TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16136/2024 promossa da:
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_3
[rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._3 [...]
e nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1 Controparte_1
] C.F._4
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_4
, [rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._5 [...]
e nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1 Controparte_1
], C.F._4
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_5
, C.F._6
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_6
, C.F._7
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_7
, [rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._8 Pt_1
1 e e nato in Parte_1 Parte_6 Controparte_2
Argentina in data 30.01.1981, C.F. ] C.F._9
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_8
, [rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._10 [...]
e e nato in Parte_1 Parte_6 Controparte_2
Argentina in data 30.01.1981, C.F. ] C.F._9
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_9
C.F._11
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_10
, C.F._12
nato in [...] in data [...], C.F. Pt_11 Parte_10
, C.F._13
nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_12 C.F._14
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_13
, C.F._15
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. DROMI EDUARDO DANIEL, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del pro tempore Controparte_3 CP_4
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_14
come in atti meglio generalizzati, Parte_12 Parte_13
2 sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare al
, in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_3
Civile del Comune competente, nella specie il Comune di Ponzone -frazione di AN-
(AL), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
ordinare alle
Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 3 aprile 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è
3 possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_15
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Pt_16
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). È infatti noto che le amministrazioni consolari non riconoscono la cittadinanza italiana in via amministrativa se non ai figli di donna italiana nati a partire dall'1.1.1948 ed ai loro discendenti. Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale –
l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
4 2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (frazione del comune di Ponzone, ora provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
5 3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948
6 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti. Occorre aggiungere che – pur essendo l'avo italiano nato prima dell'Unificazione del Regno di Italia – egli, al momento dell'unificazione, era ancora in vita (essendosi coniugato in epoca successivacosì avendo acquisito la cittadinanza italiana (potendo, conseguentemente, trasmetterla). Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana dell'avo emigrato veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia al momento dell'Unità nazionale era ancora in vita (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
7
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-24, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati (o comunque legittimamente utilizzabili ex lege n. 533/1988) e tradotti .
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
L'avo italiano emigrato è da identificarsi in , cittadino italiano, nato nel Persona_1
comune di Ponzone -frazione di AN- (AL), in data 12.03.1834 [atto di nascita;
All.1].
Pur emigrato in Argentina, il Sig. (alias e/o e/o Persona_1 Persona_2 Per_3
) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella del Paese Per_1
sudamericano. Infatti, il suo nominativo (con relativi alias) non risulta registrato presso l'Ufficio
Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come risulta dall'allegato certificato del 11.09.2023, rilasciato dalla competente Autorità argentina (certificato negativo di naturalizzazione, All.3).
In data 06.09.1862, il Sig. [certificato di matrimonio Parte_17
, All.2]. Dal matrimonio tra i e nasceva, in data 27.04.1891, Persona_1 Parte_17
[atto di nascita, All.4]. Controparte_5
ha sposato, in data 19.12.1918, , Controparte_5 Controparte_6
[atto di matrimonio, All.5]. Da tale unione, nasceva, in data 20.11.1919, Persona_4
[atto di nascita, All.6].
[...]
8 in data 02.12.1942, ha sposato [atto di Persona_4 Parte_18
matrimonio , All.7]. Da tale unione nasceva, in data 20.09.1944, Persona_5
[atto di nascita, All.8]. ha sposato, in data 21.01.1972 [atto di Persona_5 Controparte_7
matrimoni, All.9] e, dalla loro unione nascevano, tutti in Argentina, quattro figli, tutti odierni ricorrenti.
La primogenita della coppia è l'odierna Persona_6
ricorrente nata in data [...], a [...] [atto di Parte_9
nascita All. 10]
ha poi contratto matrimonio con [v. all.14] e Parte_9 Persona_7
ha generato tre figli, odierni ricorrenti:
− in data 20.01.1999, come da atto di nascita (All.15) Parte_10
− in data 27.08.2001, come da atto di nascita (All.16) Parte_14
− in data 19.10.2004, come da relativo atto di nascita Parte_12
(All.17).
