Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 377 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, promossa
[...]
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Gianpaolo Catricalà ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla via Leonardo Da
Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Barbieri, giusta procura in calce all'atto di citazione
-parte appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bellocco, ed Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Acconia di Curinga, alla via Francesco Fiorentino n. 20, presso lo studio dell'avv. Francesco galati, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
-parte appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 913/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 24.07.2017, depositata in data 31.07.2017 e non notificata. provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di Pace Parte_1
di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda formulata da ha condannato ha Controparte_1
condannato l'appellante al pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'evento dannoso verificatosi in data 26.11.2013, alle ore 19,20 circa, sulla SS 18, KM 386+250 nel Comune di Curinga, quanto l'attore, conducente e proprietario dell'autovettura BMW 530d tg. BP399SS, ha impattato contro un albero di acacia caduto sulla carreggiata, riportando danni all'autovettura.
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dannoso.
Parte appellante ha chiesto all'adito Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, di riconoscere in favore di la minore somma di euro 3.782,89 e disporre la restituzione della somma Controparte_1
corrisposta in eccedenza, con compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado e con vittoria di spese del presente giudizio di appello.
2. Si è costituito in giudizio , variamente argomentando per l'infondatezza dell'appello Controparte_1
e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese di lite.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del
6.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere che parte appellante non ha formulato alcuna censura alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato e dichiarato la responsabilità dell'appellante per l'evento dannoso occorso, limitando l'impugnazione alla sola statuizione sul quantum del risarcimento riconosciuto e in relazione all'omessa chiamata in causa del terzo, richiesta dall'appellante sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado.
Ciò posto, il primo motivo di impugnazione è fondato.
Il giudice di Pace, accogliendo la domanda formulata da ha condannato l'odierna Controparte_1 appellante al pagamento della somma di euro 5.000,00. Come evincibile dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, aveva però chiesto la condanna della Controparte_1 convenuta al pagamento della somma di euro 3.782,89, a titolo di danno riportato dall'autovettura coinvolta nel sinistro e risultante dal preventivo di riparazione prodotto in giudizio. Non risulta che nel corso del giudizio la domanda sia stata precisata o modificata dall'attore sotto il profilo del quantum. Al
2 riguardo, è noto che l'art. 320 c.p.c. consente, nel procedimento innanzi al Giudice di Pace, la precisazione, peraltro dei soli fatti posti a fondamento della domanda, all'udienza di trattazione, dovendosi ritenere preclusa, successivamente a tale udienza, ogni ulteriore attività assertiva e probatoria delle parti. Conseguentemente, del tutto irrilevante è la circostanza, dedotta dall'appellato, per cui la somma liquidata dal giudice di pace corrisponde a quella accertata dal CTU, che avrebbe tenuto conto anche dell'ulteriore deprezzamento dell'autovettura causato dal fermo forzato e delle spese di custodia sostenute, trattandosi di richieste e allegazioni tardivamente formulate dall'attore.
L'aver accolto la domanda risarcitoria in misura superiore al quantum richiesto, integra senza dubbio la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. Come evidenziato correttamente da parte appellante, infatti, ove l'attore abbia quantificato in modo specifico la pretesa risarcitoria in un importo determinato, il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma superiore incorre nel vizio di ultra petizione (Cass. civ. 1752/2005 a titolo esemplificativo).
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, la somma liquidata nella sentenza appellata deve essere ridotta sino ad euro 3.782,89, oltre interessi sino al soddisfo.
Infondato è invece il secondo motivo di impugnazione.
Deve infatti evidenziarsi che nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, la cui violazione determini la nullità della sentenza. Inoltre, l'appellante, costituendosi in giudizio, non ha formulato nei confronti del terzo di cui ha chiesto la chiamata in causa alcuna domanda in garanzia.
L'appellante si è infatti limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando un soggetto terzo quale responsabile per l'evento dannoso e chiedendone la chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c. che, come noto, è rimessa alla discrezionalità del giudice, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto (Cass. civ. n. 22419/2008).
Dalla riforma parziale della decisione impugnata, discende, altresì l'obbligo dell'appellato di restituire all'odierna parte appellante, che ne ha fatto esplicita richiesta, quanto da quest'ultima versato in esecuzione della pronuncia di primo grado ed in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto con la presente sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino alla restituzione.
5. Quanto alle spese di lite, la circostanza che il giudice di appello debba determinare il relativo onere tenendo presente l'esito complessivo della lite (da ultimo Cass. civ. 12 aprile 2018 n. 9064), giustifica la conferma della condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata e la compensazione integrale delle spese del giudizio di gravame.
P.Q.M
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3 Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore dell'appellato , della minore Parte_1 Controparte_1
somma di euro 3.782,89, oltre interessi legali sino al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
3) condanna l'appellato alla restituzione, in favore della società appellante, di Controparte_1
quanto da questa versato in esecuzione della sentenza di primo grado, nella misura eccedente rispetto alle somme liquidate con la presente sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso in Lamezia Terme, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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