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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2025
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, nella persona dei Magistrati: dott. Daniele Venier Presidente rel. dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 82/2025 promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO VOLTAGGIO del Foro di Roma e dall'avv. MARIA SCARDIA del Foro di
Lecce
RECLAMANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ERIKA BREGGION del Foro di Udine
RECLAMATO
e nei confronti di
AVV. in qualità di curatrice speciale della minore Controparte_2 [...]
in proprio ex art. 86 c.p.c. Per_1
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale avente a oggetto: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. dd.
4.2.2025 del
Tribunale di Trieste nel procedimento R.G. n. 3397/2024
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il giudizio di primo grado
Pagina 1 Il giudizio trae le mosse dal ricorso presentato in data 13.9.2023 innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Trieste dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale, su segnalazione di
. Parte_1
Il P.M. esponeva: che con decreto dd. 11-17.7.2023 in sede di reclamo la Corte di Appello di Trieste aveva, con riferimento alla minore nata il [...] dalla relazione Persona_1
intercorsa tra e sospeso la responsabilità genitoriale Parte_1 Controparte_1
materna e disposto il collocamento della minore presso il padre, al fine di garantirle il diritto alla bigenitorialità; che, come riferito nella segnalazione della madre, la quale aveva inoltre in data 25.7.2023 denunciato il per abusi sulla figlia, non era stato avviato un CP_1
percorso di graduale avvicinamento tra il padre e la figlia;
che, allo stato, nessun collocamento appariva idoneo, così che risultava necessario, almeno fino all'accertamento delle condotte paterne, collocare la minore in un ambiente neutro, considerato che la permanenza della bambina presso il nucleo materno la esponeva alla perdurante estraniazione dal padre.
Ciò esposto, il P.M., chiedeva, ai sensi dell'art. 473-bis.13 c.p.c. e previa nomina di curatore speciale, “a parziale modifica di quanto disposto con il provvedimento n. 322/2023 della
Corte di Appello di Trieste”, di disporre l'affidamento della minore per attività di sostegno e controllo all'ente locale, nonché il suo collocamento presso idonea comunità sul territorio, incaricando il servizio sociale di predisporre un ampio calendario di incontri tra la stessa e i genitori, anche ai fini di idoneo monitoraggio.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale per i Minorenni pronunciava provvedimenti provvisori con i quali disponeva l'affidamento di al Servizio Sociale del Comune di Per_1
Trieste per attività di sostegno e controllo, dando mandato di attuare gradualmente il cambio di collocamento della minore ordinato con il decreto dd. 11-17.7.2023 della Corte
d'Appello. Quindi, dato atto che avverso quest'ultimo provvedimento era stato nelle more proposto ricorso per cassazione, dichiarava, con decreto dd. 17.1.2024 e in accoglimento dell'eccezione proposta dal P.M., la propria incompetenza in favore della Corte d'Appello di Trieste.
A propria volta quest'ultima dichiarava, con ordinanza dd. 25.6.2024, la propria incompetenza, individuando come competente il Tribunale ordinario di Trieste, in quanto il procedimento in questione non aveva carattere attuativo di precedenti provvedimenti, ma
Pagina 2 era volto a stabilire modalità di affidamento della minore diverse rispetto a quelle già disposte e sulla base di fatti in parte nuovi.
Nelle more della prima udienza di comparizione innanzi al Tribunale ordinario, la dott.ssa promuoveva un nuovo ricorso volto a ottenere l'autorizzazione a iscrivere la figlia in Pt_1
una scuola diversa da quella frequentata precedentemente, scelta dal padre. Il relativo procedimento era quindi riunito a quello trasmesso per competenza dalla Corte d'Appello di
Trieste.
Si costituivano tutte le parti private.
La rilevando che nelle more la Corte di Cassazione aveva, con ordinanza dd. Pt_1
9.4.2024, comunicata l'11.7.2024, cassato nei limiti dei due motivi accolti il decreto dd.
11.7.2023 della Corte d'Appello, rinviando a quest'ultima, chiedeva, previa audizione della minore: la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello di rinvio;
il rigetto delle domande del P.M., del e della curatrice speciale;
in via riconvenzionale, di CP_1
dichiarare la decadenza del dalla responsabilità genitoriale o, in subordine, CP_1
dichiararne la sospensione;
in via subordinata, di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della minore in favore della madre, pure collocataria.
Il concludeva per il rigetto delle domande della per l'immediata, ma CP_1 Pt_1
provvisoria, collocazione della minore presso idonea casa-famiglia sul territorio, con adozione delle misure attuative più idonee;
per la continuazione, da parte della figlia, del ciclo scolastico della scuola elementare presso l'istituto Aldo Padoa di Trieste;
per la decadenza dalla responsabilità genitoriale della Pt_1
La curatrice speciale della minore chiedeva, in via indifferibile e urgente, di disporre il collocamento della minore in idonea struttura comunitaria e di rigettare allo Persona_1
stato la richiesta di trasferimento scolastico;
in rito, di rigettare la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. della Nel merito, chiedeva di confermare l'affidamento per sostegno e Pt_1
controllo al servizio sociale competente e la sospensione della responsabilità in capo alla madre e, valutata allo stato l'impossibilità e/o inopportunità di procedere all'inversione del collocamento della minore, previa valutazione di ogni altra risorsa familiare, disporre, in accoglimento della originaria domanda del Pubblico Ministero, il collocamento della minore in idonea struttura comunitaria. Persona_1
Pagina 3 In esito all'udienza di comparizione delle parti fissata al 5.11.2024 e a scioglimento della riserva assunta, il giudice designato pronunciava l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. dd. 4-
5.2.2025.
Il giudice respingeva innanzitutto la richiesta, avanzata dalla di sospensione del Pt_1
giudizio in attesa della definizione di quello riassunto innanzi alla Corte d'Appello a seguito di rinvio dalla Cassazione, escludendo il rapporto di dipendenza previsto dall'art. 295 c.p.c., evidenziando che “nel caso di specie non si ravvisano elementi che facciano ritenere che gli accertamenti da compiere nell'ambito del presente giudizio dipendano in tutto o in parte dalle decisioni assunte in Corte d'appello che dovrà attenersi ai limiti indicati dalla Corte di Cassazione, mentre nel presente giudizio è necessario “andare oltre” e accertare i fatti nuovi e le domande nuove proposte dalla stessa signora (pag. 4). Pt_1
Nel merito, il giudice premetteva che, pur non essendo vincolato, per la diversità dei fatti in contestazione, all'ordinanza dd.
9.4.2024 della Corte di Cassazione, avrebbe tenuto conto, per la loro valenza generale, dei principi in tema di diritto alla bigenitorialità ribaditi da tale pronuncia, con particolare riguardo alle conseguenze derivanti dalla violazione di tale diritto.
Alla luce dei predetti principi – proseguiva l'ordinanza – andava innanzitutto disposta la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, tenuto conto sia delle plurime condotte ostative al rapporto tra padre e figlia oggetto di accertamento nel precedente giudizio “coperto da giudicato” (pag. 6), sia dei comportamenti dalla stessa tenuti successivamente al deposito, nel luglio 2023, del decreto della Corte d'Appello, costituiti dalla moltiplicazione di procedimenti giurisdizionali innanzi a diverse autorità con conseguente coinvolgimento della minore in ripetute consulenze tecniche;
dalla mancata collaborazione, riferita dai Servizi Sociali nelle loro relazioni, nel facilitare l'inversione del collocamento e gli incontri padre-figlia in uno spazio neutro;
dal mancato supporto alla figlia nel superare il timore nell'ingresso a scuola, causa di numerose assenze;
dall'incapacità, se non dal rifiuto, di sostenere nei percorsi psicologici proposti dal Per_1
Servizio Sociale e dai Servizi Specialistici, circostanza di particolare gravità, in quanto idonea a dimostrare il disinteresse della madre ad aiutare la figlia ad affrontare e superare il trauma – derivante dagli asseriti abusi del padre, fatti relativamente ai quali il G.I.P. aveva disposto l'archiviazione su richiesta dello stesso P.M. - che essa stessa ritiene o teme che abbia subito. A tale ultimo riguardo, il giudice designato evidenziava che, considerato Per_1
Pagina 4 che “nella mente e nel vissuto delle minore” gli abusi si erano realizzati, “il comportamento attivo da tenere, quale genitore idoneo, sarebbe quello di consentire alla figlia di avviare un percorso volto – prima ancora del recupero del rapporto con il padre - ad affrontare seriamente un trauma che, non adeguatamente e tempestivamente curato, potrebbe influenzare il resto della vita di in modo grave e definitivo” (pag. 7). Per_1
Il giudice rilevava che non erano emersi motivi, sulla base dei fatti allegati dalla che Pt_1
giustificassero la sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre, cui era attribuito l'affidamento esclusivo della figlia, da esercitarsi nei limiti dei poteri di rappresentanza sostanziale riconosciuti alla curatrice speciale per tutte le questioni che riguardano la scuola e i percorsi di sostegno.
Considerato obiettivo primario l'allontanamento della minore dalla dinamica conflittuale tra i genitori, il Tribunale confermava, in primo luogo, l'affidamento di per sostegno e Per_1
controllo al Servizio Sociale competente, con autorizzazione ad avvalersi della collaborazione dei Servizi Specialistici della neuropsichiatria infantile e del nucleo funzionale territoriale contro il maltrattamento e l'abuso ai minori.
In secondo luogo, individuava nel collocamento della minore in una struttura protetta l'unica misura idonea a “permettere a di interrompere il legame attualmente Per_1
disfunzionale tra lei e il genitore dominante e di uscire dal conflitto nel quale si trova imprigionata da anni, consentendole di godere per la prima volta di uno spazio “neutro e intermedio” tra i due genitori che confliggono” (pag. 8).
Le alternative del collocamento materno e di quello paterno non erano reputate percorribili, la prima in quanto non consentirebbe alla minore di intraprendere i percorsi necessari a evitare o superare il trauma che, verificatosi o no, la stessa racconta di avere subito, la seconda, in quanto verrebbe vissuto come un'ulteriore forma di violenza, acuendo ulteriormente le ragioni del rifiuto nei confronti del padre.
