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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. ALESSANDRO CANNIZZARO PEC: rovincia.palermo.it Email_1
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO ALESSANDRO , PEC:
Email_2
appellato
Conclusioni:
Per l'appellante
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Pag. 1 di 8 accogliere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, il presente appello e per
l'effetto riformare la sentenza n°4953/18 pubblicata il 15 novembre 2018 resa inter partes dal
Tribunale di Palermo, Sez. V, G.U. D.ssa Piazza;
in via del tutto subordinata, nella non temuta ipotesi che venga ritenuto che la è obbligata al Parte_1 pagamento delle somme versate al dalla di Controparte_2 Controparte_1 Pt_1
a titolo di pagamento I.C.I. in relazione all'immobile adibito a sede dell'l.T.C. "Duca degli
Abruzzi" di dichiarare prescritte le somme per le motivazioni già formulate in Pt_1 narrativa e di conseguenza proporzionalmente ridurre la domanda attorea.
In via istruttoria si allegano e si offrono in comunicazione i documenti indicati in separato indice.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Per l'appellato
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata per carenza di "gravi motivi";
Rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
(già Provincia di ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
rilasciato dal Tribunale di Palermo in data 26.8.2016 ad istanza della
[...]
(d'ora in poi CCIAA) e con il quale le Controparte_3
veniva ingiunto il pagamento della somma di € 438.328,80 a titolo di rimborso delle somme corrisposte dalla CCIAA per imposte ICI, chiedendone la revoca.
2. Si costituiva la CCIAA che instava per il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 4953/2018 del 15.11.2018 il Tribunale di Palermo respingeva l'opposizione e condannava la al pagamento delle Parte_2
spese.
Pag. 2 di 8 4. In particolare, il Tribunale – dopo aver dato atto che la controversia riguardava l'immobile sito in adibito a sede dell'istituto tecnico “Duca degli Abruzzi” di Pt_1
proprietà della CCIAA e concesso in uso alla giusta Parte_3 convenzione del 15.12.1999 e che tale convenzione prevedeva che gli oneri fiscali fossero a carico della – riteneva non fondata l'eccezione proposta Parte_3
dall'opponente in ordine alla ricorrenza dell'ipotesi di esenzione dall'imposta ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992, non essendo la stessa applicabile né alla , né alla CCIAA. Rilevava poi che per detti enti è prevista l'esenzione Parte_3 di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) della medesima disposizione, la quale tuttavia non era applicabile alla fattispecie in esame essendo necessari sia la destinazione a compiti istituzionali dell'ente, sia la connessione tra ente proprietario e destinazione a compiti istituzionali del medesimo ente.
5. Riteneva, ancora, non fondato il rilievo della in ordine alla Parte_2
violazione dei principi di buona fede da parte della CCIAA, posto che la convenzione non prevedeva che l'adempimento fosse subordinato ad una espressa richiesta.
Infine, respingeva anche l'eccezione di prescrizione, rilevando che l'obbligazione traeva origine da un contratto tra enti pubblici e che il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dalla conclusione del contratto.
6. Avverso la sopra indicata sentenza ha proposto appello la Parte_2
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in
[...]
epigrafe.
7. Si è costituita la che ha chiesto il Controparte_3 rigetto del gravame.
8. Sostituita l'udienza del 17 aprile 2024 con il deposito di note ex art. 127ter
c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Con il primo motivo di appello la censura la Parte_2
sentenza per aver falsamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992, in virtù del quale gli immobili strumentali concessi in comodato d'uso gratuito da un
Pag. 3 di 8 Ente non commerciale ad un altro per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono esenti dal pagamento dell'ICI.
10. Con il secondo motivo si duole della mancata applicazione delle Direttive dell'Amministrazione Finanziaria e, segnatamente, della risoluzione 4/DF del
4.3.2013 secondo cui l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett i) sopra richiamato spetta nelle ipotesi in cui l'immobile sia concesso in comodato ad altri enti per finalità meritevoli che vanno valutate caso per caso;
poiché nella fattispecie l'utilizzo per finalità didattiche è certamente meritevole avrebbe dovuto essere applicata l'esenzione.
11. Con il terzo motivo di gravame censura la decisione per non aver adeguatamente valutato come contrario a buona fede il comportamento della CCIAA che mai prima del febbraio 2015 aveva richiesto il rimborso delle somme pagate a titolo di ICI dal 2001, vieppiù che la richiesta di pagamento da parte del era CP_2
certamente frutto di un'erronea indicazione nel modello UNICO delle somme a titolo di locazione.
