pag. 16/21 poiché la posizione dell'una quale donante e la posizione dell'altro quale donatario nella presente causa non sono divergenti. La con la sua costituzione in giudizio, ha CP_5 inteso contrastare la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione del 21 aprile 2020
e rimanendo contumace sia in prime cure sia nel presente grado, ha CP_4 dimostrato di non aver interesse a partecipare al giudizio. D'altro canto la nel CP_5 conferire il mandato al figlio, era ben consapevole del fatto che egli era il donatario del ridetto atto e che in tale veste era stato evocato anch'egli in giudizio (arg. da Cassazione
s.u. 12 marzo 2021, n. 7030).
Tanto puntualizzato, ha ripetuto che, non essendo debitrice alla Controparte_5 stessa stregua del non avrebbe potuto essere evocata in giudizio per la pronuncia CP_4 di inefficacia della donazione del 21 aprile 2020 ed ha riproposto la eccezione della mancanza di autorizzazione del giudice delegato ad agire nei suoi confronti.
Ebbene, su entrambe le questioni il primo giudice non si è pronunciato. Non trattandosi di questioni equiordinate ma presupposte rispetto al merito, la decisione del merito ha comportato una valutazione delle stesse non ostativa alla prosecuzione del giudizio e dunque una valutazione di difetto di fondamento. Sarebbe stato, dunque, necessario formulare appello incidentale condizionato per rimettere in discussione entrambe le questioni avendo il primo giudice adottato, si ripete, una decisione di merito che presuppone la evocabilità in giudizio della nonché la sussistenza CP_5 dell'autorizzazione del giudice delegato (Cass. s.u. 29 agosto 2025, n. 24172). Né vale a modificare l'ordine logico delle questioni l'inciso del giudicante (“a prescindere dalle contestazioni sollevate dal suo difensore circa la assoluta inesistenza dell'autorizzazione del G.D. ad agire nei suoi confronti”) inserita nella statuizione di rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti (arg. da Cass, 13 settembre 2022, n.
26850, Cass. ord. 15 luglio 2021, n. 20315).
Ad ogni buon conto, ove dovesse ritenersi che trattasi di questioni la cui omessa rilevazione si risolverebbe nella inutilità della sentenza oppure ove dovesse ritenersi che il primo giudice si sia determinato a decidere la causa nel merito in base alla ragione più liquida, ciò che impedirebbe di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (si veda Cass. n. 24172/2025 cit.), si osserva che la prima questione è infondata poiché, pur essendo univocamente esclusa dalla giurisprudenza di pag. 17/21 legittimità la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i coniugi (sul punto si richiama Cass. n. 1 luglio 2021, n. 18707), non è dubitabile l'opportunità della partecipazione al giudizio del coniuge, pur estraneo al rapporto fonte del credito, che abbia partecipato all'atto revocando concernente un bene ricadente in regime di comunione legale, in ragione dell'interesse del creditore in revocatoria a dotarsi di titolo opponibile al coniuge del suo debitore, tanto più alla luce della evidenziata portata della dichiarazione di inefficacia (per l'intero e non per quota).
Con riguardo all'autorizzazione del giudice delegato si segnala in generale che, per consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita ex artt. 25 e 31 l. fall. dal giudice delegato al curatore, copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo principale del giudizio, a cui l'autorizzazione si riferisce: il tutto a condizione che l'atto autorizzatorio abbia forma scritta e che gli eventuali dubbi sulla rilevanza giuridica degli atti siano superati alla stregua del principio di conservazione dell'atto giuridico, sancito dall'art. 159 c.p.c.
(Cass. 1 febbraio 2013, n. 2483, Cass. 2 marzo 2001, n. 3052). A ciò si aggiunga che l'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all'azione da altri esperita è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore sicché l'autorizzazione ad agire o resistere data nel successivo giudizio di impugnazione dà luogo alla sanatoria con effetto ex tunc (si vedano Cass. n. 2483/2013 cit., Cass. 11 settembre 2007, n. 19087). Nel caso di specie, considerato il contenuto dell'istanza del curatore di autorizzazione alla proposizione di appello incidentale ove risultano indicate tutte le parti del processo, il dispositivo della sentenza da impugnare e le ragioni dell'impugnazione incidentale, è evidente che il giudice delegato, nel rilasciare l'autorizzazione all'impugnazione, ebbe ben presenti il ruolo di CP_5 ed il suo coinvolgimento nella domanda formulata così da sanare l'eventuale
[...] difetto originario. Anche la seconda questione riproposta dalla è, dunque, CP_5 infondata.
***
Conclusivamente l'appello principale deve essere rigettato mentre va accolto l'appello incidentale proposto dai e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza CP_1
pag. 18/21 impugnata, va dichiarato inefficace nella sua interezza l'atto di donazione a rogito del notaio rep. 2623-racc. 1770 del 21 aprile 2020 (trascr. il 24 aprile Persona_1
2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto - Ufficio Provinciale di Taranto R.g. n.
8098, R.p. 5654).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado, va registrata la soccombenza del della e dei contumaci nei confronti dei CP_4 CP_5 CP_1
Tuttavia, si ritiene che la peculiarità della questione che ha determinato l'accoglimento dell'appello incidentale, oggetto di pronuncia in termini della S.C. coeva alla sentenza qui impugnata e la esposizione da parte dei solo nel presente grado delle CP_1 questioni che hanno condotto alla riforma della sentenza impugnata costituiscono giusti motivi per la compensazione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi, mentre va posta a carico delle predette parti soccombenti la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei parametri stabiliti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile–complessità media considerato che l'ammontare del credito vantato non risulta ancora accertato in via definitiva e tenuto conto delle attività svolte.