Né appariva rispondente all'interesse della minore il collocamento presso i nonni, poiché quelli materni vivevano nel medesimo stabile della figlia, alla cui vita partecipavano
“pervasivamente” (pag. 9), mentre quelli paterni, e in particolare la nonna, erano visti come eccessivamente legati al padre.
Il giudice precisava che la misura adottata, pur indubbiamente invasiva, era la sola adeguata, posto che il trauma iniziale che la minore potrebbe subire risulterebbe ben inferiore alle gravi conseguenze cui la stessa sarebbe esposta se le fosse impedito di affrontare le vicende
Pagina 5 che riferiva di avere subito, nonché di affrancarsi dal condizionamento materno e di scoprire la figura paterna quale maggiormente idonea ad assicurale una crescita equilibrata.
Disponeva quindi il collocamento di in una struttura da individuare dal Servizio Per_1
Sociale possibilmente entro il territorio regionale, dettando le disposizioni generali per la relativa attuazione, e stabilendo che la comunicazione dell'ordinanza alle parti fosse effettuata solo successivamente a quella ai Servizi Sociali. Regolava inoltre la disciplina del collocamento, la cui durata fissava in quattro mesi, e con riserva di successiva rivalutazione all'esito della relazione di aggiornamento dei Servizi.
Rigettava la richiesta della di cambio della scuola frequentata dalla figlia, non Pt_1
essendo emersi elementi che inducessero a ritenere preferibile l'istituto indicato dalla madre.
Quanto alla prosecuzione del giudizio, per il quale era fissata udienza al 4.6.2025, escludeva la necessità di procedere all'ascolto della minore, già ripetutamente sentita nel corso dei molteplici giudizi tra le parti, e sottoposta, nel procedimento penale conclusosi con l'archiviazione nei confronti del padre, alla valutazione di un'esperta di comprovata professionalità, la quale ne aveva rilevato l'estrema suggestionabilità.
Il reclamo di Parte_1
Avverso l'ordinanza ha interposto reclamo , sulla base di sei motivi. Parte_1
Prima di esporre i motivi, la reclamante ha rilevato che la misura, estrema e dirompente, del collocamento in comunità si pone in contrasto sia con il provvedimento dd. 31.1.2025 – di cui il Tribunale, pur essendo a conoscenza, non aveva tenuto conto - con la quale la Corte
d'Appello, in sede di rinvio dalla cassazione, aveva disposto una c.t.u. per accertare lo stato psicologico della minore, sia con la stessa ordinanza dd.
9.4.2024 della Cassazione, che aveva statuito come competa al giudice del rinvio la scelta dei provvedimenti più adeguati da adottare, all'esito di una esaustiva ponderazione di ogni implicazione eventualmente pregiudizievole per la minore.
Ciò premesso, con il primo motivo la ha dedotto la nullità del provvedimento Pt_1
reclamato per violazione degli articoli 473bis.22 e 473bis.15 c.p.c., nonché degli articoli 24
e 111 Cost.. Sostiene che il giudice abbia emesso, inaudita altera parte, un'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. assumendo un provvedimento provvisoriamente esecutivo, che è invece previsto soltanto dall'art. 473bis. 15 c.p.c., e omettendo di convocare le parti entro il termine perentorio, ormai decorso di 15 giorni.
Pagina 6 Con il secondo motivo, la reclamante ha lamentato che l'ordinanza, con la quale erano stati adottati provvedimenti definiti dallo stesso giudice “indifferibili e urgenti”, non le sia stata comunicata entro i tre giorni successivi previsti dall'art. 176 c.p.c., risultando perciò viziata da nullità. Qualora l'ordinanza fosse stata invece considerata un provvedimento ai sensi dell'art. 473bis.38 c.p.c., sarebbe egualmente nulla, non avendo il giudice convocato le parti dinanzi a sé nei quindici giorni successivi.
Con il terzo motivo, la ha censurato l'ordinanza reclamata per avere omesso di Pt_1
valutare quali effetti traumatici possano derivare alla minore dall'allontanamento dal suo habitat familiare e di effettuare una valutazione comparativa rispetto al beneficio atteso dal collocamento presso il padre e con incontri in spazio neutro con la madre. E tale comparazione – ha proseguito – era già stata effettuata dalla Corte d'Appello in sede di rinvio, disponendo la c.t.u. attualmente in corso.
Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 336
c.p.c., I co. c.p.c., per la mancata applicazione del principio dell'effetto espansivo interno da detta norma regolato.
Si sostiene che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione abbia comportato il venir meno anche di quelle parti del decreto dd. 11-17.7.2023 della Corte
d'Appello riguardanti la limitazione della responsabilità genitoriale materna, dipendenti da quella cassata, avendo la Cassazione stabilito che si debba effettuare un accertamento specialistico del trauma eventualmente subito dalla minore per effetto del brusco cambio di collocamento, proprio al fine di determinare le modalità di affidamento e frequentazione. A tale ultimo riguardo, contesta l'esistenza di comportamenti ostativi della madre, e lamenta che il giudice non abbia accertato le ragioni del rifiuto espresso dalla figlia di incontrare il padre, né di verificare se i fatti riferiti da fossero veri o no, non potendo assumere Per_1
efficacia vincolante l'archiviazione del procedimento penale per abusi ai danni della minore.
In ogni caso – ha aggiunto la reclamante – sussisterebbe la violazione del secondo comma dell'art. 336 c.p.c. in tema di effetto espansivo esterno della decisione della Cassazione.
Con il quinto motivo la ha rilevato la nullità dell'ordinanza, non essendo stato Pt_1 disposto l'ascolto diretto della minore previsto sia dalla norma generale di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., sia da quella dettata – in tema di rifiuto del minore a incontrare il genitore – dall'art. 473bis.6 c.p.c..
Pagina 7 Con il sesto e ultimo motivo, la reclamante ha dedotto la violazione di una serie di disposizioni della Cedu, e segnatamente dell'art. 5, avendo il collocamento in comunità privato della libertà la minore;
dell'art. 6 in tema di diritto a un processo equo e definito entro un termine ragionevole, per avere il giudice emesso il provvedimento dopo tre mesi dall'assunzione in riserva, fissato udienza ben oltre i 90 giorni previsti, e omesso di tenere conto del provvedimento con cui la Corte d'Appello aveva disposto c.t.u.; dell'art. 8, in quanto il diritto del minore a essere cresciuto da entrambi i genitori deve considerarsi recessivo se, come nella specie, esso non sia esercitabile per gravi problemi relazionali con il padre, né sussistendo alcuna condotta ostativa della madre, mai oppostasi agli incontri tra la figlia e il padre.
Ulteriormente, è stata lamentata la violazione dell'art. 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dd. 20.11.1989, ratificata con L. 176/1991.
Quanto, infine, alla richiesta di cambio della scuola, ha osservato che si tratta di decisione subordinata al rientro della minore a casa con la madre. ha quindi richiesto di dichiarare nulla, annullare o revocare l'ordinanza Parte_1
reclamata e, per l'effetto, disporre, anche inaudita altera parte, il rientro di presso di Per_1
sé; ripristinare la propria responsabilità genitoriale, e disporre l'affidamento esclusivo e rafforzato della figlia;
revocare l'affidamento esclusivo della minore al padre e sospenderne la responsabilità genitoriale;
revocare ogni incarico sia al Servizio Sociale, quanto meno nelle more dell'espletamento della c.t.u. disposta dalla Corte d'Appello nel giudizio di rinvio, sia alla curatrice speciale per il mancato perseguimento dell'interesse della minore.
Le difese del reclamato Controparte_1
Il sig. ha innanzitutto rimarcato l'autonomia del presente procedimento rispetto a CP_1
quello attualmente pendente in sede di rinvio innanzi alla stessa Corte d'Appello, attesa la diversità dei fatti rispettivamente allegati.
Ha, in secondo luogo, contestato la fondatezza dei motivi di reclamo di carattere processuale, avendo il giudice di primo grado correttamente applicato il rito unico introdotto dalla c.d. riforma Cartabia. In particolare, i provvedimenti temporanei e urgenti sarebbero stati emessi non inaudita altera parte, come erroneamente sostenuto dalla reclamante, ma con ordinanza e solo dopo l'instaurazione del contraddittorio con tutte le parti interessate ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.; la mancata comunicazione entro tre giorni della stessa ordinanza non costituirebbe causa di nullità, essendo detto termine meramente ordinatorio;
Pagina 8 non sussisterebbe violazione dell'art. 336 c.p.c., essendo l'effetto espansivo interno precluso sia dalla non dipendenza del presente procedimento da quello pendente in sede di rinvio davanti alla Corte d'Appello, sia dall'estraneità alla cassazione dei capi – riguardanti la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e l'adeguatezza genitoriale del padre – autonomi e indipendenti rispetto a quelli cassati e sui quali si era formato il giudicato;
infine, corretta è da ritenere la decisione del giudice designato di non procedere all'ascolto di essendo la stessa stata già ripetutamente sentita nel corso dei plurimi e Per_1
precedenti giudizi, ed essendo stata considerata inidonea a rendere testimonianza in sede di perizia nel procedimento penale.
Il ha, in terzo luogo, rilevato come il collocamento in struttura della minore si sia CP_1
reso necessario al fine di interrompere il legame disfunzionale con la madre, posto che le precedenti misure dell'ammonimento e della sospensione della responsabilità genitoriale si erano rivelate insufficienti e inadeguate a contenere i malevoli e ostativi comportamenti della madre, i quali erano stati accertati dalle c.t.u. e dalle relazioni dei Servizi Sociali nell'ambito dei procedimenti civili che avevano coinvolto e risultavano del tutto Per_1
ingiustificati, posto che mai erano emersi indicatori di sofferenza della bambina conseguenti a traumi asseritamente subiti dal padre, essendosi piuttosto evidenziati pesanti condizionamenti cui la stessa è sottoposta a opera della madre.
Il ha quindi concluso per il rigetto del reclamo. CP_1
Le difese della curatrice speciale
Anche l'avv. ha insistito per la conferma dell'ordinanza reclamata, rilevando CP_2
l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione.