12. Infine, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione del diritto al rimborso potesse decorrere soltanto dopo la scadenza della convenzione, considerato che in base ai principi generali la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
13. I primi tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione, non sono fondati.
14. L'art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. 504/1992 (nel testo vigente fino al 26.2.2014) prevedeva l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a ), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Successivamente l'imposta ICI è stata sostituita con l'IMU e il testo è stato modificato con riferimento ai soggetti, in quanto sono stati indicati i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
Pag. 4 di 8 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
15. Orbene, la , quale ente territoriale, non rientra, invero, né nella Parte_3
formulazione precedente né in quella successiva.
16. Quanto alla prima è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Suprema
Corte (sent. 24150/2024) che ha chiarito come la non rientri tra i soggetti di Parte_3 cui all'art. 87 TUIR: a) nel momento in cui è entrato in vigore il Tuir l'ente pubblico
" " non era previsto dall'articolo 88 come soggetto escluso dall'Irpeg, per cui tale Parte_3
ente doveva essere ricondotto alla previsione di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c); b) per effetto della emanazione dell'art. 4, comma 3 bis, del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, con decorrenza dal
1.1.1991, l'articolo 88 del Tuir è stato modificato nel senso che in esso l'ente "Provincia" è stato inserito come ente non soggetto all'Irpeg, e quindi come soggetto escluso da questa imposta. Questa modifica ha comportato e comporta che l'ente non può essere Parte_3
più ricompreso tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1 lett. c) del Tuir (non essendo più dal 1.1.1991 soggetto passivo dell'Irpeg), ma va inquadrato tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione di questa imposta. Il nuovo articolo 88 contiene una disciplina specifica, autonoma ed autosufficiente rispetto a quella contenuta nell'articolo 87; c) allorché
è entrato in vigore il D.Lgs. n. 504/1992 l'ambito dell'articolo 87 era stato già modificato, per cui c'è da ritenere che il legislatore - quando ha richiamato nell'art. 7, comma 1, lett. i) i soggetti che potevano godere dell'esenzione dell'ICI - non si è voluto riferire all'ente
, essendo tale ente stato individuato nell'art. 88 come soggetto escluso dall'Irpeg, e Parte_3 non rientrando più nella previsione dell'art. 87].
17. Quanto alla seconda poiché l'art. 73 TUIR fa riferimento agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, tra i quali non rientra la essendo la Parte_3 stessa inclusa tra gli enti esenti dalla suddetta imposta a norma del successivo art. 74
TUIR.
18. A conferma di quanto sopra, va rilevato che le Province e le camere di commercio sono indicate espressamente nella lett a) del citato art. 7, comma 1, D. Lgs.
Pag. 5 di 8 504/1992 tra i soggetti esenti dall'imposta, alle condizioni ivi indicate e cioè che si tratti di immobili “posseduti” dal medesimo ente o comunque concessi in comodato d'uso gratuito da altro ente al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente, ipotesi qui non ricorrente (cfr. Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539,
Cass., Sez. T., 16 febbraio 2023, n. 4953; cfr. Cassazione 02/10/2023 n. 27761).
19. Va, peraltro, aggiunto che la necessità che vi sia un collegamento strumentale tra i due enti è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento all'ipotesi di esenzione di cui all'art. 7, lett i) (cfr. Cass. 17967/2024 che ha precisato che la concessione dell'immobile a titolo gratuito deve essere disposta a favore di altro ente collegato al primo nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali;
Cass. 31648/2024)
20. Nel caso in esame, dunque, non è applicabile l'esenzione dall'imposta in quanto: a) la e la Camera di Commercio non rientrano tra i soggetti di cui Parte_3 all'art. 7, comma 1, lett. i) D. Lgs. 504/1992; b) non sussiste alcun collegamento strumentale tra Provincia e Camera di commercio, né uno dei due enti appartiene alla struttura dell'altro; c) non è possibile applicare l'esenzione di cui alla lett. a) del medesimo art. 7, per le stesse ragioni di cui al punto b).
21. L'inapplicabilità dell'esenzione rende, altresì, palese l'infondatezza della violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della CCIAA che, come opportunamente evidenziato dal primo Giudice, ha provveduto al pagamento dell'imposta richiesta dal e poi ne ha chiesto il rimborso alla , sulla CP_2 Parte_3 quale, per espressa previsione della convenzione, gravava l'onere del pagamento degli oneri fiscali.