Il secondogenito della coppia è l'odierno Persona_6
ricorrente, nato in data [...], a [...] [cfr. atto di Parte_1
nascita,All. 11].
ha poi contratto matrimonio con la Sig.ra Parte_1 Controparte_1
[documento 18], e ha generato quattro figli, odierni ricorrenti:
[...]
- in data 15.03.2004, , come da relativo atto di Parte_5 nascita (All.19);
- in data 27.07.2005 , come da relativo atto di Parte_2 nascita (All.20);
- in data 05.10.2009, , come da relativo atto di Parte_3 nascita(All.21)
- in data 26.09.2011, , come da relativo atto Parte_4 di nascita (All.22).
9 Il terzogenito della coppia è l'odierno Persona_6
ricorrente nato in data [...], a [...] [v. atto di nascita, Parte_13
All. 12]
La quartogenita della coppia è l'odierna Persona_6
ricorrente, nata in data [...], a [...] [v. atto di Parte_6
nascita All. 13].
ha poi sposato generando due figli Parte_6 Controparte_2
gemelli, odierni ricorrenti:
- in data 21 giugno 2015 a Buenos Aires Ana Catalina Parte_7
[allegato 23];
- in data 21 giugno 2015 a Buenos Aires Ivan CP_2 Parte_7
[allegato 24]
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
− nato in [...] in data [...] Parte_1
− nata in [...] in data [...] Parte_2
− nata in [...] in data [...], Parte_3
10 − nata in [...] in data [...] Parte_4 Parte_2
− nato in [...] in data [...] Pt_5 Parte_5
− nata in [...] in data [...] Parte_6
− nata in [...] in data [...] Parte_7
− nato in [...] in data [...] Parte_8
− nata in [...] in data [...] Parte_9
− nato in [...] in data [...] Parte_10
− nato in [...] in data [...] Parte_14
− nata in [...] in data [...] Parte_12
− nato in [...] in data [...] Parte_13
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/04/2025
Il Giudice
Andrea Natale
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16136/2024 promossa da:
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_3
[rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._3 [...]
e nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1 Controparte_1
] C.F._4
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_4
, [rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._5 [...]
e nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1 Controparte_1
], C.F._4
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_5
, C.F._6
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_6
, C.F._7
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_7
, [rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._8 Pt_1
1 e e nato in Parte_1 Parte_6 Controparte_2
Argentina in data 30.01.1981, C.F. ] C.F._9
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_8
, [rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._10 [...]
e e nato in Parte_1 Parte_6 Controparte_2
Argentina in data 30.01.1981, C.F. ] C.F._9
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_9
C.F._11
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_10
, C.F._12
nato in [...] in data [...], C.F. Pt_11 Parte_10
, C.F._13
nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_12 C.F._14
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_13
, C.F._15
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. DROMI EDUARDO DANIEL, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del pro tempore Controparte_3 CP_4
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_14
come in atti meglio generalizzati, Parte_12 Parte_13
2 sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare al
, in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_3
Civile del Comune competente, nella specie il Comune di Ponzone -frazione di AN-
(AL), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
ordinare alle
Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 3 aprile 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è
3 possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_15
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Pt_16
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). È infatti noto che le amministrazioni consolari non riconoscono la cittadinanza italiana in via amministrativa se non ai figli di donna italiana nati a partire dall'1.1.1948 ed ai loro discendenti. Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale –
l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
4 2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (frazione del comune di Ponzone, ora provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
5 3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948
6 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti. Occorre aggiungere che – pur essendo l'avo italiano nato prima dell'Unificazione del Regno di Italia – egli, al momento dell'unificazione, era ancora in vita (essendosi coniugato in epoca successivacosì avendo acquisito la cittadinanza italiana (potendo, conseguentemente, trasmetterla). Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana dell'avo emigrato veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia al momento dell'Unità nazionale era ancora in vita (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
7
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-24, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati (o comunque legittimamente utilizzabili ex lege n. 533/1988) e tradotti .