Quanto al primo, ha osservato che il provvedimento reclamato non è stato reso inaudita altera parte; quanto al secondo, ha evidenziato la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 176 c.p.c.; quanto al terzo, ha condiviso la motivazione posta a fondamento dal giudice di primo grado della decisione relativa al collocamento della minore in struttura;
ha eccepito la nullità del quarto motivo, in quanto meramente reiterativo di argomentazioni già dedotte e non realmente individuante un vizio della pronuncia;
ha censurato, in relazione al quinto, la pervicacia della madre nel voler sottoporre la figlia a continue audizioni, il cui unico effetto sarebbe quello di produrre una vittimizzazione secondaria;
quanto al sesto, ha escluso le allegate violazioni degli articoli 5, 6 e 8 della posto che la minore, Pt_2
Pagina 9 attraverso il provvedimento reclamato, viene tutelata dalla malevole condotta e dalle omissioni di cura della madre.
Il procedimento di secondo grado
Sentite le parti all'udienza collegiale del 25.3.2025, la causa è stata infine riservata in decisione.
Successivamente, con nota depositata il 27.3.2025 la reclamante ha evidenziato di avere rinvenuto all'interno del fascicolo telematico nel giudizio di primo grado un'annotazione di cancelleria registrata il 26.3.2025 con la dizione “Relazione del Servizio Sociale”, contenente la lettera di accompagnamento della relazione, datata 24.3.2025, nonché una relazione del Servizio Sociale di pari data, con allegata “lettera diretta a un'amichetta da consegnare alla mamma”, che sarebbe stata scritta dalla minore il giorno del Per_1 collocamento in struttura, e con un rinvio a un'ulteriore relazione della Comunità “Il
Tango”, che non risulta però allegata.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente osservato che non può tenersi conto della documentazione da ultimo menzionata, trasmessa in data 26.3.2025 al Tribunale di Trieste quale giudice di primo grado dal , essendo la stessa stata acquisita agli Controparte_3
atti successivamente alla data in cui, all'esito dell'udienza di discussione del 25.3.2025, il procedimento è stato riservato in decisione e quindi al di fuori del contraddittorio tra le parti.
2. Ciò premesso, il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Esigenze di chiarezza nell'esposizione inducono a esaminare i motivi non nell'ordine della numerazione contenuta nel reclamo, ma in base al relativo contenuto, distinguendosi i motivi con i quali sono state dedotte violazioni di norme processuali (motivi nn. 1, 2, 4 e 5) da quelli con i quali è stata contestata la sussistenza dei presupposti del collocamento in struttura di (motivi numeri 3 e 6). Per_1
Quanto al primo gruppo, si evidenzia che nessuna delle censure coglie nel segno.
3. Con il motivo numero 1 la reclamante lamenta che il giudice, adottato il provvedimento urgente qui impugnato, abbia omesso di fissare udienza di comparizione delle parti entro il termine perentorio di quindi giorni previsto dall'art. 473bis.15 c.p.c..
La doglianza muove dal presupposto, errato, che il giudice abbia provveduto inaudita altera parte.
Pagina 10 Al contrario, il provvedimento (non casualmente pronunciato nelle forme dell'ordinanza, anziché del decreto) è stato emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti del 5.11.2024, fissata con il decreto ex art. 473bis.14 c.p.c. reso in data 17.7.2024 dal giudice designato, su delega del Presidente del Tribunale, decreto con il quale furono, tra l'altro, assegnati termini alla ricorrente per la notifica del ricorso al convenuto, e a quest'ultimo per la costituzione in giudizio.
Si tratta quindi dell'ordinanza prevista dall'art. 473bis.22 c.p.c., con la quale il giudice, dopo avere instaurato il contraddittorio e sentito le parti, emette – nei limiti delle domande -
i provvedimenti temporanei e urgenti, e che non va seguita dalla fissazione, entro i successivi quindici giorni, di udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti stessi, la quale è invece prevista, e si giustifica, nella ben diversa ipotesi di adozione - < caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti>> - dei provvedimenti indifferibili e urgenti inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., nella specie non emessi, avendo il giudice ritenuto di previamente fissare, con il citato decreto dd. 17.7.2024, udienza di comparizione delle parti.
4. E' pure infondato il motivo numero 2.
La reclamante lamenta che il giudice abbia disposto la comunicazione ritardata1, oltre i tre giorni previsti dall'art. 176 c.p.c., dell'ordinanza, avvalendosi di un potere che sarebbe, secondo la previsto nelle diverse ipotesi di cui agli artt. 473bis.15 e 473bis.38 c.p.c.. Pt_1
Alla comunicazione alle parti del provvedimento oltre il termine previsto dall'art. 176, co. 2
c.p.c. non consegue alcuna sanzione, invero non prevista, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio, la cui violazione, in ogni caso, non può ridondare in nullità del provvedimento tardivamente comunicato.
5. Con il quarto motivo la reclamante rileva che il giudice non abbia applicato l'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, co. 1 c.p.c..
Pagina 11 In particolare, si sostiene che l'annullamento con rinvio del decreto dd. 11-17.7.2023 della
Corte d'Appello di Trieste, disposto dalla Cassazione con ordinanza dd.
9.4.2024 in base al rilievo che il cambio di collocamento della minore, da quello materno in atto a quello paterno stabilito del predetto decreto, debba essere preceduto da un doveroso accertamento, eventualmente anche specialistico, del trauma derivante alla minore, avrebbe comportato anche l'annullamento della parte del medesimo decreto riguardante la limitazione della responsabilità genitoriale materna.
Il primo comma dell'art. 336 c.p.c. (< sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata>>), attenendo al c.d. effetto espansivo interno, può essere invocato, ove – s'intende – ne sussistano i presupposti, solo in relazione ai capi dello specifico provvedimento che è stato oggetto di riforma o cassazione: nella specie, quindi, in relazione ai capi del decreto dd. 11-17.7.2023, il secondo e il terzo del quale annullati dalla Corte di Cassazione, ma non certo con riferimento al provvedimento, distinto e autonomo e reso nell'ambito di un diverso e successivo procedimento, qui reclamato.
Né sussiste violazione, pure allegata dalla del secondo comma dell'art. 336, co. 2 Pt_1
c.p.c..
Anche a ritenere (con Cass., sent. n. 678/1975) che l'effetto espansivo esterno, ivi previsto, non sia limitato agli atti e ai provvedimenti adottati nello stesso processo in cui è stata emanata la sentenza riformata o cassata (come nell'ipotesi di cassazione della sentenza non definitiva che abbia pronunciato positivamente sull'an debeatur, la quale comporta la caducazione della sentenza definitiva sul quantum), ma sia invocabile anche ai provvedimenti e agli atti resi in un diverso procedimento, resta ferma la necessità che sussista un rapporto di dipendenza (< provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata>>) tra questi ultimi e il provvedimento riformato o cassato.
Nella specie, un tale rapporto va escluso, posto che il presente procedimento riguarda fatti diversi, in quanto cronologicamente successivi, rispetto a quelli che costituiscono oggetto del giudizio attualmente pendente innanzi a questa Corte in sede di rinvio dalla Cassazione, con la conseguenza che l'annullamento, nei limiti dei motivi accolti, del decreto dd. 11-
17.7.2023 disposto dalla stessa Cassazione non esplica effetti sull'ordinanza qui reclamata.
Pagina 12 6. E' infondato anche il quinto motivo di reclamo, con il quale è stato lamentato l'omesso ascolto della minore.
L'art. 473bis.4, co. 1 c.p.c. prevede l'obbligo, da parte del giudice, di ascolto del minore quando quest'ultimo ha compiuto i dodici anni, e anche se ha un'età inferiore, ma solo, in quest'ultimo caso, se abbia capacità di discernimento. Il secondo comma consente al giudice di non procedere, con provvedimento motivato, ad ascolto, <
l'interesse del minore o manifestamento superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato>>.
Ciò premesso, la prima ipotesi è esclusa, avendo solo 7 anni. Per_1
Quanto alla seconda, il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di non sentire la minore, rilevando sia i plurimi ascolti cui la stessa era stata sottoposta nei precedenti giudizi che l'hanno interessata, e dando quindi conto della superfluità di un ulteriore ascolto, sia gli esiti della valutazione - effettuata nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti del per presunti abusi ai danni della CP_1
figlia, e conclusosi con il provvedimento di archiviazione del G.I.P. dd. 15.3.2024 - circa la capacità della minore di “percepire e rappresentarsi correttamente la realtà e di adeguatamente riferirla”.
In quella sede la consulente officiata, dott.ssa , ha accertato l'estrema Persona_2
suggestionabilità di e la sua vulnerabilità - con particolare riguardo al contesto in cui la Per_1
stessa era inserita - alle domande dell'adulto, con una tendenza alla compiacenza e all'acquiescenza, con conseguente impossibilità di verificare con sicurezza se la minore sia in grado di riconoscere la fonte dell'informazione.
Tali elementi, in quanto incidenti sulla capacità della minore di esprimere in modo libero e non condizionato il proprio avviso in ordine alle questioni, dibattute in giudizio, che la riguardano, inducono a disattendere la censura della reclamante, anche in relazione alla richiesta di ascolto formulata ai sensi dell'art. 473bis.6 c.p.c., essendo la suggestionabilità accertata dalla dott.ssa di particolare rilevanza proprio con riferimento al rifiuto Per_2
della bambina verso il padre.
6.1 La violazione – insussistente per le ragioni sopra indicate - dell'obbligo di ascolto della minore è stata allegata dalla reclamante anche a fondamento della domanda di revoca dell'avv. dall'incarico di curatore speciale, domanda che va pertanto respinta. CP_2
Pagina 13 7. Gli ultimi due motivi (numero 3 e numero 6) possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi ai presupposti, che si contestano sussistere, del collocamento in struttura di Per_1
Con tali motivi vengono lamentate l'omessa valutazione degli effetti traumatici che deriverebbero alla minore dal collocamento in struttura rispetto al beneficio atteso dalla misura, e la violazione degli articoli 5, 6 e 8 CEDU in tema di diritto alla libertà personale, diritto a un processo equo e celebrato in tempi ragionevoli e diritto alla vita privata familiare.
7.1 La dott.ssa sostiene, in primo luogo, che il giudice di primo grado non abbia Pt_1
tenuto conto dei principi dettati dalla giurisprudenza, e ribaditi dall'ordinanza dd.