22. Come accennato, con l'ultimo motivo di gravame la ha Parte_2 censurato la sentenza per aver respinto l'eccezione di prescrizione per le somme antecedenti al decennio dalla richiesta.
23. Il motivo è fondato.
24. Difatti, la CCIAA ha provveduto al pagamento delle somme a titolo di
ICI/IMU per ogni annualità dal 2001 al 2014, ma ne ha chiesto il rimborso soltanto nel febbraio 2015.
Considerato che
il diritto al rimborso avrebbe potuto essere fatto valere in ogni momento, non essendovi ostacoli all'esercizio di siffatto diritto, deve Pag. 6 di 8 concludersi per l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso per le somme pagate in data anteriore ai dieci anni antecedenti la richiesta di rimborso e dunque per le annualità dal 2001 al 2004.
25. Secondo la nota del , in atti, le somme corrisposte dalla Controparte_2
CCIAA a titolo di ICI nel predetto periodo sono le seguenti: anno 2001 € 5.564,31 versati il 20.12.2001 ed € 5.564,31 versati il 02.07.2001; anno 2002 € 5.564,31 versati il
25.06.2002 ed € 5.564,31 versati il 16.12.2002; anno 2003 € 5.458,11 versati il 24.06.2013 ed € 6.449,01 versati il 12.12.2003; anno 2004 € 7.150,90 versati il 29.06.2004 ed €
7.192,18 versati il 15.12.2004; e dunque in totale € 48.507,44 che devono essere detratti dalla somma ingiunta.
26. L'appello va, in definitiva parzialmente accolto, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato e la condannata al Parte_2
pagamento della complessiva somma di € 389.821,36, (€ 438.328,80 - 48.507,44) oltre interessi come per legge.
27. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, dovendosi l'altra metà porre a carico della CCIAA, come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 4953/2018 pubblicata il 15.11.2018 proposto da Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_4
con atto di citazione del giorno 8 febbraio 2019 accoglie
[...]
parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3933/2016 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 26.8.2016 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3933/2016 e condanna la al Parte_2 pagamento in favore della Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Palermo della somma di € 389.821,36, oltre interessi come per legge
- Condanna la al Controparte_3
pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano, già dimezzate, in € Pag. 7 di 8 3.560,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, ove dovute, compensa la restante metà.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 24 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. ALESSANDRO CANNIZZARO PEC: rovincia.palermo.it Email_1
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO ALESSANDRO , PEC:
Email_2
appellato
Conclusioni:
Per l'appellante
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Pag. 1 di 8 accogliere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, il presente appello e per
l'effetto riformare la sentenza n°4953/18 pubblicata il 15 novembre 2018 resa inter partes dal
Tribunale di Palermo, Sez. V, G.U. D.ssa Piazza;
in via del tutto subordinata, nella non temuta ipotesi che venga ritenuto che la è obbligata al Parte_1 pagamento delle somme versate al dalla di Controparte_2 Controparte_1 Pt_1
a titolo di pagamento I.C.I. in relazione all'immobile adibito a sede dell'l.T.C. "Duca degli
Abruzzi" di dichiarare prescritte le somme per le motivazioni già formulate in Pt_1 narrativa e di conseguenza proporzionalmente ridurre la domanda attorea.
In via istruttoria si allegano e si offrono in comunicazione i documenti indicati in separato indice.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Per l'appellato
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata per carenza di "gravi motivi";
Rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
(già Provincia di ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
rilasciato dal Tribunale di Palermo in data 26.8.2016 ad istanza della
[...]
(d'ora in poi CCIAA) e con il quale le Controparte_3
veniva ingiunto il pagamento della somma di € 438.328,80 a titolo di rimborso delle somme corrisposte dalla CCIAA per imposte ICI, chiedendone la revoca.
2. Si costituiva la CCIAA che instava per il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 4953/2018 del 15.11.2018 il Tribunale di Palermo respingeva l'opposizione e condannava la al pagamento delle Parte_2
spese.
Pag. 2 di 8 4. In particolare, il Tribunale – dopo aver dato atto che la controversia riguardava l'immobile sito in adibito a sede dell'istituto tecnico “Duca degli Abruzzi” di Pt_1
proprietà della CCIAA e concesso in uso alla giusta Parte_3 convenzione del 15.12.1999 e che tale convenzione prevedeva che gli oneri fiscali fossero a carico della – riteneva non fondata l'eccezione proposta Parte_3
dall'opponente in ordine alla ricorrenza dell'ipotesi di esenzione dall'imposta ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992, non essendo la stessa applicabile né alla , né alla CCIAA. Rilevava poi che per detti enti è prevista l'esenzione Parte_3 di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) della medesima disposizione, la quale tuttavia non era applicabile alla fattispecie in esame essendo necessari sia la destinazione a compiti istituzionali dell'ente, sia la connessione tra ente proprietario e destinazione a compiti istituzionali del medesimo ente.