Quanto all'interveniente, ferma la compensazione delle spese di lite nel primo grado non investita da censure, si osserva che, mentre la sua partecipazione al giudizio di prime cure fu nella sostanza una libera scelta, la costituzione nel presente grado va giudicata giustificata per contrastare il motivo di impugnazione con cui il ha CP_4 invocato, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di inammissibilità del suo intervento con ricadute sul piano degli oneri processuali e del mantenimento del beneficio del gratuito patrocinio. Ne consegue che, stante la soccombenza del ne CP_4 va disposta la condanna alla rifusione in favore della controparte, da versarsi all'erario stante l'ammissione del US al patrocinio a spese dello stato, in applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile tenuto conto dell'assenza di complessità della questione da cui è dipeso il rigetto del motivo di appello e la limitata portata dell'attività difensiva svolta, in concreto funzionale al profilo dell'ammissibilità dell'intervento del predetto.
pag. 19/21 Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto dai Fallimenti indicati in epigrafe avverso l'ordinanza del 7 luglio 2023 pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n. 7391/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara inefficace nella sua interezza l'atto di donazione del 21 aprile 2020
l'atto di donazione a rogito del notaio rep. 2623-racc. 1770 del Persona_1
21.04.2020 (trascritto il 24 aprile 2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto,
Ufficio Provinciale di Taranto, R.g. n. 8098, R.p. 5654);
3) dichiara la statuizione di cui al capo 2) titolo idoneo ad ottenere l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, co. 1, c.c.;
4) dichiara compensata per la metà le spese di lite di entrambi i gradi tra Parte_1
e da una parte, ed i Fallimenti
[...] Controparte_5 CP_3 CP_4 indicati in epigrafe, dall'altra, e condanna Parte_1 Controparte_5
in solido tra loro, alla rifusione in favore dei ridetti CP_3 CP_4
Fallimenti della residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero quanto al primo grado in euro 574,00 per anticipazioni ed in euro 10.860,00 per compensi professionali, spese generali nella percentuale del 15%, i.v..a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 8.470,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) condanna alla rifusione in favore di AN AF US delle Parte_1 spese di lite del presente grado da versarsi all'erario, liquidate nella misura di euro
3.473,00, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed altri accessori se dovuti;
pag. 20/21 6) dichiara, infine, la sussistenza, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Avv. Maria Leone Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 296/2023 R.G. proposta avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 7 luglio 2023 pronunciata dal Tribunale di Taranto da
, rappr. e dif. in proprio Parte_1
APPELLANTE nei confronti di
e di ' Controparte_1 Controparte_2 [...]
rappr. e dif da Avv. Pietro Monopoli CP_2
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI nonché
, contumace CP_3
e
, contumace CP_4
e
, rappr. e dif. da Avv. Controparte_5 CP_4
e
AN AF US quale erede di , rappr. e dif. da Avv. Carmelo CP_2
Caruso
APPELLATI
Conclusioni: i e AN AF US hanno concluso Parte_1 CP_1 come da note ex art. 352 c.p.c. e in particolare: “IN VIA PREGIUDIZIALE: si solleva eccezione di illegittimità Parte_1 costituzionale del combinato disposto degli artt. 343 e 347 cpc nella parte in cui è concesso all'appellante incidentale, ma di fatto poi appellante principale, di proporre le sue difese e costituirsi in giudizio nel termine minimo di cento giorni dalla notificazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 703 ter V° c. cpc, per violazione del principio della parità dei diritti di difesa tra le parti in causa e, pertanto, degli artt. 3 e 111 della
Costituzione. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Taranto nel procedimento avente il n. 7391/2022/R.G., così provvedere:
1- Rigettare le domande tutte proposte dai , Controparte_1 [...]
e con ricorso del 16 dicembre 2022; 2.- CP_2 CP_1 Controparte_2
Dichiarare inammissibile l'intervento di US AN AF emanando il consequenziale provvedimento di revoca di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio;
3.- Vinte, in ogni caso le spese e compensi del doppio grado di giudizio. IN
VIA ISTRUTTORIA: Si reitera l'ammissione di consulenza tecnica già invocata nel precedente grado di giudizio.”.
I Fallimenti: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disatteso il contrario, così provvedere:
1-rigettare l'appello principale proposto da perché Parte_1 inammissibile, improcedibile, prima che infondato in fatto e diritto:
2-dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di a mezzo dell'Avv. Controparte_6 CP_4
e, comunque, rigettare , perché improcedibili , inammissibili, prima che
[...] infondate in fatto e diritto, le avverse domande;
3-in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto dagli intestati fallimenti, ferma nel resto la ordinanza gravata, dichiarare , con riferimento alla posizione del coniuge debitore in Parte_1 regime di comunione legale e in forza dei medesimi elementi costitutivi posti a base della revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., la inefficacia nei confronti dei fallimenti dell'intero diritto di nuda proprietà e di abitazione, di cui all'atto a rogito Notaio
rep. 2623-racc. 1770 del 21.04.2020 (trascr. il 24.04.2020 presso Persona_1
l'Ag. delle Entrate di Taranto, Ufficio Provinciale di TA, R.g. n. 8098, R.p. 5654), con il quale i coniugi, in comunione legale e pro indiviso, hanno donato ai figli CP_4
pag. 2/21 ( ) e ( CP_3 CodiceFiscale_1 CP_4 CodiceFiscale_2
) la nuda proprietà dell'immobile sito in Taranto, P.le Bestat n. 5 (in C.F. fg.
[...]
244, p.lla 1764 sub 49, P.le Bestat n. 5, int. 16, p. 16, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, sup. catastale mq. 147, rendita 956,74 euro), con riserva del diritto di abitazione vita natural durante;
4-in via subordinata, in accoglimento della domanda revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. e a conferma della ordinanza gravata, fermo il resto, dichiarare la inefficacia nei confronti dei fallimenti ricorrenti dell'atto a rogito Notaio
rep. 2623-racc. 1770 del 21.04.2020 (trascr. il 24.04.2020 presso Persona_1
l'Ag. delle Entrate di Taranto, Ufficio Provinciale di TA, R.g. n. 8098, R.p. 5654), nella parte in cui l'Avv. (unitamente al coniuge , quali Parte_1 Controparte_5 comproprietari in ragione ciascuno del 50% in comunione indivisa) ha donato ai figli
( ) e ( CP_3 CodiceFiscale_1 CP_4 CodiceFiscale_2
) il 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Taranto, P.le Bestat n. 5 (in
[...]
C.F. fg. 244, p.lla 1764 sub 49, P.le Bestat n. 5, int. 16, p. 16, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, sup. catastale mq. 147, rendita 956,74 euro), e riservato sulla quota donata del 50% il diritto di abitazione vita naturale durante;
5-ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Taranto – Agenzia Entrate Territorio di Taranto di annotare la emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato;
6- regolare di conseguenza, secondo il principio di soccombenza, le spese e compensi del presente giudizio e di quello di primo grado.”.