9.4.2024 della Cassazione che, in accoglimento – tra l'altro – del terzo motivo del ricorso, ha annullato il decreto dd. 11-17.7.2023 di questa Corte nella parte in cui aveva stabilito il collocamento della figlia presso il padre, evidenziando che l'adozione di tale misura “forte” non potesse prescindere dalla “preventiva e necessaria valutazione comparativa degli effetti di un cambiamento tanto drastico e tanto osteggiato dalla bambina, per ciò stesso coercitivo” (pag. 13 dell'ordinanza).
Si osserva innanzitutto che la valutazione degli effetti traumatici derivanti dall'allontanamento dalla casa materna è stata effettuata dal giudice di primo grado, il quale, dopo avere premesso di essere “consapevole dell'invasività di tale misura e del fatto che essa possa risultare inizialmente traumatica per la minore”, ha ritenuto che, “stante la situazione attuale, detto trauma sia imparagonabile alle conseguenze che potrebbero derivare a , nel breve ma soprattutto nel lungo periodo, se ella rimanesse nella Per_1
impossibilità di affrontare le vicende che racconta di aver subito, di aprirsi ad un punto di vista differente rispetto a quello in cui ha sempre vissuto e, infine, a scoprire anche la figura paterna, che – in assenza di accertate inidoneità – le potrebbe garantire una crescita maggiormente equilibrata” (pag. 9).
Un tale giudizio appare adeguatamente motivato attraverso la menzione delle plurime condotte disfunzionali materne, poste in essere in data successiva al decreto di questa Corte dd. 11.7.2023, e quindi oggetto del presente giudizio, le quali sono state rilevate nelle relazioni periodiche dei Servizi Sociali.
In particolare tali condotte si sono manifestate nel non prestare collaborazione alla fase propedeutica alle visite, presenziate, della bambina con il padre, mantenendo un
Pagina 14 atteggiamento polemico e svalutante con gli operatori, sia nell'incontro di ambientamento del 27.11.2023 (“La signora incalza chiedendo ripetutamente quale sia il pensiero pedagogico alla base degli incontri tra abusante e abusato, se derivi dal pensiero di
GA e se le educatrici siano d'accordo con tale linea, esprimendo la sua contrarietà.
Afferma che la coordinatrice del Servizio di Spazio Neutro non sia competente su tali problematiche”; v. relazione allegata alla nota di trasmissione dd.
5.12.2023 di Servizio
“Spazio Neutro”), sia in quello successivo del 6.3.2024 (“le educatrici chiedono conferma alla signora che la bambina possa entrare;
la madre annuisce, poi con tono spazientito aggiunge “altrimenti non l'avrei portata!”; v. aggiornamento sul percorso di incontri dd.
6.3.2024, allegato alla nota dd.
6.4.2024 del Servizio “Spazio Neutro”) e omettendo qualsiasi iniziativa volta a rassicurare la figlia in ordine al timore di incontrare il padre, pur consapevole che, in quella sede, quest'ultimo non sarebbe stato presente, trattandosi di un mero colloquio conoscitivo e preliminare (“dopo dieci minuti di tentativi e rassicurazioni, le educatrici propongono di salutarsi. La bambina appare titubante e non saluta, rimanendo immobile davanti alla porta. Le educatrici chiedono se sia indecisa sul da farsi;
, con Per_1
voce flebile, risponde;
“Non so!”. A quel punto la signora si inginocchia mettendosi Pt_1
a livello della figlia e le dice: “Tutti hanno capito che non vuoi vedere PA. Il messaggio mi sembra chiaro per tutti!”. Aggiunge che nessuno la costringerà a fare qualcosa che non vuole e che sia lei che le educatrici la lasceranno libera di decidere, aggiungendo:
“Nessuno si arrabbia se dici di no!”; v. il citato aggiornamento dd. 6.3.2024).
Ulteriormente vanno menzionate, come risulta dal verbale UVM dd. 11.9.2024, sia le ripetute assenze scolastiche di sia il mancato sostegno ai percorsi psicologici, Per_1
circostanza quest'ultima di significativa gravità, essendo detti percorsi finalizzati a consentire alla bambina di affrontare e superare un trauma che è proprio la madre a ritenere che la figlia abbia subito.
Risulta pertanto coerente, rispetto a tali elementi, la conclusione del giudice di primo grado circa la necessità di allontanare la minore dalla dinamica gravemente conflittuale che oppone i suoi genitori, individuando il collocamento presso una struttura protetta quale soluzione allo stato più adeguata, in quanto idonea a “interrompere il legame attualmente disfunzionale tra lei e il genitore dominante e di uscire dal conflitto nel quale si trova imprigionata da anni, consentendole di godere per la prima volta di uno spazio “neutro e intermedio” tra i due genitori che confliggono”, non sussistendo le condizioni né per il
Pagina 15 collocamento presso la madre (nel cui contesto “la minore non viene accompagnata ad intraprendere quei percorsi necessari ad evitare (o superare) il trauma che – vissuto realmente o meno – racconta di avere subito”; pag. 8 dell'ordinanza), né per quello Per_1
presso il padre, che verrebbe vissuto da come una forma di violenza e punizione, Per_1
ulteriormente aggravando le ragioni del rifiuto opposto verso di lui.
In secondo luogo, va rilevato che a differenza del decreto dd. 11.7.2023 annullato dalla
Cassazione, l'ordinanza reclamata non ha disposto il collocamento presso il padre, ma in una struttura protetta.
Nel caso in esame, tra i possibili effetti traumatici che il cambio di collocamento potrebbe provocare non rientra quindi quello – valorizzato dalla con il terzo motivo del Pt_1
ricorso accolto dalla Corte di Cassazione – connesso al rifiuto della minore di vedere il padre.
Infine, ulteriore circostanza che vale a escludere il preteso carattere vincolante, nel presente giudizio, del bilanciamento indicato dall'ordinanza dd.
9.4.2024 della Cassazione tra la sofferenza derivante alla minore dal cambio di collocamento da un lato e il beneficio atteso da quest'ultimo dall'altro, è costituita dal carattere meramente temporaneo del collocamento in struttura disposto dall'ordinanza impugnata, essendo stata prevista una durata di quattro mesi, rivalutabile all'esito del deposito della relazione del Servizio Sociale, e quindi dell'acquisizione di rilevanti elementi di giudizio in un ambiente neutro, tale da scongiurare quel rischio di alterazione del setting della c.t.u. (disposta nel separato giudizio in sede di rinvio sub n. 168/2024 V.G.2) evocato nel corso della discussione dalla difesa della reclamante.
Diversamente, con il decreto dd. 11-17.7.2023, cassato, il collocamento presso il padre aveva carattere potenzialmente definitivo, circostanza negativamente valorizzata dalla nel ricorso per cassazione (pag. 62, ove venne lamentato che la Corte d'Appello Pt_1 aveva omesso di “affrontare la questione, sollevata nel reclamo, dei prevedibili traumi che lo stesso minore patirebbe per un brusco e definitivo abbandono della madre, fatti che potrebbero ingenerare nella minore esiti dannosi imprevedibili sotto il profilo psico- cognitivo”). 7.2 La rispondenza al primario interesse della minore del collocamento, provvisorio, in una struttura protetta, consente di escludere che la misura adottata possa comportare illegittima privazione della libertà personale e lesione della vita privata e familiare, non configurandosi quindi le lamentate violazioni degli artt. 5 e 8 Cedu, né, con riferimento all'art. 9 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dd. 20.11.1989, ratificata con L.
176/1991, ingiustificata3 separazione della minore dai propri genitori.
Quanto all'art. 6 Cedu, la circostanza che il giudice di primo grado abbia depositato l'ordinanza riservata oltre il termine, ordinatorio, previsto ex lege, non appare idonea, di per sé sola, a determinare lesione del diritto a un equo processo, e segnatamente a un processo la cui durata sia contenuta in un <>.
8. Va pertanto respinto il reclamo proposto da con rigetto delle domande Parte_1 conseguenziali alla chiesta riforma dell'ordinanza.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle controparti della reclamante (oltre al la curatrice speciale, e per essa, stante l'ammissione al CP_1 patrocinio a spese dello Stato, l'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002) come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, tabella 10 (procedimenti cautelari) applicata in via analogica ex art. 3 D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione delle cause di valore indeterminabile a complessità media, a valori inferiori a quelli medi (considerate la durata estremamente contenuta del giudizio e la limitazione della fase decisionale alla discussione orale) relativamente alle fasi, effettivamente svoltesi, di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria, e differenziando l'ammontare dei compensi dovuti a ciascuna delle due parti reclamate alla luce della diversa ampiezza delle rispettive difese.
Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
visto l'art. 473bis.24 c.p.c.
- rigetta il reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste Parte_1
dd.
4.2.2025 che, per l'effetto, conferma;
- condanna la reclamante a rifondere le spese di lite, che liquida in favore del reclamato in Euro 2.600,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura Controparte_1 del 15% dei compensi, CPA e IVA ex lege, e in favore dell'Erario, relativamente alla difesa della curatrice speciale della minore, in Euro 2.300,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, CPA e IVA ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Si comunichi.
Trieste, 25.3.2025
Il Presidente est. dott. Daniele Venier
Pagina 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così motivata: “Si ritiene necessario che il presente provvedimento venga comunicato primariamente al Servizio Sociale e, solo successivamente, alle parti. Sussistono infatti elementi che inducono il Tribunale a ritenere che la sua esecuzione verrebbe ostacolata, primo fra tutti il mancato adempimento a tutti i provvedimenti giurisdizionali precedenti o una loro non corretta interpretazione. Tale misura viene qui assunta al fine di consentire al Servizio Sociale di avviare l'esecuzione secondo modalità che tutelino al massimo la salute psicofisica del minore, aspetto che non sarebbe certamente possibile se vi fosse l'intromissione di una o entrambe le parti” (pag. 10 dell'ordinanza). 2 e tuttora in corso, risultando quindi infondata la richiesta della reclamante, formulata all'udienza del 25.3.2025, di acquisizione di informazioni dalla consulente d'ufficio
Pagina 16 3 La separazione dai genitori è ammessa dallo stesso articolo 9 qualora sia ritenuta < nell'interesse preminente del fanciullo>>
Pagina 17
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, nella persona dei Magistrati: dott. Daniele Venier Presidente rel. dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 82/2025 promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO VOLTAGGIO del Foro di Roma e dall'avv. MARIA SCARDIA del Foro di
Lecce
RECLAMANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ERIKA BREGGION del Foro di Udine
RECLAMATO
e nei confronti di
AVV. in qualità di curatrice speciale della minore Controparte_2 [...]
in proprio ex art. 86 c.p.c. Per_1
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale avente a oggetto: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. dd.