5. Riteneva, ancora, non fondato il rilievo della in ordine alla Parte_2
violazione dei principi di buona fede da parte della CCIAA, posto che la convenzione non prevedeva che l'adempimento fosse subordinato ad una espressa richiesta.
Infine, respingeva anche l'eccezione di prescrizione, rilevando che l'obbligazione traeva origine da un contratto tra enti pubblici e che il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dalla conclusione del contratto.
6. Avverso la sopra indicata sentenza ha proposto appello la Parte_2
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in
[...]
epigrafe.
7. Si è costituita la che ha chiesto il Controparte_3 rigetto del gravame.
8. Sostituita l'udienza del 17 aprile 2024 con il deposito di note ex art. 127ter
c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Con il primo motivo di appello la censura la Parte_2
sentenza per aver falsamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992, in virtù del quale gli immobili strumentali concessi in comodato d'uso gratuito da un
Pag. 3 di 8 Ente non commerciale ad un altro per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono esenti dal pagamento dell'ICI.
10. Con il secondo motivo si duole della mancata applicazione delle Direttive dell'Amministrazione Finanziaria e, segnatamente, della risoluzione 4/DF del
4.3.2013 secondo cui l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett i) sopra richiamato spetta nelle ipotesi in cui l'immobile sia concesso in comodato ad altri enti per finalità meritevoli che vanno valutate caso per caso;
poiché nella fattispecie l'utilizzo per finalità didattiche è certamente meritevole avrebbe dovuto essere applicata l'esenzione.
11. Con il terzo motivo di gravame censura la decisione per non aver adeguatamente valutato come contrario a buona fede il comportamento della CCIAA che mai prima del febbraio 2015 aveva richiesto il rimborso delle somme pagate a titolo di ICI dal 2001, vieppiù che la richiesta di pagamento da parte del era CP_2
certamente frutto di un'erronea indicazione nel modello UNICO delle somme a titolo di locazione.
12. Infine, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione del diritto al rimborso potesse decorrere soltanto dopo la scadenza della convenzione, considerato che in base ai principi generali la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
13. I primi tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione, non sono fondati.
14. L'art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. 504/1992 (nel testo vigente fino al 26.2.2014) prevedeva l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a ), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Successivamente l'imposta ICI è stata sostituita con l'IMU e il testo è stato modificato con riferimento ai soggetti, in quanto sono stati indicati i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
Pag. 4 di 8 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
15. Orbene, la , quale ente territoriale, non rientra, invero, né nella Parte_3
formulazione precedente né in quella successiva.
16. Quanto alla prima è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Suprema
Corte (sent. 24150/2024) che ha chiarito come la non rientri tra i soggetti di Parte_3 cui all'art. 87 TUIR: a) nel momento in cui è entrato in vigore il Tuir l'ente pubblico
" " non era previsto dall'articolo 88 come soggetto escluso dall'Irpeg, per cui tale Parte_3
ente doveva essere ricondotto alla previsione di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c); b) per effetto della emanazione dell'art. 4, comma 3 bis, del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, con decorrenza dal
1.1.1991, l'articolo 88 del Tuir è stato modificato nel senso che in esso l'ente "Provincia" è stato inserito come ente non soggetto all'Irpeg, e quindi come soggetto escluso da questa imposta. Questa modifica ha comportato e comporta che l'ente non può essere Parte_3
più ricompreso tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1 lett. c) del Tuir (non essendo più dal 1.1.1991 soggetto passivo dell'Irpeg), ma va inquadrato tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione di questa imposta. Il nuovo articolo 88 contiene una disciplina specifica, autonoma ed autosufficiente rispetto a quella contenuta nell'articolo 87; c) allorché
è entrato in vigore il D.Lgs. n. 504/1992 l'ambito dell'articolo 87 era stato già modificato, per cui c'è da ritenere che il legislatore - quando ha richiamato nell'art. 7, comma 1, lett. i) i soggetti che potevano godere dell'esenzione dell'ICI - non si è voluto riferire all'ente
, essendo tale ente stato individuato nell'art. 88 come soggetto escluso dall'Irpeg, e Parte_3 non rientrando più nella previsione dell'art. 87].