AN AF US: “
1. Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza rigettare l'appello principale proposto da in quanto Parte_1 inammissibile, improcedibile oltre che infondato in fatto e diritto.
2. Confermare la sentenza gravata dichiarando la inefficacia nei confronti dei fallimenti in causa dell'atto pubblico per notar rep. 2623 . racc.1770 del 21.04.2020 e Persona_1 sua relativa trascrizione;
3. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Taranto di annotare
l'emananda sentenza della trascrizione dell'atto revocato;
4. Regolare secondo le regole della soccombenza le spese di lite di primo e secondo grado di giudizio e comunque sempre in favore dello Stato stante l'ammissione dell'interveniente al gratuito patrocinio;
5. In accoglimento dell'appello incidentale dei costituiti fallimenti pag. 3/21 dichiarare l'inefficacia nei loro confronti dell'atto pubblico per notar Per_1
rep.2623 racc.1770 del 21.04.2020 della riserva del diritto di abitazione vita
[...] natural durante in favore di ”. Controparte_5
in difetto di deposito di note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c., valgono Controparte_5 le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i in epigrafe indicati [d'ora innanzi solo i CP_1 CP_1
- premesso che l'Avv. si era spogliato dell'unico cespite immobiliare di Parte_1 sua proprietà in pendenza del giudizio di responsabilità promosso dagli stessi CP_1 nei suoi confronti nella sua qualità di ex curatore, chiedevano al Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda revocatoria ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., quanto segue:
“1)-in accoglimento della domanda revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dichiarare la inefficacia nei confronti dei fallimenti attori dell'atto a rogito Notaio Per_1
rep. 2623-racc. 1770 del 21.04.2020 (trascr. il 24.04.2020 presso l'Ag. delle
[...]
Entrate di Taranto, Ufficio Provinciale di TA, R.g. n. 8098, R.p. 5654), nella parte in cui l'Avv. (unitamente al coniuge quali Parte_1 Controparte_5 comproprietari in ragione ciascuno del 50% in comunione indivisa) ha donato ai figli
( ) e ( CP_3 CodiceFiscale_1 CP_4 CodiceFiscale_2
il 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Taranto, P.le Bestat n. 5 (in
[...]
C.F. fg. 244, p.lla 1764 sub 49, P.le Bestat n. 5, int. 16, p. 16, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, sup. catastale mq. 147, rendita 956,74 euro), e ha gravato il bene donato del diritto di abitazione vita natural durante in favore suo e della moglie ”. Controparte_5
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si costituiva ritualmente Parte_1 eccependo, in via preliminare, la pendenza di altro giudizio (iscritto n. 5867/2022 R.G.) intentato - nell'esercizio della medesima azione - da AN AF US nella sua qualità di erede del fallito;
eccepiva, altresì, il conflitto di interessi tra i CP_2
Fallimenti individuali ed il Fallimento della società di fatto e, per l'effetto,
l'impossibilità di difesa da parte dello stesso difensore e la conseguente nullità dell'esercizio del ministero da parte di quest'ultimo; contestava nel merito la sussistenza pag. 4/21 del credito - ancora sub iudice - allegato da controparte e dell'elemento soggettivo;
evidenziava, inoltre, l'insufficienza del valore del bene donato dal deducente (pari ad euro 33.151,00 e corrispondente alla metà del valore dell'immobile) a garantire le presunte ragioni di credito vantate dai ricorrenti, tenuto conto dei ribassi che si sarebbero verificati in caso di esercizio di un'eventuale azione esecutiva;
concludeva per il rigetto dell'avversa domanda in quanto l'atto dispositivo non aveva leso la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., previa riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 5867/2022 R.G..
Si costituiva in giudizio anche ed eccepiva l'inesistenza della Controparte_5 procura e, conseguentemente, il difetto di rappresentanza processuale dei Fallimenti rispetto all'azione promossa in suo danno atteso che il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a promuovere il giudizio nei confronti del solo e Parte_1 dei suoi figli e concludeva chiedendo la propria CP_3 CP_4 estromissione dal giudizio con condanna degli avvocati di controparte alla rifusione in suo favore delle spese di lite ed al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.; in subordine chiedeva la riunione al giudizio di quello iscritto al n. 5867/2022
R.G.; in via ancor più subordinata chiedeva la declaratoria di inammissibilità della domanda.
e ritualmente citati, rimanevano contumaci. CP_3 CP_4
Con atto del 7 giugno 2023 interveniva volontariamente in giudizio AN AF
US e, preannunziata la rinuncia all'azione revocatoria avviata quale legittimato residuale con giudizio iscritto al n. 5867/2022 R.G. stante la iniziativa assunta dai
Fallimenti, sosteneva le ragioni e le conclusioni di questi ultimi, di cui chiedeva l'accoglimento con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario attesa la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza del 7 luglio 2023 ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale adito così provvedeva:
“-- in parziale accoglimento della domanda, revoca e dichiara inefficace nei confronti dei fallimenti ricorrenti l'atto di donazione a rogito Notaio rep. Persona_1
2623-racc. 1770 del 21.04.2020 (trascr. il 24.04.2020 presso l'Ag. delle Entrate di
Taranto, Ufficio Provinciale di TA, R.g. n. 8098, R.p. 5654), limitatamente alla parte in cui ha donato ai figli e il 50% della Parte_1 CP_3 CP_4
pag. 5/21 proprietà dell'immobile sito in Taranto, P.le Dante n. 5 (in C.F. fg. 244, p.lla 1764 sub
49), con riserva del diritto di abitazione a favore del donante -- Parte_1 dichiara la statuizione di cui al capo precedente titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.; -- rigetta la domanda spiegata nei confronti di - condanna e i due Controparte_5 Parte_1 convenuti contumaci e in solido al pagamento in favore CP_4 CP_3 dei ricorrenti delle spese legali, che si liquidano in euro 574,00 per spese (di cui euro
294,00 per trascrizione domanda) ed euro 6.023,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15% se dovuti;
- condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di
delle spese legali che si liquidano in euro 6.023,00 per onorari oltre Controparte_5 iva, cpa e rimb. forf. al 15% se dovuti;
- spese tra Parte_1 CP_4 [...]