4.2.2025 del
Tribunale di Trieste nel procedimento R.G. n. 3397/2024
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il giudizio di primo grado
Pagina 1 Il giudizio trae le mosse dal ricorso presentato in data 13.9.2023 innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Trieste dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale, su segnalazione di
. Parte_1
Il P.M. esponeva: che con decreto dd. 11-17.7.2023 in sede di reclamo la Corte di Appello di Trieste aveva, con riferimento alla minore nata il [...] dalla relazione Persona_1
intercorsa tra e sospeso la responsabilità genitoriale Parte_1 Controparte_1
materna e disposto il collocamento della minore presso il padre, al fine di garantirle il diritto alla bigenitorialità; che, come riferito nella segnalazione della madre, la quale aveva inoltre in data 25.7.2023 denunciato il per abusi sulla figlia, non era stato avviato un CP_1
percorso di graduale avvicinamento tra il padre e la figlia;
che, allo stato, nessun collocamento appariva idoneo, così che risultava necessario, almeno fino all'accertamento delle condotte paterne, collocare la minore in un ambiente neutro, considerato che la permanenza della bambina presso il nucleo materno la esponeva alla perdurante estraniazione dal padre.
Ciò esposto, il P.M., chiedeva, ai sensi dell'art. 473-bis.13 c.p.c. e previa nomina di curatore speciale, “a parziale modifica di quanto disposto con il provvedimento n. 322/2023 della
Corte di Appello di Trieste”, di disporre l'affidamento della minore per attività di sostegno e controllo all'ente locale, nonché il suo collocamento presso idonea comunità sul territorio, incaricando il servizio sociale di predisporre un ampio calendario di incontri tra la stessa e i genitori, anche ai fini di idoneo monitoraggio.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale per i Minorenni pronunciava provvedimenti provvisori con i quali disponeva l'affidamento di al Servizio Sociale del Comune di Per_1
Trieste per attività di sostegno e controllo, dando mandato di attuare gradualmente il cambio di collocamento della minore ordinato con il decreto dd. 11-17.7.2023 della Corte
d'Appello. Quindi, dato atto che avverso quest'ultimo provvedimento era stato nelle more proposto ricorso per cassazione, dichiarava, con decreto dd. 17.1.2024 e in accoglimento dell'eccezione proposta dal P.M., la propria incompetenza in favore della Corte d'Appello di Trieste.
A propria volta quest'ultima dichiarava, con ordinanza dd. 25.6.2024, la propria incompetenza, individuando come competente il Tribunale ordinario di Trieste, in quanto il procedimento in questione non aveva carattere attuativo di precedenti provvedimenti, ma
Pagina 2 era volto a stabilire modalità di affidamento della minore diverse rispetto a quelle già disposte e sulla base di fatti in parte nuovi.
Nelle more della prima udienza di comparizione innanzi al Tribunale ordinario, la dott.ssa promuoveva un nuovo ricorso volto a ottenere l'autorizzazione a iscrivere la figlia in Pt_1
una scuola diversa da quella frequentata precedentemente, scelta dal padre. Il relativo procedimento era quindi riunito a quello trasmesso per competenza dalla Corte d'Appello di
Trieste.
Si costituivano tutte le parti private.
La rilevando che nelle more la Corte di Cassazione aveva, con ordinanza dd. Pt_1
9.4.2024, comunicata l'11.7.2024, cassato nei limiti dei due motivi accolti il decreto dd.
11.7.2023 della Corte d'Appello, rinviando a quest'ultima, chiedeva, previa audizione della minore: la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello di rinvio;
il rigetto delle domande del P.M., del e della curatrice speciale;
in via riconvenzionale, di CP_1
dichiarare la decadenza del dalla responsabilità genitoriale o, in subordine, CP_1
dichiararne la sospensione;
in via subordinata, di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della minore in favore della madre, pure collocataria.
Il concludeva per il rigetto delle domande della per l'immediata, ma CP_1 Pt_1
provvisoria, collocazione della minore presso idonea casa-famiglia sul territorio, con adozione delle misure attuative più idonee;
per la continuazione, da parte della figlia, del ciclo scolastico della scuola elementare presso l'istituto Aldo Padoa di Trieste;
per la decadenza dalla responsabilità genitoriale della Pt_1
La curatrice speciale della minore chiedeva, in via indifferibile e urgente, di disporre il collocamento della minore in idonea struttura comunitaria e di rigettare allo Persona_1
stato la richiesta di trasferimento scolastico;
in rito, di rigettare la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. della Nel merito, chiedeva di confermare l'affidamento per sostegno e Pt_1
controllo al servizio sociale competente e la sospensione della responsabilità in capo alla madre e, valutata allo stato l'impossibilità e/o inopportunità di procedere all'inversione del collocamento della minore, previa valutazione di ogni altra risorsa familiare, disporre, in accoglimento della originaria domanda del Pubblico Ministero, il collocamento della minore in idonea struttura comunitaria. Persona_1
Pagina 3 In esito all'udienza di comparizione delle parti fissata al 5.11.2024 e a scioglimento della riserva assunta, il giudice designato pronunciava l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. dd. 4-
5.2.2025.
Il giudice respingeva innanzitutto la richiesta, avanzata dalla di sospensione del Pt_1
giudizio in attesa della definizione di quello riassunto innanzi alla Corte d'Appello a seguito di rinvio dalla Cassazione, escludendo il rapporto di dipendenza previsto dall'art. 295 c.p.c., evidenziando che “nel caso di specie non si ravvisano elementi che facciano ritenere che gli accertamenti da compiere nell'ambito del presente giudizio dipendano in tutto o in parte dalle decisioni assunte in Corte d'appello che dovrà attenersi ai limiti indicati dalla Corte di Cassazione, mentre nel presente giudizio è necessario “andare oltre” e accertare i fatti nuovi e le domande nuove proposte dalla stessa signora (pag. 4). Pt_1
Nel merito, il giudice premetteva che, pur non essendo vincolato, per la diversità dei fatti in contestazione, all'ordinanza dd.
9.4.2024 della Corte di Cassazione, avrebbe tenuto conto, per la loro valenza generale, dei principi in tema di diritto alla bigenitorialità ribaditi da tale pronuncia, con particolare riguardo alle conseguenze derivanti dalla violazione di tale diritto.
Alla luce dei predetti principi – proseguiva l'ordinanza – andava innanzitutto disposta la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, tenuto conto sia delle plurime condotte ostative al rapporto tra padre e figlia oggetto di accertamento nel precedente giudizio “coperto da giudicato” (pag. 6), sia dei comportamenti dalla stessa tenuti successivamente al deposito, nel luglio 2023, del decreto della Corte d'Appello, costituiti dalla moltiplicazione di procedimenti giurisdizionali innanzi a diverse autorità con conseguente coinvolgimento della minore in ripetute consulenze tecniche;
dalla mancata collaborazione, riferita dai Servizi Sociali nelle loro relazioni, nel facilitare l'inversione del collocamento e gli incontri padre-figlia in uno spazio neutro;
dal mancato supporto alla figlia nel superare il timore nell'ingresso a scuola, causa di numerose assenze;
dall'incapacità, se non dal rifiuto, di sostenere nei percorsi psicologici proposti dal Per_1
Servizio Sociale e dai Servizi Specialistici, circostanza di particolare gravità, in quanto idonea a dimostrare il disinteresse della madre ad aiutare la figlia ad affrontare e superare il trauma – derivante dagli asseriti abusi del padre, fatti relativamente ai quali il G.I.P. aveva disposto l'archiviazione su richiesta dello stesso P.M. - che essa stessa ritiene o teme che abbia subito. A tale ultimo riguardo, il giudice designato evidenziava che, considerato Per_1
Pagina 4 che “nella mente e nel vissuto delle minore” gli abusi si erano realizzati, “il comportamento attivo da tenere, quale genitore idoneo, sarebbe quello di consentire alla figlia di avviare un percorso volto – prima ancora del recupero del rapporto con il padre - ad affrontare seriamente un trauma che, non adeguatamente e tempestivamente curato, potrebbe influenzare il resto della vita di in modo grave e definitivo” (pag. 7). Per_1
Il giudice rilevava che non erano emersi motivi, sulla base dei fatti allegati dalla che Pt_1
giustificassero la sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre, cui era attribuito l'affidamento esclusivo della figlia, da esercitarsi nei limiti dei poteri di rappresentanza sostanziale riconosciuti alla curatrice speciale per tutte le questioni che riguardano la scuola e i percorsi di sostegno.
Considerato obiettivo primario l'allontanamento della minore dalla dinamica conflittuale tra i genitori, il Tribunale confermava, in primo luogo, l'affidamento di per sostegno e Per_1
controllo al Servizio Sociale competente, con autorizzazione ad avvalersi della collaborazione dei Servizi Specialistici della neuropsichiatria infantile e del nucleo funzionale territoriale contro il maltrattamento e l'abuso ai minori.
In secondo luogo, individuava nel collocamento della minore in una struttura protetta l'unica misura idonea a “permettere a di interrompere il legame attualmente Per_1
disfunzionale tra lei e il genitore dominante e di uscire dal conflitto nel quale si trova imprigionata da anni, consentendole di godere per la prima volta di uno spazio “neutro e intermedio” tra i due genitori che confliggono” (pag. 8).
Le alternative del collocamento materno e di quello paterno non erano reputate percorribili, la prima in quanto non consentirebbe alla minore di intraprendere i percorsi necessari a evitare o superare il trauma che, verificatosi o no, la stessa racconta di avere subito, la seconda, in quanto verrebbe vissuto come un'ulteriore forma di violenza, acuendo ulteriormente le ragioni del rifiuto nei confronti del padre.
