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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Venezia
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 71-1 /2025 r.g.
Letto il ricorso depositato da (C.F. Parte_1 C.F._1
), nata a [...], il [...] e residente a [...]di Selvazzano (PD), via
[...]
Cesare Battisti n. 1 e diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società (C.F. ) con sede in Venezia -Mestre, CP_1 P.IVA_1
via Litomarino n. 12; sentito il relatore ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti e trasmessa dal
Registro delle Imprese, da Agenzia delle Entrate Riscossione e da INPS;
rilevato che la resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica;
ritenuto che
sussista la legittimazione attiva della ricorrente, titolare di credito per un ammontare complessivo di euro 60.069,38 (sentenza Tribunale di Padova 852/2024); ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la società ha la sede legale a Mestre, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
rilevato che la qualifica di impresa minore della società debitrice non risulta smentita dalla documentazione versata in atti;
ritenuto che
ricorra lo stato di insolvenza della società debitrice, tenuto conto del debito esposto da parte ricorrente, cui si aggiunge il debito erariale iscritto a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione per oltre euro 60.000,00 ed il debito previdenziale risultante dall'informativa trasmessa da INPS per euro 12.268,14; rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. CP_1
) con sede in Venezia -Mestre, via Litomarino n. 12; P.IVA_1
nomina Giudice delegato la dott. Sara Pitinari;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott.
[...]
di Mestre;
Per_1
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt.
144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. di Mestre. Per_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Pitinari Silvia Bianchi
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Venezia
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 71-1 /2025 r.g.
Letto il ricorso depositato da (C.F. Parte_1 C.F._1
), nata a [...], il [...] e residente a [...]di Selvazzano (PD), via
[...]
Cesare Battisti n. 1 e diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società (C.F. ) con sede in Venezia -Mestre, CP_1 P.IVA_1
via Litomarino n. 12; sentito il relatore ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti e trasmessa dal
Registro delle Imprese, da Agenzia delle Entrate Riscossione e da INPS;
rilevato che la resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica;
ritenuto che
sussista la legittimazione attiva della ricorrente, titolare di credito per un ammontare complessivo di euro 60.069,38 (sentenza Tribunale di Padova 852/2024); ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la società ha la sede legale a Mestre, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
rilevato che la qualifica di impresa minore della società debitrice non risulta smentita dalla documentazione versata in atti;
ritenuto che
ricorra lo stato di insolvenza della società debitrice, tenuto conto del debito esposto da parte ricorrente, cui si aggiunge il debito erariale iscritto a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione per oltre euro 60.000,00 ed il debito previdenziale risultante dall'informativa trasmessa da INPS per euro 12.268,14; rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. CP_1
) con sede in Venezia -Mestre, via Litomarino n. 12; P.IVA_1
nomina Giudice delegato la dott. Sara Pitinari;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott.
[...]
di Mestre;
Per_1
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt.
144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. di Mestre. Per_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Pitinari Silvia Bianchi