ed interventore volontario integralmente compensate.”. CP_3
In sintesi il giudice di prime cure così motivava la sua decisione: escludeva la sussistenza dei presupposti per disporsi sia la riunione della causa a quella iscritta al n. 5867/2022 R.G. versando i due procedimenti in stati differenti, sia la sospensione del processo in pendenza del giudizio di appello proposto avverso la sentenza del locale Tribunale n. 72/2023 - con cui era stato definito il giudizio avente ad oggetto l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del quale curatore CP_4 dei Fallimenti ricorrenti, conclusosi con la sua condanna al pagamento in favore dei della somma di euro 298.459,99, oltre interessi e spese legali - essendo CP_1 sufficiente, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente;
riteneva infondata l'eccezione - sollevata dal CO all'udienza dell'8 giugno 2023 - di difetto di legittimazione in capo ad AN AF US ad intervenire in giudizio tenuto conto del concreto interesse dell'erede del fallito ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio proposto dal curatore avente ad oggetto l'esercizio dell'azione revocatoria per conseguire la declaratoria di inefficacia di atti disposizione idonei a pregiudicare le ragioni del ceto creditorio e considerato che l'art. 12, co. 1, l.fall. prevede che, in caso di morte del fallito “la procedura prosegue nei confronti degli eredi anche se hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario”; pag. 6/21 riteneva, altresì, infondata l'eccezione formulata dal con riferimento al prospettato CP_4 conflitto di interessi atteso che il curatore - il quale per legge è il medesimo in caso di fallimento della società esteso ai soci ai sensi dell'art. 148 l.fall. - persegue interessi comuni alle masse e che l'azione revocatoria intrapresa dal comune curatore in relazione ad un atto dispositivo del socio giova ai creditori di quest'ultimo e, indirettamente, ai creditori sociali, come statuito dalla S.C. con la pronuncia n.
3771/2022; nel merito, dopo aver riportato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria, con riferimento alla vicenda in esame evidenziava che il CP_4 aveva dato luogo - attraverso la donazione oggetto di causa - ad una diminuzione della garanzia generica per il tramite della riduzione della sua consistenza patrimoniale spogliandosi - a vantaggio dei donatari - dell'unico bene immobile di cui era titolare;
con riguardo alla posizione dei figli - terzi partecipi all'atto dispositivo -, dopo aver rimarcato in via generale che in caso di atti a titolo gratuito non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore, segnalava l'irrilevanza della posizione soggettiva dei due donatari;
giudicava inconferenti le difese del resistente relative ai motivi personali che lo avevano portato alla donazione impugnata nonché quelle relative al valore dell'immobile donato
(ed alla richiesta di c.t.u.) collegate all'insufficienza dell'eventuale ricavato in caso di vendita forzata atteso che tali aspetti non svolgevano alcun ruolo ai fini dell'azione revocatoria, avente la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore;
aggiungeva che l'impugnazione della sentenza n. 72/2023 innanzi alla Corte d'appello non consentiva di paralizzare la domanda di revocatoria posto che la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo nei confronti del creditore non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine pur sempre necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto all'esito della causa ad esso relativa e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria;
pag. 7/21 concludeva che, considerata la dimostrata compromissione della consistenza patrimoniale del il quale non aveva fornito nessuna prova circa la propria CP_4 solvibilità, la domanda revocatoria doveva essere accolta nei confronti del predetto;
premesso poi che i Fallimenti avevano contestualmente agito per ottenere la revoca dell'atto di disposizione relativo al diritto di abitazione concesso - in tesi - dal alla CP_4 comproprietaria riteneva che la domanda spiegata contro Controparte_5 quest'ultima non fosse accoglibile in quanto, a prescindere dalle contestazioni sollevate dal suo difensore circa l'assoluta inesistenza dell'autorizzazione del giudice delegato ad agire nei suoi confronti, con l'atto di donazione impugnato, aveva fatto Parte_1 espressa riserva del diritto di abitazione vita natural durante a proprio favore, mentre l'altra comproprietaria, nel donare anch'essa la sua quota ai figli, si era riservata a sua volta per sé il diritto di abitazione sicché non si ravvisava nell'atto alcuna donazione del nei confronti della moglie;
CP_4 rimarcava che i coniugi, seppure nell'ambito del medesimo atto, avevano disposto delle rispettive quote riservandosi ciascuno il diritto di abitazione, essendo ben possibile la costituzione pro quota del diritto di abitazione, posto che ciascun comproprietario è legittimato a costituire un diritto reale di godimento sulla propria quota, e riteneva che la revocatoria potesse investire solo le disposizioni riguardanti il e non invece il CP_4 diritto di abitazione della moglie in quanto espressione della volontà della comproprietaria non debitrice di donare la propria quota di nuda proprietà riservando per sé il diritto di abitazione;
in conclusione, riteneva che la declaratoria di inefficacia dovesse riguardare l'atto di disposizione oggetto di causa nella parte in cui il debitore aveva donato ai due figli il bene riservandosi il diritto di abitazione;
escludeva, infine, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_5 non essendo emerso che i Fallimenti avessero agito con dolo o colpa grave nei
[...] suoi confronti;
dettava poi le disposizioni previste dall'art. 2655, co. 1, c.c.; in base al principio di soccombenza condannava, in solido, e le parti Parte_1 rimaste contumaci alla rifusione delle spese di lite in favore dei Fallimenti ricorrenti pag. 8/21 mentre condannava questi ultimi alla rifusione delle spese legali in favore di CP_5
[...] ravvisava, infine, i presupposti per la compensazione spese di lite tra i convenuti soccombenti e l'interventore volontario.