Né appariva rispondente all'interesse della minore il collocamento presso i nonni, poiché quelli materni vivevano nel medesimo stabile della figlia, alla cui vita partecipavano
“pervasivamente” (pag. 9), mentre quelli paterni, e in particolare la nonna, erano visti come eccessivamente legati al padre.
Il giudice precisava che la misura adottata, pur indubbiamente invasiva, era la sola adeguata, posto che il trauma iniziale che la minore potrebbe subire risulterebbe ben inferiore alle gravi conseguenze cui la stessa sarebbe esposta se le fosse impedito di affrontare le vicende
Pagina 5 che riferiva di avere subito, nonché di affrancarsi dal condizionamento materno e di scoprire la figura paterna quale maggiormente idonea ad assicurale una crescita equilibrata.
Disponeva quindi il collocamento di in una struttura da individuare dal Servizio Per_1
Sociale possibilmente entro il territorio regionale, dettando le disposizioni generali per la relativa attuazione, e stabilendo che la comunicazione dell'ordinanza alle parti fosse effettuata solo successivamente a quella ai Servizi Sociali. Regolava inoltre la disciplina del collocamento, la cui durata fissava in quattro mesi, e con riserva di successiva rivalutazione all'esito della relazione di aggiornamento dei Servizi.
Rigettava la richiesta della di cambio della scuola frequentata dalla figlia, non Pt_1
essendo emersi elementi che inducessero a ritenere preferibile l'istituto indicato dalla madre.
Quanto alla prosecuzione del giudizio, per il quale era fissata udienza al 4.6.2025, escludeva la necessità di procedere all'ascolto della minore, già ripetutamente sentita nel corso dei molteplici giudizi tra le parti, e sottoposta, nel procedimento penale conclusosi con l'archiviazione nei confronti del padre, alla valutazione di un'esperta di comprovata professionalità, la quale ne aveva rilevato l'estrema suggestionabilità.
Il reclamo di Parte_1
Avverso l'ordinanza ha interposto reclamo , sulla base di sei motivi. Parte_1
Prima di esporre i motivi, la reclamante ha rilevato che la misura, estrema e dirompente, del collocamento in comunità si pone in contrasto sia con il provvedimento dd. 31.1.2025 – di cui il Tribunale, pur essendo a conoscenza, non aveva tenuto conto - con la quale la Corte
d'Appello, in sede di rinvio dalla cassazione, aveva disposto una c.t.u. per accertare lo stato psicologico della minore, sia con la stessa ordinanza dd.
9.4.2024 della Cassazione, che aveva statuito come competa al giudice del rinvio la scelta dei provvedimenti più adeguati da adottare, all'esito di una esaustiva ponderazione di ogni implicazione eventualmente pregiudizievole per la minore.
Ciò premesso, con il primo motivo la ha dedotto la nullità del provvedimento Pt_1
reclamato per violazione degli articoli 473bis.22 e 473bis.15 c.p.c., nonché degli articoli 24
e 111 Cost.. Sostiene che il giudice abbia emesso, inaudita altera parte, un'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. assumendo un provvedimento provvisoriamente esecutivo, che è invece previsto soltanto dall'art. 473bis. 15 c.p.c., e omettendo di convocare le parti entro il termine perentorio, ormai decorso di 15 giorni.
Pagina 6 Con il secondo motivo, la reclamante ha lamentato che l'ordinanza, con la quale erano stati adottati provvedimenti definiti dallo stesso giudice “indifferibili e urgenti”, non le sia stata comunicata entro i tre giorni successivi previsti dall'art. 176 c.p.c., risultando perciò viziata da nullità. Qualora l'ordinanza fosse stata invece considerata un provvedimento ai sensi dell'art. 473bis.38 c.p.c., sarebbe egualmente nulla, non avendo il giudice convocato le parti dinanzi a sé nei quindici giorni successivi.
Con il terzo motivo, la ha censurato l'ordinanza reclamata per avere omesso di Pt_1
valutare quali effetti traumatici possano derivare alla minore dall'allontanamento dal suo habitat familiare e di effettuare una valutazione comparativa rispetto al beneficio atteso dal collocamento presso il padre e con incontri in spazio neutro con la madre. E tale comparazione – ha proseguito – era già stata effettuata dalla Corte d'Appello in sede di rinvio, disponendo la c.t.u. attualmente in corso.
Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 336
c.p.c., I co. c.p.c., per la mancata applicazione del principio dell'effetto espansivo interno da detta norma regolato.
Si sostiene che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione abbia comportato il venir meno anche di quelle parti del decreto dd. 11-17.7.2023 della Corte
d'Appello riguardanti la limitazione della responsabilità genitoriale materna, dipendenti da quella cassata, avendo la Cassazione stabilito che si debba effettuare un accertamento specialistico del trauma eventualmente subito dalla minore per effetto del brusco cambio di collocamento, proprio al fine di determinare le modalità di affidamento e frequentazione. A tale ultimo riguardo, contesta l'esistenza di comportamenti ostativi della madre, e lamenta che il giudice non abbia accertato le ragioni del rifiuto espresso dalla figlia di incontrare il padre, né di verificare se i fatti riferiti da fossero veri o no, non potendo assumere Per_1
efficacia vincolante l'archiviazione del procedimento penale per abusi ai danni della minore.
In ogni caso – ha aggiunto la reclamante – sussisterebbe la violazione del secondo comma dell'art. 336 c.p.c. in tema di effetto espansivo esterno della decisione della Cassazione.
Con il quinto motivo la ha rilevato la nullità dell'ordinanza, non essendo stato Pt_1 disposto l'ascolto diretto della minore previsto sia dalla norma generale di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., sia da quella dettata – in tema di rifiuto del minore a incontrare il genitore – dall'art. 473bis.6 c.p.c..
Pagina 7 Con il sesto e ultimo motivo, la reclamante ha dedotto la violazione di una serie di disposizioni della Cedu, e segnatamente dell'art. 5, avendo il collocamento in comunità privato della libertà la minore;
dell'art. 6 in tema di diritto a un processo equo e definito entro un termine ragionevole, per avere il giudice emesso il provvedimento dopo tre mesi dall'assunzione in riserva, fissato udienza ben oltre i 90 giorni previsti, e omesso di tenere conto del provvedimento con cui la Corte d'Appello aveva disposto c.t.u.; dell'art. 8, in quanto il diritto del minore a essere cresciuto da entrambi i genitori deve considerarsi recessivo se, come nella specie, esso non sia esercitabile per gravi problemi relazionali con il padre, né sussistendo alcuna condotta ostativa della madre, mai oppostasi agli incontri tra la figlia e il padre.
Ulteriormente, è stata lamentata la violazione dell'art. 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dd. 20.11.1989, ratificata con L. 176/1991.
Quanto, infine, alla richiesta di cambio della scuola, ha osservato che si tratta di decisione subordinata al rientro della minore a casa con la madre. ha quindi richiesto di dichiarare nulla, annullare o revocare l'ordinanza Parte_1
reclamata e, per l'effetto, disporre, anche inaudita altera parte, il rientro di presso di Per_1
sé; ripristinare la propria responsabilità genitoriale, e disporre l'affidamento esclusivo e rafforzato della figlia;
revocare l'affidamento esclusivo della minore al padre e sospenderne la responsabilità genitoriale;
revocare ogni incarico sia al Servizio Sociale, quanto meno nelle more dell'espletamento della c.t.u. disposta dalla Corte d'Appello nel giudizio di rinvio, sia alla curatrice speciale per il mancato perseguimento dell'interesse della minore.
Le difese del reclamato Controparte_1
Il sig. ha innanzitutto rimarcato l'autonomia del presente procedimento rispetto a CP_1
quello attualmente pendente in sede di rinvio innanzi alla stessa Corte d'Appello, attesa la diversità dei fatti rispettivamente allegati.
Ha, in secondo luogo, contestato la fondatezza dei motivi di reclamo di carattere processuale, avendo il giudice di primo grado correttamente applicato il rito unico introdotto dalla c.d. riforma Cartabia. In particolare, i provvedimenti temporanei e urgenti sarebbero stati emessi non inaudita altera parte, come erroneamente sostenuto dalla reclamante, ma con ordinanza e solo dopo l'instaurazione del contraddittorio con tutte le parti interessate ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.; la mancata comunicazione entro tre giorni della stessa ordinanza non costituirebbe causa di nullità, essendo detto termine meramente ordinatorio;
Pagina 8 non sussisterebbe violazione dell'art. 336 c.p.c., essendo l'effetto espansivo interno precluso sia dalla non dipendenza del presente procedimento da quello pendente in sede di rinvio davanti alla Corte d'Appello, sia dall'estraneità alla cassazione dei capi – riguardanti la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e l'adeguatezza genitoriale del padre – autonomi e indipendenti rispetto a quelli cassati e sui quali si era formato il giudicato;
infine, corretta è da ritenere la decisione del giudice designato di non procedere all'ascolto di essendo la stessa stata già ripetutamente sentita nel corso dei plurimi e Per_1
precedenti giudizi, ed essendo stata considerata inidonea a rendere testimonianza in sede di perizia nel procedimento penale.
Il ha, in terzo luogo, rilevato come il collocamento in struttura della minore si sia CP_1
reso necessario al fine di interrompere il legame disfunzionale con la madre, posto che le precedenti misure dell'ammonimento e della sospensione della responsabilità genitoriale si erano rivelate insufficienti e inadeguate a contenere i malevoli e ostativi comportamenti della madre, i quali erano stati accertati dalle c.t.u. e dalle relazioni dei Servizi Sociali nell'ambito dei procedimenti civili che avevano coinvolto e risultavano del tutto Per_1
ingiustificati, posto che mai erano emersi indicatori di sofferenza della bambina conseguenti a traumi asseritamente subiti dal padre, essendosi piuttosto evidenziati pesanti condizionamenti cui la stessa è sottoposta a opera della madre.
Il ha quindi concluso per il rigetto del reclamo. CP_1
Le difese della curatrice speciale
Anche l'avv. ha insistito per la conferma dell'ordinanza reclamata, rilevando CP_2
l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione.