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
L'avo italiano emigrato è da identificarsi in , cittadino italiano, nato nel Persona_1
comune di Ponzone -frazione di AN- (AL), in data 12.03.1834 [atto di nascita;
All.1].
Pur emigrato in Argentina, il Sig. (alias e/o e/o Persona_1 Persona_2 Per_3
) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella del Paese Per_1
sudamericano. Infatti, il suo nominativo (con relativi alias) non risulta registrato presso l'Ufficio
Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come risulta dall'allegato certificato del 11.09.2023, rilasciato dalla competente Autorità argentina (certificato negativo di naturalizzazione, All.3).
In data 06.09.1862, il Sig. [certificato di matrimonio Parte_17
, All.2]. Dal matrimonio tra i e nasceva, in data 27.04.1891, Persona_1 Parte_17
[atto di nascita, All.4]. Controparte_5
ha sposato, in data 19.12.1918, , Controparte_5 Controparte_6
[atto di matrimonio, All.5]. Da tale unione, nasceva, in data 20.11.1919, Persona_4
[atto di nascita, All.6].
[...]
8 in data 02.12.1942, ha sposato [atto di Persona_4 Parte_18
matrimonio , All.7]. Da tale unione nasceva, in data 20.09.1944, Persona_5
[atto di nascita, All.8]. ha sposato, in data 21.01.1972 [atto di Persona_5 Controparte_7
matrimoni, All.9] e, dalla loro unione nascevano, tutti in Argentina, quattro figli, tutti odierni ricorrenti.
La primogenita della coppia è l'odierna Persona_6
ricorrente nata in data [...], a [...] [atto di Parte_9
nascita All. 10]
ha poi contratto matrimonio con [v. all.14] e Parte_9 Persona_7
ha generato tre figli, odierni ricorrenti:
− in data 20.01.1999, come da atto di nascita (All.15) Parte_10
− in data 27.08.2001, come da atto di nascita (All.16) Parte_14
− in data 19.10.2004, come da relativo atto di nascita Parte_12
(All.17).
Il secondogenito della coppia è l'odierno Persona_6
ricorrente, nato in data [...], a [...] [cfr. atto di Parte_1
nascita,All. 11].
ha poi contratto matrimonio con la Sig.ra Parte_1 Controparte_1
[documento 18], e ha generato quattro figli, odierni ricorrenti:
[...]
- in data 15.03.2004, , come da relativo atto di Parte_5 nascita (All.19);
- in data 27.07.2005 , come da relativo atto di Parte_2 nascita (All.20);
- in data 05.10.2009, , come da relativo atto di Parte_3 nascita(All.21)
- in data 26.09.2011, , come da relativo atto Parte_4 di nascita (All.22).
9 Il terzogenito della coppia è l'odierno Persona_6
ricorrente nato in data [...], a [...] [v. atto di nascita, Parte_13
All. 12]
La quartogenita della coppia è l'odierna Persona_6
ricorrente, nata in data [...], a [...] [v. atto di Parte_6
nascita All. 13].
ha poi sposato generando due figli Parte_6 Controparte_2
gemelli, odierni ricorrenti:
- in data 21 giugno 2015 a Buenos Aires Ana Catalina Parte_7
[allegato 23];
- in data 21 giugno 2015 a Buenos Aires Ivan CP_2 Parte_7
[allegato 24]
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
− nato in [...] in data [...] Parte_1
− nata in [...] in data [...] Parte_2
− nata in [...] in data [...], Parte_3
10 − nata in [...] in data [...] Parte_4 Parte_2
− nato in [...] in data [...] Pt_5 Parte_5
− nata in [...] in data [...] Parte_6
− nata in [...] in data [...] Parte_7
− nato in [...] in data [...] Parte_8
− nata in [...] in data [...] Parte_9
− nato in [...] in data [...] Parte_10
− nato in [...] in data [...] Parte_14
− nata in [...] in data [...] Parte_12
− nato in [...] in data [...] Parte_13
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/04/2025
Il Giudice
Andrea Natale
11