Ha proposto appello in via principale svolgendo le censure che si Parte_1 illustreranno più avanti così concludendo: “1.- rigettare le domande tutte proposte dai fallimenti , , con ricorso CP_1 CP_2 Controparte_2 del 16 dicembre 2022; 2.- Dichiarare inammissibile l'intervento di US AN
AF condannandolo al pagamento delle spese e compensi di doppio grado di giudizio;
3. Vinte, in ogni caso, le spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
I si sono costituiti contestando il fondamento dell'impugnazione di cui hanno CP_1 chiesto il rigetto;
hanno, inoltre, proposto appello incidentale con cui hanno chiesto dichiararsi “la inefficacia nei confronti dei fallimenti dell'intero diritto di nuda proprietà e di abitazione, di cui all'atto a rogito Notaio rep. 2623- Persona_1 racc. 1770 del 21 aprile 2020 … omissis … con il quale i coniugi, in comunione legale
e pro indiviso, hanno donato ai figli … omissis … e … CP_3 CP_4 omissis … la nuda proprietà dell'immobile sito in Taranto, P.le Bestat n. 5 (in C.F. fg.
244, p.lla 1764 sub 49, P.le Bestat n. 5, int. 16, p. 16, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, sup. catastale mq. 147, rendita 956,74 euro), con riserva del diritto di abitazione vita natural durante” e, in via subordinata, “in accoglimento della domanda revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. e a conferma della ordinanza gravata, dichiarare la declaratoria di inefficacia nei confronti dei deducenti dell'atto a rogito Notaio
rep. 2623-racc. 1770 del 21.04.2020 … omissis … , nella parte in Persona_1 cui l'Avv. (unitamente al coniuge quali Parte_1 Controparte_5 comproprietari in ragione ciascuno del 50% in comunione indivisa) ha donato ai figli
… omissis … e … omissis … il 50% della nuda proprietà CP_3 CP_4 dell'immobile sito in Taranto, P.le Bestat n. 5 (in C.F. fg. 244, p.lla 1764 sub 49, P.le
Bestat n. 5, int. 16, p. 16, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, sup. catastale mq. 147, rendita 956,74 euro), e riservato sulla quota donata del 50% il diritto di abitazione vita naturale durante”, con le relative annotazioni dell'emananda sentenza e vittoria delle spese del doppio grado. pag. 9/21 Si è costituito AN AF US formulando le seguenti conclusioni: “
1-rigettare
l'appello principale proposto da perché inammissibile, improcedibile Parte_1 oltre che infondato in fatto e diritto;
2- in accoglimento della domanda revocatoria confermare la sentenza ordinanza gravata, dichiarando la inefficacia nei confronti dei fallimenti ricorrenti dell'atto pubblico a rogito del Notaio rep. 2623- Persona_1 racc. 1770 del 21-04-2020; 3- in accoglimento della domanda revocatoria confermare la ordinanza gravata, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di annotare la emananda sentenza della trascrizione dell'atto revocato;
4- regolare secondo il principio di soccombenza le spese e compensi del presente giudizio e di quello di primo grado e in ogni caso a favore dello Stato stante l'ammissione dell'interveniente al gratuito patrocinio;
5- in via subordinata in accoglimento dell'appello incidentale dei costituiti fallimenti, dichiarare la inefficacia nei confronti dei fallimenti ricorrenti dell'atto a rogito Notaio rep. 2623 racc. Persona_1
1770 del 21-04-2020 della riserva del diritto di abitazione vita natural durante in favore di ”. Controparte_5
Si è costituita, infine, eccependo il difetto di interesse dei Controparte_5 CP_1 alla proposizione dell'appello incidentale;
ha poi riproposto il proprio difetto di legittimazione in quanto non debitrice;
ha riproposto il difetto di procura alle liti dei difensori dei Fallimenti in quanto l'autorizzazione del giudice delegato, conformemente all'istanza del curatore, non comprendeva la proposizione di domande nei confronti della deducente, questione sulla quale il primo giudice non si era pronunciato;
ha comunque contestato il fondamento dell'appello incidentale;
ha concluso come segue:
“1.- Dichiarare il difetto di legittimazione della appellata;
2.- In ogni caso, rigettare
l'appello incidentale proposto dai in danni della appellata Controparte_7 perchè del tutto destituito di fondamento sia in fatto che in diritto. 3.- Vinte le spese e compensi ed accessori di legge tutti del giudizio.”.
e sono rimasti contumaci. CP_3 CP_4
La causa viene ora in decisione dinanzi al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 10/21 ha rivolto alla sentenza impugnata plurime censure riassunte come Parte_1 segue: con il primo motivo ha insistito sulla esistenza, sostenuta in prime cure, del conflitto di interessi - anche solo potenziale - in cui a suo avviso verserebbe il difensore dei
Fallimenti atteso che il Fallimento della società ed i Fallimenti dei soci illimitatamente responsabili costituiscono entità giuridiche e centri diversificati di imputazione giuridica degli effetti della dichiarazione di fallimento nonostante sia prevista la unicità della sentenza dichiarativa di fallimento e la unicità degli organi fallimentari poiché gli artt.
146, 148 e ss. l.fall. impongono di distinguere tra i patrimoni della società e quelli dei soci, tra i rispettivi stati passivi e tra le rispettive masse;
ha quindi contestato la configurabilità di un interesse comune tra le masse, ravvisato dal giudice a quo, e ha riproposto l'eccepito conflitto di interessi tra i per l'effetto, ha sostenuto che CP_1
i Fallimenti non avrebbero potuto essere rappresentati e difesi dal medesimo difensore ed ha concluso che ne è derivata la nullità dell'esercizio del ministero da parte di quest'ultimo e l'invalidità degli atti compiuti;
con il secondo motivo ha ribadito l'inammissibilità dell'intervento di AN AF
US censurando la motivazione con cui il primo giudice si è determinato in senso contrario;
sul punto ha ricordato che ai sensi dell'art. 12 l. fall. l'erede si sostituisce al fallito nei diritti e nei doveri previsti dalla legge ma non può svolgere attività diverse da quelle a cui sarebbe stato legittimato il fallito;
ne ha tratto la conseguenza che, potendo il fallito - secondo la S.C. - intervenire nei giudizi relativi a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 43 l.fall. solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico, non è consentito ai suoi eredi spiegare interventi in tali giudizi per tutelare il loro futuro diritto di credito sul residuo attivo del fallimento;
ha, inoltre, evidenziato che, se è configurabile l'iniziativa del fallito - entro i limiti della assoluta inerzia della curatela - non è ammissibile un intervento nel giudizio promosso dal curatore allo scopo di integrare o rettificare l'impostazione della causa poiché un siffatto intervento si porrebbe in contrasto sia con il disposto dell'art. 42, co. 2, l. fall., sia con le norme che regolano la posizione del fallito;
ha poi contestato l'ammissibilità dell'intervento del US ai sensi dell'art. 105
c.p.c. sub specie intervento adesivo in difetto di individuazione di un concreto interesse pag. 11/21 giuridico meritevole di tutela, non di mero fatto, nel caso di specie non ravvisabile tanto vero che il predetto, dopo aver instaurato un autonomo identico giudizio ex art. 2901
c.c., aveva dichiarato di rinunciare agli atti di quel giudizio per il venir meno dell'inerzia della curatela;
con il terzo motivo ha censurato la mancata ammissione della consulenza tecnica perché non motivata e comunque errata ed ha insistito sul suo espletamento nella prospettiva della riduzione dell'ammontare del credito, per la cui tutela avevano agito i a CP_1 seguito della definizione del giudizio di appello pendente avverso la sentenza n.