Quanto al primo, ha osservato che il provvedimento reclamato non è stato reso inaudita altera parte; quanto al secondo, ha evidenziato la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 176 c.p.c.; quanto al terzo, ha condiviso la motivazione posta a fondamento dal giudice di primo grado della decisione relativa al collocamento della minore in struttura;
ha eccepito la nullità del quarto motivo, in quanto meramente reiterativo di argomentazioni già dedotte e non realmente individuante un vizio della pronuncia;
ha censurato, in relazione al quinto, la pervicacia della madre nel voler sottoporre la figlia a continue audizioni, il cui unico effetto sarebbe quello di produrre una vittimizzazione secondaria;
quanto al sesto, ha escluso le allegate violazioni degli articoli 5, 6 e 8 della posto che la minore, Pt_2
Pagina 9 attraverso il provvedimento reclamato, viene tutelata dalla malevole condotta e dalle omissioni di cura della madre.
Il procedimento di secondo grado
Sentite le parti all'udienza collegiale del 25.3.2025, la causa è stata infine riservata in decisione.
Successivamente, con nota depositata il 27.3.2025 la reclamante ha evidenziato di avere rinvenuto all'interno del fascicolo telematico nel giudizio di primo grado un'annotazione di cancelleria registrata il 26.3.2025 con la dizione “Relazione del Servizio Sociale”, contenente la lettera di accompagnamento della relazione, datata 24.3.2025, nonché una relazione del Servizio Sociale di pari data, con allegata “lettera diretta a un'amichetta da consegnare alla mamma”, che sarebbe stata scritta dalla minore il giorno del Per_1 collocamento in struttura, e con un rinvio a un'ulteriore relazione della Comunità “Il
Tango”, che non risulta però allegata.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente osservato che non può tenersi conto della documentazione da ultimo menzionata, trasmessa in data 26.3.2025 al Tribunale di Trieste quale giudice di primo grado dal , essendo la stessa stata acquisita agli Controparte_3
atti successivamente alla data in cui, all'esito dell'udienza di discussione del 25.3.2025, il procedimento è stato riservato in decisione e quindi al di fuori del contraddittorio tra le parti.
2. Ciò premesso, il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Esigenze di chiarezza nell'esposizione inducono a esaminare i motivi non nell'ordine della numerazione contenuta nel reclamo, ma in base al relativo contenuto, distinguendosi i motivi con i quali sono state dedotte violazioni di norme processuali (motivi nn. 1, 2, 4 e 5) da quelli con i quali è stata contestata la sussistenza dei presupposti del collocamento in struttura di (motivi numeri 3 e 6). Per_1
Quanto al primo gruppo, si evidenzia che nessuna delle censure coglie nel segno.
3. Con il motivo numero 1 la reclamante lamenta che il giudice, adottato il provvedimento urgente qui impugnato, abbia omesso di fissare udienza di comparizione delle parti entro il termine perentorio di quindi giorni previsto dall'art. 473bis.15 c.p.c..
La doglianza muove dal presupposto, errato, che il giudice abbia provveduto inaudita altera parte.
Pagina 10 Al contrario, il provvedimento (non casualmente pronunciato nelle forme dell'ordinanza, anziché del decreto) è stato emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti del 5.11.2024, fissata con il decreto ex art. 473bis.14 c.p.c. reso in data 17.7.2024 dal giudice designato, su delega del Presidente del Tribunale, decreto con il quale furono, tra l'altro, assegnati termini alla ricorrente per la notifica del ricorso al convenuto, e a quest'ultimo per la costituzione in giudizio.
Si tratta quindi dell'ordinanza prevista dall'art. 473bis.22 c.p.c., con la quale il giudice, dopo avere instaurato il contraddittorio e sentito le parti, emette – nei limiti delle domande -
i provvedimenti temporanei e urgenti, e che non va seguita dalla fissazione, entro i successivi quindici giorni, di udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti stessi, la quale è invece prevista, e si giustifica, nella ben diversa ipotesi di adozione - < caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti>> - dei provvedimenti indifferibili e urgenti inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., nella specie non emessi, avendo il giudice ritenuto di previamente fissare, con il citato decreto dd. 17.7.2024, udienza di comparizione delle parti.
4. E' pure infondato il motivo numero 2.
La reclamante lamenta che il giudice abbia disposto la comunicazione ritardata1, oltre i tre giorni previsti dall'art. 176 c.p.c., dell'ordinanza, avvalendosi di un potere che sarebbe, secondo la previsto nelle diverse ipotesi di cui agli artt. 473bis.15 e 473bis.38 c.p.c.. Pt_1
Alla comunicazione alle parti del provvedimento oltre il termine previsto dall'art. 176, co. 2
c.p.c. non consegue alcuna sanzione, invero non prevista, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio, la cui violazione, in ogni caso, non può ridondare in nullità del provvedimento tardivamente comunicato.
5. Con il quarto motivo la reclamante rileva che il giudice non abbia applicato l'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, co. 1 c.p.c..
Pagina 11 In particolare, si sostiene che l'annullamento con rinvio del decreto dd. 11-17.7.2023 della
Corte d'Appello di Trieste, disposto dalla Cassazione con ordinanza dd.
9.4.2024 in base al rilievo che il cambio di collocamento della minore, da quello materno in atto a quello paterno stabilito del predetto decreto, debba essere preceduto da un doveroso accertamento, eventualmente anche specialistico, del trauma derivante alla minore, avrebbe comportato anche l'annullamento della parte del medesimo decreto riguardante la limitazione della responsabilità genitoriale materna.
Il primo comma dell'art. 336 c.p.c. (< sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata>>), attenendo al c.d. effetto espansivo interno, può essere invocato, ove – s'intende – ne sussistano i presupposti, solo in relazione ai capi dello specifico provvedimento che è stato oggetto di riforma o cassazione: nella specie, quindi, in relazione ai capi del decreto dd. 11-17.7.2023, il secondo e il terzo del quale annullati dalla Corte di Cassazione, ma non certo con riferimento al provvedimento, distinto e autonomo e reso nell'ambito di un diverso e successivo procedimento, qui reclamato.
Né sussiste violazione, pure allegata dalla del secondo comma dell'art. 336, co. 2 Pt_1
c.p.c..
Anche a ritenere (con Cass., sent. n. 678/1975) che l'effetto espansivo esterno, ivi previsto, non sia limitato agli atti e ai provvedimenti adottati nello stesso processo in cui è stata emanata la sentenza riformata o cassata (come nell'ipotesi di cassazione della sentenza non definitiva che abbia pronunciato positivamente sull'an debeatur, la quale comporta la caducazione della sentenza definitiva sul quantum), ma sia invocabile anche ai provvedimenti e agli atti resi in un diverso procedimento, resta ferma la necessità che sussista un rapporto di dipendenza (< provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata>>) tra questi ultimi e il provvedimento riformato o cassato.
Nella specie, un tale rapporto va escluso, posto che il presente procedimento riguarda fatti diversi, in quanto cronologicamente successivi, rispetto a quelli che costituiscono oggetto del giudizio attualmente pendente innanzi a questa Corte in sede di rinvio dalla Cassazione, con la conseguenza che l'annullamento, nei limiti dei motivi accolti, del decreto dd. 11-
17.7.2023 disposto dalla stessa Cassazione non esplica effetti sull'ordinanza qui reclamata.
Pagina 12 6. E' infondato anche il quinto motivo di reclamo, con il quale è stato lamentato l'omesso ascolto della minore.
L'art. 473bis.4, co. 1 c.p.c. prevede l'obbligo, da parte del giudice, di ascolto del minore quando quest'ultimo ha compiuto i dodici anni, e anche se ha un'età inferiore, ma solo, in quest'ultimo caso, se abbia capacità di discernimento. Il secondo comma consente al giudice di non procedere, con provvedimento motivato, ad ascolto, <
l'interesse del minore o manifestamento superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato>>.
Ciò premesso, la prima ipotesi è esclusa, avendo solo 7 anni. Per_1
Quanto alla seconda, il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di non sentire la minore, rilevando sia i plurimi ascolti cui la stessa era stata sottoposta nei precedenti giudizi che l'hanno interessata, e dando quindi conto della superfluità di un ulteriore ascolto, sia gli esiti della valutazione - effettuata nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti del per presunti abusi ai danni della CP_1
figlia, e conclusosi con il provvedimento di archiviazione del G.I.P. dd. 15.3.2024 - circa la capacità della minore di “percepire e rappresentarsi correttamente la realtà e di adeguatamente riferirla”.
In quella sede la consulente officiata, dott.ssa , ha accertato l'estrema Persona_2
suggestionabilità di e la sua vulnerabilità - con particolare riguardo al contesto in cui la Per_1
stessa era inserita - alle domande dell'adulto, con una tendenza alla compiacenza e all'acquiescenza, con conseguente impossibilità di verificare con sicurezza se la minore sia in grado di riconoscere la fonte dell'informazione.
Tali elementi, in quanto incidenti sulla capacità della minore di esprimere in modo libero e non condizionato il proprio avviso in ordine alle questioni, dibattute in giudizio, che la riguardano, inducono a disattendere la censura della reclamante, anche in relazione alla richiesta di ascolto formulata ai sensi dell'art. 473bis.6 c.p.c., essendo la suggestionabilità accertata dalla dott.ssa di particolare rilevanza proprio con riferimento al rifiuto Per_2
della bambina verso il padre.
6.1 La violazione – insussistente per le ragioni sopra indicate - dell'obbligo di ascolto della minore è stata allegata dalla reclamante anche a fondamento della domanda di revoca dell'avv. dall'incarico di curatore speciale, domanda che va pertanto respinta. CP_2
Pagina 13 7. Gli ultimi due motivi (numero 3 e numero 6) possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi ai presupposti, che si contestano sussistere, del collocamento in struttura di Per_1
Con tali motivi vengono lamentate l'omessa valutazione degli effetti traumatici che deriverebbero alla minore dal collocamento in struttura rispetto al beneficio atteso dalla misura, e la violazione degli articoli 5, 6 e 8 CEDU in tema di diritto alla libertà personale, diritto a un processo equo e celebrato in tempi ragionevoli e diritto alla vita privata familiare.
7.1 La dott.ssa sostiene, in primo luogo, che il giudice di primo grado non abbia Pt_1
tenuto conto dei principi dettati dalla giurisprudenza, e ribaditi dall'ordinanza dd.
9.4.2024 della Cassazione che, in accoglimento – tra l'altro – del terzo motivo del ricorso, ha annullato il decreto dd. 11-17.7.2023 di questa Corte nella parte in cui aveva stabilito il collocamento della figlia presso il padre, evidenziando che l'adozione di tale misura “forte” non potesse prescindere dalla “preventiva e necessaria valutazione comparativa degli effetti di un cambiamento tanto drastico e tanto osteggiato dalla bambina, per ciò stesso coercitivo” (pag. 13 dell'ordinanza).
Si osserva innanzitutto che la valutazione degli effetti traumatici derivanti dall'allontanamento dalla casa materna è stata effettuata dal giudice di primo grado, il quale, dopo avere premesso di essere “consapevole dell'invasività di tale misura e del fatto che essa possa risultare inizialmente traumatica per la minore”, ha ritenuto che, “stante la situazione attuale, detto trauma sia imparagonabile alle conseguenze che potrebbero derivare a , nel breve ma soprattutto nel lungo periodo, se ella rimanesse nella Per_1
impossibilità di affrontare le vicende che racconta di aver subito, di aprirsi ad un punto di vista differente rispetto a quello in cui ha sempre vissuto e, infine, a scoprire anche la figura paterna, che – in assenza di accertate inidoneità – le potrebbe garantire una crescita maggiormente equilibrata” (pag. 9).
Un tale giudizio appare adeguatamente motivato attraverso la menzione delle plurime condotte disfunzionali materne, poste in essere in data successiva al decreto di questa Corte dd. 11.7.2023, e quindi oggetto del presente giudizio, le quali sono state rilevate nelle relazioni periodiche dei Servizi Sociali.
In particolare tali condotte si sono manifestate nel non prestare collaborazione alla fase propedeutica alle visite, presenziate, della bambina con il padre, mantenendo un
Pagina 14 atteggiamento polemico e svalutante con gli operatori, sia nell'incontro di ambientamento del 27.11.2023 (“La signora incalza chiedendo ripetutamente quale sia il pensiero pedagogico alla base degli incontri tra abusante e abusato, se derivi dal pensiero di
GA e se le educatrici siano d'accordo con tale linea, esprimendo la sua contrarietà.
Afferma che la coordinatrice del Servizio di Spazio Neutro non sia competente su tali problematiche”; v. relazione allegata alla nota di trasmissione dd.
5.12.2023 di Servizio
“Spazio Neutro”), sia in quello successivo del 6.3.2024 (“le educatrici chiedono conferma alla signora che la bambina possa entrare;
la madre annuisce, poi con tono spazientito aggiunge “altrimenti non l'avrei portata!”; v. aggiornamento sul percorso di incontri dd.
6.3.2024, allegato alla nota dd.
6.4.2024 del Servizio “Spazio Neutro”) e omettendo qualsiasi iniziativa volta a rassicurare la figlia in ordine al timore di incontrare il padre, pur consapevole che, in quella sede, quest'ultimo non sarebbe stato presente, trattandosi di un mero colloquio conoscitivo e preliminare (“dopo dieci minuti di tentativi e rassicurazioni, le educatrici propongono di salutarsi. La bambina appare titubante e non saluta, rimanendo immobile davanti alla porta. Le educatrici chiedono se sia indecisa sul da farsi;
, con Per_1
voce flebile, risponde;
“Non so!”. A quel punto la signora si inginocchia mettendosi Pt_1
a livello della figlia e le dice: “Tutti hanno capito che non vuoi vedere PA. Il messaggio mi sembra chiaro per tutti!”. Aggiunge che nessuno la costringerà a fare qualcosa che non vuole e che sia lei che le educatrici la lasceranno libera di decidere, aggiungendo:
“Nessuno si arrabbia se dici di no!”; v. il citato aggiornamento dd. 6.3.2024).
Ulteriormente vanno menzionate, come risulta dal verbale UVM dd. 11.9.2024, sia le ripetute assenze scolastiche di sia il mancato sostegno ai percorsi psicologici, Per_1
circostanza quest'ultima di significativa gravità, essendo detti percorsi finalizzati a consentire alla bambina di affrontare e superare un trauma che è proprio la madre a ritenere che la figlia abbia subito.
Risulta pertanto coerente, rispetto a tali elementi, la conclusione del giudice di primo grado circa la necessità di allontanare la minore dalla dinamica gravemente conflittuale che oppone i suoi genitori, individuando il collocamento presso una struttura protetta quale soluzione allo stato più adeguata, in quanto idonea a “interrompere il legame attualmente disfunzionale tra lei e il genitore dominante e di uscire dal conflitto nel quale si trova imprigionata da anni, consentendole di godere per la prima volta di uno spazio “neutro e intermedio” tra i due genitori che confliggono”, non sussistendo le condizioni né per il
Pagina 15 collocamento presso la madre (nel cui contesto “la minore non viene accompagnata ad intraprendere quei percorsi necessari ad evitare (o superare) il trauma che – vissuto realmente o meno – racconta di avere subito”; pag. 8 dell'ordinanza), né per quello Per_1
presso il padre, che verrebbe vissuto da come una forma di violenza e punizione, Per_1
ulteriormente aggravando le ragioni del rifiuto opposto verso di lui.
In secondo luogo, va rilevato che a differenza del decreto dd. 11.7.2023 annullato dalla
Cassazione, l'ordinanza reclamata non ha disposto il collocamento presso il padre, ma in una struttura protetta.
Nel caso in esame, tra i possibili effetti traumatici che il cambio di collocamento potrebbe provocare non rientra quindi quello – valorizzato dalla con il terzo motivo del Pt_1
ricorso accolto dalla Corte di Cassazione – connesso al rifiuto della minore di vedere il padre.
Infine, ulteriore circostanza che vale a escludere il preteso carattere vincolante, nel presente giudizio, del bilanciamento indicato dall'ordinanza dd.
9.4.2024 della Cassazione tra la sofferenza derivante alla minore dal cambio di collocamento da un lato e il beneficio atteso da quest'ultimo dall'altro, è costituita dal carattere meramente temporaneo del collocamento in struttura disposto dall'ordinanza impugnata, essendo stata prevista una durata di quattro mesi, rivalutabile all'esito del deposito della relazione del Servizio Sociale, e quindi dell'acquisizione di rilevanti elementi di giudizio in un ambiente neutro, tale da scongiurare quel rischio di alterazione del setting della c.t.u. (disposta nel separato giudizio in sede di rinvio sub n. 168/2024 V.G.2) evocato nel corso della discussione dalla difesa della reclamante.
Diversamente, con il decreto dd. 11-17.7.2023, cassato, il collocamento presso il padre aveva carattere potenzialmente definitivo, circostanza negativamente valorizzata dalla nel ricorso per cassazione (pag. 62, ove venne lamentato che la Corte d'Appello Pt_1 aveva omesso di “affrontare la questione, sollevata nel reclamo, dei prevedibili traumi che lo stesso minore patirebbe per un brusco e definitivo abbandono della madre, fatti che potrebbero ingenerare nella minore esiti dannosi imprevedibili sotto il profilo psico- cognitivo”). 7.2 La rispondenza al primario interesse della minore del collocamento, provvisorio, in una struttura protetta, consente di escludere che la misura adottata possa comportare illegittima privazione della libertà personale e lesione della vita privata e familiare, non configurandosi quindi le lamentate violazioni degli artt. 5 e 8 Cedu, né, con riferimento all'art. 9 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dd. 20.11.1989, ratificata con L.
176/1991, ingiustificata3 separazione della minore dai propri genitori.
Quanto all'art. 6 Cedu, la circostanza che il giudice di primo grado abbia depositato l'ordinanza riservata oltre il termine, ordinatorio, previsto ex lege, non appare idonea, di per sé sola, a determinare lesione del diritto a un equo processo, e segnatamente a un processo la cui durata sia contenuta in un <>.
8. Va pertanto respinto il reclamo proposto da con rigetto delle domande Parte_1 conseguenziali alla chiesta riforma dell'ordinanza.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle controparti della reclamante (oltre al la curatrice speciale, e per essa, stante l'ammissione al CP_1 patrocinio a spese dello Stato, l'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002) come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, tabella 10 (procedimenti cautelari) applicata in via analogica ex art. 3 D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione delle cause di valore indeterminabile a complessità media, a valori inferiori a quelli medi (considerate la durata estremamente contenuta del giudizio e la limitazione della fase decisionale alla discussione orale) relativamente alle fasi, effettivamente svoltesi, di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria, e differenziando l'ammontare dei compensi dovuti a ciascuna delle due parti reclamate alla luce della diversa ampiezza delle rispettive difese.
Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
visto l'art. 473bis.24 c.p.c.
- rigetta il reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste Parte_1
dd.
4.2.2025 che, per l'effetto, conferma;
- condanna la reclamante a rifondere le spese di lite, che liquida in favore del reclamato in Euro 2.600,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura Controparte_1 del 15% dei compensi, CPA e IVA ex lege, e in favore dell'Erario, relativamente alla difesa della curatrice speciale della minore, in Euro 2.300,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, CPA e IVA ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Si comunichi.
Trieste, 25.3.2025
Il Presidente est. dott. Daniele Venier
Pagina 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così motivata: “Si ritiene necessario che il presente provvedimento venga comunicato primariamente al Servizio Sociale e, solo successivamente, alle parti. Sussistono infatti elementi che inducono il Tribunale a ritenere che la sua esecuzione verrebbe ostacolata, primo fra tutti il mancato adempimento a tutti i provvedimenti giurisdizionali precedenti o una loro non corretta interpretazione. Tale misura viene qui assunta al fine di consentire al Servizio Sociale di avviare l'esecuzione secondo modalità che tutelino al massimo la salute psicofisica del minore, aspetto che non sarebbe certamente possibile se vi fosse l'intromissione di una o entrambe le parti” (pag. 10 dell'ordinanza). 2 e tuttora in corso, risultando quindi infondata la richiesta della reclamante, formulata all'udienza del 25.3.2025, di acquisizione di informazioni dalla consulente d'ufficio
Pagina 16 3 La separazione dai genitori è ammessa dallo stesso articolo 9 qualora sia ritenuta < nell'interesse preminente del fanciullo>>
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