17. Quanto alla seconda poiché l'art. 73 TUIR fa riferimento agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, tra i quali non rientra la essendo la Parte_3 stessa inclusa tra gli enti esenti dalla suddetta imposta a norma del successivo art. 74
TUIR.
18. A conferma di quanto sopra, va rilevato che le Province e le camere di commercio sono indicate espressamente nella lett a) del citato art. 7, comma 1, D. Lgs.
Pag. 5 di 8 504/1992 tra i soggetti esenti dall'imposta, alle condizioni ivi indicate e cioè che si tratti di immobili “posseduti” dal medesimo ente o comunque concessi in comodato d'uso gratuito da altro ente al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente, ipotesi qui non ricorrente (cfr. Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539,
Cass., Sez. T., 16 febbraio 2023, n. 4953; cfr. Cassazione 02/10/2023 n. 27761).
19. Va, peraltro, aggiunto che la necessità che vi sia un collegamento strumentale tra i due enti è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento all'ipotesi di esenzione di cui all'art. 7, lett i) (cfr. Cass. 17967/2024 che ha precisato che la concessione dell'immobile a titolo gratuito deve essere disposta a favore di altro ente collegato al primo nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali;
Cass. 31648/2024)
20. Nel caso in esame, dunque, non è applicabile l'esenzione dall'imposta in quanto: a) la e la Camera di Commercio non rientrano tra i soggetti di cui Parte_3 all'art. 7, comma 1, lett. i) D. Lgs. 504/1992; b) non sussiste alcun collegamento strumentale tra Provincia e Camera di commercio, né uno dei due enti appartiene alla struttura dell'altro; c) non è possibile applicare l'esenzione di cui alla lett. a) del medesimo art. 7, per le stesse ragioni di cui al punto b).
21. L'inapplicabilità dell'esenzione rende, altresì, palese l'infondatezza della violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della CCIAA che, come opportunamente evidenziato dal primo Giudice, ha provveduto al pagamento dell'imposta richiesta dal e poi ne ha chiesto il rimborso alla , sulla CP_2 Parte_3 quale, per espressa previsione della convenzione, gravava l'onere del pagamento degli oneri fiscali.
22. Come accennato, con l'ultimo motivo di gravame la ha Parte_2 censurato la sentenza per aver respinto l'eccezione di prescrizione per le somme antecedenti al decennio dalla richiesta.
23. Il motivo è fondato.
24. Difatti, la CCIAA ha provveduto al pagamento delle somme a titolo di
ICI/IMU per ogni annualità dal 2001 al 2014, ma ne ha chiesto il rimborso soltanto nel febbraio 2015.
Considerato che
il diritto al rimborso avrebbe potuto essere fatto valere in ogni momento, non essendovi ostacoli all'esercizio di siffatto diritto, deve Pag. 6 di 8 concludersi per l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso per le somme pagate in data anteriore ai dieci anni antecedenti la richiesta di rimborso e dunque per le annualità dal 2001 al 2004.
25. Secondo la nota del , in atti, le somme corrisposte dalla Controparte_2
CCIAA a titolo di ICI nel predetto periodo sono le seguenti: anno 2001 € 5.564,31 versati il 20.12.2001 ed € 5.564,31 versati il 02.07.2001; anno 2002 € 5.564,31 versati il
25.06.2002 ed € 5.564,31 versati il 16.12.2002; anno 2003 € 5.458,11 versati il 24.06.2013 ed € 6.449,01 versati il 12.12.2003; anno 2004 € 7.150,90 versati il 29.06.2004 ed €
7.192,18 versati il 15.12.2004; e dunque in totale € 48.507,44 che devono essere detratti dalla somma ingiunta.
26. L'appello va, in definitiva parzialmente accolto, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato e la condannata al Parte_2
pagamento della complessiva somma di € 389.821,36, (€ 438.328,80 - 48.507,44) oltre interessi come per legge.
27. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, dovendosi l'altra metà porre a carico della CCIAA, come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 4953/2018 pubblicata il 15.11.2018 proposto da Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_4
con atto di citazione del giorno 8 febbraio 2019 accoglie
[...]
parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3933/2016 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 26.8.2016 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3933/2016 e condanna la al Parte_2 pagamento in favore della Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Palermo della somma di € 389.821,36, oltre interessi come per legge
- Condanna la al Controparte_3
pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano, già dimezzate, in € Pag. 7 di 8 3.560,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, ove dovute, compensa la restante metà.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 24 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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