72/2023 e della sostituzione dell'importo corrispondente al valore del bene all'immobile.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il curatore ha agito al fine recuperare somme che vanno a beneficio dell'intero ceto creditorio ed i non hanno nel presente giudizio interessi contrastanti al punto CP_1 che il diritto di difesa dell'uno possa essere pregiudicato dalla difesa degli interessi dell'altro. Ne consegue che non è ravvisabile alcun conflitto di interessi in capo al comune difensore per il fatto di difenderli tutti contestualmente. Ed invero la S.C. ha statuito che la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti a titolo personale dal socio illimitatamente responsabile compete anche al curatore del fallimento della società, poiché l'effetto recuperatorio utilmente perseguito va a vantaggio dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali di detto socio (si vedano ex plurimis Cass. ord. 7 febbraio 2022, n. 3771 e Cass. 13 luglio
2007, n. 15677; si veda anche Cass. 25 gennaio 2013, n. 1778 ove si puntualizza che:
“In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili
(ai sensi dell'art. 147 legge fall.), il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire in revocatoria contro atti del socio, in quanto la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al solo fallimento del proprio debitore, senza alcuna possibilità di partecipazione al fallimento sociale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche in quello del socio, che ha natura derivativa e prescinde dall'insolvenza di questi, sicché, tra l'altro, l'accrescimento del patrimonio
pag. 12/21 del socio, in conseguenza dell'accoglimento di azioni revocatorie, produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società”).
Vanno dunque esclusi sia il conflitto di interessi tra i Fallimenti sia le conseguenze prospettate dal CO con riguardo alla loro difesa in giudizio da parte del medesimo difensore.
E', altresì, infondato il secondo motivo di appello.
Ferma la qualificazione dell'intervento del US in termini di intervento adesivo, operata in prime cure, si osserva che l'interesse sotteso al detto intervento, di rilevanza giuridica e non quindi di mero fatto, va giudicato sussistente poiché l'esito positivo dell'azione oggetto del presente giudizio è destinato a tradursi in un aumento dell'attivo su cui la massa dei creditori potrà soddisfarsi, con la conseguenza che l'eventuale avanzo, una volta chiuse le procedure, tornerebbe agli eredi del fallito o, in alternativa, andrebbe a delimitare un'eventuale responsabilità dei medesimi, ove non accettanti con beneficio d'inventario. Tanto basta a rendere l'intervento ammissibile. Il riferimento all'art. 43, co. 2, l. fall. (“Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.”) non è pertinente venendo in rilievo nel caso di specie un mero intervento adesivo. Al più può porsi una questione di spese di lite in relazione alla sussistenza di una giustificazione a collocare gli oneri dell'intervento ad adiuvandum a carico della controparte soccombente. Tuttavia, nel caso di specie, la questione non si pone poiché il giudice a quo ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Infine, parimenti infondato è il terzo motivo.
Va puntualizzato che il non ha mosso alcuna censura avverso la sussistenza dei CP_4 presupposti per farsi luogo alla declaratoria della domanda di inefficacia dell'atto di donazione oggetto di causa ravvisati dal primo giudice, su cui si è dunque formato il giudicato interno. La doglianza svolta (omessa e ingiustificata ammissione di c.t.u. volta alla stima del bene) non è infatti funzionale, per come esposta, alla contestazione degli anzidetti presupposti bensì alla futura ed eventuale azione esecutiva ed alla sostituzione del bene con il suo ammontare.
Così formulata, trattasi di censura non conferente poiché attiene a profilo del tutto estraneo al presente giudizio. pag. 13/21 Prima di procedere oltre, va detto che in comparsa conclusionale il CO ha prospettato, in sintesi, l'incostituzionalità delle disposizioni disciplinanti i termini per la proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale in quanto fonte di disparità di trattamento tra appellante principale ed appellante incidentale potendo quest'ultimo fruire di un termine più ampio per la proposizione della sua impugnazione.
La differenza lamentata è frutto dell'operatività del complessivo sistema impugnatorio.
L'appello incidentale, del resto, è regolato in ragione della sua specificità (proposizione a seguito della proposizione dell'appello principale) e patisce la subordinazione ad eventuali inammissibilità dell'appello principale, non senza sottacere che la questione prospettata, ove accolta, finirebbe per creare un vuoto normativo e non potrebbe comportare tout court la inesaminabilità dell'appello incidentale proposto dai costituente - per quanto intuibile - l'obiettivo non palesato ma sotteso alla CP_1 richiesta del CP_4
***
Passando alle censure alla sentenza impugnata svolte dai Fallimenti, si rileva che esse si rivolgono alla limitazione, operata dal primo giudice, della pronunzia di inefficacia ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. dell'atto del 21 aprile 202o a quanto disposto dal CO e mirano a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti del deducente
“dell'intero diritto di nuda proprietà e di abitazione”. Altrimenti detto, i CP_1 hanno chiesto che la declaratoria di inefficacia investa per l'intero la donazione ed i suoi effetti. A fondamento della richiesta riforma essi invocano l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla S.C. con l'ordinanza n. 19319 del 7 luglio 2023, in fattispecie assimilabile a quella oggetto di causa, secondo cui, a prescindere dalla formulazione della domanda da parte di chi agisce in revocatoria, la declaratoria di inefficacia non può che investire l'atto dispositivo nella sua totalità; hanno sostenuto, più in dettaglio, che il primo giudice avrebbe dovuto pronunciare la inefficacia dell'atto di disposizione per l'intero e non pro quota poiché una pronuncia limitata alla quota ideale del bene in comunione legale tra il e la non ne consentirebbe la CP_4 CP_5 successiva espropriazione atteso che lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, in caso di esecuzione, ha luogo solo al momento della vendita del bene oggetto dell'atto di disposizione revocato, con la conseguenza che la revocatoria, per poter pag. 14/21 essere eseguita, deve avere ad oggetto non la quota del 50% del bene, non configurabile nella comunione legale, bensì l'intero diritto oggetto della disposizione revocata, ed hanno concluso chiedendo che venga dichiarata l'inopponibilità nei loro confronti dell'atto dispositivo non limitatamente ad una quota del diritto oggetto di donazione bensì nella sua interezza costituendo questa l'unica tutela utilmente attribuibile senza che possa configurarsi un vizio di ultrapetizione.
