Decreto cautelare 7 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00551/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 141 del 2025, proposto da BA GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet Kaur, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Prefetto pro tempore di CI,
il Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CI, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento 20/01/2025, codice pratica: P-BS/L/Q/2023/112173, notificato in pari data, con cui la Prefettura di CI ha revocato il nulla osta rilasciato al ricorrente per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di CI e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
che l’ordinanza cautelare della Sezione 13 marzo 2025, n. 87, aveva così disposto: “Ritenuto e considerato: che lo Sportello Unico Immigrazione ha revocato il nulla osta alla conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato precedentemente rilasciato al ricorrente BA GH (nato il [...]) in quanto egli non risultava in possesso di un permesso di soggiorno per motivo stagionale in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza di conversione, avvenuta il 4 dicembre 2023; che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha ottenuto dalla Questura di CI solo in data 29 gennaio 2025 tale permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, ma con scadenza 2 novembre 2023, ovvero meno di sessanta giorni prima della data in cui ha presentato la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione; che tale circostanza non poteva essere adeguatamente considerata dallo S.U.I. all’atto dell’emissione del provvedimento di revoca, e va pertanto ordinato di riesaminare la posizione del ricorrente tenendone conto, pervenendo ad una nuova motivata determinazione; che la nuova decisione andrà assunta entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando la relativa documentazione nello stesso termine presso la Segreteria della Sezione; che la nuova udienza camerale in prosecuzione è fissata per il giorno 11 giugno 2025;”
che l’Amministrazione resistente ha positivamente riesaminato la posizione dello straniero e lo ha convocato per la stipula del contratto di soggiorno e rilascio del Mod. 209 per richiesta di permesso di soggiorno per il giorno 16.06.2025
che, da ultimo, lo stesso difensore di parte ricorrente ha confermato “la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso essendo venuta meno la materia del contendere a seguito di adempimento della Prefettura”;
che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
che le spese di giudizio possono essere compensate in relazione alle circostanze di fatto sopra evidenziate, con esclusione del contributo unificato, il cui importo va posto a carico dell’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese di giudizio tra le parti, con esclusione del contributo unificato, il cui importo va posto a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio addì 11 giugno 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO