Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/1983, n. 6825
CASS
Sentenza 16 novembre 1983

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Poiché il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale, ove non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro da parte dell'appellante del proprio fascicolo (e quindi neanche del successivo rideposito), il giudice non può dichiarare l'improcedibilità dell'appello per la constatata Mancanza nell'incartamento processuale del fascicolo dell'appellante, ma deve ritenere, in carenza di qualsiasi contraria risultanza che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte in armonia con le prescrizioni processuali (e il fascicolo mai ritirato dopo l'avvenuto deposito) e, quindi, pronunciare sul merito del gravame in base agli Atti a disposizione ordinando, se ciò non sia possibile, le opportune ricerche per il rintraccio del fascicolo mancante, con concessione, in caso di insuccesso, di un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. ( Conf 3676/82, mass n 421650; ( Conf 643/79, mass n 396796).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/1983, n. 6825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6825
    Data del deposito : 16 novembre 1983

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