L'assunto dei Fallimenti va condiviso sulla base della pronuncia della S.C. n.
19319/3023 e delle numerose pronunzie ivi richiamate.
In sintesi: la comunione legale tra i coniugi, regolata dagli artt, 177 e ss. c.c., costituisce, secondo la interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente, una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che ricadono in essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311, Cass. 14 gennaio 2021, n.
506, Cass. 24 luglio 2012, n. 12923, Cass. ord. 25 ottobre 2011, n. 22082, Cass. 7 marzo
2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale bensì a quella della famiglia.
Mentre, infatti, la comunione ordinaria disciplinata dagli artt. 1100 e ss. c.c. è una comproprietà pro indiviso e il diritto di ciascun compartecipe ha ad oggetto una quota ideale proporzionata alla sua partecipazione ai beni, la comunione legale è una comunione nella quale il singolo coniuge non è titolare di una quota indivisa pari alla metà dei beni che ne sono oggetto ma diviene titolare della sua quota solo allo scioglimento della comunione e, nel contempo, sino a quando essa permane può disporre dei singoli beni nella loro interezza ma non della quota che è indisponibile, incedibile, e inespropriabile in quanto tale.
Tanto puntualizzato, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi, seconda la giurisprudenza della S.C. a cui si aderisce, comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione ha ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota sicché la domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale posto in essere dai coniugi,
a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di pag. 15/21 essi, pur se riferita alla metà del diritto oggetto di comunione, non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della editio actionis né ad una ragione di inammissibilità.
Ne deriva che il giudice che dichiari inopponibile a chi agisce in revocatoria l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta e neppure accorda una tutela maggiore di quella richiesta, ma modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere data in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
La comproprietà tra coniugi si manifesta piuttosto al momento della divisione del ricavato dell'eventuale espropriazione del bene atteso che, prodottosi lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o della sua assegnazione, al coniuge non debitore va riconosciuto il diritto alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo in caso di assegnazione (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575).
Traendo le conseguenze dai principi che precedono, nel caso di specie poco importa stabilire quale fosse la modulazione della domanda da parte dei poiché quel CP_1 che conta è che la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione va pronunciata senza che si possa distinguere tra l'atto di disposizione del da quello della stante CP_4 CP_5 il regime di comunione legale sussistente tra di essi.
Del resto a ben vedere, per quanto sopra esposto, essi non avrebbero potuto disporre del bene separatamente, ciò che è rivelato dalla formulazione dello stesso atto di donazione ove si legge: “I coniugi e congiuntamente quali Parte_1 Controparte_5 comproprietari, con vincolo solidale e indivisibile, facendo espressa riserva del diritto di abitazione a proprio favore vita loro natural durante, attualmente e irrevocabilmente, donano a parti uguali, in comune e pro-indiviso fra loro, ai figli
e che, con animo grato, accettano, l'intera proprietà CP_3 CP_4
(gravata del suddetto diritto di abitazione) del seguente immobile …”, formulazione che pone l'accento sulla disposizione congiunta e sul vincolo solidale e indivisibile.
Prima di chiudere occorre esaminare le questioni riproposte dalla CP_5
In via preliminare si osserva che non è ravvisabile il conflitto di interesse - denunciato dai con conseguente nullità della sua costituzione - tra la stessa ed il CP_1 difensore Avv. donatario dell'atto di disposizione oggetto di revocatoria, CP_4
pag. 16/21 poiché la posizione dell'una quale donante e la posizione dell'altro quale donatario nella presente causa non sono divergenti. La con la sua costituzione in giudizio, ha CP_5 inteso contrastare la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione del 21 aprile 2020
e rimanendo contumace sia in prime cure sia nel presente grado, ha CP_4 dimostrato di non aver interesse a partecipare al giudizio. D'altro canto la nel CP_5 conferire il mandato al figlio, era ben consapevole del fatto che egli era il donatario del ridetto atto e che in tale veste era stato evocato anch'egli in giudizio (arg. da Cassazione
s.u. 12 marzo 2021, n. 7030).
Tanto puntualizzato, ha ripetuto che, non essendo debitrice alla Controparte_5 stessa stregua del non avrebbe potuto essere evocata in giudizio per la pronuncia CP_4 di inefficacia della donazione del 21 aprile 2020 ed ha riproposto la eccezione della mancanza di autorizzazione del giudice delegato ad agire nei suoi confronti.
Ebbene, su entrambe le questioni il primo giudice non si è pronunciato. Non trattandosi di questioni equiordinate ma presupposte rispetto al merito, la decisione del merito ha comportato una valutazione delle stesse non ostativa alla prosecuzione del giudizio e dunque una valutazione di difetto di fondamento. Sarebbe stato, dunque, necessario formulare appello incidentale condizionato per rimettere in discussione entrambe le questioni avendo il primo giudice adottato, si ripete, una decisione di merito che presuppone la evocabilità in giudizio della nonché la sussistenza CP_5 dell'autorizzazione del giudice delegato (Cass. s.u. 29 agosto 2025, n. 24172). Né vale a modificare l'ordine logico delle questioni l'inciso del giudicante (“a prescindere dalle contestazioni sollevate dal suo difensore circa la assoluta inesistenza dell'autorizzazione del G.D. ad agire nei suoi confronti”) inserita nella statuizione di rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti (arg. da Cass, 13 settembre 2022, n.
26850, Cass. ord. 15 luglio 2021, n. 20315).
Ad ogni buon conto, ove dovesse ritenersi che trattasi di questioni la cui omessa rilevazione si risolverebbe nella inutilità della sentenza oppure ove dovesse ritenersi che il primo giudice si sia determinato a decidere la causa nel merito in base alla ragione più liquida, ciò che impedirebbe di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (si veda Cass. n. 24172/2025 cit.), si osserva che la prima questione è infondata poiché, pur essendo univocamente esclusa dalla giurisprudenza di pag. 17/21 legittimità la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i coniugi (sul punto si richiama Cass. n. 1 luglio 2021, n. 18707), non è dubitabile l'opportunità della partecipazione al giudizio del coniuge, pur estraneo al rapporto fonte del credito, che abbia partecipato all'atto revocando concernente un bene ricadente in regime di comunione legale, in ragione dell'interesse del creditore in revocatoria a dotarsi di titolo opponibile al coniuge del suo debitore, tanto più alla luce della evidenziata portata della dichiarazione di inefficacia (per l'intero e non per quota).
Con riguardo all'autorizzazione del giudice delegato si segnala in generale che, per consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita ex artt. 25 e 31 l. fall. dal giudice delegato al curatore, copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo principale del giudizio, a cui l'autorizzazione si riferisce: il tutto a condizione che l'atto autorizzatorio abbia forma scritta e che gli eventuali dubbi sulla rilevanza giuridica degli atti siano superati alla stregua del principio di conservazione dell'atto giuridico, sancito dall'art. 159 c.p.c.
(Cass. 1 febbraio 2013, n. 2483, Cass. 2 marzo 2001, n. 3052). A ciò si aggiunga che l'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all'azione da altri esperita è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore sicché l'autorizzazione ad agire o resistere data nel successivo giudizio di impugnazione dà luogo alla sanatoria con effetto ex tunc (si vedano Cass. n. 2483/2013 cit., Cass. 11 settembre 2007, n. 19087). Nel caso di specie, considerato il contenuto dell'istanza del curatore di autorizzazione alla proposizione di appello incidentale ove risultano indicate tutte le parti del processo, il dispositivo della sentenza da impugnare e le ragioni dell'impugnazione incidentale, è evidente che il giudice delegato, nel rilasciare l'autorizzazione all'impugnazione, ebbe ben presenti il ruolo di CP_5 ed il suo coinvolgimento nella domanda formulata così da sanare l'eventuale
[...] difetto originario. Anche la seconda questione riproposta dalla è, dunque, CP_5 infondata.
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Conclusivamente l'appello principale deve essere rigettato mentre va accolto l'appello incidentale proposto dai e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza CP_1
pag. 18/21 impugnata, va dichiarato inefficace nella sua interezza l'atto di donazione a rogito del notaio rep. 2623-racc. 1770 del 21 aprile 2020 (trascr. il 24 aprile Persona_1
2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto - Ufficio Provinciale di Taranto R.g. n.
8098, R.p. 5654).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado, va registrata la soccombenza del della e dei contumaci nei confronti dei CP_4 CP_5 CP_1
Tuttavia, si ritiene che la peculiarità della questione che ha determinato l'accoglimento dell'appello incidentale, oggetto di pronuncia in termini della S.C. coeva alla sentenza qui impugnata e la esposizione da parte dei solo nel presente grado delle CP_1 questioni che hanno condotto alla riforma della sentenza impugnata costituiscono giusti motivi per la compensazione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi, mentre va posta a carico delle predette parti soccombenti la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei parametri stabiliti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile–complessità media considerato che l'ammontare del credito vantato non risulta ancora accertato in via definitiva e tenuto conto delle attività svolte.
Quanto all'interveniente, ferma la compensazione delle spese di lite nel primo grado non investita da censure, si osserva che, mentre la sua partecipazione al giudizio di prime cure fu nella sostanza una libera scelta, la costituzione nel presente grado va giudicata giustificata per contrastare il motivo di impugnazione con cui il ha CP_4 invocato, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di inammissibilità del suo intervento con ricadute sul piano degli oneri processuali e del mantenimento del beneficio del gratuito patrocinio. Ne consegue che, stante la soccombenza del ne CP_4 va disposta la condanna alla rifusione in favore della controparte, da versarsi all'erario stante l'ammissione del US al patrocinio a spese dello stato, in applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile tenuto conto dell'assenza di complessità della questione da cui è dipeso il rigetto del motivo di appello e la limitata portata dell'attività difensiva svolta, in concreto funzionale al profilo dell'ammissibilità dell'intervento del predetto.
pag. 19/21 Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto dai Fallimenti indicati in epigrafe avverso l'ordinanza del 7 luglio 2023 pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n. 7391/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara inefficace nella sua interezza l'atto di donazione del 21 aprile 2020
l'atto di donazione a rogito del notaio rep. 2623-racc. 1770 del Persona_1
21.04.2020 (trascritto il 24 aprile 2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto,
Ufficio Provinciale di Taranto, R.g. n. 8098, R.p. 5654);
3) dichiara la statuizione di cui al capo 2) titolo idoneo ad ottenere l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, co. 1, c.c.;
4) dichiara compensata per la metà le spese di lite di entrambi i gradi tra Parte_1
e da una parte, ed i Fallimenti
[...] Controparte_5 CP_3 CP_4 indicati in epigrafe, dall'altra, e condanna Parte_1 Controparte_5
in solido tra loro, alla rifusione in favore dei ridetti CP_3 CP_4
Fallimenti della residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero quanto al primo grado in euro 574,00 per anticipazioni ed in euro 10.860,00 per compensi professionali, spese generali nella percentuale del 15%, i.v..a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 8.470,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) condanna alla rifusione in favore di AN AF US delle Parte_1 spese di lite del presente grado da versarsi all'erario, liquidate nella misura di euro
3.473,00, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed altri accessori se dovuti;
pag. 20/21 6) dichiara, infine, la sussistenza, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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